Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Arturo Pizzella Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere-rel ha pronunciato in grado di appello, all'esito della discussione in presenza tenutasi all'udienza del 17/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 321/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
), parte rappresentata e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. SINISCALCHI ENRICO, con domicilio eletto in VIA G.MARCONI, 21
BARONISSI
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. LISANTI DARIO ed avv. TROTTA LOREDANA, con domicilio eletto in V.DIAZ N°22 SALERNO
PARTE APPELLATA
NONCHE' Cont
, in persona del ministro p.t.
Controparte_3
PARTI APPELLATE non costituite
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n. 626/2023, emessa dal Tribunale di
Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in data 20/04/2023 e in pari data notificata.
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 626/2023, pubblicata in data 20/04/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e delle ulteriori parti indicate in epigrafe, volta ad ottenere Parte_1
“l'accertamento e la dichiarazione di nullità– annullabilità – inefficacia – illegittimità ed inesistenza del provvedimento prot. n.17728 del 6/10/2020, con il quale il Prof. e CP_3
la Prof.ssa erano stati rispettivamente trasferiti al Pt_1 Controparte_4 di Salerno e al Liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino”, in suo luogo e a suo danno.
Il primo giudice condannava la ricorrente al pagamento della metà Controparte_1
delle spese processuali, liquidate, per intero, in euro 2.531,00, in favore dell'Amministrazione convenuta (tenendo conto della riduzione del 20% ex art. 152 bis disp. att.), in euro 3.164,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie in favore di ed in euro 3.164,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie Parte_1
in favore di , con attribuzione al procuratore dichiaratosi Controparte_3
antistatario. Compensava, infatti, tra le parti la restante metà delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, , risultata vittoriosa, proponeva appello Parte_1
con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 22/05/2023, dolendosi della compensazione (disposta nella misura di ½) delle spese di lite liquidate in suo favore.
Riteneva illegittima e comunque ingiustificata la compensazione disposta dal primo
Giudice, sia pure solo per la metà, delle spese processuali.
Chiedeva pertanto la riforma in suo favore del capo relativo alle spese processuali, con la condanna al pagamento per intero dell'importo liquidato.
Instauratosi il contraddittorio, solo l'appellata (diretta interessata alla Controparte_1
richiesta di riforma del capo della sentenza relativo alle spese processuali) si costituiva in giudizio, con memoria con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva il disattendimento, con vittoria di spese.
Cont Non si costituivano invece il e Controparte_3
Cont La Corte, rilevato il vizio di notifica dell'atto di appello nei confronti del , ne disponeva la rinotifica.
2 Alla successiva udienza in presenza del 17.01.2025, parte appellante, a mezzo dell'Avv.
Siniscalchi, rinunciava all'appello proposto, chiedendo la compensazione delle spese del grado di appello.
unica parte appellata costituita, a mezzo dell'Avv. Lisanti, aderiva alla Controparte_1
suddetta richiesta, anche con riferimento alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Rimanevano contumaci le ulteriori parti.
La Corte decideva come da dispositivo riportato in calce.
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Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia delle parti non costituite, nonostante la regolare vocazione in giudizio.
Dichiara poi l'estinzione del giudizio di impugnazione, cui ha espressamente rinunciato la parte appellante, all'udienza in presenza del 17.01.2025, con conseguente venir meno del potere-dovere della Corte di pronunciare sul merito dell'impugnazione.
Com'è noto, in appello civile, è consentito rinunciare alla domanda o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni.
La rinuncia all'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta l'estinzione del processo di appello, rendendo inefficaci gli atti compiuti nel grado di giudizio oggetto di rinuncia (cfr Cass. n. 7645/2022 n. 5378/2015).
La rinuncia all'impugnazione si pone, quindi, in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza degli istituti perché la rinuncia all'impugnazione non richiede accettazione e fa venire meno il potere dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (sez. 1 sent. 5556 del 19.05.1995),.
Nel caso in esame, vi è stata anche accettazione della controparte con adesione alla richiesta di compensazione delle spese del presente grado.
Ne consegue il rilievo della cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame e la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione.
In presenza di adesione della parte appellata costituita alla richiesta di compensazione delle spese processuali del presente grado, questa Corte dispone in conformità, come da dispositivo riportato in calce.
3 Nulla invece si dispone in ordine alle spese processuali nei confronti delle parti non costituite.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza numero 626/2023, emessa in data 20/04/2023 dal Tribunale di
Salerno, ogni diversa istanza reietta, comunque assorbita così provvide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione;
b) compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;
Cont c) Nulla per spese nei confronti del e di . Controparte_3
Così deciso in Salerno, il 17.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Arturo Pizzella
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