Art. 3.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto.