Art. 2.
Il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente e' esteso al personale cessato dal servizio prima del 1 luglio 1959. La liquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti.
Il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente e' esteso al personale cessato dal servizio prima del 1 luglio 1959. La liquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti.