Articolo 2 della Legge 7 luglio 1959, n. 470
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 luglio 1959
Art. 2.
Il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente e' esteso al personale cessato dal servizio prima del 1 luglio 1959. La liquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti.
Entrata in vigore il 31 luglio 1959