Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/1978, n. 2029
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Sentenza 28 aprile 1978

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Le spese del giudizio di Cassazione, nel caso di rinuncia del ricorrente senza adesione del resistente, debbono esser poste a carico del rinunciante, anche nel caso in cui il ricorso incidentale venga dichiarato inammissibile, poiche esso conserva pur sempre valore di controricorso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/1978, n. 2029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2029
    Data del deposito : 28 aprile 1978

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