CASS
Sentenza 28 aprile 1978
Sentenza 28 aprile 1978
Massime • 1
Le spese del giudizio di Cassazione, nel caso di rinuncia del ricorrente senza adesione del resistente, debbono esser poste a carico del rinunciante, anche nel caso in cui il ricorso incidentale venga dichiarato inammissibile, poiche esso conserva pur sempre valore di controricorso.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/1978, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1978 |
Testo completo
Le spese del giudizio di Cassazione, nel caso di rinuncia del ricorrente senza adesione del resistente, debbono esser poste a carico del rinunciante, anche nel caso in cui il ricorso incidentale venga dichiarato inammissibile, poiche esso conserva pur sempre valore di controricorso.*