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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/10/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1257 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1257/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 3.10.2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Via Napoli, elettivamente domiciliata in Avola, Via Dante n. 1, presso lo studio dell'avv.
IACONO RITA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in VIA NAPOLI 96012 AVOLA ITALIA elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico, presso lo studio dell'avv. IACONO RITA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 30.4.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
11.9.1991 (Atto n. 115, Parte II, Serie A, Anno 1991).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 11.9.1991; pagina 1 di 3 -che dalla loro unione sono nati due figli, ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-di essersi separati consensualmente in sede di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data
22.1.2016 e munito del nulla osta del Pubblico Ministero, dott. Andrea Palmieri, in data 28.1.2016;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza del per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 30.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita e munito del nulla osta del Pubblico Ministero in data 28.1.2016, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei figli;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/ rinnovo dei passaporti.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria
Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Avola, il giorno 11.9.1991 (Atto n. 115, Parte II, Serie A, Anno 1991), in conformità
[...]
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
10.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1257/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 3.10.2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Via Napoli, elettivamente domiciliata in Avola, Via Dante n. 1, presso lo studio dell'avv.
IACONO RITA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in VIA NAPOLI 96012 AVOLA ITALIA elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico, presso lo studio dell'avv. IACONO RITA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 30.4.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
11.9.1991 (Atto n. 115, Parte II, Serie A, Anno 1991).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 11.9.1991; pagina 1 di 3 -che dalla loro unione sono nati due figli, ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-di essersi separati consensualmente in sede di negoziazione assistita, con accordo sottoscritto in data
22.1.2016 e munito del nulla osta del Pubblico Ministero, dott. Andrea Palmieri, in data 28.1.2016;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza del per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 30.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita e munito del nulla osta del Pubblico Ministero in data 28.1.2016, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei figli;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/ rinnovo dei passaporti.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria
Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Avola, il giorno 11.9.1991 (Atto n. 115, Parte II, Serie A, Anno 1991), in conformità
[...]
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
10.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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