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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/06/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 19/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3664/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento tfr.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 , esponeva di essere Parte_1 stata dipendente dell'Istituto Comprensivo N. 1 di Tortorici Controparte_2
Secondaria in ruolo dal 10 Settembre 1983 al 31 agosto 2020 (certificato di servizio, all. 1 – stato matricolare, all. 2), con retrodatazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dal 10 settembre 1982.
Lamentava che nonostante avesse effettuato tutti gli adempimenti amministrativi e fossero ampiamente spirati i termini di legge per l'erogazione del dovuto TFS e del TFR, e nonostante i numerosi solleciti rivolti dalla ricorrente all' , l' Controparte_1 CP_1
resistente non aveva ancora provveduto alla relativa liquidazione.
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del
TFS e del TFR maturati in virtù del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze dell'Istituto
Comprensivo N. 1 di Tortorici, dal 10 settembre 1982 al 31 Agosto 2020, e per l'effetto, condannare l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a CP_1 decorrere dall'1/12/2021 a soddisfo;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. L' si costituiva in giudizio segnalando di aver posto in liquidazione il TFS/TFR in data CP_1
30/5/2025, chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
Ora, lo stesso ricorrente, nelle note ex art.127 ter, ha dato atto che l' ha liquidato e posto CP_1
in pagamento in data 17/06/2025 la prima rata di TFR, come da cassetto previdenziale allegato.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia di cessata materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a resistere, dal momento che siffatta CP_1
prestazione risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 04/12/2024.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento la prestazione, ma è altresì vero che, di CP_1
fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del CP_1
ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 04/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 3.291,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 19/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena