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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.3.2025
Causa n. 83 2023
Co Sono comparsi per la parte convenuta l'avv. Ferrarello e per la parte convenuta l'avv. Chiavegato. Nessuno è comparso per la parte CP_2
ricorrente.
I procuratori delle parti presenti si riportano alle conclusioni già svolte.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 25.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 83 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
20.1.2023
da
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RICCI STEFANO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_2 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.1.2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 407/2022 del 17.11.2022
1 Co emessa dall' di Verona e notificata in data 28.11.2022, con la quale era stato richiesto il pagamento dell'Importo complessivo di euro 20669,40 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
A) art.22 D.Lgs.n.151/2015, per avere occupato senza preventiva comunicazione i seguenti lavoratori: 1) come Persona_1
assistente bagnino dal 22.07.2017 al 31.07.2017; 2) , come Testimone_1
assistente bagnino dal 22.07.2017 al 31.07 2017; 3) , Persona_2
come assistente bagnino dal 01.06.2017 al 04.09.2017 ; 4)
[...]
come assistente bagnino dal 03.09.2017 al 04.09.2017; 5) Tes_2
, come assistente bagnino dal 10.07.2017 al 17.07.2017 ; Testimone_3
B) Art 12 co. 3 del DPR n. 1124/1965 (poi mod. dal D.M.
19.09.2003) per avere omesso di denunciare i lavori temporanei presso diversi committenti;
C) art. 22 co. 5 D.Lgs 115/2015 per avere omesso di registrare sul libro unico i dati relativi a 27 lavoratori per il periodo assicurativo dicembre
2016/dicembre 2017.
Parte opponente impugnava, altresì, il verbale di accertamento di CP_2
illecito amministrativo del 6.4.2018 notificato il 10.5.2018.
In via preliminare riteneva che le somme oggetto della richiesta fossero cadute in prescrizione visto il lasso di tempo intercorso fra la commissione delle violazioni contestate e la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Riteneva, inoltre, che l'ordinanza ingiunzione fosse stata notificata oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento dell' e dunque fosse inefficace o CP_2
comunque annullabile.
2 Nel merito assumeva che, pur essendo legale rappresentante della società nel periodo oggetto di Controparte_4
contestazione, tutte le attività contabili e quelle necessarie per l'assolvimento degli obblighi di legge necessari per la corretta gestione della società, erano stati demandati alla sig.ra AL PA che si era presentata come commercialista e che in seguito era divenuta nota per i raggiri perpetrati ai clienti. Per tale motivo riteneva la totale buona fede e chiedeva l'annullamento delle sanzioni applicate, delle quali eccepiva in ogni caso la mancanza di motivazione anche in ordine alla loro quantificazione.
Co Si costituiva l di Verona e rilevava l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale unico di accertamento dell Quanto alla decadenza eccepita CP_2
dalla parte opponente ex art. 14 L. 689/81, argomentava in ordine all'attività svolta in sede di accertamento, al termine del quale era stato notificato correttamente al ricorrente, nei termini previsti dalla norma, il verbale unico di accertamento e notificazione. In ordine alla eccepita prescrizione riteneva che la notifica dell'ordinanza ingiunzione fosse avvenuta nel rispetto del quinquennio a far data dalla notifica del verbale di accertamento. Nel merito, rilevava come non vi fosse stata contestazione in merito ai fatti e richiamava l'art. 3 della L. 689/81 quanto alla responsabilità per la violazione accertata. Ritenendo inoltre che la ordinanza ingiunzione opposta fosse correttamente motivata, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva l e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione dell' CP_2 CP_2
nella causa de qua, non essendo state svolte domande nei confronti dell'ente. Precisava infatti che l'attività dell' si era limitata ad effettuare CP_2
l'accertamento ispettivo e a trasmettere il rapporto, in uno alla
3 Co documentazione probante le avvenute notifiche della diffida, all' ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.
Il giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita, fissava l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa con motivazioni contestuali.
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Co Nei confronti dell di Verona
L'ordinanza ingiunzione n. 407/2022, opposta in questa sede, è stata correttamente notificata in data 28.11.2022 al trasgressore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 28 della L. 689/81, in considerazione dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento da parte dell CP_2
avvenuta in data 10.5.2018, dalla quale decorre il computo del termine prescrizionale.
Alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/81 è ravvisabile. L'accertamento è
iniziato in data 31.8.2017, allorquando è stato fatto il primo accesso ispettivo presso la sede della società e Controparte_4
Co consegnato il relativo verbale (doc. 1 ), con richiesta di produzione di documentazione utile ai fini della prosecuzione dell'accertamento. Nel
corso di esso è stata consegnata in maniera frazionata in più soluzioni la documentazione richiesta, sono stati sentiti a sommarie informazioni alcuni lavoratori, sono stati effettuati altri accessi presso altre sedi in cui operava la società. L'accertamento, compatibilmente con la attività svolta,
necessaria per la complessità delle vicende da esaminare, è stato chiuso in data 23.4.2018. Il verbale conclusivo è stato notificato il 10.5.2018, nei termini dunque previsti dall'art. 14 L. 689/81 rispetto alla chiusura dell'accertamento.
4 Quanto al merito delle questioni oggetto delle violazioni accertate e sanzionate, parte ricorrente non ha contestato i fatti e le circostanze che hanno condotto gli ispettori ad accertare le violazioni, limitandosi ad escludere la propria responsabilità alla luce della buona fede con cui aveva agito, fidandosi della consulenza della sig.ra PA, che aveva scelto quale commercialista per seguire tutti gli affari contabili, fiscali e contributivi in relazione ai dipendenti della società che rappresentava,
scoprendo soltanto successivamente che non aveva effettato i dovuti pagamenti. Le prove testimoniali articolate nel ricorso in opposizione,
dirette esclusivamente a provare tali ultime circostanze, non sono state ritenute idonee a superare la previsione di cui all'art. 3 L. 689/81 e,
pertanto, non sono state ammesse. .
L'art. 3 della legge n. 689/1981 (rubricato “Elemento soggettivo”), prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sicché costituisce un consolidato principio quello per cui, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa o dell'esimente della buona fede (cfr. Cass. civ. S.U., 6.10.1995, n. 10508;
più di recente, ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. 18.06.2020, n. 11777;
5 Cass. civ., Sez. 2, 11.06.2007, n. 13610; Cass. civ., Sez. 5, 4.07.2003, n.
10607; Cass. civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14107; Cass. civ., Sez. I,
21.01.2000, n. 664).
A tal fine la qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa (Cass. civ., Sez. Lav., 7.09.2006,
n. 19242; la S.C., nel caso esaminato, ha confermato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza - ingiunzione, che gli aveva inflitto sanzioni amministrative per violazioni contestate a una s.r.l. della quale era amministratore unico alla data di consumazione delle stesse violazioni). Con la conseguenza della legittimità della “irrogazione della
sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare
detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al
fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei
compiti connessi alla carica ricoperta” (Cass. civ., 4.11.2019, n. 28287;
Cass. civ., 25.05.2001, n. 7143).
Per le stesse ragioni deve escludersi che la presenza di un amministratore di fatto, come nel caso in esame individuato dall'opponente nella sig.ra
PA, determini automaticamente l'esonero da responsabilità dell'amministratore di diritto, potendo al più rappresentare un elemento che, unito alla prova dell'assenza di colpa, può contribuire ad escludere la sua responsabilità per gli illeciti amministrativi commessi.
Per escludere la propria responsabilità, dunque, l'amministratore di diritto non può limitarsi ad allegare la propria estraneità alla gestione effettiva della società, dovendosi ritenere che l'amministratore di diritto risponda delle violazioni amministrative commesse durante il suo mandato anche quando la gestione effettiva sia stata esercitata da altri soggetti, in quanto,
6 lo stesso, in ragione della carica formalmente assunta, mantiene una posizione di garanzia e ha il dovere di vigilare sulla corretta gestione della società.
La ratio è quella di evitare che l'utilizzo di amministratori formali possa costituire uno strumento per eludere le responsabilità amministrative.
In questo senso depone il tenore del sopra richiamato art. 3, laddove è
previsto che ciascuno è responsabile non solo della propria azione, ma anche “della propria omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Si tratta dunque di una corretta applicazione della presunzione di colpa, a fronte della quale incombe sull'agente l'onere di provare di avere tenuto una condotta priva di profili di colpa.
Nel caso che ci occupa l'opponente non ha provato l'assenza di colpevolezza. L'opponente, peraltro, era perfettamente a conoscenza delle contestazioni sollevate con il verbale conclusivo dell'accertamento, a lui notificato in data 10.5.2018.
Priva di pregio appare anche la circostanza evidenziata dalla parte opponente in merito alla carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale contiene tutti gli elementi utili a far sì che l'ingiunto possa far valere le proprie ragioni, anche con il richiamo espresso al verbale di accertamento quale atto prodromico alla sua emissione.
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata.
Nei confronti dell CP_2
Parte opponente ha impugnato il verbale di accertamento redatto dagli ispettori dell ma non ha formulato domande nei confronti dell'istituto e CP_2
7 nulla ha opposto, in prima udienza, alla richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall in memoria. CP_2
Considerata l'estraneità dell' nel presente giudizio, deve essere CP_2
dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto assicurativo.
Co Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell di Verona e si liquidano in dispositivo in applicazione dei paramenti forensi secondo il valore della domanda e per le fasi di giudizio svolte, con riduzione del venti per cento ai sensi dell'art. 9 L. 149/2015.
La mancata attività nei confronti dell giustifica la compensazione delle CP_2
spese fra la parte opponente e l CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell CP_2
3) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei
Co confronti dell' di Verona che liquida in complessivi euro 1492,00
per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti;
4) Compensa le spese di lite fra la parte opponente e l CP_2
Verona, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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