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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5809/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Polverino Chiara e Liguori Tamara;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 parte ricorrente evidenziava: di avere iniziato a beneficiare di trattamento di quiescenza a far data dal 1 settembre 2021 e di aver ricevuto in data 13.1.23 comunicazione con la quale le veniva richiesta la restituzione dell'importo lordo di euro 3.497,13 (pari alla somma CP_1 netta di euro 2.696,18) ad avviso dell'Ente indebitamente percepito sulla pensione cat. VOCTPS n.
10123227 senza alcuna specificazione dei motivi posti a fondamento della richiesta, deduceva: la nullità della richiesta di indebito per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 80 RD n. 1422/1924 e art. 9 L.
428/1985 ed in ogni caso l'illegittimità della richiesta per genericità (in violazione della stessa circolare n. 47 del 16 marzo 2018); sosteneva inoltre che nel caso in cui il recupero dell'indebito fosse CP_1 scaturito da revoca o modifica del provvedimento con cui le era stata erogata la pensione, andava applicato l'art 206 del D.P.R. n. 1092/73 che sanciva l'irripetibilità delle somme per non essere a lei addebitabile l'errore e per mancanza di dolo richiamando in proposito giurisprudenza della Corte dei
Conti (sentenza n. 7/2007/QM); concludeva per l'accertamento dell'infondatezza e dell'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' e per la condanna dell'ente convenuto alla restituzione della CP_1 somma netta di euro 2.696,18 nelle more già trattenuta;
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva CP_1 1 in giudizio concludendo per il rigetto della domanda deducendo la ripetibilità dell'indebito ex art 162
DPR 1092/1973 in quanto la pensione era stata liquidata in via provvisoria e non definitiva. La causa veniva rinviata all'udienza del 30.01.25 che veniva sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 80 del regio decreto 1422/1924 prevede che “Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale (attuale in tal caso, CP_1 le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”;
L'art 9 L 428/1985 a sua volta dispone che “la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”
Durante la vigenza delle suddette norme, la giurisprudenza, per contenere il rischio di eccesso di tutela che poteva derivare al privato nei casi di inesistenza del diritto alla pensione, configurò un limite all'applicabilità dell'art 80 RD 1422/1924 consistente nel porre l'irripetibilità soltanto in relazione agli errori di liquidazione della pensione connessi alle operazioni di quantificazione della stessa (cfr Cass.
n.1898 del 1988);
La disciplina dell'indebito pensionistico veniva “ripensata dall'art. 52 legge n.88/1989 che abrogava , per incompatibilità, l'art. 80 r.d.l. n.1422/1924” facendo “del dolo dell'accipiens la categoria cardine dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico”; l'ampia tutela concessa all'accipiens subiva poi una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n. 412/1991 -attualmente vigente- che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr Cass Civ, 10337/2023 in parte motiva)
Nell'attuale sistema normativo, pertanto, la mancanza di una qualunque delle condizioni previste dall'art
13 legge 412/1991 esclude l'irripetibilità dell'indebito ed attrae l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., (cfr Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020, 17417 del 2016, 10337 del 2023)
La necessità di un formale definitivo provvedimento comunicato all'interessato per potere affermare l'irripetibilità dell'indebito -attualmente disciplinata dall'art 13 L 412/1991- esclude pertanto la possibilità di accogliere l'eccezione preliminare di nullità della richiesta di indebito sollevata dall'attrice in quanto dai 2 documenti allegati in giudizio risulta che la ricorrente riceveva comunicazione di liquidazione della pensione a decorrere dal 1.9.21 nella quale veniva espressamente indicata la provvisorietà della liquidazione (cfr doc 4 prod e non risulta che a questo provvedimento sia mai seguito formale CP_1 espressa comunicazione di liquidazione definitiva;
Sebbene la comunicazione di indebito sia stata generica -in quanto non venivano indicate le ragioni CP_1 del recupero, evidenziate dall' soltanto con la costituzione in giudizio e relative alla differenza che CP_1
era risultata dalla liquidazione definitiva della pensione- il tempo intercorso tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva, di circa un anno e tre mesi, per la sua brevità, non è stato tale da poter ingenerare un legittimo affidamento nella ricorrente;
Il comportamento dell'Ente, che in violazione delle sue stesse circolari faceva pervenire alla ricorrente richiesta di indebito senza alcun precisazione delle ragioni poste a fondamento- consente la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5809/2023
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 6 febbraio 2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 3
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Polverino Chiara e Liguori Tamara;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 parte ricorrente evidenziava: di avere iniziato a beneficiare di trattamento di quiescenza a far data dal 1 settembre 2021 e di aver ricevuto in data 13.1.23 comunicazione con la quale le veniva richiesta la restituzione dell'importo lordo di euro 3.497,13 (pari alla somma CP_1 netta di euro 2.696,18) ad avviso dell'Ente indebitamente percepito sulla pensione cat. VOCTPS n.
10123227 senza alcuna specificazione dei motivi posti a fondamento della richiesta, deduceva: la nullità della richiesta di indebito per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 80 RD n. 1422/1924 e art. 9 L.
428/1985 ed in ogni caso l'illegittimità della richiesta per genericità (in violazione della stessa circolare n. 47 del 16 marzo 2018); sosteneva inoltre che nel caso in cui il recupero dell'indebito fosse CP_1 scaturito da revoca o modifica del provvedimento con cui le era stata erogata la pensione, andava applicato l'art 206 del D.P.R. n. 1092/73 che sanciva l'irripetibilità delle somme per non essere a lei addebitabile l'errore e per mancanza di dolo richiamando in proposito giurisprudenza della Corte dei
Conti (sentenza n. 7/2007/QM); concludeva per l'accertamento dell'infondatezza e dell'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' e per la condanna dell'ente convenuto alla restituzione della CP_1 somma netta di euro 2.696,18 nelle more già trattenuta;
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva CP_1 1 in giudizio concludendo per il rigetto della domanda deducendo la ripetibilità dell'indebito ex art 162
DPR 1092/1973 in quanto la pensione era stata liquidata in via provvisoria e non definitiva. La causa veniva rinviata all'udienza del 30.01.25 che veniva sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 80 del regio decreto 1422/1924 prevede che “Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale (attuale in tal caso, CP_1 le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati”;
L'art 9 L 428/1985 a sua volta dispone che “la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”
Durante la vigenza delle suddette norme, la giurisprudenza, per contenere il rischio di eccesso di tutela che poteva derivare al privato nei casi di inesistenza del diritto alla pensione, configurò un limite all'applicabilità dell'art 80 RD 1422/1924 consistente nel porre l'irripetibilità soltanto in relazione agli errori di liquidazione della pensione connessi alle operazioni di quantificazione della stessa (cfr Cass.
n.1898 del 1988);
La disciplina dell'indebito pensionistico veniva “ripensata dall'art. 52 legge n.88/1989 che abrogava , per incompatibilità, l'art. 80 r.d.l. n.1422/1924” facendo “del dolo dell'accipiens la categoria cardine dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico”; l'ampia tutela concessa all'accipiens subiva poi una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n. 412/1991 -attualmente vigente- che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr Cass Civ, 10337/2023 in parte motiva)
Nell'attuale sistema normativo, pertanto, la mancanza di una qualunque delle condizioni previste dall'art
13 legge 412/1991 esclude l'irripetibilità dell'indebito ed attrae l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., (cfr Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020, 17417 del 2016, 10337 del 2023)
La necessità di un formale definitivo provvedimento comunicato all'interessato per potere affermare l'irripetibilità dell'indebito -attualmente disciplinata dall'art 13 L 412/1991- esclude pertanto la possibilità di accogliere l'eccezione preliminare di nullità della richiesta di indebito sollevata dall'attrice in quanto dai 2 documenti allegati in giudizio risulta che la ricorrente riceveva comunicazione di liquidazione della pensione a decorrere dal 1.9.21 nella quale veniva espressamente indicata la provvisorietà della liquidazione (cfr doc 4 prod e non risulta che a questo provvedimento sia mai seguito formale CP_1 espressa comunicazione di liquidazione definitiva;
Sebbene la comunicazione di indebito sia stata generica -in quanto non venivano indicate le ragioni CP_1 del recupero, evidenziate dall' soltanto con la costituzione in giudizio e relative alla differenza che CP_1
era risultata dalla liquidazione definitiva della pensione- il tempo intercorso tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva, di circa un anno e tre mesi, per la sua brevità, non è stato tale da poter ingenerare un legittimo affidamento nella ricorrente;
Il comportamento dell'Ente, che in violazione delle sue stesse circolari faceva pervenire alla ricorrente richiesta di indebito senza alcun precisazione delle ragioni poste a fondamento- consente la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5809/2023
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 6 febbraio 2025 IL GIUDICE d. L.
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