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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 40218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40218 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NO RO, nato a [...] il [...] 2. NO PP, nato a [...] il [...] 3. NO LE, nato a [...] il [...] 4. NO CC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia AN Giordano;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Patarnello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avvocato LO LI, avvocato IO IE e avvocato PO ER, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi ai quali si sono riportati. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha confermato la condanna di RO NO, PP NO, LE 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40218 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 04/11/2025 NO e CC NO a pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti. In particolare ai ricorrenti sono ascritti, in concorso tra loro, ai capi b) e c), il reato di lesioni (artt. 110, 582-585 cod. pen.) commesso il 20 gennaio 2020 in danno di AN NI, colpito da due fendenti all'addome e da una bastonata al capo, cagionandogli lesioni guaribili in giorni 15; il connesso reato di porto di un coltello (artt. 110 cod. pen. e 4, I. n. 110/1975). A RO NO, è ascritto, altresì, il reato di cui al capo f) (artt. 81, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al settembre 2010 e almeno fino a epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 2018. A PP NO, infine, il reato di cui al capo g) (artt. 81, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al settembre 2010 e almeno fino a epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 2018. 2.Con i comuni motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, RO NO, PP NO, LE NO e CC NO i con il ricorso a firma dell'avvocato LO LI e dell'avvocato PO ER denunciano: 2.1. violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla condanna per i reati di cui ai capì f) e g), in materia di stupefacenti. Il primo punto del motivo concerne, in particolare, il disallineamento temporale tra la contestazione e le dichiarazioni rese da IN e PP NO poiché costoro erano divenuti collaboratori di giustizia a partire dal 2009 (verbali rispettivamente del settembre 2009 e giugno 2009), sicché le loro dichiarazioni non potevano essere indicate quale elemento di prova rilevante in relazione ai reati contestati come commessi a partire dall'anno 2010. E' generica la precisazione della sentenza impugnata secondo la quale, invece, la contestazione rinviava, attraverso il riferimento all'epoca anteriore e prossima al settembre 2010, a condotte riconducibili al periodo in cui i collaboratori erano stati "operativi", prima del loro arresto avvenuto il 4 aprile e 1 aprile 2009. La utilizzazione di tali dichiarazioni è inidonea a fondare il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti;
2.2. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione (art. 125 cod. proc. pen.) perché il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, in relazione ai reati rispettivamente ascritti ai capi f) e g), è fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia inidonee a integrare i gravi indizi di colpevolezza. Le dichiarazioni di RM AM sono prive del carattere di spontaneità (il collaboratore "leggeva" precedenti verbali); generiche e prive dei connotati di 2 specificità ? nonché contraddittorie (nella parte in cui il predetto riferiva di avere acquistato droga da RO NO e poi di avergliene fornita). Un riscontro alle dichiarazioni rese dal AM non può rinvenirsi nelle dichiarazioni di AT MA, tratto in arresto nell'anno 2015, poi latitante e infine detenuto per i successivi cinque anni. Le dichiarazioni del MA, nella parte in cui descrivono i NO come obbligati all'acquisto dal clan ER, fino a quando non erano stati autorizzati, pagando una tangente / ad acquistare liberamente da altri clan, sono contraddette da quelle del AM, secondo le quali, invece, i NO acquistavano liberamente da tutti i clan. Seri dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni del MA derivano, inoltre, dai contrasti endofamiliari tra AT MA, legato sentimentalmente a RI D'DR dalla quale aveva avuto una figlia, nipote di RO NO e cugina di PP NO. La D'DR, riscontrata dalla figlia AN MA, ha descritto la forte conflittualità familiare del collaboratore con RO NO, aspetto che avrebbe dovuto imporre "maggiore prudenza" in sede di valutazione delle dichiarazioni di AT MA;
2.3. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese da AN NI nella ricostruzione dei fatti relativi ai reati ascritti a tutti i ricorrenti ai capi b) e c). La persona offesa dal reato ha reso dichiarazioni confuse e generiche;
a meno dell'occasione del litigio avuto con CC NO, non ha saputo indicare il diretto contributo al pestaggio in suo danno da parte degli altri ricorrenti, limitandosi a descrivere una rissa, alla quale avevano partecipato "Un centinaio di persone", non essendo stato in grado di individuare chi lo avesse colpito con il coltello o con il bastone. La dinamica dei fatti non è stata chiarita da OV NI e da UN CH, fratello e madre della persona offesa, sopraggiunti a rissa in corso. Il contributo causale dei ricorrenti non è chiarito alla stregua delle risultanze riportate nell'annotazione di polizia né può essere induttivamente ricostruito attraverso la mera presenza sul posto, ammessa da tutti gli imputati, ma inidonea, nel descritto contesto della rissa, a inferirne il contributo causale alle lesioni inflitte al NI. La presenza di LE NO è stata riferita anche dalla teste RI AN che, però, lo incrociava lungo la strada, e da altri dichiaranti (RO Caputo) che, tuttavia, descrivevano una condotta che non è sufficiente a denotarne il ruolo nella condotta lesiva limitandosi a riferirne il contributo a una rissa ma non anche il ruolo attivo nel pestaggio del NI. 3.LE NO, con il ricorso presentato dall'avvocata EL OR ER De Luca, denuncia: 3 3.1.omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni rese da RI AN poiché la sentenza impugnatar attribuisce rilievo alle contraddittorie dichiarazioni rese dal NI sulla causale e dinamica dei fatti nella immediatezza del ferimento il 20 gennaio 2020; in quelle rese dopo poche ore;
nelle dichiarazioni del 4 febbraio 2020 e, infine, quelle rese in dibattimento sulla presunta causale dell'aggressione e sulla dinamica dell'arrivo sulla scena di RO, PP e LE NO. Le dichiarazioni della persona offesa, sulla lite che aveva determinato l'innesco dell'aggressione e sulle modalità della presenza dei ricorrenti sul posto non hanno trovato riscontro in quelle dei congiunti della vittima (RIrca e OV NI) e, quanto alla presenza di LE, sono smentite dalle dichiarazioni rese da RI AN, secondo le quali LE NO era intervenuto "in un secondo momento"; 3.2. violazione di legge (artt. 133 e 62-bis cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha esaminato il contributo del singolo e non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva al reato ed ha richiamato, cumulativamente, i negativi precedenti degli imputati. 4. PP NO, con i motivi di ricorso sottoscritti dall'avvocato PO ER, denuncia altresì: 4.1. violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen.) e vizi di illogicità, contraddittorietà a apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, AN NI iin relazione all'episodio del 20 gennaio 2020. I giudici di appello hanno trascurato di valutare le contraddizioni del NI nella ricostruzione della causale, oggetto di progressivi aggiustamenti poiché, mentre nelle prime dichiarazioni aveva sostenuto di essersi opposto a una richiesta estorsiva nelle successive dichiarazioni aveva ricondotto l'aggressione al mancato pagamento di una fornitura di 100 gr. di marijuana, quantitativo poi ridottosi a dieci grammi. La Corte ha proceduto ad una inammissibile valutazione frazionata delle dichiarazioni, omettendo di valutare l'intento calunnioso della persona offesa dal reato. La sentenza impugnata è, soprattutto, carente nella individuazione del contributo causale di PP NO che, infine, è stato ricondotto al "concorso morale", in carenza di elementi idonei ad integrare il minimo apporto all'azione; 4.2. erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizi di motivazione nella valutazione del contributo dichiarativo in di PP NO, le cui dichiarazioni risultano del tutto generiche nella individuazione del ruolo dell'imputato, essendosi limitato a riferire che questi "era attivo" nel campo 4 ),) (AL) degli stupefacenti, senza neppure indicare la tipolo W gia della sostanza;
td, di (t-L- IN NO, che nulla riferisce con riferimento ka posizione di PP NO. Erroneamente la Corte ha ritenuto tali dichiarazioni idonee a fondare il giudizio di colpevolezza anche in relazione al tempus commissi delicti poiché i fatti riferiti dai NO sono fuori dal perimetro temporale oggetto di contestazione, essendo stati i predetti dichiaranti tratti in arresto nei primi mesi dell'anno 2009 e, comunque, perché le specifiche circostanze riferite da IN NO, che sarebbe intervenuto in un contrasto che opponeva i NO a tale AS IL, sono prive di riscontri. Erroneo si rivela anche il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da AT MA, il quale rimanda ad attività di spaccio svolte a favore del clan EL / e quello sulle dichiarazioni rese da RM AM, del tutto generiche sulle attività di cessione;
4.3. erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e vizi di motivazione sulla mancata sussunzione del fatto nella ipotesi lieve. La riconducibilità dell'attività di spaccio ad un'attività organizzata non è ostativa alla sussunzione del fatto nell'ipotesi di minore gravità. Nel caso in esame non sussisterebbero ulteriori elementi di valutazione per escludere l'ipotesi di minore gravità essendo incerti - perché ricostruiti attraverso dichiarazioni generiche che rimandavano a cessioni di 200-300 gr. di cocaina ogni dieci giorni -, i quantitativi ceduti e la riconducibilità ad un contesto di criminalità organizzata, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; 4.4. violazione di legge (artt. 133 e 62 -bis cod. pen.) per cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha esaminato il contributo del singolo imputato e non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva al reato richiamando, cumulativamente, i negativi precedenti degli imputati e, quindi, omettendo di effettuare un giudizio individualizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di RO NO, PP NO, LE NO e CC NO devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati, ai limiti della manifesta evidenza. 2.Va premesso che a fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte di appello - rinviando alla motivazione della più ampia sentenza di primo grado - ha richiamato, quanto ai reati di lesioni e porto di coltello, oltre al referto medico 5 attestante le lesioni subite dalla vittima, il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 20 gennaio 2020 e le dichiarazioni rese da AN NI, dalla madre e dal fratello della persona offesa. Quanto ai reati in materia di stupefacenti, RO e PP NO, padre e figlio, sono stati individuati dai collaboratori di giustizia (IN e PP NO, RM AM e AT MA) come responsabili di una ricorrente attività di spaccio gestita nel quartiere "Case Nuove" di Napoli, presso l'abitazione di RO NO e su strada. IN NO, divenuto collaboratore di giustizia nell'anno 2009, aveva indicato RO NO come gestore della piazza di spaccio e il figlio come attivo nello stesso settore. I NO, secondo le dichiarazioni rese da IN NO, per poter esercitare l'attività di spaccio, pagavano una "quota" alla famiglia camorristica EL ed egli stesso, aveva risolto una questione che aveva opposto RO NO a tale AS IL, poiché i NO erano "protetti" dalla famiglia NO. Più articolate, con riferimento alle attività di spaccio svolte dagli imputati, risultavano, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AT MA e RM AM. 3.Anche se contenuti in plurimi atti di impugnazione i ricorrenti propongono temi comuni che possono essere esaminati congiuntamente. 4.E' infondato il comune motivo di impugnazione riportato al punto 2.1. dei ricorsi a firma dell'avvocato LO LI e dell'avvocato PO ER i ripreso nel secondo motivo di ricorso sottoscritto, nell'interesse di PP NO, dall'avvocato ER, motivi concernenti il disallineamento temporale tra la contestazione dei reati di cui ai capi f) e g), perché commessi a partire dal 2010, e le dichiarazioni rese dai collaboratori IN e PP NO, divenuti collaboratori già nell'anno 2009 e che, pertanto, non avrebbero potuto, secondo i ricorrenti, rendere dichiarazioni in merito a fatti contestati con riferimento ad un' epoca successiva, con conseguente inidoneità delle dichiarazioni dei predetti collaboratori a fondare il giudizio di colpevolezza. La questione, che involge essenzialmente un tema di fatto, era già stata posta ai giudici del merito che, ad avviso della Corte, hanno reso al riguardo una motivazione logica e congruente osservando che la contestazione aperta ascritta agli imputati "in epoca anteriore e prossima al settembre 2010", era, invece, idonea a ricomprendere fatti che, prima dell'avvio della collaborazione di giustizia, erano venuti a conoscenza dei collaboratori IN e PP NO, 6 /7)) individuati, nella sentenza impugnata, come persone a capo di una delle più potenti e pericolose "famiglie" camorristiche operanti, oltre che in un vastissimo territorio a ridosso dell'area vesuviana, nei quartieri dell'area metropolitana di Napoli e, quindi, comprensiva anche della zona cittadina "Case Nuove" l in cui erano operativi RO NO e il figlio PP, La Corte di appello ha evidenziato l'attendibilità dei collaboratori PP e IN NO / che avevano reso in numerosi processi dichiarazioni rilevanti ai fini di ricostruire gravissimi fatti criminosi e guerre di camorra e, con riferimento agli odierni ricorrenti, ha sottolineato come la caratura dei dichiaranti non fosse certo rilevante per ricostruire l'attività di spaccio degli imputati fma per ricostruirne la loro collocazione strategica sul territorio poiché, secondo i collaboratori, gli imputati gestivano la piazza di spaccio del quartiere "Case Nuove" ed erano collegati con il clan NO, capeggiato da PP NO. I dichiaranti, infatti, hanno riferito che gli imputati svolgevano l'attività di spaccio nella zona loro affidata, versando "la quota" al clan dei EL - alleato del clan NO - e, quindi, usufruivano della protezione del clan NO che, infatti, era intervenuto, attraverso IN NO, per "dirimere" una controversa insorta tra RO NO e il figlio PP - riconosciuti in foto da entrambi i dichiaranti - con AS IL, schierato, invece, con l'opposto clan dei MA. Tale episodio è stato riferito da IN NO, che lo ha collocato temporalmente all'anno 2009 e che ha precisato di essere intervenuto egli stesso, su incarico del fratello PP, proprio per dirimere la questione alla quale aveva dato luogo l'aggressione, a mano armata, del IL, che aveva minacciato RO NO. Le dichiarazioni rese da IN e PP NO - che si riscontrano vicendevolmente sul ruolo di RO e PP NO nella gestione della piazza di spaccio del quartiere "Case Nuove" - non sono, secondo il conclusivo giudizio svolto dalla Corte di merito, né inattendibili né generiche perché i collaboratori avevano riferito le circostanze che si qualificavano in ragione del loro bagaglio conoscitivo che non era riconducibile alle minute attività di spaccio svolte dagli imputati bensì al ruolo a monte, di "gestori della piazza di spaccio" svolto da RO NO e dal figlio PP. Ne consegue, altresì, la genericità dei rilievi che, con riferimento ai collaboratori PP e IN NO, sono svolti nel secondo motivo di ricorso proposto, nell'interesse di PP NO, dall'avvocato PO ER. Va ricordato che, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del 7 17/06/2019, Pg, Rv. 277018 - 02), aspetti, questi, che costituiscono il sostrato del giudizio di attendibilità formulato dalla Corte di merito e strutturato con riferimento al ruolo e, quindi, al perimetro di conoscenza dei dichiaranti. 5.Sono generici il secondo motivo del ricorso a firma congiunta dell'avvocato LO LI e dall'avvocato PO ER, e il secondo motivo di ricorso a firma dell'avvocato PO ER nell'interesse di PP NO in relazione alle dichiarazioni rese da AT MA e RM AM. Secondo le sentenze di merito, RO e PP NO hanno svolto una continuativa attività di spaccio gestendo la piazza di spaccio del quartiere "Case Nuove" da epoca precedente al 2010 (a tale epoca si riferiscono, infatti, le dichiarazioni rese da PP e IN NO, tratti in arresto nell'anno 2009) fino al 2018, condotte, quelle più recenti, ricostruite sulla scorta delle dichiarazioni rese da AT MA (divenuto collaboratore di giustizia nell'anno 2017 e di cui sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese il 19 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018 nonché le dichiarazioni acquisite in sede di esame all'udienza del 20 ottobre 2021), e da RM AM (dichiarazioni rese il 16 gennaio, 4 febbraio e 8 marzo 2019 e le dichiarazioni rese nel corso dell'esame all'udienza del 17 novembre 2021). Va ricordato che / in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, P.g. in proc. AC e altro, Rv. 271081 - 01). La sentenza impugnata, in termini sintetici, ha riportato le dichiarazioni di AT MA che ha riferito, in ragione della sua risalente alleanza con il clan EL, i rapporti avuti con i NO RO e PP, fino a quando "si era buttato latitante" (pag. 43 della sentenza di primo grado), precisamente dal 2013 al 2016 e, in seguito, curati da un suo incaricato. La Corte di appello e il Tribunale hanno ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni di AT MA, di cui avevano evidenziato il ruolo di capo dell'omonimo clan che operava nella zona Mercato e già alleato con il clan EL, operante nella zona "Case Nuove" che si muoveva in contrapposizione ai clan MA, AN, DI, UL e LL, operanti nella medesima zona. Il collaboratore aveva anche illustrato i suoi rapporti con RO NO, zio di una donna dalla quale aveva avuto una figlia. 8 Non solo i giudici del merito hanno richiamato la rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni dei MA in numerosi processi /ma hanno esaminato (pag.44 e ss. della sentenza di primo grado),le presunte ragioni di astio che AT MA avrebbe avuto verso RO NO, escludendone la sussistenza e, con argomenti che non sono illogici o irrazionali, hanno ritenuto che AT MA non aveva ragioni di risentimento verso i congiunti della madre di sua figlia e, in particolare, verso RO NO, zio della donna r evidenziando che il MA aveva riconosciuto la figlia con la quale aveva anche tentato di avere rapporti genitoriali rifiutati da costei, ormai adulta: si trattava, oltretutto, quanto al rapporto con la nipote del NO, di rapporti risalenti nel tempo, visto che la figlia nata dalla relazione aveva più di venti anni. La Corte non può, pena la sovrapposizione del proprio giudizio a quello del Tribunale e della Corte di appello, tornare su tali valutazioni che hanno orientato il giudizio di attendibilità formulato dai giudici del merito t i quali, del resto, hanno evidenziato la precisione e reiterazione della ricostruzione del MA nel corso del tempo — indice della veritiera ricostruzione dei fatti anziché di mendacio - e la convergenza della sua ricostruzione con quella del AM. I giudici del merito, infatti, hanno evidenziato i solidi riscontri che le dichiarazioni di AT MA avevano trovato in quelle di RM AM, già militante nel gruppo EL che controllava il mercato della droga e per conto del quale il AM, nel corso degli anni e fino al suo arresto, avvenuto nell'anno 2018, aveva rifornito di cocaina RO NO e PP NO che, precisava il collaboratore, si erano "riforniti di droga da tutti i clan di Napoli" (pag. 49 della sentenza di primo grado). Le dichiarazioni del AM sono, pertanto, dirette anche con riferimento alle attività di spaccio ascrivibili a PP NO, oltre che a RO NO, il cui nome, invero, ricorre con maggiore frequenza nelle dichiarazioni di questi, non potendo, comunque, inferirsi dal minore numero di riferimenti la estraneità di PP NO all'attività di spaccio svolta dal padre e dalla famiglia che controllava, secondo le dichiarazioni del collaboratore, lo smercio di droga (oltre alla cocaina anche la marjuana e il fumo) nel quartiere "Case Nuove": né la circostanza che RM AM avesse acquistato droga dai NO ne inficia le dichiarazioni, non trattandosi di fatti tra loro incompatibili. Non può ravvisarsi, in ragione della diversa collocazione temporale delle condotte ricostruite, una contraddizione tra le dichiarazioni del MA e quelle dei NO (in particolare sul rapporto di protezione e fornitura con il clan EL, riferito dai NO) o con PP ER (così come riferito dal MA) t trattandosi di fatti che si collocano in momenti diversi e tenuto conto che, comunque, anche il MA si è dichiarato alleato del EL unitamente a 9 PP ER che, alla sua presenza, aveva parlato con RO NO che aveva avanzato la richiesta di "avere mano libera" nell'acquisto di droga da altri clan, libertà che gli era stata accordata purché pagasse una "tangente" — o quota - al clan EL, secondo una modalità che, riferita agli anni precedenti al 2010, aveva illustrato anche IN NO. 6.11 terzo motivo di impugnazione proposto nell'interesse di RO, PP, LE e CC NO nel ricorso a firma congiunta dAll'avvocato LO LI e dall'avvocato PO ER;
il primo motivo di ricorso dell'avvocata EL OR ER De Luca nell'interesse di LE NO e il primo motivo di ricorso dell'avvocato PO ER nell'interesse di PP NO sono generici ( perché svolti in fatto e infondati nelle prospettazioni in diritto / che riguardano il contributo dei singoli ricorrenti all'aggressione consumata contro il NI e la sua sussumibilità nel concorso di persone nel reato. I motivi di ricorso involgono la ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, episodio che la sentenza impugnata (pag. 8) ha ricostruito richiamando le dichiarazioni rese da AN NI, vittima dell'aggressione, quali riportate nell'annotazione di servizio red* alle ore 15,25 e ss. del 20 gennaio 2020 dagli agenti di polizia intervenuti, prima, presso il bar del NI e, poi, presso il Pronto Soccorso, dove la vittima si trovava, annotazione acquisita al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti. La Corte di merito ha evidenziato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658 - 01) e, dopo avere analizzato la "pirotecnica" ritrattazione che il NI si era affrettato a fare agli organi investigativi e in dibattimento, ha ritenuto accertati l'arrivo e la simultanea presenza degli imputati presso il bar del NI e la dinamica dell'aggressione inflitta al NI, riconducibile ad una sinergica condotta degli imputati. AN NI aveva riferito, in particolare, che erano sopraggiunti nel bar tutti e quattro gli imputati, presenza che, peraltro, era stata ammessa da costoro e confermata, quanto a RO e LE NO da UN CH, madre del NI che, per liberare il figlio, aveva riportato una ferita alla mano. NI aveva riferito che gli imputati gli avevano chiesto il pagamento di una tangente di 50 euro a settimana e che, al suo rifiuto, RO 10 ),/ NO lo aveva aggredito spalleggiato da PP NOi che gli aveva sferrato dei fendenti all'addome. La sentenza impugnata (pag. 11) ha esaminato anche le dichiarazioni difensive degli imputati, funzionali ad accreditare la tesi di essersi trovati coinvolti in una rissa e strumentali ad escludere che fossero riconducibili alla loro azione le ferite riportate dal NI, non si sa da chi inferte nel corso della rissa e, sulla base della ricostruzione in fatto evincibile dalle dichiarazioni originarie del NI i ha escluso, pur rimanendo ignote le ragioni dell'aggressione, che questa fosse ascrivibile a persone diverse da RO e PP NO e, quindi, ha ritenuto che l'aggressione fosse riconducibile ad un'azione comune degli imputati. CC NO aveva sostenuto, infatti, di avere avuto un alterco con il NI per una somma di denaro non restituita e che si erano presi a schiaffi;
che ne era scaturita una rissa ed era sopraggiunto prima lo zio, RO, che lo aveva "liberato" dalla morsa del NI;
RO NO aveva riferito che, passando casualmente sul posto, era intervenuto a tutela del nipote e di essere stato, poi, aiutato, nel corso della rissa, dal figlio PP e da fratello LE. Questi, invece, aveva sostenuto di essersi limitato a osservare la scena mentre si trovava vicino ad un centro scommesse in zona. Le conclusioni della sentenza impugnata non sono illogiche,né inficiate dalla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa valutazione che, in generale, è legittima quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). Nel caso in esame rilevano, ai fini del giudizio di attendibilità delle iniziali dichiarazioni del NI, le lesioni riscontrate sulla persona della vittima e sulla mano della madre che, per liberarlo, era stata colpita;
la spontaneità del racconto riferito agli inquirenti nella immediatezza del fatto e la certezza della presenza di tutti gli imputati nel bar della persona offesa al momento dell'aggressione. Tanto rende, dunque, irrilevante, sia la incertezza delle ragioni che hanno determinato l'aggressione (aspetto sul quale si è concentrata nel corso del tempo la confusa ricostruzione dell'antefatto da parte del Danniani) sia la ricostruzione della presenza degli imputati compiuta dai congiunti della persona offesa, da RI AN o da altri occasionali testimoni, dichiarazioni che, rispetto a quelle della persona offesa, si riferiscono a segmenti della condotta successivi al ferimento del NI che veniva difeso dalle persone presenti. 11 /)2 Le circostanze che tutti gli imputati si erano recati in gruppo e armati di un bastone e di un coltello nel bar del NI;
che erano presenti al momento dell'aggressione e che precipitosamente, a bordo di due motocicli, si erano allontanati dal luogo, comprovano il concorso di persone nel reato fche è ravvisabile anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da parte degli imputati presenti mentre RO e PP NO aggredivano fisicamente il NI. Assume, pertanto, carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Le conclusioni raggiunte dai giudici del merito fanno, infine, coerente applicazione dei principi in materia di dolo dei singoli concorrenti nel reato concorsuale che non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere nel corso della commissione di altro fatto criminoso (Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 - 01), in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. 7.11 motivo di ricorso proposto da PP NO, in merito alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo g) nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., è manifestamente infondato. I principi di diritto richiamati non sono conferenti con la fattispecie ascritta in concreto all'imputato sia per le quantità di droga oggetto di cessione (secondo le dichiarazioni rese dal MA egli "passava" a RO NO f che la vendeva con l'ausilio anche del figlio circa 200 gr. di cocaina ogni dieci giorni), sia per le modalità organizzate del traffico, affatto riconducibile al "piccolo spaccio" che, secondo la giurisprudenza, anche se organizzato può sussumersi nella fattispecie lieve. Le dichiarazioni dei collaboratori che chiamano in causa PP NO (PP NO, AT MA e RM AM), univocamente rimandano a un'attività di spaccio svolta in una zona del quartiere "Case Nuove' /' valendosi di fornitori organizzati e di addetti allo spaccio « riguardava, secondo le dichiarazioni rese dal AM, ogni tipologia di sostanza. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, coerente applicazione al caso concreto dei principi di questa Corte secondo cui fin tema di stupefacenti, è 12 legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 - 01). 8.1 motivi di ricorso in materia di trattamento sanzionatorio - eccessività della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche -proposti da PP NO e LE NO - sono manifestamente infondati. LE NO è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) e PP NO a quella di anni dieci di reclusione ed euro 35.000 di multa di cui, rispettivamente, anni tre di reclusione per i reati di cui ai capi b) e c) e anni sette ed euro 35.000 per il reato continuato di cui al capo g). La Corte di appello ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto ascritto agli imputati al capo b) (anni due di reclusione poi aumentata per l'aggravante delle più persone riunite, delle armi e per la continuazione con il porto di coltello) e, al minimo edittale, per il reato di cui al capo g) ascritto a PP NO. Va poi ricordato che la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione ° personalità degli imputati, quale emergente dagli atti del processo e adeguatamente commisurata alla gravità dei fatti/ rispetto ai quali è 13 IlIl Presidente stata esclusa la recidiva specifica per reati in materia di stupefacenti per PP NO e specifica, reiterata e infraquinquennale per LE NO e, quindi, sulla scorta di una motivazione non cumulativa ma commisurata al giudizio di pericolosità sociale di ciascuno dei ricorrenti. 9.Consegue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 novembre 2025 La Consigliera relatrice
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia AN Giordano;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Patarnello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avvocato LO LI, avvocato IO IE e avvocato PO ER, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi ai quali si sono riportati. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha confermato la condanna di RO NO, PP NO, LE 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40218 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 04/11/2025 NO e CC NO a pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti. In particolare ai ricorrenti sono ascritti, in concorso tra loro, ai capi b) e c), il reato di lesioni (artt. 110, 582-585 cod. pen.) commesso il 20 gennaio 2020 in danno di AN NI, colpito da due fendenti all'addome e da una bastonata al capo, cagionandogli lesioni guaribili in giorni 15; il connesso reato di porto di un coltello (artt. 110 cod. pen. e 4, I. n. 110/1975). A RO NO, è ascritto, altresì, il reato di cui al capo f) (artt. 81, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al settembre 2010 e almeno fino a epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 2018. A PP NO, infine, il reato di cui al capo g) (artt. 81, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al settembre 2010 e almeno fino a epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 2018. 2.Con i comuni motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, RO NO, PP NO, LE NO e CC NO i con il ricorso a firma dell'avvocato LO LI e dell'avvocato PO ER denunciano: 2.1. violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla condanna per i reati di cui ai capì f) e g), in materia di stupefacenti. Il primo punto del motivo concerne, in particolare, il disallineamento temporale tra la contestazione e le dichiarazioni rese da IN e PP NO poiché costoro erano divenuti collaboratori di giustizia a partire dal 2009 (verbali rispettivamente del settembre 2009 e giugno 2009), sicché le loro dichiarazioni non potevano essere indicate quale elemento di prova rilevante in relazione ai reati contestati come commessi a partire dall'anno 2010. E' generica la precisazione della sentenza impugnata secondo la quale, invece, la contestazione rinviava, attraverso il riferimento all'epoca anteriore e prossima al settembre 2010, a condotte riconducibili al periodo in cui i collaboratori erano stati "operativi", prima del loro arresto avvenuto il 4 aprile e 1 aprile 2009. La utilizzazione di tali dichiarazioni è inidonea a fondare il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti;
2.2. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione (art. 125 cod. proc. pen.) perché il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, in relazione ai reati rispettivamente ascritti ai capi f) e g), è fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia inidonee a integrare i gravi indizi di colpevolezza. Le dichiarazioni di RM AM sono prive del carattere di spontaneità (il collaboratore "leggeva" precedenti verbali); generiche e prive dei connotati di 2 specificità ? nonché contraddittorie (nella parte in cui il predetto riferiva di avere acquistato droga da RO NO e poi di avergliene fornita). Un riscontro alle dichiarazioni rese dal AM non può rinvenirsi nelle dichiarazioni di AT MA, tratto in arresto nell'anno 2015, poi latitante e infine detenuto per i successivi cinque anni. Le dichiarazioni del MA, nella parte in cui descrivono i NO come obbligati all'acquisto dal clan ER, fino a quando non erano stati autorizzati, pagando una tangente / ad acquistare liberamente da altri clan, sono contraddette da quelle del AM, secondo le quali, invece, i NO acquistavano liberamente da tutti i clan. Seri dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni del MA derivano, inoltre, dai contrasti endofamiliari tra AT MA, legato sentimentalmente a RI D'DR dalla quale aveva avuto una figlia, nipote di RO NO e cugina di PP NO. La D'DR, riscontrata dalla figlia AN MA, ha descritto la forte conflittualità familiare del collaboratore con RO NO, aspetto che avrebbe dovuto imporre "maggiore prudenza" in sede di valutazione delle dichiarazioni di AT MA;
2.3. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese da AN NI nella ricostruzione dei fatti relativi ai reati ascritti a tutti i ricorrenti ai capi b) e c). La persona offesa dal reato ha reso dichiarazioni confuse e generiche;
a meno dell'occasione del litigio avuto con CC NO, non ha saputo indicare il diretto contributo al pestaggio in suo danno da parte degli altri ricorrenti, limitandosi a descrivere una rissa, alla quale avevano partecipato "Un centinaio di persone", non essendo stato in grado di individuare chi lo avesse colpito con il coltello o con il bastone. La dinamica dei fatti non è stata chiarita da OV NI e da UN CH, fratello e madre della persona offesa, sopraggiunti a rissa in corso. Il contributo causale dei ricorrenti non è chiarito alla stregua delle risultanze riportate nell'annotazione di polizia né può essere induttivamente ricostruito attraverso la mera presenza sul posto, ammessa da tutti gli imputati, ma inidonea, nel descritto contesto della rissa, a inferirne il contributo causale alle lesioni inflitte al NI. La presenza di LE NO è stata riferita anche dalla teste RI AN che, però, lo incrociava lungo la strada, e da altri dichiaranti (RO Caputo) che, tuttavia, descrivevano una condotta che non è sufficiente a denotarne il ruolo nella condotta lesiva limitandosi a riferirne il contributo a una rissa ma non anche il ruolo attivo nel pestaggio del NI. 3.LE NO, con il ricorso presentato dall'avvocata EL OR ER De Luca, denuncia: 3 3.1.omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni rese da RI AN poiché la sentenza impugnatar attribuisce rilievo alle contraddittorie dichiarazioni rese dal NI sulla causale e dinamica dei fatti nella immediatezza del ferimento il 20 gennaio 2020; in quelle rese dopo poche ore;
nelle dichiarazioni del 4 febbraio 2020 e, infine, quelle rese in dibattimento sulla presunta causale dell'aggressione e sulla dinamica dell'arrivo sulla scena di RO, PP e LE NO. Le dichiarazioni della persona offesa, sulla lite che aveva determinato l'innesco dell'aggressione e sulle modalità della presenza dei ricorrenti sul posto non hanno trovato riscontro in quelle dei congiunti della vittima (RIrca e OV NI) e, quanto alla presenza di LE, sono smentite dalle dichiarazioni rese da RI AN, secondo le quali LE NO era intervenuto "in un secondo momento"; 3.2. violazione di legge (artt. 133 e 62-bis cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha esaminato il contributo del singolo e non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva al reato ed ha richiamato, cumulativamente, i negativi precedenti degli imputati. 4. PP NO, con i motivi di ricorso sottoscritti dall'avvocato PO ER, denuncia altresì: 4.1. violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen.) e vizi di illogicità, contraddittorietà a apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, AN NI iin relazione all'episodio del 20 gennaio 2020. I giudici di appello hanno trascurato di valutare le contraddizioni del NI nella ricostruzione della causale, oggetto di progressivi aggiustamenti poiché, mentre nelle prime dichiarazioni aveva sostenuto di essersi opposto a una richiesta estorsiva nelle successive dichiarazioni aveva ricondotto l'aggressione al mancato pagamento di una fornitura di 100 gr. di marijuana, quantitativo poi ridottosi a dieci grammi. La Corte ha proceduto ad una inammissibile valutazione frazionata delle dichiarazioni, omettendo di valutare l'intento calunnioso della persona offesa dal reato. La sentenza impugnata è, soprattutto, carente nella individuazione del contributo causale di PP NO che, infine, è stato ricondotto al "concorso morale", in carenza di elementi idonei ad integrare il minimo apporto all'azione; 4.2. erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizi di motivazione nella valutazione del contributo dichiarativo in di PP NO, le cui dichiarazioni risultano del tutto generiche nella individuazione del ruolo dell'imputato, essendosi limitato a riferire che questi "era attivo" nel campo 4 ),) (AL) degli stupefacenti, senza neppure indicare la tipolo W gia della sostanza;
td, di (t-L- IN NO, che nulla riferisce con riferimento ka posizione di PP NO. Erroneamente la Corte ha ritenuto tali dichiarazioni idonee a fondare il giudizio di colpevolezza anche in relazione al tempus commissi delicti poiché i fatti riferiti dai NO sono fuori dal perimetro temporale oggetto di contestazione, essendo stati i predetti dichiaranti tratti in arresto nei primi mesi dell'anno 2009 e, comunque, perché le specifiche circostanze riferite da IN NO, che sarebbe intervenuto in un contrasto che opponeva i NO a tale AS IL, sono prive di riscontri. Erroneo si rivela anche il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da AT MA, il quale rimanda ad attività di spaccio svolte a favore del clan EL / e quello sulle dichiarazioni rese da RM AM, del tutto generiche sulle attività di cessione;
4.3. erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e vizi di motivazione sulla mancata sussunzione del fatto nella ipotesi lieve. La riconducibilità dell'attività di spaccio ad un'attività organizzata non è ostativa alla sussunzione del fatto nell'ipotesi di minore gravità. Nel caso in esame non sussisterebbero ulteriori elementi di valutazione per escludere l'ipotesi di minore gravità essendo incerti - perché ricostruiti attraverso dichiarazioni generiche che rimandavano a cessioni di 200-300 gr. di cocaina ogni dieci giorni -, i quantitativi ceduti e la riconducibilità ad un contesto di criminalità organizzata, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; 4.4. violazione di legge (artt. 133 e 62 -bis cod. pen.) per cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha esaminato il contributo del singolo imputato e non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva al reato richiamando, cumulativamente, i negativi precedenti degli imputati e, quindi, omettendo di effettuare un giudizio individualizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di RO NO, PP NO, LE NO e CC NO devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati, ai limiti della manifesta evidenza. 2.Va premesso che a fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte di appello - rinviando alla motivazione della più ampia sentenza di primo grado - ha richiamato, quanto ai reati di lesioni e porto di coltello, oltre al referto medico 5 attestante le lesioni subite dalla vittima, il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 20 gennaio 2020 e le dichiarazioni rese da AN NI, dalla madre e dal fratello della persona offesa. Quanto ai reati in materia di stupefacenti, RO e PP NO, padre e figlio, sono stati individuati dai collaboratori di giustizia (IN e PP NO, RM AM e AT MA) come responsabili di una ricorrente attività di spaccio gestita nel quartiere "Case Nuove" di Napoli, presso l'abitazione di RO NO e su strada. IN NO, divenuto collaboratore di giustizia nell'anno 2009, aveva indicato RO NO come gestore della piazza di spaccio e il figlio come attivo nello stesso settore. I NO, secondo le dichiarazioni rese da IN NO, per poter esercitare l'attività di spaccio, pagavano una "quota" alla famiglia camorristica EL ed egli stesso, aveva risolto una questione che aveva opposto RO NO a tale AS IL, poiché i NO erano "protetti" dalla famiglia NO. Più articolate, con riferimento alle attività di spaccio svolte dagli imputati, risultavano, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AT MA e RM AM. 3.Anche se contenuti in plurimi atti di impugnazione i ricorrenti propongono temi comuni che possono essere esaminati congiuntamente. 4.E' infondato il comune motivo di impugnazione riportato al punto 2.1. dei ricorsi a firma dell'avvocato LO LI e dell'avvocato PO ER i ripreso nel secondo motivo di ricorso sottoscritto, nell'interesse di PP NO, dall'avvocato ER, motivi concernenti il disallineamento temporale tra la contestazione dei reati di cui ai capi f) e g), perché commessi a partire dal 2010, e le dichiarazioni rese dai collaboratori IN e PP NO, divenuti collaboratori già nell'anno 2009 e che, pertanto, non avrebbero potuto, secondo i ricorrenti, rendere dichiarazioni in merito a fatti contestati con riferimento ad un' epoca successiva, con conseguente inidoneità delle dichiarazioni dei predetti collaboratori a fondare il giudizio di colpevolezza. La questione, che involge essenzialmente un tema di fatto, era già stata posta ai giudici del merito che, ad avviso della Corte, hanno reso al riguardo una motivazione logica e congruente osservando che la contestazione aperta ascritta agli imputati "in epoca anteriore e prossima al settembre 2010", era, invece, idonea a ricomprendere fatti che, prima dell'avvio della collaborazione di giustizia, erano venuti a conoscenza dei collaboratori IN e PP NO, 6 /7)) individuati, nella sentenza impugnata, come persone a capo di una delle più potenti e pericolose "famiglie" camorristiche operanti, oltre che in un vastissimo territorio a ridosso dell'area vesuviana, nei quartieri dell'area metropolitana di Napoli e, quindi, comprensiva anche della zona cittadina "Case Nuove" l in cui erano operativi RO NO e il figlio PP, La Corte di appello ha evidenziato l'attendibilità dei collaboratori PP e IN NO / che avevano reso in numerosi processi dichiarazioni rilevanti ai fini di ricostruire gravissimi fatti criminosi e guerre di camorra e, con riferimento agli odierni ricorrenti, ha sottolineato come la caratura dei dichiaranti non fosse certo rilevante per ricostruire l'attività di spaccio degli imputati fma per ricostruirne la loro collocazione strategica sul territorio poiché, secondo i collaboratori, gli imputati gestivano la piazza di spaccio del quartiere "Case Nuove" ed erano collegati con il clan NO, capeggiato da PP NO. I dichiaranti, infatti, hanno riferito che gli imputati svolgevano l'attività di spaccio nella zona loro affidata, versando "la quota" al clan dei EL - alleato del clan NO - e, quindi, usufruivano della protezione del clan NO che, infatti, era intervenuto, attraverso IN NO, per "dirimere" una controversa insorta tra RO NO e il figlio PP - riconosciuti in foto da entrambi i dichiaranti - con AS IL, schierato, invece, con l'opposto clan dei MA. Tale episodio è stato riferito da IN NO, che lo ha collocato temporalmente all'anno 2009 e che ha precisato di essere intervenuto egli stesso, su incarico del fratello PP, proprio per dirimere la questione alla quale aveva dato luogo l'aggressione, a mano armata, del IL, che aveva minacciato RO NO. Le dichiarazioni rese da IN e PP NO - che si riscontrano vicendevolmente sul ruolo di RO e PP NO nella gestione della piazza di spaccio del quartiere "Case Nuove" - non sono, secondo il conclusivo giudizio svolto dalla Corte di merito, né inattendibili né generiche perché i collaboratori avevano riferito le circostanze che si qualificavano in ragione del loro bagaglio conoscitivo che non era riconducibile alle minute attività di spaccio svolte dagli imputati bensì al ruolo a monte, di "gestori della piazza di spaccio" svolto da RO NO e dal figlio PP. Ne consegue, altresì, la genericità dei rilievi che, con riferimento ai collaboratori PP e IN NO, sono svolti nel secondo motivo di ricorso proposto, nell'interesse di PP NO, dall'avvocato PO ER. Va ricordato che, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del 7 17/06/2019, Pg, Rv. 277018 - 02), aspetti, questi, che costituiscono il sostrato del giudizio di attendibilità formulato dalla Corte di merito e strutturato con riferimento al ruolo e, quindi, al perimetro di conoscenza dei dichiaranti. 5.Sono generici il secondo motivo del ricorso a firma congiunta dell'avvocato LO LI e dall'avvocato PO ER, e il secondo motivo di ricorso a firma dell'avvocato PO ER nell'interesse di PP NO in relazione alle dichiarazioni rese da AT MA e RM AM. Secondo le sentenze di merito, RO e PP NO hanno svolto una continuativa attività di spaccio gestendo la piazza di spaccio del quartiere "Case Nuove" da epoca precedente al 2010 (a tale epoca si riferiscono, infatti, le dichiarazioni rese da PP e IN NO, tratti in arresto nell'anno 2009) fino al 2018, condotte, quelle più recenti, ricostruite sulla scorta delle dichiarazioni rese da AT MA (divenuto collaboratore di giustizia nell'anno 2017 e di cui sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese il 19 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018 nonché le dichiarazioni acquisite in sede di esame all'udienza del 20 ottobre 2021), e da RM AM (dichiarazioni rese il 16 gennaio, 4 febbraio e 8 marzo 2019 e le dichiarazioni rese nel corso dell'esame all'udienza del 17 novembre 2021). Va ricordato che / in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l'elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, P.g. in proc. AC e altro, Rv. 271081 - 01). La sentenza impugnata, in termini sintetici, ha riportato le dichiarazioni di AT MA che ha riferito, in ragione della sua risalente alleanza con il clan EL, i rapporti avuti con i NO RO e PP, fino a quando "si era buttato latitante" (pag. 43 della sentenza di primo grado), precisamente dal 2013 al 2016 e, in seguito, curati da un suo incaricato. La Corte di appello e il Tribunale hanno ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni di AT MA, di cui avevano evidenziato il ruolo di capo dell'omonimo clan che operava nella zona Mercato e già alleato con il clan EL, operante nella zona "Case Nuove" che si muoveva in contrapposizione ai clan MA, AN, DI, UL e LL, operanti nella medesima zona. Il collaboratore aveva anche illustrato i suoi rapporti con RO NO, zio di una donna dalla quale aveva avuto una figlia. 8 Non solo i giudici del merito hanno richiamato la rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni dei MA in numerosi processi /ma hanno esaminato (pag.44 e ss. della sentenza di primo grado),le presunte ragioni di astio che AT MA avrebbe avuto verso RO NO, escludendone la sussistenza e, con argomenti che non sono illogici o irrazionali, hanno ritenuto che AT MA non aveva ragioni di risentimento verso i congiunti della madre di sua figlia e, in particolare, verso RO NO, zio della donna r evidenziando che il MA aveva riconosciuto la figlia con la quale aveva anche tentato di avere rapporti genitoriali rifiutati da costei, ormai adulta: si trattava, oltretutto, quanto al rapporto con la nipote del NO, di rapporti risalenti nel tempo, visto che la figlia nata dalla relazione aveva più di venti anni. La Corte non può, pena la sovrapposizione del proprio giudizio a quello del Tribunale e della Corte di appello, tornare su tali valutazioni che hanno orientato il giudizio di attendibilità formulato dai giudici del merito t i quali, del resto, hanno evidenziato la precisione e reiterazione della ricostruzione del MA nel corso del tempo — indice della veritiera ricostruzione dei fatti anziché di mendacio - e la convergenza della sua ricostruzione con quella del AM. I giudici del merito, infatti, hanno evidenziato i solidi riscontri che le dichiarazioni di AT MA avevano trovato in quelle di RM AM, già militante nel gruppo EL che controllava il mercato della droga e per conto del quale il AM, nel corso degli anni e fino al suo arresto, avvenuto nell'anno 2018, aveva rifornito di cocaina RO NO e PP NO che, precisava il collaboratore, si erano "riforniti di droga da tutti i clan di Napoli" (pag. 49 della sentenza di primo grado). Le dichiarazioni del AM sono, pertanto, dirette anche con riferimento alle attività di spaccio ascrivibili a PP NO, oltre che a RO NO, il cui nome, invero, ricorre con maggiore frequenza nelle dichiarazioni di questi, non potendo, comunque, inferirsi dal minore numero di riferimenti la estraneità di PP NO all'attività di spaccio svolta dal padre e dalla famiglia che controllava, secondo le dichiarazioni del collaboratore, lo smercio di droga (oltre alla cocaina anche la marjuana e il fumo) nel quartiere "Case Nuove": né la circostanza che RM AM avesse acquistato droga dai NO ne inficia le dichiarazioni, non trattandosi di fatti tra loro incompatibili. Non può ravvisarsi, in ragione della diversa collocazione temporale delle condotte ricostruite, una contraddizione tra le dichiarazioni del MA e quelle dei NO (in particolare sul rapporto di protezione e fornitura con il clan EL, riferito dai NO) o con PP ER (così come riferito dal MA) t trattandosi di fatti che si collocano in momenti diversi e tenuto conto che, comunque, anche il MA si è dichiarato alleato del EL unitamente a 9 PP ER che, alla sua presenza, aveva parlato con RO NO che aveva avanzato la richiesta di "avere mano libera" nell'acquisto di droga da altri clan, libertà che gli era stata accordata purché pagasse una "tangente" — o quota - al clan EL, secondo una modalità che, riferita agli anni precedenti al 2010, aveva illustrato anche IN NO. 6.11 terzo motivo di impugnazione proposto nell'interesse di RO, PP, LE e CC NO nel ricorso a firma congiunta dAll'avvocato LO LI e dall'avvocato PO ER;
il primo motivo di ricorso dell'avvocata EL OR ER De Luca nell'interesse di LE NO e il primo motivo di ricorso dell'avvocato PO ER nell'interesse di PP NO sono generici ( perché svolti in fatto e infondati nelle prospettazioni in diritto / che riguardano il contributo dei singoli ricorrenti all'aggressione consumata contro il NI e la sua sussumibilità nel concorso di persone nel reato. I motivi di ricorso involgono la ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, episodio che la sentenza impugnata (pag. 8) ha ricostruito richiamando le dichiarazioni rese da AN NI, vittima dell'aggressione, quali riportate nell'annotazione di servizio red* alle ore 15,25 e ss. del 20 gennaio 2020 dagli agenti di polizia intervenuti, prima, presso il bar del NI e, poi, presso il Pronto Soccorso, dove la vittima si trovava, annotazione acquisita al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti. La Corte di merito ha evidenziato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l'imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio, Rv. 283658 - 01) e, dopo avere analizzato la "pirotecnica" ritrattazione che il NI si era affrettato a fare agli organi investigativi e in dibattimento, ha ritenuto accertati l'arrivo e la simultanea presenza degli imputati presso il bar del NI e la dinamica dell'aggressione inflitta al NI, riconducibile ad una sinergica condotta degli imputati. AN NI aveva riferito, in particolare, che erano sopraggiunti nel bar tutti e quattro gli imputati, presenza che, peraltro, era stata ammessa da costoro e confermata, quanto a RO e LE NO da UN CH, madre del NI che, per liberare il figlio, aveva riportato una ferita alla mano. NI aveva riferito che gli imputati gli avevano chiesto il pagamento di una tangente di 50 euro a settimana e che, al suo rifiuto, RO 10 ),/ NO lo aveva aggredito spalleggiato da PP NOi che gli aveva sferrato dei fendenti all'addome. La sentenza impugnata (pag. 11) ha esaminato anche le dichiarazioni difensive degli imputati, funzionali ad accreditare la tesi di essersi trovati coinvolti in una rissa e strumentali ad escludere che fossero riconducibili alla loro azione le ferite riportate dal NI, non si sa da chi inferte nel corso della rissa e, sulla base della ricostruzione in fatto evincibile dalle dichiarazioni originarie del NI i ha escluso, pur rimanendo ignote le ragioni dell'aggressione, che questa fosse ascrivibile a persone diverse da RO e PP NO e, quindi, ha ritenuto che l'aggressione fosse riconducibile ad un'azione comune degli imputati. CC NO aveva sostenuto, infatti, di avere avuto un alterco con il NI per una somma di denaro non restituita e che si erano presi a schiaffi;
che ne era scaturita una rissa ed era sopraggiunto prima lo zio, RO, che lo aveva "liberato" dalla morsa del NI;
RO NO aveva riferito che, passando casualmente sul posto, era intervenuto a tutela del nipote e di essere stato, poi, aiutato, nel corso della rissa, dal figlio PP e da fratello LE. Questi, invece, aveva sostenuto di essersi limitato a osservare la scena mentre si trovava vicino ad un centro scommesse in zona. Le conclusioni della sentenza impugnata non sono illogiche,né inficiate dalla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa valutazione che, in generale, è legittima quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). Nel caso in esame rilevano, ai fini del giudizio di attendibilità delle iniziali dichiarazioni del NI, le lesioni riscontrate sulla persona della vittima e sulla mano della madre che, per liberarlo, era stata colpita;
la spontaneità del racconto riferito agli inquirenti nella immediatezza del fatto e la certezza della presenza di tutti gli imputati nel bar della persona offesa al momento dell'aggressione. Tanto rende, dunque, irrilevante, sia la incertezza delle ragioni che hanno determinato l'aggressione (aspetto sul quale si è concentrata nel corso del tempo la confusa ricostruzione dell'antefatto da parte del Danniani) sia la ricostruzione della presenza degli imputati compiuta dai congiunti della persona offesa, da RI AN o da altri occasionali testimoni, dichiarazioni che, rispetto a quelle della persona offesa, si riferiscono a segmenti della condotta successivi al ferimento del NI che veniva difeso dalle persone presenti. 11 /)2 Le circostanze che tutti gli imputati si erano recati in gruppo e armati di un bastone e di un coltello nel bar del NI;
che erano presenti al momento dell'aggressione e che precipitosamente, a bordo di due motocicli, si erano allontanati dal luogo, comprovano il concorso di persone nel reato fche è ravvisabile anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da parte degli imputati presenti mentre RO e PP NO aggredivano fisicamente il NI. Assume, pertanto, carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Le conclusioni raggiunte dai giudici del merito fanno, infine, coerente applicazione dei principi in materia di dolo dei singoli concorrenti nel reato concorsuale che non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere nel corso della commissione di altro fatto criminoso (Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 - 01), in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. 7.11 motivo di ricorso proposto da PP NO, in merito alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo g) nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., è manifestamente infondato. I principi di diritto richiamati non sono conferenti con la fattispecie ascritta in concreto all'imputato sia per le quantità di droga oggetto di cessione (secondo le dichiarazioni rese dal MA egli "passava" a RO NO f che la vendeva con l'ausilio anche del figlio circa 200 gr. di cocaina ogni dieci giorni), sia per le modalità organizzate del traffico, affatto riconducibile al "piccolo spaccio" che, secondo la giurisprudenza, anche se organizzato può sussumersi nella fattispecie lieve. Le dichiarazioni dei collaboratori che chiamano in causa PP NO (PP NO, AT MA e RM AM), univocamente rimandano a un'attività di spaccio svolta in una zona del quartiere "Case Nuove' /' valendosi di fornitori organizzati e di addetti allo spaccio « riguardava, secondo le dichiarazioni rese dal AM, ogni tipologia di sostanza. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, coerente applicazione al caso concreto dei principi di questa Corte secondo cui fin tema di stupefacenti, è 12 legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 - 01). 8.1 motivi di ricorso in materia di trattamento sanzionatorio - eccessività della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche -proposti da PP NO e LE NO - sono manifestamente infondati. LE NO è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) e PP NO a quella di anni dieci di reclusione ed euro 35.000 di multa di cui, rispettivamente, anni tre di reclusione per i reati di cui ai capi b) e c) e anni sette ed euro 35.000 per il reato continuato di cui al capo g). La Corte di appello ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto ascritto agli imputati al capo b) (anni due di reclusione poi aumentata per l'aggravante delle più persone riunite, delle armi e per la continuazione con il porto di coltello) e, al minimo edittale, per il reato di cui al capo g) ascritto a PP NO. Va poi ricordato che la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione ° personalità degli imputati, quale emergente dagli atti del processo e adeguatamente commisurata alla gravità dei fatti/ rispetto ai quali è 13 IlIl Presidente stata esclusa la recidiva specifica per reati in materia di stupefacenti per PP NO e specifica, reiterata e infraquinquennale per LE NO e, quindi, sulla scorta di una motivazione non cumulativa ma commisurata al giudizio di pericolosità sociale di ciascuno dei ricorrenti. 9.Consegue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 novembre 2025 La Consigliera relatrice