Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 455/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIABOCO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO e dell'avv. CARMENATI DANIELE ( VIA MAZZINI 1 C.F._2
60044 FABRIANO;
, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 1 FABRIANOpresso il difensore avv. CIABOCO MASSIMILIANO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLTATTORNI Controparte_1
FRANCESCO e dell'avv. VOLTATTORNI CLAUDIO ( VIA CALATAFIMI, C.F._3
38/B 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
, elettivamente domiciliato in VIA
pagina 1 di 24
VOLTATTORNI FRANCESCO
DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMENATI ENRICO e dell'avv. , Parte_2
elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 16 60044 FABRIANOpresso il difensore avv. CARMENATI ENRICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EGIDI RENATO e dell'avv. , elettivamente Parte_3
domiciliato in VIA BARILARI 37 ANCONApresso il difensore avv. EGIDI RENATO
HDI ITALIA S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SQUILLACE ANTONIO e P.IVA_1
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA N. 7 60123
ANCONApresso il difensore avv. SQUILLACE ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. MASSACCESI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA
INDIPENDENZA, 4 60035 JESIpresso il difensore avv. MASSACCESI DANIELE
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1289/2020 del 27 ottobre 2020 resa dal
Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, FAHAL LARBI:
“In via istruttoria: si chiede che ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la Corte adita Voglia disporre la riapertura dell'istruttoria ammettendo Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla valutazione del danno da responsabilità medica, che la parte non è stata posta in grado di espletare in primo grado per causa ad essa non imputabile in quanto, benchè
pagina 2 di 24 tali incombenti istruttori siano stati ritualmente richiesti, la causa non è mai giunta oltre la fase preliminare.
Nel merito: si chiede che la Corte di Appello adita Voglia integralmente annullare e/o riformare la sentenza di primo grado, statuendo la responsabilità dei convenuti sanitari del Pronto Soccorso di Fabriano in relazione ai danni subiti e subendi dall'attore Pt_1
a seguito dei trattamenti sanitari espletati nella notte del 25 dicembre 2010, e per
[...]
l'effetto condannare tutte le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore della somma di euro 522.381,31, op-pure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad accessori di legge ed interessi dal dovuto sino al saldo, oltre a rivalutazione monetaria ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi giudizio ex art. 91 c.p.c.”
PER L'APPELLATA, : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, e così comunque rigettando l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1289/2020 Parte_4
emessa dal Tribunale di Ancona il 27/10/2020, così da confermare, anche alla luce delle stesse conclusioni, così riproposte:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare la nullità della procura alle liti rilasciata dal Sig. agli Avv.ti Parte_4
Massimiliano Ciaboco e Daniele Carmenati nel giudizio di primo grado in quanto carente sotto il profilo dell'inerenza, poiché conferita su atto separato senza menzione della controversia cui il mandato si riferisce ed il difetto di rappresentanza in capo agli
Avv.ti Massimiliano Ciaboco e Daniele Carmenati e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto introduttivo del presente giudizio, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dal Sig. Parte_4
pagina 3 di 24 Accertata la mancata partecipazione del Sig. al procedimento di mediazione Parte_4
n. 220/2018 introdotto innanzi alla Camera di Conciliazione Forense di e, CP_2
dunque, l'assenza di un valido esperimento del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e/o del procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. N. 28/2010, per l'effetto dichiarare improcedibile, ex art. 8 L. 24/2017, la domanda risarcitoria formulata dal Sig. Pt_4
nei confronti dell' – già
[...] Controparte_2 [...]
-, con conseguente improcedibilità del presente giudizio, Controparte_3
anche quale conseguenza della non corretta instaurazione del giudizio di primo grado, i cui effetti si ripercuotono anche sul presente grado di giudizio.
NEL MERITO
In via principale
- Rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza 1289/2020 resa il Parte_4
27/10/2020 all'esito del giudizio n. 1256-1/2016 R.G. (riunito al n. 8336/2017 R.G.) dal
Giudice del Tribunale di Ancona, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni più opportuna statuizione, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, attesa in particolare la assoluta estraneità dell' – già Controparte_2
-, non ravvisandosi nei fatti prospettati Controparte_3
alcun comportamento negligente e/o fatto illecito degli operatori sanitari, ivi compreso il Dr. e il Dr. , e comunque difettando il nesso Controparte_1 Parte_2
eziologico tra esso e l'evento lesivo, e così i danni lamentati dal Sig. Parte_4
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dispiegata dal Sig. Parte_4
accertare le eventuali singole condotte causative di pregiudizio, direttamente e semmai attribuibili al personale sanitario dell'Ospedale di Fabriano e, per l'effetto, limitare la pagina 4 di 24 responsabilità della – già Controparte_2 [...]
- unicamente alla responsabilità ascrivibile al personale Controparte_3
sanitario di siffatto Ente Ospedaliero, se ed in quanto esistente, accertata, e causalmente correlata alla situazione del Sig. ex artt. 1223 e 1227 c.c.. Parte_4
- Limitare comunque ed in ogni caso il “quantum” dei danni ascrivibili alle condotte del personale sanitario dell'Ospedale di Fabriano al danno semmai effettivamente accertato come conseguenza immediata e diretta delle condotte medesime, previo relativo accertamento e determinazione dello stesso.
Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio - oltre a quelle relative al 1° grado di giudizio -, da porsi interamente a carico del Sig. Pt_4
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si opus, e previa rimessione della causa in istruttoria, laddove non si ritenesse di accogliere “de plano” le eccezioni formulate dall Controparte_2
- già -, si insiste nelle richieste
[...] Controparte_3
istruttorie così come formulate ed articolate nelle note conclusive autorizzate del
15/10/2020, depositate in 1° grado, e qui da intendersi per ritrascritte “….Si chiede di ammettersi interrogatorio formale del Sig. sul seguente capitolo: Parte_4
1. Vero che, negli anni successivi al 2010 e fino alla data dell'atto di citazione
(06/12/2017), Lei ha avuto altri episodi traumatici che l'hanno interessata, ed in particolare hanno riguardato la zona cerebrale, e comunque la testa, e che a seguito di tali eventi Lei ha fatto ricorso alle strutture sanitarie di Fabriano o ad altre della zona.
pagina 5 di 24 Se sì, specifichi in quali occasioni ed a quali strutture sanitarie Lei si è rivolto, tra cui quelle in data 01/04/2012, 14/10/2013, 04/01/2014 presso il Nosocomio di Fabriano, od altri della zona.
• Si chiede che la S.V. Ill.ma, ex art. 210 c.p.c., Voglia ordinare al Sig. la Parte_4
produzione di tutta la documentazione medica inerente la capacità di agire e/o processuale dello stesso e di quella inerente eventuali ulteriori accessi del paziente presso strutture sanitarie nel corso degli anni 2011-2016, per altri episodi lesivi- traumatici: in merito, ed altresì, la scrivente Difesa produce copia della CTU redatta nel
2015 dal Dr. nell'ambito del processo penale n. 7465/2013 R.G.N.R., in cui il Sig. CP_4
era imputato, attestante l'incapacità giuridica del Sig. di Parte_4 Parte_4
partecipare coscientemente a qualsiasi processo – tale documento è stato prodotto dalla stessa accertare se risulti rispettosa dell'ars medica, diligente e scrupolosa, ed esente da colpa, in quanto conforme alle “Linee Guida del Trauma cranico Minore e
Severo”, la condotta del personale sanitario del Fabriano, in sede di P.S., Parte_5
in data 25/12/2010;
accertare, eventualmente, e nel caso laddove ritenuta sussistente, il grado della colpa, lieve o grave;
accertare se, stante la negatività neurologica obiettivata in sede di P.S. del 25/12/2010, si possa escludere con ogni probabilità che il trauma cranico evidenziato il 26/12/2010 sia stato prodotto dopo il primo accesso al P.S. di Fabriano;
accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità tra la condotta del personale medico, se ritenuta colposa, ed i danni, se riscontrati, lamentati dal Sig. Parte_4
accertare l'evoluzione “naturale” del quadro clinico del paziente e se, in essa, abbia avuto qualche ruolo l'eventuale - e riscontrato - comportamento colposo del personale pagina 6 di 24 medico del considerando l'assenza di indicazioni Parte_6
neurochirurgiche;
accertare se i danni, così come semmai riscontrati, relativi alla persona del Sig. Pt_4
sono da attribuirsi esclusivamente all'evento traumatico del 24-25/12/2010 che
[...]
ha coinvolto il Sig. in luogo esterno al Nosocomio di Fabriano, quale poi motivo di Pt_4
accesso al P.S. di Fabriano, o se dalla storia clinica del paziente si rilevano fatti anche successivi che possono essere causa / aver contribuito alla loro causazione;
accertare, nell'ipotesi di concomitanti concause nella produzione dell'evento dannoso, la diversa efficacia causale delle varie concause;
accertare, infine, ed all'uopo semmai previa autorizzazione del Giudicante, acquisendone la idonea documentazione, l'esistenza di ulteriori accessi del paziente presso strutture sanitarie, ivi compreso il P.S. del Nosocomio di Fabriano nel corso degli anni 2011-2016, per altri episodi lesivi-traumatici, ed in particolare e tra cui in data
01/04/2012, 14/10/2013, 04/01/2014 presso il Nosocomio di Fabriano, precisandone natura ed entità….”.
PER L'APPELLATO, DOTT. Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
• in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 1289/2020 pronunciata dal Parte_4
Tribunale di Ancona in data 27.10.2020, pubblicata in pari data, con le statuizioni in essa contenute;
pagina 7 di 24 • in via pregiudiziale, in rito, accertata l'irrituale instaurazione dell'obbligatorio procedimento di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 d.lgs. n. 28/2010;
• in via pregiudiziale, in rito, accertata l'incapacità processuale del sig. Parte_4
dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di citazione per cui è causa con ogni conseguente statuizione;
• in via preliminare, nel merito, accertata l'intervenuta estinzione del procedimento civile n. 1256/2016 nei confronti del dr. rigettare le domande Controparte_1
attoree perché inammissibili, improcedibili e infondate, sia in fatto che in diritto;
• in via preliminare, nel merito, accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo all'attore nei confronti del dr. Controparte_1
respingere ogni domanda risarcitoria dallo stesso formulata;
• in via principale, nel merito, ferme restando le suesposte eccezioni, considerata l'assenza di responsabilità del dr. per tutte le ragioni Controparte_1
ampiamente illustrate in atti, respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti, poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum e comunque non provata;
• in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da parte attrice, accertate le singole responsabilità e il grado della colpa di tutte le parti convenute e/o chiamate in causa, dr. e Parte_2
, ritenere e dichiarare che e , in CP_5 Parte_7 Parte_3
solido tra loro, sono tenute a garantire, manlevare e tenere indenne il dr.
[...]
da tutti gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande Controparte_1
risarcitorie e per l'effetto condannarle al pagamento direttamente agli aventi diritto di pagina 8 di 24 quelle somme che eventualmente verranno accertate e liquidate in corso di causa, anche per le spese di soccombenza. Condannare in ogni caso le compagnie assicuratrici e , in solido tra loro, a rifondere al dr. Parte_7 Parte_3
le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3° c.c., salvo le Controparte_1
ulteriori di soccombenza se la compagnia negasse la garanzia.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO, DOTT. : Parte_2
- in via principale: rigettare il gravame proposto dal Sig. perché infondato Parte_4
sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni della Sentenza n.
1289/2020 rese nel procedimento civile n. 1286/2016 R.G. Tribunale di Ancona, con ogni conseguente statuizione;
- in via preliminare nel rito: accertata l'incapacità processuale del Sig. Parte_4
dichiarare nullo e/o inammissibile le domande avanzate dal Sig. nei giudizi Parte_4
n. 1286/2016 R.G. e n. 8336/2017 R.G Tribunale di Ancona, poi riuniti al n. 1286/2016
R.G. Tribunale di Ancona con ogni conseguente statuizione;
- in via preliminare nel rito: accertato il mancato esperimento del ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. e/o del procedimento di mediazione, dichiarare improcedibile la domanda di I grado ai sensi dell'art. 8 L. n. 24/2017;
- in via preliminare nel merito: accertata la dichiarata intervenuta estinzione del procedimento civile n. 1256/2016 R.G. Tribunale di Ancona nei confronti del Dott.
[...]
, rigettare le domande dell'appellante perché inammissibili, improcedibili ed Pt_2
infondate sia in fatto che in diritto.
pagina 9 di 24 - in via preliminare nel merito: accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per cui è causa in capo al Dott. , rigettare le Parte_2
domande dell'appellante perché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto;
- in via principale nel merito: per tutte le ragioni esposte sia nel primo grado che nel presente giudizio, rigettare le domande dell'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto.
- in via istruttoria:
a) istanza ex art. 210 c.p.c. affinché venga ordinato all Controparte_3
di produrre copia dei cartellini presenza di dicembre 2010 e
[...]
gennaio 2011 riferibili al Dott. ; Parte_2
b) si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) "Vero che in data 24 dicembre 2010 il Sig. prestò servizio presso il Pronto Parte_2
Soccorso di Fabriano dalle ore 07.45 alle ore 10.54 e dalle ore 19.34 alle ore 20.19, come da foglio presenze che le si rammostra (vedasi doc. 1 )"; Pt_2
2) "Vero che in data 25 dicembre 2010 il Sig. prestò servizio presso il Pronto Parte_2
Soccorso di Fabriano dalle ore 08.51 alle ore 09.56, come da foglio presenze che le si rammostra (vedasi doc. 1 )"; Pt_2
3) "Vero che in data 26 dicembre 2010 il Sig. prestò servizio presso il Pronto Parte_2
Soccorso di Fabriano dalle ore 08.35 alle ore 10.04 e dalle ore 18.45 alle ore 19.58, come da foglio presenze che le si rammostra (vedasi doc. 1 )"; Pt_2
4) "Vero che il Dott. ha trascorso la notte del 24 dicembre 2010 fino alla Parte_2
mattina alle ore 07.00 del 25 dicembre 2010 nella propria abitazione sita in Fabriano alla Località Civita n. 30".
pagina 10 di 24 Si indica a teste sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 la Dott.ssa c/o Testimone_1 [...]
- Area Vasta 2 Fabriano ed il Sig. residente in [...]; si CP_5 Testimone_2
indica a teste sul capitolo di prova n. 4 il Dott. residente in [...]alla Tes_3
Località Civita n. 30 e domiciliato in Cesena;
c) si chiede l'interrogatorio formale del Sig. sulle seguenti circostanze: Parte_4
1) "Vero che il 25 dicembre 2010 alle ore 03.26 veniva dimesso dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fabriano ed è uscito dal predetto nosocomio per ritornare nella propria abitazione senza l'ausilio del personale medico e/o di una ambulanza";
2) "Vero che il 25 dicembre 2010 alle ore 2.53 quando faceva ingresso presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Fabriano e fino alle sue dimissioni il Dott. era Parte_2
assente nel predetto reparto".
Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze di lite”.
PER L'APPELLATA, : Parte_3
Piaccia alla Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectiis, nella ipotesi in cui ritenga di riformare la sentenza impugnata dichiarando procedibile la domanda svolta da Pt_4
[...]
IN VIA PRINCIPALE : accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza n. 063743245 stipulata tra la ed il dott. il Parte_3 Controparte_1
23 novembre 2007 con decorrenza 6 dicembre 2007 e cessata il 20 agosto 2011 e per l'effetto respingere ogni domanda svolta da questi contro la in quanto Parte_3
infondata in fatto e diritto;
pagina 11 di 24 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda svolta da contro il dott. Parte_4
perché infondata e per l'effetto respingere anche la domanda Controparte_1
di garanzia e manleva spiegata da quest'ultimo contro la Parte_3
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E nella non creduta ipotesi in cui CP_6
sia ravvisata la responsabilità del dott. e l'operatività delle Controparte_1
garanzie previste nella polizza n. 063743245, mantenere l'obbligo di indennizzo Pt_3
della entro il massimale previsto nel contratto, nonchè limitare la manleva alle Pt_3
sole conseguenze dannose derivanti dal gradiente di responsabilità ascrivibile al medesimo dott. ponendo altresì l'indennizzo proporzionalmente anche a carico CP_1
delle altre Compagnie di assicurazione garanti il medesimo rischio e determinando anche la quota di indennizzo da ciascuna dovuta sulla base dei rispettivi massimali contrattuali ai sensi dell'art.1910 c.c.;
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA E Qualora sia riconosciuta una CP_6
responsabilità solidale dei convenuti e della chiamata in causa CP_5
determinare le rispettive percentuali di responsabilità e riconoscere il diritto di regresso della verso i corresponsabili per i pagamenti che fosse tenuta ad effettuare Parte_3
in eccedenza rispetto alla quota di colpa e di responsabilità riconosciuta al dott.
[...]
Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso spese generali 15%”.
PER L'APPELLATA, (già HDI ITALIA SPA e prima ancora Controparte_7
): Parte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
pagina 12 di 24 nel merito in via principale, respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, confermando la pronuncia di primo grado in ogni suo capo.
in via subordinata, respingere in ogni caso la domanda proposta nei confronti di
[...]
già e già HDI Italia S.p.a., per Controparte_7 Parte_7
intervenuta prescrizione del diritto in capo all'attore e, comunque, per infondatezza, all'origine, della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di uno o più dei motivi di appello, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'inoperatività della polizza n. 708/0001491 stipulata con l'allora
[...]
oggi e, per l'effetto, rigettare la domanda Parte_7 Controparte_7
di manleva spiegata dal dr. per infondatezza di fatto e di Controparte_1
diritto e, comunque, con qualsiasi diversa statuizione in rito e nel merito;
in via di ulteriore subordine, e salvo gravame, nel caso di ritenuta responsabilità del dr. in via solidale con altri litisconsorti e superate le eccezioni Controparte_1
proposte da questa difesa, limitare l'obbligo di manleva di già Controparte_7
HDI Italia S.p.A. e prima ancora nei confronti del proprio Parte_7
assicurato alle sole conseguenze percentuali derivanti dal gradiente di responsabilità a questi ascrivibile, nei limiti del massimale assicurato e detratto lo scoperto contrattuale, con accertamento del diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Risulta dalla sentenza impugnata che con atto di citazione del 6/12/2017, ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona il Dr. Parte_4
ed il Dr. per sentire dichiarare la loro Controparte_1 Parte_2
pagina 13 di 24 responsabilità quali sanitari del Pronto Soccorso di Fabriano in relazione ai danni dallo stesso subiti e subendi a seguito dei trattamenti sanitari espletati nella notte del 25 dicembre 2010 e sentirli condannare al risarcimento del danno, quantificato nella somma di €. 522.381,31.
La causa veniva iscritta al n. 8336/17 R.G..
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attorea, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per non aver parte attrice esperito il procedimento di mediazione o il procedimento ex art. 696 bis cpc ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D Lgs n. 28/2010; la difesa del chiedeva di essere autorizzata a CP_1
chiamare in giudizio la , la e Controparte_8 Parte_7
la per essere garantito e manlevato ed il Giudice, con ordinanza del Parte_3
13/3/2018, autorizzava la suddetta chiamata.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea CP_5
chiedendone il rigetto ed in via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità della domanda ex art. 8 L. 24/2017; si costituivano altresì la e la Parte_3 Parte_7
chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo entrambe l'inoperatività della garanzia.
All'udienza del 20/7/2018 il Giudice provvedeva a riunire il procedimento 8336/17 R.G. ad altro giudizio pendente ed iscritto al n. 1256-1/2016 avente medesimo oggetto, promosso dalla stessa parte attrice nei confronti della ed alla stessa CP_5
udienza, accogliendo la eccezione dei convenuti, concedeva a parte attrice termine per instaurare la procedura di mediazione.
Alla successiva udienza venivano concessi i termini richiesti ex art. 183 sesto comma cpc all'esito dei quali, al fine di garantire la regolarità del contraddittorio, rilevato il pagina 14 di 24 disconoscimento del Dr. della firma apposta sull'avviso di ricevimento di CP_1
raccomandata del 12/12/2012 e l'istanza di verificazione avanzata da parte attrice, disponeva indagine grafologica a mezzo CTU che riconosceva come autografa la firma del Dr. CP_1
Quindi con ordinanza del 18/6/2020 il Giudice ritenuto di dover decidere in merito alla eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalle convenute alla udienza del
18/1/2019 e reiterate nelle memorie 183 sesto comma cpc , in merito alla mancata partecipazione alla mediazione della parte attrice personalmente o di un proprio procuratore speciale, con la sentenza n. 1289/2020 del 27 ottobre 2020 il Tribunale di
Ancona dichiarava l'improcedibilità della domanda, ritenendo non essersi verificata alcuna valida comparizione delle parti innanzi all'organismo di mediazione, regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona per Parte_4
i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati dott. CP_9
dott. , ed HDI Italia s.p.a. Controparte_1 Parte_2 Parte_3
All'esito della concessione di un termine ex art. 182 c.p.c. per regolarizzare la procura da parte dell'appellante, all'udienza del 22 ottobre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 1289/2020 del 27 ottobre 2020, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
pagina 15 di 24 • dal verbale di mediazione depositato da parte attrice del 30/10/2018, si evinceva che innanzi al mediatore l'attore non era comparso personalmente, essendo presenti unicamente i difensori;
• la procura relativa al procedimento di mediazione, depositata da parte attrice nel presente giudizio, non appariva idonea a far ritenere ritualmente esperito il procedimento di mediazione;
infatti, nella procura la sottoscrizione della parte risulta autenticata dagli stessi difensori, privi tuttavia di un siffatto potere di autentica, per come precisato dalla Corte di Cassazione;
• al riguardo, si evidenziava come, ai fini della sostituzione della parte nel procedimento di mediazione, fosse necessaria una procura speciale sostanziale recante sottoscrizione del delegante autenticata da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalle legge, non ritenendo invece valida a tale fine una procura speciale, ma tuttavia recante sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore delegato (in tal senso: Tribunale Torino 12.04.2019 n. 1662; Tribunale Torino
12.08.2019 n. 3922);
• pertanto, doveva concludersi che nel caso di specie, non si era verificata alcuna valida comparizione delle parti innanzi all'organismo di mediazione e che il tentativo di mediazione doveva quindi considerarsi "tamquam non esset" con conseguente improcedibilità della domanda.
Premessa
Va premesso che, con ordinanza depositata il 14 giugno 2024, la Corte ha sottoposto al contraddittorio tra le parti la circostanza che in entrambi i giudizi di primo grado, poi riuniti, introdotti nel 2017 risultano allegate procure del 18 marzo 2011, mentre l'atto di appello fa generico riferimento ad una indeterminata “delega in atti”.
pagina 16 di 24 Preso atto delle relative osservazioni delle parti, con ordinanza depositata il 17 luglio
2024 è stata accolta la richiesta dei Difensori dell'appellante di concessione di un termine ex art. 182 c.p.c. per la formalizzazione di una valida procura alle liti.
L'appellante, a quel punto, ha depositato telematicamente una procura consolare, munita di apostille, con cui ha rinnovato la procura ai Difensori già costituiti con specifico riferimento a tutti i gradi del presente giudizio a suo nome e, con riferimento al procedimento di mediazione svoltosi in primo grado, ha ratificato l'operato dei
Difensori e rinnovato il mandato a loro favore per ogni possibile forma di bonario componimento della lite.
I Difensori dell'appellante nulla hanno dedotto dopo l'avvenuto deposito.
Invece:
• l'appellato ha sostenuto che la nuova procura nulla ha cambiato sotto il CP_1
profilo della nullità della mediazione già svolta, evidenziando altresì che la sottoscrizione della nuova procura da parte dell'appellante, in Marocco, sarebbe stata raccolta e legalizzata da un funzionario comunale e non dalle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane all'estero;
• l'appellato ha sostenuto che l'atto di conferimento-rinnovazione di Pt_2
mandato professionale e di procura alle liti del 12 settembre 2024 non può avere efficacia sanante dell'assenza nel procedimento di mediazione della procura speciale sostanziale;
il predetto conferimento è idoneo a rappresentare l'appellante in questo grado di giudizio, mentre è indiscutibile che nella mediazione i difensori fossero privi di procura speciale sostanziale;
pagina 17 di 24 • l'appellata HDI Italia s.p.a. ha invece rilevato la non sanabilità del vizio di procura rammentando che l'art. 182 c.p.c. non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura;
• l'appellata infine, rileva che la nuova procura, anche laddove CP_9
ritenuta idonea a sanare il vizio di procura per il presente grado di giudizio, non potrebbe comunque sanare l'assenza di valida procura/delega per la partecipazione del Sig. AR al procedimento di mediazione, in cui la parte Pt_4
(come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza anche della suprema Corte) può farsi sostituire dal proprio avvocato purché munito di apposita e valida procura speciale sostanziale e non solamente processuale: presupposto assente e carente nella fattispecie de qua.
Con riferimento alla sanabilità del vizio riferibile alla procura ad litem, osserva la Corte che è stata rilevata non l'inesistenza o la mancanza di procura, quanto piuttosto l'equivoca riferibilità di due procure del 2011 a giudizi incardinati in primo grado nel
2016/2017 e l'equivoco riferimento ad un'imprecisa “delega in atti” per quanto concerne il grado di appello.
L'appellante ha rilasciato una nuova procura con specifici riferimenti, tanto al giudizio già svoltosi in primo grado, quanto a quello di appello in corso.
Ne deriva che non si verte in un'ipotesi di mancanza o inesistenza della procura, per cui l'art. 182 c.p.c. – norma inderogabile, come già in precedenza sostenuto – consente di sanare ex tunc il relativo vizio.
Neppure possono essere condivisi i dubbi relativi alla formalità dell'apostille che serve soltanto ad attestare la veridicità della sottoscrizione e la qualifica del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, oltre all'autenticità del sigillo o del timbro pagina 18 di 24 presente sull'atto, sicchè non è previsto l'intervento dell'Autorità diplomatica o consolare dello Stato in cui l'atto deve avere effetto, ma solo dell'Autorità interna designata dallo Stato in cui viene apposta (l'apostille sostituisce, a tal fine, la legalizzazione).
Per quanto concerne invece gli effetti della ratifica operata dal con riferimento Pt_4
all'operato dei suoi Difensori in occasione della procedura di mediazione svoltasi in primo grado e ritenuta inidonea dal primo giudice ai fini della verifica della condizione di procedibilità del giudizio, va osservato in fatto che:
• è stata prodotta, a seguito del provvedimento della Corte, la “procura alla mediazione” in data 25 gennaio 2013, indirizzata alla Camera di Conciliazione
Forense di con cui delegava gli Avv. Ciabocco e Carmenati a CP_2 Parte_1
rappresentarlo nella procedura di mediazione nei confronti di e dei CP_5
medici e con le più ampie facoltà, comprese quelle di transigere CP_1 Pt_2
e conciliare la lite;
• risulta poi esperito un primo tentativo di mediazione, richiesto dal il 9 Pt_8
marzo 2015, a cui presenziava il solo Avv. Ciabocco, in rappresentanza del Pt_8
mentre nessuno era presente per l' e per i due medici, pur dandosi atto nel CP_5
verbale della ritualità dell'invito notificato loro via PEC;
solo l CP_5
comunicava di non voler partecipare all'incontro;
• detto tentativo di mediazione si concludeva con la redazione di un verbale negativo;
• introdotti i due giudizi innanzi al Tribunale, all'udienza del 20 luglio 2018 il giudice, accogliendo l'eccezione dei convenuti, concedeva all'attore un termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria;
pagina 19 di 24 • veniva a tal fine utilizzata la medesima “procura alla mediazione” del 25 gennaio
2013 e, con verbale del 30 ottobre 2018, il mediatore designato – presenti solo i rappresentanti del e del dott. verificata la ritualità degli inviti alle Pt_8 CP_1
parti non comparse (comprese le assicurazioni) – dava atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione per la mancata comparizione delle parti invitate dott. , ed CP_5 Pt_2 Pt_3 Pt_7
Il primo giudice, preso atto dell'esito del nuovo tentativo, lo riteneva non ritualmente esperito sostenendo che la firma del AR in calce alla procura (evidentemente quella del 25 gennaio 2013) era stata autenticata dagli stessi Difensori delegati, privi di un tale potere di autentica, mentre sarebbe stata necessaria l'autentica di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge;
tanto ha affermato richiamando la pronunzia della
Suprema Corte n. 8473 del 27 marzo 2019.
VIOLAZIONE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.LGS 82/2010, IN
RELAZIONE ALL'ART. 1392 C.C. E ALL'ART. 83 C.P.C. – NON NECESSARIETA', NEL CASO
DI SPECIE, DI PROCURA SPECIALE CONTENENTE AUTENTICAZIONE NOTARILE.
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Deve, innanzitutto, essere richiamato un principio che da tempo ormai va affermandosi in giurisprudenza (ad es. vds. Cass. n. 14627 del 17 giugno 2010), cioè che alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio pagina 20 di 24 d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso (c.d. overruling).
Come sostenuto dalla stessa Suprema Corte innanzi citata, “l'overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all'arbitro del potere-dovere di giudicare dell'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell'atto di impugnazione”; da qui l'esigenza di evitare alla parte incolpevole le conseguenze preclusive dell'errore.
Nel caso concreto, premessa l'opinabilità evidente dell'orientamento richiamato dal primo giudice – che sembra non considerare come anche la mediazione abbia natura processuale (diversamente non si comprenderebbe perchè condizionerebbe la procedibilità della domanda), sicchè i poteri del Difensore, quando la parte se ne avvale, non dovrebbero patire alcun limite - non si è trattato di un mutamento di un consolidato e precedente indirizzo giurisprudenziale, ma di un'affermazione del tutto nuova che in precedenza non si era mai posta, sicchè il principio dell'overruling appare ancor più calzante trattandosi di legge processuale e non sostanziale.
Infatti, dal testo della motivazione di Cass. n. 8473/2019 (pacificamente successiva sia al rilascio della procura che all'espletamento dei due tentativi di mediazione obbligatoria) si evince agevolmente come la stessa Corte abbia osservato che “il ricorso pone per la prima volta a questa Corte la necessità di affrontare alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal d.lgs. n. 28 del 2010 (Attuazione dell'articolo 60 della pagina 21 di 24 legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e successive modifiche.
In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se. . .la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire”.
Va poi notato che, nel caso deciso dalla Suprema Corte, la parte aveva già rilasciato una procura notarile al proprio difensore, sicchè più che sulla forma dell'atto di delega,
l'attenzione era centrata sul contenuto dello stesso, avendone la Corte concluso che necessitasse una procura speciale sostanziale, diversa dall'ordinaria procura ad litem (“.
. . se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”).
Nel caso concreto, quindi, la procura sostanziale alla mediazione è stata rilasciata nel
2013, cioè quando non vi era né un'esplicita norma di legge relativa alle formalità di sostituzione della parte nella procedura di mediazione (norma che tuttora difetta), né vi era alcun orientamento giurisprudenziale di legittimità specificamente riferito alle formalità della sostituzione (tanto che il primo è quello del 2019).
Appare dunque incoerente con il principio del giusto processo, il radicale sacrificio del diritto di azione – di altrettanto, se non superiore, rilievo costituzionale – riconosciuto alla parte, sulla base di un orientamento giurisprudenziale di legittimità sopravvenuto per la prima volta dopo due tentativi di mediazione, conclusisi peraltro negativamente pagina 22 di 24 non per l'inidoneità della delega, che era ed è sostanziale, ma per l'assenza delle altre parti convenute o per la manifestata volontà di alcune di esse di non conciliare alcunchè (quindi anche l'esistenza di una procura con la sottoscrizione autenticata nelle forme pretese dal giudice, non avrebbe avuto alcun esito), così finendo per sovvertire palesemente anche la supposta ratio deflattiva dell'istituto della mediazione e da rendere superflua anche in questa sede di appello l'applicazione dell'art. 5 quater del d.leg.vo n. 28/2010.
E' poi priva di qualsiasi argomentazione giuridica l'affermazione dei vari appellati secondo cui la nuova procura – contenente la volontà della parte di ratificare l'operato dei suoi avvocati in occasione della mediazione svoltasi nei giudizi di primo grado - non varrebbe a sanare quanto eseguito dai Difensori in sede di mediazione obbligatoria ancorchè ritenuti privi di valida procura.
Invero, appare intuitivo osservare che – se si tratta di attività liberamente delegabile
(vds. sul punto sempre Cass. n. 8473/2019) – allora anche l'esplicita ratifica dell'operato del falsus procurator è pienamente ammissibile ex post da parte del rappresentato che esprime la sua volontà di ratifica in un atto da lui sottoscritto, con firma autenticata da un pubblico ufficiale (artt. 1398 – 1399 c.c. e, in materia di ratifica della transazione conclusa dal falsus procurator, per tutte, vds. Cass. n. 1181 del 27 gennaio 2012).
I restanti motivi di appello relativi alla procedibilità del giudizio sono assorbiti.
La condizione di procedibilità deve dunque ritenersi assolta ed il giudizio deve proseguire nel merito in questa sede, non vertendosi in un'ipotesi di remissione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ed a tanto si provvede con separata ordinanza dell'istruttore già designato.
pagina 23 di 24 Spese al definitivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 455/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
• spese al definitivo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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