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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 966/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Malandrino Rosaria giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi. in virtù di procura generale alle liti del 23gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Persona_1
Roma, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 22/06/2022, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l' resistente al pagamento CP_3 dell'indennità di malattia con decorrenza dal 07.01.2022 al 31.03.202, così come attesta la documentazione medica prodotta in atti”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_2 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, si rileva che l' , citato il proprio testimone per l'udienza CP_2 del 01/03/2024, una volta lo stesso non presentatosi, non ha provveduto a depositare ulteriore citazione per l'udienza prevista per il prosieguo prova al
14/06/2024; né tanto ha fatto all'udienza successiva (12/11/2024), allorquando si limitava a riportarsi agli atti. Sul punto deve quindi ritenersi la parte decaduta dalla prova testimoniale.
La documentazione allegata in atti, pertanto, insieme alla testimonianza resa in data 14/06/2024 dal sig. provano in maniera ragionevole ed CP_4 inequivocabile che l'indirizzo reso dalla parte ricorrente all fosse CP_2 sufficiente alla individuazione dell'abitazione dello stesso ai fini dello svolgimento della visita di controllo.
Per quanto, infatti, l'individuazione dell'abitazione non risulti immediata, prova testimoniale evidenzia come l'abitazione di parte ricorrente sia comunque possibile con un esercizio minimo di diligenza: la strada in questione, infatti, risulta sufficientemente illuminata nelle ore notturne ed è individuata attraverso opportuna segnaletica stradale. In ogni caso, non può ascriversi di certo alla responsabilità e all'obbligo di collaborazione del ricorrente l'eventuale non immediatezza della segnaletica o delle eventuali condizioni di luce del civico in questione: circostanza che, da testimonianze, appaiono in ogni caso infondate.
A formare ulteriore convincimento del giudicante è la circostanza che parte ricorrente esibisce riscontro di altra visita avvenuta presso il proprio domicilio da altro medico dell' : seppure tale circostanza (identità di domicilio) non CP_2 risulta comprovata dallo stesso documento, che riporta il mero esito della visita, la circostanza neppure è stata negata dall' e deve intendersi pertanto come CP_2 riconosciuta.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che nelle spese sarà considerato il contributo unificato effettivamente dovuto e non quello pagato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
Pag. 2 di 3 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto, condanna, l' CP_3 resistente al pagamento dell'indennità di malattia con decorrenza dal 07.01.2022 al 31.03.2022;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.243.00, CP_2 di cui Euro 1.200 per compensi professionali (oltre IVA, cassa forense e 15% forfettario), ed Euro 43,00 per contributo unificato, con attribuzione all'avv.
Rosaria Malandrino per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 966/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Malandrino Rosaria giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi. in virtù di procura generale alle liti del 23gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Persona_1
Roma, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 22/06/2022, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare, l' resistente al pagamento CP_3 dell'indennità di malattia con decorrenza dal 07.01.2022 al 31.03.202, così come attesta la documentazione medica prodotta in atti”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_2 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, si rileva che l' , citato il proprio testimone per l'udienza CP_2 del 01/03/2024, una volta lo stesso non presentatosi, non ha provveduto a depositare ulteriore citazione per l'udienza prevista per il prosieguo prova al
14/06/2024; né tanto ha fatto all'udienza successiva (12/11/2024), allorquando si limitava a riportarsi agli atti. Sul punto deve quindi ritenersi la parte decaduta dalla prova testimoniale.
La documentazione allegata in atti, pertanto, insieme alla testimonianza resa in data 14/06/2024 dal sig. provano in maniera ragionevole ed CP_4 inequivocabile che l'indirizzo reso dalla parte ricorrente all fosse CP_2 sufficiente alla individuazione dell'abitazione dello stesso ai fini dello svolgimento della visita di controllo.
Per quanto, infatti, l'individuazione dell'abitazione non risulti immediata, prova testimoniale evidenzia come l'abitazione di parte ricorrente sia comunque possibile con un esercizio minimo di diligenza: la strada in questione, infatti, risulta sufficientemente illuminata nelle ore notturne ed è individuata attraverso opportuna segnaletica stradale. In ogni caso, non può ascriversi di certo alla responsabilità e all'obbligo di collaborazione del ricorrente l'eventuale non immediatezza della segnaletica o delle eventuali condizioni di luce del civico in questione: circostanza che, da testimonianze, appaiono in ogni caso infondate.
A formare ulteriore convincimento del giudicante è la circostanza che parte ricorrente esibisce riscontro di altra visita avvenuta presso il proprio domicilio da altro medico dell' : seppure tale circostanza (identità di domicilio) non CP_2 risulta comprovata dallo stesso documento, che riporta il mero esito della visita, la circostanza neppure è stata negata dall' e deve intendersi pertanto come CP_2 riconosciuta.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che nelle spese sarà considerato il contributo unificato effettivamente dovuto e non quello pagato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
Pag. 2 di 3 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto, condanna, l' CP_3 resistente al pagamento dell'indennità di malattia con decorrenza dal 07.01.2022 al 31.03.2022;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.243.00, CP_2 di cui Euro 1.200 per compensi professionali (oltre IVA, cassa forense e 15% forfettario), ed Euro 43,00 per contributo unificato, con attribuzione all'avv.
Rosaria Malandrino per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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