Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.SA Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.SA Maria Delle Donne Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1982/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.6.2025 tra:
nato a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Tivoli ed elettivamente domiciliato in Tivoli Via del Trevio, 25 presso lo studio dell'On.
Avv. Livio PROIETTI c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 procura ed elezione di domicilio in calce all'atto di citazione introduttivo
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. - P.IVA , capitale sociale interamente versato Euro P.IVA_1 P.IVA_2
22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca
d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., e per eSA - giusta procura in data 09/12/2020 per atto
Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia Persona_1 il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T (DOC. 2) - la mandataria Controparte_2
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data CP_3
14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 3) (C.F. e Partita IVA P.IVA_3
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona della P.IVA_2
Contr Dott.SA , Responsabile Contenzioso nata a [...] il Controparte_4
21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data 08 febbraio 2022 per C.F._3 atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 43812 e racc. n.16503, registrato a Persona_1
Venezia il giorno 09.02.2022 al n. 3053 serie 1T (DOC. 4), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti ( - PEC C.F._4
- fax 0248011624), con domicilio eletto presso il suo Studio in Email_1
00198 - Roma (RM), alla Via Po', n. 12.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1538/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
pag. 2/8 MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 1538/21 con cui il Tribunale di Tivoli ha respinto le domande dal medesimo proposte nei confronti della controparte dirette ad ottenere una pronuncia dichiarativa della illegittimità della segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto l'omesso esame delle prove documentali offerte, l'error in iudicando sulla mancata compensazione tra i capi della sentenza n. 22027/2013 e la intervenuta transazione tra le parti,
l'error in iudicando nella parte in cui non è stata accolta la domanda risarcitoria ed è stata respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. e, da ultimo, la errata decisione sulle spese processuali.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello riformando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni articolate dall'attore nel
Giudizio di primo grado e che qui si hanno per integralmente trascritte;
3) riformare in ogni caso la sentenza di primo grado nel regolamento delle spese, compensandole integralmente per avere la parte convenuta rifiutato esplicitamente di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria ritualmente introdotto;
4) condannare l'appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio di cui il sottoscritto avvocato si dichiara pag. 3/8 antistatario;
5) condannare l'appellata ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”.
Si è costituita parte appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto,
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto.
In via principale:
- respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata, pubblicata dal Tribunale di Tivoli in data 04/11/2021 e non notificata.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado ed ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale:
i. ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione disattesa, rigettarsi le domande tutte formulate dal sig. in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto;
pag. 4/8 ii. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, così come previsto dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è certamente ammissibile in quanto proposto nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c. avendo la difesa appellante specificatamente indicato le parti della sentenza da riformarsi e i motivi sottesi all'atto impugnatorio.
Nel merito l'appello è comunque immeritevole di accoglimento.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
In primis, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'istante avrebbe inviato alla banca una istanza di mediazione per l'accertamento del proprio minor debito per l'importo di € 4.955,53, avendo piuttosto contestato in toto l'avverso credito.
Errata sarebbe la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha affermato che all'esito degli opportuni accertamenti, la appellata avrebbe tempestivamente ridotto l'iscrizione alla Centrale rischi per il minor importo sopra indicato all'esito della sentenza n. 22027/13 con cui il Tribunale aveva appunto rideterminato il rapporto tra la banca cedente e l'odierno appellante.
Il Giudicante avrebbe altresì dovuto tenere conto della compensazione parziale che la banca avrebbe dovuto effettuare con il credito dell'appellante conseguente alla liquidazione delle spese legali di quel giudizio di cui alla sentenza sopra indicata con il detto debito attoreo residuo.
pag. 5/8 Da ultimo, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della volontà manifestata dalla banca per il tramite del proprio legale, di pervenire ad una transazione, poi tacitamente accettata per facta concludenta, sicchè il Giudicante avrebbe dovuto comunque procedere esso stesso alla detta compensazione, così da ritenere illegittima la segnalazione contestata.
Ne sarebbe dovuto derivare, pertanto, l'accoglimento anche della domanda risarcitoria, tanto più che in considerazione del minor importo, esso appellante avrebbe potuto fare facilmente fronte al pagamento del proprio debito.
Orbene, va premesso che non vi sono dubbi che all'esito della sentenza n.
22027/13 il debito dell'appellante si fosse ridotto rispetto all'originario importo ingiuntogli dalla banca cedente.
Non vi sono altrettanto dubbi che con la istanza di mediazione il Pt_1
abbia contestato per l'intero il credito ex adverso vantato, così come è altrettanto vero che non è stata fornita comunque la prova che egli avesse provveduto all'epoca al pagamento integrale delle spese del giudizio di cui alla predetta sentenza, così avendo maturato in concreto un credito nei confronti della controparte cedente.
Peraltro, è ben vero che nel giudizio di primo grado non vi è stata neanche alcuna domanda di compensazione e, in ogni caso, in alcun modo detta circostanza avrebbe potuto comportare di per sé la cancellazione della iscrizione del nominativo dalla Centrale rischi in virtù del disposto Circolare n.
139 dell'11 febbraio 1991 di Banca d'Italia, che, al capitolo II, sezione IV, paragrafo VI, rubricato “Divieto di compensazione”, così espreSAmente prevede:
“Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari;
pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori” (cfr. Circolare n. 139/1991 - cap. II, sez. 4, par. 6).
pag. 6/8 Ma, in ogni caso, è da confermare la decisione impugnata non essendovi dubbi sul fatto che la odierna cessionaria abbia proseguito nella segnalazione originaria effettuata dalla cedente sulla base del credito da quest'ultima vantato e ceduto, almeno fino a quando all'esito dell'accertamento effettuato per il tramite della Banca cedente, ha correttamente proceduto alla rettifica della segnalazione per il minor importo.
Anche in ordine alla presunta transazione intercorsa tra la Banca Monte dei
Paschi di Siena e l'appellante, eSA non può dirsi provata non potendosi ritenere tacitamente perfezionata e, in ogni caso, di eSA non era certamente a conoscenza la odierna appellata.
Da ultimo, non risulta provato il danno lamentato dal la cui Pt_1
domanda non poteva che essere comunque respinta non potendosi lo stesso ritenere in re ipsa.
Ne consegue, che l'appello deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1538/21 del Tribunale di Tivoli proposto da Parte_1
, ogni ulteriore domanda eccezione assorbite, rigetta l'appello e, per
[...]
l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 7/8 Condanna l'appellante alla rifusine in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida quanto alle competenze in € 5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente
Dott.SA Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8