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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1934/2024 promossa da:
, C.F. , ammessa al Patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 19 marzo 2024, con l'avv. ROBERTA
PRAMPOLINI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ILARIA LUPPINI CP_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, , chiedendo: - di pronunciare la separazione personale dei Coniugi;
CP_1
- di assegnare alla Ricorrente la casa coniugale sita in Alseno (PC), via Cesare Battisti n. 29 con tutti gli arredi, per abitarvi con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ponendo interamente a carico del resistente il pagamento della rata mensile del mutuo acceso presso l'istituto bancario Unicredit S.p.A.; - di disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta mediante il versamento alla madre dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti avevano contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 28 dicembre 1991 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo per l'anno 1991, parte 2° serie A, n. 423) e dalla loro unione erano nati i figli (oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) , a Palermo Persona_1
il 28 febbraio 1991, , a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 25 agosto 2000 e Persona_2 Persona_3
a Fiorenzuola d'Arda il 21 luglio 2006; - entrata in crisi la relazione coniugale, in data 31 maggio 2002,
i erano stati autorizzati a vivere separati, con decreto di omologa del Tribunale di Piacenza, ma Per_4
poi si erano riconciliati ed avevano ripreso il rapporto di convivenza;
- il nucleo familiare fissava la residenza anagrafica in Alseno (PC), via Cesare Battisti n. 29, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, acquistata in asta giudiziaria mediante mutuo ipotecario con rata mensile di € 399,40; - la Ricorrente è dipendente di “Strade Blu” Società cooperativa sociale, con mansione di collaboratrice scolastica presso la scuola materna di Alseno (PC) e percepisce uno stipendio di circa 7.000,00 € annui lordi;
è proprietaria di un'autovettura Fiat Punto targata CZ255DM, sottoposta a confisca per non avere rinnovato l'assicurazione ed è titolare di un conto corrente acceso presso , oltre ad un CP_2
conto corrente cointestato con il marito acceso presso Unicredit, filiale di Fiorenzuola d'Arda (PC) ove gravano le rate del mutuo, il cui pagamento è sempre stato interamente a carico del marito;
- la figlia
, alla quale era stata riconosciuta un'invalidità al 50%, svolge attività previste dal “progetto Per_1
socio-educativo individualizzato per l'inclusione sociale e socio-lavorativa di persone disabili adulte” elaborato dal Comune di Alseno e percepisce un'indennità mensile di € 200,00 mentre il figlio è Per_2
in cerca di prima occupazione;
- la figlia frequentava con profitto l'ultimo anno dell'istituto Per_3
alberghiero Magnaghi-Solari in Salsomaggiore (PR); - il Resistente è dipendente di
[...]
”, con mansione di operaio specializzato presso lo stabilimento in Collecchio Controparte_3
(PR) e percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 2.500,00; - a carico dello stesso pende un pagina 2 di 4 procedimento penale n. 158/2022 R.G.N.R. e n. 2081/2022 R.G. G.I.P. per il reato di cui all'art. 572
c.p. ove all'udienza preliminare del 20 settembre 2024 la Ricorrente si era costituita parte civile;
- il resistente dimorava da tempo a Collecchio (PR), in via Scondecello n. 35 in un appartamento della ditta
”, ma, dopo l'udienza preliminare del 20 settembre 2024, Controparte_3
aveva fatto rientro nella casa familiare, ma la convivenza era divenuta ormai intollerabile e quindi era volontà della moglie chiedere la separazione.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 18 novembre 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 18 marzo 2025 ed assegnava alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , dando atto che le Parti avevano trovato un accordo definitivo in CP_1
ordine alle condizioni di separazione ed all'udienza del 18 marzo 2025, le stesse precisavano conclusioni congiunte, come da foglio depositato telematicamente ed allegato al verbale di udienza;
sicché, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Nelle more della prima udienza, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte sottoscritte e depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
In particolare, per quanto concerne il figlio , le Parti hanno dato atto che nel corso del Persona_2
giudizio lo stesso è divenuto economicamente indipendente, avendo reperito un'occupazione lavorativa ed avendo costituito un autonomo nucleo familiare mentre, con riferimento alle figlie e Persona_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, si ritiene di poter provvedere in Per_3
conformità all'accordo raggiunto dalle parti in forza del quale il padre si impegna a sostenere il 100% di tutte le spese occorrenti per le figlie, non sono quelle straordinarie, bensì anche quelle relative l'abbigliamento, le tasse scolastiche, il materiale scolastico, le uscite didattiche, le attività ricreative e le ricariche cellulari, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mentre la madre si occuperà solo del vitto e delle piccole spese ordinarie.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo per l'anno
1991, parte 2° serie A, n. 423), autorizzandoli a vivere separati;
− assegna la casa familiare, sita in Alseno (PC), Via Cesare Battisti n.29, con tutti gli arredi, alla moglie che la abiterà con i figli maggiorenni ma non ancora Parte_1
economicamente indipendenti;
− dà atto che si è già trasferito in altro immobile, con il consenso della moglie;
CP_1
− dispone che il Resistente provveda integralmente al pagamento della rata del mutuo relativo alla casa familiari pari ad € 400,00 circa mensili;
− dispone a carico di il contributo al mantenimento delle figlie e CP_1 Persona_1
in quanto maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sino al Per_3
raggiungimento della loro indipendenza economica tenendo a proprio carico, o rimborsando a ciascuna figlia, il 100% delle spese straordinarie con decorrenza dal mese di marzo 2025. Tra le spese straordinarie debbono essere ricomprese non solo quelle individuate dalle linee guida del
CNF ma anche l'abbigliamento, le tasse scolastiche, il materiale scolastico, le uscite didattiche, le attività ricreative e le ricariche cellulari mentre la madre si occuperà del vitto e delle piccole spese ordinarie;
− dà atto che il figlio è divenuto economicamente indipendente, avendo Persona_2 reperito un'occupazione lavorativa e costituito un autonomo nucleo familiare;
− dà infine atto che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno alimentare o di mantenimento;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1934/2024 promossa da:
, C.F. , ammessa al Patrocinio a spese Parte_1 C.F._1
dello Stato come da delibera del COA di Piacenza del 19 marzo 2024, con l'avv. ROBERTA
PRAMPOLINI
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. ILARIA LUPPINI CP_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, , chiedendo: - di pronunciare la separazione personale dei Coniugi;
CP_1
- di assegnare alla Ricorrente la casa coniugale sita in Alseno (PC), via Cesare Battisti n. 29 con tutti gli arredi, per abitarvi con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ponendo interamente a carico del resistente il pagamento della rata mensile del mutuo acceso presso l'istituto bancario Unicredit S.p.A.; - di disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta mediante il versamento alla madre dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti avevano contratto matrimonio concordatario in Palermo in data 28 dicembre 1991 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo per l'anno 1991, parte 2° serie A, n. 423) e dalla loro unione erano nati i figli (oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) , a Palermo Persona_1
il 28 febbraio 1991, , a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 25 agosto 2000 e Persona_2 Persona_3
a Fiorenzuola d'Arda il 21 luglio 2006; - entrata in crisi la relazione coniugale, in data 31 maggio 2002,
i erano stati autorizzati a vivere separati, con decreto di omologa del Tribunale di Piacenza, ma Per_4
poi si erano riconciliati ed avevano ripreso il rapporto di convivenza;
- il nucleo familiare fissava la residenza anagrafica in Alseno (PC), via Cesare Battisti n. 29, nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, acquistata in asta giudiziaria mediante mutuo ipotecario con rata mensile di € 399,40; - la Ricorrente è dipendente di “Strade Blu” Società cooperativa sociale, con mansione di collaboratrice scolastica presso la scuola materna di Alseno (PC) e percepisce uno stipendio di circa 7.000,00 € annui lordi;
è proprietaria di un'autovettura Fiat Punto targata CZ255DM, sottoposta a confisca per non avere rinnovato l'assicurazione ed è titolare di un conto corrente acceso presso , oltre ad un CP_2
conto corrente cointestato con il marito acceso presso Unicredit, filiale di Fiorenzuola d'Arda (PC) ove gravano le rate del mutuo, il cui pagamento è sempre stato interamente a carico del marito;
- la figlia
, alla quale era stata riconosciuta un'invalidità al 50%, svolge attività previste dal “progetto Per_1
socio-educativo individualizzato per l'inclusione sociale e socio-lavorativa di persone disabili adulte” elaborato dal Comune di Alseno e percepisce un'indennità mensile di € 200,00 mentre il figlio è Per_2
in cerca di prima occupazione;
- la figlia frequentava con profitto l'ultimo anno dell'istituto Per_3
alberghiero Magnaghi-Solari in Salsomaggiore (PR); - il Resistente è dipendente di
[...]
”, con mansione di operaio specializzato presso lo stabilimento in Collecchio Controparte_3
(PR) e percepisce uno stipendio mensile pari a circa € 2.500,00; - a carico dello stesso pende un pagina 2 di 4 procedimento penale n. 158/2022 R.G.N.R. e n. 2081/2022 R.G. G.I.P. per il reato di cui all'art. 572
c.p. ove all'udienza preliminare del 20 settembre 2024 la Ricorrente si era costituita parte civile;
- il resistente dimorava da tempo a Collecchio (PR), in via Scondecello n. 35 in un appartamento della ditta
”, ma, dopo l'udienza preliminare del 20 settembre 2024, Controparte_3
aveva fatto rientro nella casa familiare, ma la convivenza era divenuta ormai intollerabile e quindi era volontà della moglie chiedere la separazione.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 18 novembre 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 18 marzo 2025 ed assegnava alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , dando atto che le Parti avevano trovato un accordo definitivo in CP_1
ordine alle condizioni di separazione ed all'udienza del 18 marzo 2025, le stesse precisavano conclusioni congiunte, come da foglio depositato telematicamente ed allegato al verbale di udienza;
sicché, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Nelle more della prima udienza, le Parti hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte sottoscritte e depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e meritano, pertanto, integrale accoglimento.
In particolare, per quanto concerne il figlio , le Parti hanno dato atto che nel corso del Persona_2
giudizio lo stesso è divenuto economicamente indipendente, avendo reperito un'occupazione lavorativa ed avendo costituito un autonomo nucleo familiare mentre, con riferimento alle figlie e Persona_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, si ritiene di poter provvedere in Per_3
conformità all'accordo raggiunto dalle parti in forza del quale il padre si impegna a sostenere il 100% di tutte le spese occorrenti per le figlie, non sono quelle straordinarie, bensì anche quelle relative l'abbigliamento, le tasse scolastiche, il materiale scolastico, le uscite didattiche, le attività ricreative e le ricariche cellulari, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mentre la madre si occuperà solo del vitto e delle piccole spese ordinarie.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− dichiara la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo per l'anno
1991, parte 2° serie A, n. 423), autorizzandoli a vivere separati;
− assegna la casa familiare, sita in Alseno (PC), Via Cesare Battisti n.29, con tutti gli arredi, alla moglie che la abiterà con i figli maggiorenni ma non ancora Parte_1
economicamente indipendenti;
− dà atto che si è già trasferito in altro immobile, con il consenso della moglie;
CP_1
− dispone che il Resistente provveda integralmente al pagamento della rata del mutuo relativo alla casa familiari pari ad € 400,00 circa mensili;
− dispone a carico di il contributo al mantenimento delle figlie e CP_1 Persona_1
in quanto maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sino al Per_3
raggiungimento della loro indipendenza economica tenendo a proprio carico, o rimborsando a ciascuna figlia, il 100% delle spese straordinarie con decorrenza dal mese di marzo 2025. Tra le spese straordinarie debbono essere ricomprese non solo quelle individuate dalle linee guida del
CNF ma anche l'abbigliamento, le tasse scolastiche, il materiale scolastico, le uscite didattiche, le attività ricreative e le ricariche cellulari mentre la madre si occuperà del vitto e delle piccole spese ordinarie;
− dà atto che il figlio è divenuto economicamente indipendente, avendo Persona_2 reperito un'occupazione lavorativa e costituito un autonomo nucleo familiare;
− dà infine atto che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno alimentare o di mantenimento;
− ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed adempimenti di Legge;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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