Art. 1. Fiscalizzazione degli oneri sociali
per le imprese impiantistiche 1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all' articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 , nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2- bis del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. - 1. L' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".
per le imprese impiantistiche 1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all' articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 , nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2- bis del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. - 1. L' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".