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20 marzo 1992
20 marzo 1992
Art. 1. Fiscalizzazione degli oneri sociali
per le imprese impiantistiche 1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all' articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 , nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2- bis del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. - 1. L' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".
per le imprese impiantistiche 1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all' articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 , convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 , nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2- bis del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. - 1. L' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2011, n. 11583Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere - Dott. ZAPPIA Pierto - Consigliere - Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.E.C.I. - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. La IA EL, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pisani, rappresentata e difesa dall'Avv. Equizzi Agostino del foro di Palermo per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA …Leggi di più...
- periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991·
- imprese esercenti impiantistica nel settore metalmeccanico·
- legge n. 208 del 1992·
- fiscalizzazione degli oneri sociali·
- portata·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)