Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a costruire o ad acquistare in Tripoli locali da adibire ad attivita' scolastiche e culturali italiane, entro il limite del controvalore della somma di lire libiche 20.000, ricavata dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico italiano "ex Fiera di Tripoli".
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a costruire o ad acquistare in Tripoli locali da adibire ad attivita' scolastiche e culturali italiane, entro il limite del controvalore della somma di lire libiche 20.000, ricavata dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico italiano "ex Fiera di Tripoli".