Articolo 1 della Legge 24 luglio 1962, n. 1261
Articolo 2
Versione
9 settembre 1962
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a costruire o ad acquistare in Tripoli locali da adibire ad attivita' scolastiche e culturali italiane, entro il limite del controvalore della somma di lire libiche 20.000, ricavata dalla vendita al Governo libico dell'edificio scolastico italiano "ex Fiera di Tripoli".
Entrata in vigore il 9 settembre 1962