Ordinanza cautelare 18 giugno 2020
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 4 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 31 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 03/12/2021, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 00438/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Relais Villa Alma S.a.s. di -OMISSIS-. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa e Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Parnaso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L.B.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G21 S.r.l.s, Bortolomiol Alberto, Delta House S.r.l.s, Tenuta Conti Stecchini S.r.l.s, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto dirigenziale prot. n. 44148/2020 del 24.03.2020, comunicato alla ricorrente in data 09.04.2020, con cui Avepa approvava la graduatoria regionale delle domande ammissibili relativamente al programma operativo regionale FESR 2014 – 2020 – azione 3.3.4/A “Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale”, e disponeva, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1016/2019, la finanziabilità con il relativo impegno di spesa di n. 17 domande di sostegno, ricomprese nell'allegato A al medesimo decreto, escludendo dal finanziamento quella presentata dalla ricorrente;
- di tutti gli allegati al citato decreto dirigenziale, nonché della scheda istruttoria e dei verbali di lista di controllo inerenti la valutazione di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi del progetto presentato dalla ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il bando per l'erogazione dei contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 12.07.2019, ed ivi compresi i contratti e/o comunque gli accordi eventualmente medio tempore stipulati con i soggetti beneficiari per l'erogazione dei contributi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.4.2021:
del decreto dirigenziale prot. n. 44148/2020 del 24.03.2020, comunicato alla ricorrente in data 09.04.2020, con cui Avepa approvava la graduatoria regionale delle domande ammissibili relativamente al programma operativo regionale FESR 2014 – 2020 – azione 3.3.4/A “Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale”, e disponeva, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1016/2019, la finanziabilità con il relativo impegno di spesa di n. 17 domande di sostegno, ricomprese nell'allegato A al medesimo decreto; di tutti gli allegati al citato decreto dirigenziale, nonché della scheda istruttoria e dei verbali di lista di controllo inerenti la valutazione di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi del progetto presentato dalla ricorrente; di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il bando per l'erogazione dei contributi alle nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 12.07.2019, ed ivi comprese le schede istruttorie, i verbali di lista di controllo inerenti la valutazione di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi dei progetti delle imprese controinteressate e/o comunque menzionate nei motivi di diritto del presente atto, conosciuti dalla ricorrente lo scorso 27.01.2021 a seguito di accesso agli atti del procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa, della Regione Veneto, di Parnaso S.r.l. e di L.B.M. S.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso oggetto del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendo, tra l’altro, l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi in questione e, sia pure in via subordinata, anche l’annullamento del bando per l’erogazione dei contributi;
Ritenuto, pertanto, che vada riconosciuta la qualità di controinteressati a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria in questione;
Rilevato che parte ricorrente ha notificato il ricorso e i motivi aggiunti solo ad alcuni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria;
Ritenuto, quindi, che vada disposta a carico di parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria;
Ritenuto che la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti agli ulteriori soggetti controinteressati di cui sopra dovrà essere effettuata, a cura della parte ricorrente, entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, e che entro il termine perentorio dei successivi dieci giorni dovrà essere effettuato il deposito della relativa prova;
Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, all’udienza pubblica del 23 marzo 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ordina alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in motivazione.
Fissa per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica del 23 marzo 2022.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO