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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/10/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5686/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5686/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENATO MUSELLA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO GIARDINI ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO ALBANESE ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
e contro pagina 1 di 22 , già Controparte_3 [...]
(P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
NI TA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ER IA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: piaccia al Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così Giudicare accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e/o la medical malpractice del Dott. e CP_1
della in persona del legale rappresentante pro tempore, risolvere il Controparte_2
contratto di prestazione intellettuale e di spedalità inter partes conclusi e per l'effetto condannare gli stessi, in via tra di loro solidale, al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale subiti dalla concludente nella misura che sarà provata in corso di causa anche con ricorso a CTU medico-legale e CTU psicologica di cui si chiede sin da ora l'ammissione e che comunque non potranno essere inferiori ad € 100.000,00 per danno non patrimoniale e ad € 10.000,00 per danno patrimoniale, ovvero nella diversa somma che dovesse essere provata in corso di causa anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri di legge. In via istruttoria: disporsi rinnovazione e/o supplmento della CTU medicolegale finalizzata ad accertare i danni patrimoniali e non, sotto il profilo del danno biologico, morale, esistenziale ed il nesso causale ed in particolare allo scopo di accertare la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa riportate nell'intervento per cui è lite nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra la predetta operazione ed i danni subiti, mediante il conferimento di incarico ad
Con osservanza
Nell'interesse di parte convenuta dott. : CP_1
pagina 2 di 22 Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarate inammissibili e/o improcedibili le domande svolte dalla convenuta nei confronti del concludente, in ogni caso, respingere tutte le domande svolte CP_2
contro il convenuto dr. , per tutti i motivi illustrati. Vinte le spese CP_1
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_2
piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza di rito, di merito ed istruttoria disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito, in via principale, - respingere le domande attoree, istruttorie e di merito, nei confronti della perché infondate in fatto e diritto;
Nel Controparte_2
merito, in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte attrice, - accertare e dichiarare l'esclusiva o concorrente responsabilità del Dott.
[...]
in relazione alle prestazioni chiropratiche eseguite in favore della Sig.ra - CP_1 Parte_1
nonchè accertare e dichiarare l'operatività nei confronti di
[...]
, della polizza n. 045A8496 e di conseguenza, che Controparte_5 [...]
debba essere totalmente manlevata e garantita dalla predetta assicurazione, di Controparte_2
quanto eventualmente sia condannata a rifondere alla Sig.ra a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni e per l'effetto, - condannare Controparte_5
con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere gli eventuali danni, che risulteranno provati in corso di causa di cui
[...]
sia ritenuta responsabile. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed Controparte_2
onorari di causa. In via istruttoria: Si ribadiscono tutte le richieste avanzate con le memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c. che qui si riportano integralmente: - richiede che il Giudice Ill.mo CP_2
voglia istruire la presente controversia ordinando all'attrice di produrre in giudizio tutti Parte_1
i documenti medici e gli esami effettuati nel corso del tempo, successivamente al 2 settembre 2017 e quelli riferibili ai due sinistri del 2001 e del 2016 al fine di valutare compiutamente lo stato della paziente. – Solo all'esito di tale produzione, qualora il Giudice Ill.mo lo ritenga necessario, non si oppone alla nomina di un CTU medico legale, riservandosi la nomina del CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. In merito alla CTU psicologica, si tratta invece di una richiesta evidentemente pagina 3 di 22 esplorativa, che segue eventualmente l'accertamento di un danno da parte del chiropratico
[...]
o l'aggravamento di una condizione patologica preesistente nella Sig.ra Allo CP_1 Parte_1
stato la consulenza psicologica è del tutto ingiustificata. – richiede inoltre che il Giudice CP_2
Ill.mo voglia ordinare al convenuto di produrre la propria polizza assicurativa stipulata CP_1
con UNIPOL SAI, associandosi alla richiesta di chiede infine l'ammissione Controparte_6
dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. Vero che la Sig.ra ha preso Parte_1
appuntamento con il chiropratico per il trattamento del 2 settembre 2017; 2. Vero che CP_1
all'interno di la Sig.ra si è sottoposta a trattamenti Controparte_2 Parte_1
solo con il chiropratico;
3. Vero che dopo il trattamento del 2 settembre 2017, è tornata CP_1
più volta dal chiropratico , come da cartella clinica che mi si rammostra (doc. 2 CP_1
fascicolo );
4. Vero che all'interno dello studio del chiropratico vi sono CP_2 CP_1
solamente un lettino ortopedico e una scrivania con delle sedie;
5. Vero che all'interno dello studio del chiropratico opera solamente il suddetto chiropratico;
6. Vero che nel contratto CP_1
professionale con è previsto l'obbligo per il singolo chiropratico di Controparte_2
stipulare, a proprie spese e con compagnia primaria di assicurazione, una polizza di copertura per rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed a presentare alla copia della stessa e relativa quietanza. Si richiede l'interrogatorio formale del convenuto CP_2
su tutti i capitoli. CP_1
Nell'interesse della terza chiamata:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di e l'assenza di ogni Parte_1
responsabilità in capo a rispetto alle problematiche dedotte da parte attrice, Controparte_2
rigettando, per l'effetto, ogni sua domanda, siccome infondata in fatto e in diritto, non avendo Pt_1
provato alcuna condotta rilevante di né, comunque sia, del dott.
[...] Controparte_2
, derivando le descritte condizioni dell'attrice unicamente dalle pregresse condizioni di salute CP_1
della stessa e dalla normale evoluzione della condizione di cui era affetta, e non dall'operato del pagina 4 di 22 professionista o di neppure in parte, con conseguente declaratoria che non Controparte_2
è dovuta manleva alcuna da parte di a favore di con conseguente CP_5 Controparte_2
rigetto di ogni domanda di manleva rivolta a , già denominata Controparte_3 [...]
stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente. Vinte le spese. IN Controparte_5
VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fondata la domanda attorea e si ritenga sussistere una responsabilità colposa in capo al dott. per CP_1
la procedura/manovra eseguita sull'attrice, ed anche ove si ritenga Controparte_2
coobbligata in solido con il professionista, accertata e dichiarata l'assenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta, specifica, propria e personale di per fatto proprio, in Controparte_2
ordine alla vicenda narrata ed alle circostanze dedotte e lamentate da parte attrice, anche ove si condanni l'assicurata a risarcire la danneggiata in solido con il dott. , rigettare la domanda di CP_1
manleva assicurativa avanzata in ragione della polizza n. 045A8496, atteso che la stessa, per espressa previsione contrattuale, non opera per i singoli chiropratici che operano nello studio, garantendo la sola responsabilità di per fatto proprio e specifico, essendo limitata alla sola Controparte_2
responsabilità diretta, specifica, propria e personale dell'assicurata, qui insussistente, e, per l'effetto, rigettare la pretesa di manleva in relazione alla polizza invocata, dichiarando che Controparte_3
, già denominata non è tenuta a manleva alcuna verso
[...] Controparte_5 [...]
rigettando la domanda di manleva stessa. Vinte le spese. IN VIA DI ULTERIORE Controparte_2
SUBORDINE, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fondata la domanda attorea, e si ritenga sussistere una responsabilità diretta, propria e personale di
[...]
e si condanni l'assicurata a risarcire la danneggiata in solido con il dott. , e si Controparte_2 CP_1
ritenga, altresì, che l'assicurata abbia dato prova di operatività della polizza, dichiarar tenuta
[...]
, già denominata alla manleva, nei limiti del massimale Controparte_3 Controparte_5
base di € 1.500.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.= per sinistro, a secondo rischio rispetto alla polizza personale del dott. , stante la relativa clausola, con esclusione da garanzia e copertura CP_1
di qualsiasi danno da mancanza o incompletezza del consenso informato, espressamente non coperto da garanzia, nonché di qualsiasi somma che attiene ai compensi professionali del dott. o CP_1 pagina 5 di 22 dell'assicurata stessa richiesti in restituzione, e solo per la accertata quota di responsabilità propria e personale, specifica, esclusiva e diretta, in percentuale, della assicurata stessa, in relazione a ciò soltanto che si riterrà essere stato provato da in misura comunque sensibilmente inferiore Parte_1
a quanto preteso dall'attrice stessa e solo per danno non patrimoniale, complessivamente inteso, siccome accertato tramite CTU, esclusa qualsiasi indebita e non provata personalizzazione ed escluse spese non ponibili in stretto nesso di causalità terapeutica con l'evento dedotto, escluso ogni danno patrimoniale, insussistente e non provato. Spese, comunque, almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna diretta della verso il danneggiato ad CP_7
essa terzo. Spese della assicurata escluse, in ragione della relativa clausola di polizza e per le esposte ragioni. Si richiamano integralmente le contestazioni e le opposizioni rivolte alle istanze istruttorie avversarie nei propri scritti difensivi precedenti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e il dott. , esponendo la seguente vicenda sanitaria: Controparte_2 CP_1
- poiché da alcuni anni soffriva di problemi legati al sistema digestivo e circolatorio, in data 2.9.2017 si era rivolta alle cure della clinica rinomata nell'ambito della Controparte_2 CP_2
poiché al suo interno operavano professionisti di fama internazionale, tra cui il convenuto;
- si era, quindi, recata all'appuntamento fissato con il convenuto, il quale, dopo una breve anamnesi sulla sintomatologia lamentata, l'aveva fatta sdraiare sul lettino per eseguire i trattamenti chiropratici,
pagina 6 di 22 non meglio specificati né spiegati, senza chiederle nulla in merito al quadro clinico generale e cervicale e senza fornirle alcun programma terapeutico;
- anche la struttura non le aveva sottoposto alcun consenso informato, né aveva seguito il protocollo medico interno, secondo il quale si sarebbe dovuta sottoporre ad una visita medica generale preventiva con un medico riconosciuto dalla legislazione italiana prima di effettuare la visita chiropratica;
- una volta stesa, il convenuto le aveva chiesto di chiudere gli occhi, di rilassare i muscoli della testa e di respirare profondamente, tutte indicazioni a cui si era adeguata ritenendo che fossero esercizi di respirazione e rilassamento guidati;
dopodiché, si era posizionato in piedi dietro la sua testa e, ricordandole di continuare a respirare profondamente e rimanere rilassata, aveva effettuato alcuni movimenti circolari del capo, per poi, improvvisamente, eseguire “una spinta/torsione del collo improvvisa e violenta da destra verso sinistra, ripetendo la stessa manovra anche da sinistra verso destra”, senza che lei prestasse alcun consenso;
- durante la manovra, aveva sentito i muscoli del collo e le giunture strapparsi violentemente, avvertendo altresì un colpo secco nei medesimi punti, tanto che aveva urlato dal dolore;
inoltre, fin da subito aveva avvertito un senso di stranezza, come se la zona cervicale si fosse intorpidita e indolenzita, nonché giramenti legati ad una nausea crescente;
- da parte sua, il dott. , dispiaciuto per l'accaduto, si era scusato per l'irruenza, riconoscendo di CP_1
avere tirato troppo forte e, di fronte alle sue preoccupazioni, l'aveva tranquillizzata, dicendole che era una sintomatologia normale, che a breve le sensazioni negative sarebbero passate e che avrebbe avvertito i benefici della sua azione;
- nonostante le rassicurazioni del dott. , mentre usciva dalla clinica, il malessere era peggiorato e CP_1
aveva iniziato ad avvertire forti scosse elettriche nell'area della nuca e della cervicale;
- poiché la sintomatologia appena descritta non accennava a migliorare, nonostante i farmaci assunti, e continuava ad essere afflitta costantemente da altissime ed insopportabili vibrazioni, acufeni e scosse elettriche, l'8.9.2017 si era recata al P.S. di Legnano, dove era stata sottoposta a radiografia del rachide cervicale, che aveva evidenziato “segni di degenerazione disco artosica con bara oste ofitica da C/4 C
pagina 7 di 22 senza segni di sofferenza midollare”, per cui le era stata prescritta una visita medico-specialistica ortopedica e otorinolaringoiatrica;
- anche il giorno dopo, ad una successiva visita in P.S., era stata evidenziata una “inversione in cifosi della fisiologica lordosi, marcata diffusa spondilo discartrosi osteofitaria con artrorsi uncorvertebrale dell'intero tratto compreso tra C4 e C7, conservato allineamento dei metameri”, di sicura connessione con il violento trauma subito una settimana prima;
- aveva, quindi, contattato telefonicamente il dott. per informarlo della peggiorata ed CP_1
insostenibile situazione clinica e del fatto che era afflitta da uno stato di piena angoscia e disperazione in ragione dei persistenti ed intensissimi acufeni, oltre a dolori e vertigini;
- il convenuto, da parte sua, in grave ed evidente difficoltà, le aveva proposto di tornare in studio da lui, continuando a scusarsi per l'accaduto; si era, quindi, recata per qualche sabato consecutivo gratuitamente presso la per farsi visitare dal convenuto, che si era limitato a spalmarle Controparte_8
sulla parte cervico-dorsale un unguento all'arnica, suggerendole di continuare a casa il trattamento, da cui però non aveva tratto alcun beneficio;
il convenuto l'aveva altresì invitata a sottoporsi ad ulteriori trattamenti e le aveva somministrato farmaci omeopatici, che non avevano apportato alcun beneficio;
- l'esame ABR eseguito il 5.3.2020 aveva, infine, evidenziato la tipologia di danno causato dalla manovra errata del dott. , ossia una lesione ad un fascio di nervi nell'area cervicale. CP_1
Premessi tali elementi, l'attrice ha censurato l'operato della struttura sanitaria e del sanitario convenuti, allegando la sussistenza di plurimi profili di responsabilità in capo a questi ultimi nella gestione del caso, così come accertato dalla consulenza di parte prodotta. Più nel dettaglio, l'attrice ha evidenziato che la manovra chiropratica erroneamente effettuata dal dott. presso la clinica CP_1 [...]
le aveva cagionato una vertigine associata ad acufene e dolore trafittivo che si era CP_2
cronicizzata nel tempo, senza dimostrare alcun miglioramento. Tale manovra, che non avrebbe dovuto essere effettuata senza prima aver preso visione del suo quadro clinico, come richiesto dal protocollo sanitario, era stata effettuata in modo non corretto, avendo il chiropratico ecceduto in forza impiegata e torsione del collo, tra l'altro agendo a sorpresa;
a ciò doveva aggiungersi che mancava qualsivoglia consenso o piano terapeutico e che nulla aveva mai sottoscritto. pagina 8 di 22 L'attrice ha, poi, allegato che, in conseguenza del comportamento colposo del sanitario intervenuto, secondo la relazione di parte del dott. era residuato un danno del 20%, con dodici mesi di Per_1
inabilità temporanea nella misura del 30%, a cui dovevano aggiungersi un'adeguata personalizzazione, il danno da sofferenza psicologica e psichica che la affliggeva, atteso che era costretta da anni a convivere con un fischio nelle orecchie e con vibrazioni e scosse elettriche, nonché i danni patrimoniali.
L'attrice ha concluso, pertanto, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea e permanente patito a causa delle condotte colpose del sanitario intervenuto, comprensivo di adeguata personalizzazione e di danno morale, nonché il danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute e da sostenere, oltre al danno da perdita della capacità lavorativa.
La struttura convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della notifica effettuata al dott. e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, e, in CP_1
via preliminare, l'improcedibilità della domanda, in quanto non era stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 8, l. 24/2017, contestando nel merito la ricostruzione in fatto dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, la struttura ha domandato di dichiarare l'esclusiva o concorrente responsabilità del sanitario e di essere totalmente manlevata e garantita dalla compagnia di assicurazione
[...]
, della quale ha chiesto la chiamata in causa. In particolare, la struttura ha dedotto che CP_5
l'attrice era paziente di lunga data del dott. e si era sottoposta altre volte negli anni al trattamento CP_1
che le era stato praticato a settembre 2017, per cui non poteva dirsi che il chiropratico, ben a conoscenza della situazione clinica della paziente, avesse agito “a sorpresa” o contro la sua volontà; che, invero, il convenuto aveva sempre correttamente informato l'attrice dei trattamenti prestati e che la mancanza di un modulo prestampato si spiegava in ragione dell'approccio olistico;
che, prima del trattamento del 2.9.2017, la paziente già soffriva di sintomi dolorosi, di acufeni e stress, come riferito nella scheda di anamnesi firmata nel 2010; che, anche dagli esami svolti non era emersa alcuna lesione che potesse ritenersi in nesso causale con il danno;
che non era chiaro a che titolo fosse stata chiamata in causa, atteso che era solo la struttura nella quale operava il dott. in forza di un accordo di CP_1 pagina 9 di 22 collaborazione che non prevedeva alcun vincolo gerarchico, né obbligo d'orario, con piena autonomia nell'organizzazione specifica e nel modo di attuazione;
che il quantum richiesto non era stato sufficientemente allegato, né provato in alcun modo.
Con provvedimento del 13.4.2022, il giudice istruttore ha ordinato la rinnovazione della notifica nei confronti di , autorizzando la chiamata in causa di CP_1 Controparte_5
.
[...]
Nel costituirsi in giudizio, il dott. ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, deducendo, in particolare: che l'attrice, in realtà, aveva usufruito di sedute di chiropratica dal 1991 fino al 1995, poi riprese a far tempo dal 2010, e che si era rivolta a lui per cercare la soluzione a diversi problemi, quali gonfiore alla pancia, ritenzione di liquidi, stress, problemi circolatori, acufeni, dolori alle spalle, al collo, alla schiena, intolleranze ed allergie alimentari e tosse da bronchite;
che, nel periodo dal 2010 al 2017, si era sottoposta al medesimo trattamento e alla medesima terapia vertebrale ed osteoarticolare, per cui le modalità erano note;
che, in occasione della ripresa delle sedute di chiropratica nel 2010, durante la descrizione dell'anamnesi e del quadro clinico, benché si trattasse di cliente già nota, aveva ricordato all'attrice la tipologia del trattamento;
che i disturbi soggettivamente lamentati dalla attrice erano la conseguenza di pregresse patologie e non del trattamento chiropratico eseguito;
che non vi era, pertanto, alcun nesso di derivazione causale tra il trattamento chiroterapico del 2.9.2017 e le lesioni lamentate. Il convenuto ha altresì contestato la quantificazione dei danni, evidenziando che l'attrice non aveva fornito elementi in ordine ai criteri utilizzati per la valutazione del danno, né aveva in alcun modo provato l'esistenza del danno c.d. morale e del danno psichico, così come la personalizzazione del danno biologico richiesta.
Si è costituita in giudizio anche la compagnia di assicurazione , aderendo alle difese Controparte_3
svolte nel merito dalla propria assicurata e deducendo, quanto al rapporto di garanzia, che l'oggetto della garanzia comprendeva esclusivamente la responsabilità propria e personale dell'assicurata e non del singolo chiropratico, e che, in ogni caso, la polizza operava a secondo rischio, senza coprire il danno da mancanza di consenso informato.
pagina 10 di 22 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Non essendo stata riproposta dalla convenuta né in sede di precisazione delle conclusioni, né CP_8
negli scritti conclusivi, l'eccezione di incompetenza per territorio, la stessa si intende rinunciata.
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. Preliminarmente all'analisi della domanda nel merito, occorre chiarire che il titolo della responsabilità facente capo alla struttura sanitaria e al sanitario convenuto è contrattuale.
Al riguardo, rilevato qui che la professione del chiropratico rientra nell'ambito delle professioni sanitarie, come risulta dall'art. 2, comma 355, della legge n. 244/2007, e dall'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2018 (ai sensi del quale “nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico”), senza che rilevi, ai fini di tale qualificazione, l'allegata mancanza dei decreti attuativi di ordinamento della professione, quanto alla natura della responsabilità ascrivibile al medico convenuto operante presso la struttura sanitaria, è incontestato nel presente giudizio che parte attrice abbia concluso con quest'ultimo un contratto d'opera professionale.
Per quanto riguarda, poi, la struttura sanitaria, basti ricordare che la Suprema Corte ha da tempo inquadrato la sua responsabilità nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in relazione al quale la struttura adempie avvalendosi di ausiliari della cui opera risponde ex art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Tale impostazione ha trovato conferma, da ultimo, nella l. 24/2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”), il cui art. 7 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Peraltro, anche nel vigore della l. 189/2012 (che ha convertito il d.l. 158/2012 c.d. “decreto Balduzzi”), non si è mai dubitato del fatto che il suo art. 3, laddove riconduceva la responsabilità risarcitoria dell'esercente la professione sanitaria nell'alveo della pagina 11 di 22 responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., facesse nel caso riferimento unicamente ai medici convenuti in giudizio, e non anche alla struttura sanitaria.
La responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge Gelli, presuppone quindi unicamente che questa sia coinvolta nella prestazione sanitaria, condividendo con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria (da ultimo, Cass. n. 8163/2025; v. anche Cass. n. 29001/2021).
Del resto, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto, ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al c.d. contratto di spedalità (Cass. n. 7074/2024). Ne discende che, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298, comma 2, c.c. e art. 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. n. 28987/2019; v. anche Cass. n. 34516/2023).
Ebbene, nel caso in esame, è la stessa convenuta a precisare che “Il Dott. , così come tutti gli altri CP_1
chiropratici si limita ad utilizzare il supporto medico, logistico e di segreteria della struttura, mantenendo la più completa autonomia diagnostica, terapeutica e professionale” (cfr. p. 12, comparsa di risposta), con ciò rimarcando la collaborazione con il sanitario nell'esecuzione della prestazione, senza che rilevi, per quanto sopra esposto, che i sanitari che “operano negli spazi della lo CP_2
fanno come liberi professionisti, senza vincoli gerarchici o di subordinazione e in piena libertà diagnostica e terapeutica” (p. 11, comparsa di risposta).
Deve, pertanto, concludersi che entrambe le parti convenute rispondano a titolo di responsabilità contrattuale.
pagina 12 di 22 Ciò chiarito, occorre ricordare che, nella responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è così strutturato: parte attrice deve dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie o, ancora, delle mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
resta, invece, a carico degli obbligati la dimostrazione che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (per tutte, Cass. Civ. S.U. n. 577/2008; cfr., anche, Cass. n. 975/2016; Cass.
n. 2117/2015; Cass. n. 17143/2012).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa incognita resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto
(cfr. Cass. n. 18392/2017, che ha affermato: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una pagina 13 di 22 volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”; conformi, ex multis, Cass. n. 5487/2019; Cass. n. 1045/2019; Cass. n.
28992/2019; Cass. n. 29853/2018; Cass., nn. 27455, 27449, 27447, 27446/2018; Cass., n. 19204/2018).
2. Tanto premesso in ordine al riparto degli oneri probatori tra le parti, si rileva che la consulenza tecnica espletata in corso di causa – pienamente condivisa da questo giudice, in quanto basata su un obiettivo studio della documentazione medica in atti e priva di vizi logici – a firma della dott.ssa Per_2
, specialista in medicina legale, e del dott. specialista in ortopedia e
[...] Persona_3
traumatologia, ha concluso nel senso che “l'attenta disamina della copiosa documentazione strumentale esibita, in particolare le valutazioni RM, non rileva l'esistenza di alcuna lesione traumatica a carico delle strutture osteomuscolari e nervose del rachide cervicale della paziente. Gli stessi accertamenti strumentali rilevano viceversa uno stato di ampia degenerazione disco-artrosica con multiple protrusioni e franca erniazione discale a livello C7 a destra (…) Si ritiene pertanto di dover segnalare al GI di non aver elementi per poter ritenere vi sia stata imperizia nel trattamento da parte del convenuto nei confronti dell'attrice e conseguentemente di non poter quantificare alcun danno, temporaneo e/o permanente”.
In particolare, dalla relazione di c.t.u., è emerso che:
- l'obiettività riportata dalla paziente in sede di visita e da più specialisti negli anni consultati
(accentuazione della sintomatologia algico disfunzionale cervicale con acufeni), risultava perfettamente compatibile con lo stato di importante involuzione artrosica del rachide;
- tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in ambito otorinolaringoiatrico non documentavano lesioni ascrivibili a fatti traumatici a carico delle vie acustiche centrali e periferiche e dell'apparato vestibolare, a fronte di obiettività cliniche assai poco significative, salvo il riferito acufene, che, tuttavia, preesisteva ai fatti di causa;
- dalla disamina della copiosa documentazione strumentale esibita, in particolare dalle valutazioni RM, doveva escludersi l'esistenza di una lesione traumatica a carico delle strutture osteomuscolari e nervose pagina 14 di 22 del rachide cervicale della paziente;
gli stessi accertamenti strumentali rilevavano, viceversa, uno stato di ampia degenerazione disco-artrosica con multiple protrusioni e franca erniazione discale a livello C7
a destra;
- l'obiettività clinica registrata in sede di operazioni peritali, peraltro, non coincideva con quanto sopra, essendo emersa, invece, una compromissione delle radici inferiori del plesso brachiale di sinistra
(ipoanestesia cutanea ed ipostenia del M Tricipite).
Tali conclusioni portano inevitabilmente ad escludere il nesso di causa tra la manovra eseguita dal odierno convenuto e i danni lamentati dall'attrice nell'atto introduttivo, che, come già CP_2
evidenziato al paragrafo 1), la stessa era chiamata a dimostrare, incombendo sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Ed invero, nel caso in esame, i c.t.u. hanno escluso in radice la sussistenza di una lesione delle componenti osteo-artro-muscolari del rachide della paziente conseguente alla manovra asseritamente eseguita, così come di lesioni ascrivibili a fatti traumatici a carico delle vie acustiche centrali e periferiche e dell'apparato vestibolare, nonché qualsivoglia correlazione tra la manovra manipolativa e la sintomatologia riferita dalla paziente, da attribuirsi ad una condizione pregressa.
Siffatte conclusioni non possono essere revocate in dubbio alla luce delle censure mosse alla consulenza dalla difesa dell'attrice.
Al riguardo, vale la pena chiarire in via generale che il giudice, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, deve fare ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n.
3428/2016; Cass. n. 20548/2014; Cass. n. 18307/2014; Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009; Cass.
n. 1020/2006), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli, viceversa, non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 1020/2006). Ed invero, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento pagina 15 di 22 del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cass. n. 23362/2012).
Ciò premesso in linea di principio, reputa il Tribunale che i c.t.u. abbiano compiutamente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte attrice e poi riproposte dalla difesa nella comparsa conclusionale. Ed invero, per quanto qui interessa, i c.t.u. hanno ribadito: che non vi era alcuna prova strumentale o documentale della lesione del nervo occipitale, che sarebbe, in tesi, discesa dalla manovra manipolativa, per come descritta dall'attrice; che gli acufeni erano già presenti da alcuni mesi nel corteo sintomatologico della paziente, come risultava in atti (cfr. anche verbale del PS), e che, comunque, nelle molteplici valutazioni eseguite in ambito otorinolaringoiatrico, mancava qualsiasi riferimento documentale o prova strumentale dell'esistenza degli stessi;
che la sintomatologia cervicobrachialgica riferita, di cui pure non esisteva alcuna prova strumentale (EMG – PESS), risultava ascrivibile alle condizioni di avanzata degenerazione disco-artrosica del rachide dell'attrice, documentata dai controlli RX e RM eseguiti, con la precisazione che dagli stessi non era emerso alcun esito “traumatico” imputabile alla manovra in questione.
I c.t.u., quindi, hanno chiaramente e motivatamente escluso che i disturbi lamentati dall'attrice potessero discendere dalla manovra che era stata eseguita dal chiropratico convenuto, chiarendo che non era riscontrabile alcuna lesione e che la sintomatologia lamentata era ascrivibile alla condizione del rachide dell'attrice, come si evinceva anche dal fatto che i disturbi erano quelli che già affliggevano la paziente prima della visita, e per i quali, anzi, la stessa si era recata presso la . Tale ultima CP_8
affermazione trova certa conferma nella documentazione in atti: ed invero, nella cartella clinica prodotta, viene chiaramente indicato che la paziente soffriva di acufeni quanto meno a far data dal 2010
(doc. 2, fascicolo convenuta). CP_8
pagina 16 di 22 Non risulta, d'altra parte, accoglibile la richiesta avanzata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, nella comparsa conclusionale, di integrare il Collegio peritale con la nomina di un neurologo. Sul punto, premesso che, qualora il Collegio avesse ritenuto necessario la nomina di un esperto neurologo, avrebbe fatto istanza al Tribunale in tal senso, deve ricordarsi qui che nell'atto di citazione l'attrice ha allegato: che, dopo la manovra, “Iniziarono a presentarsi forti acufeni ad entrambe le orecchie”; che il 9.9.2017 era stata evidenziata “una “inversione in cifosi della fisiologica lordosi, marcata diffusa spondilo discartrosi osteofitaria con artrorsi uncorvertebrale dell'intero tratto compreso tra C4 e C7, conservato allineamento dei metameri”, di sicura connessione con il violento trauma subito una settimana prima”; che l'esame condotto il 5.3.2020 aveva finalmente mostrato la tipologia di danno causato dal convenuto, ossia “una lesione ad un fascio di nervi nell'area cervicale”
(cfr. pp. 4 e 6, atto di citazione), deducendo altresì che “ciò che il Dott. ha cagionato all'attrice in CP_9
termini di danni permanenti è una vertigine associata ad acufene e dolore trafittivo che si accentua con la rotazione del capo. Infatti, come emerge dagli esami clinici, la manovra del Dott. ha provocato CP_9
sofferenza vestibolare non associata a danno dell'apparato vestibolo cocleare, sintomatologia che resiste a tutte le terapie sino ad oggi applicate”. Le lesioni riscontrate sono poi state indicate negli stessi termini nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (cfr., in particolare, p. 15, laddove si ribadisce: “Ciò che il Dott. ha cagionato all'attrice in termini di danni permanenti è una CP_9
vertigine associata ad acufene e dolore trafittivo che si accentua con la rotazione del capo”),
Ebbene, è evidente che le lesioni asseritamente cagionate dalla manovra, per come appena descritte, ben potevano essere accertate da un esperto con specializzazione in ortopedia e traumatologia, che, come è noto, studia la terapia, anche medica, delle malattie non solo dell'apparato scheletrico, ma anche dei muscoli e delle articolazioni (cfr. allegati al Decreto Interministeriale del 4.2.2015, n. 68); è evidente, quindi, che lo specialista ortopedico aveva tutte le competenze per verificare la sussistenza della “lesione ad un fascio di nervi nell'area cervicale”, che, per vero, anche solo dalla semplice lettura del referto dell'esame ABR eseguito in data 5.3.2020, non risulta affatto (cfr. doc. 4, fascicolo parte attrice, laddove si legge “valori di normalità bilaterale”). Del resto, è l'attrice stessa ad allegare che in pronto soccorso le fu prescritta una visita ortopedica e non già una visita neurologica;
anche all'atto di pagina 17 di 22 nomina di c.t.p., poi, l'attrice nulla ha obiettato in merito alla scelta dello specialista da parte del
Tribunale, nominando anch'essa non già un neurologo, ma un osteopata (cfr. note scritte del
13.6.2024).
3. Chiarito che l'attrice non ha fornito alcuna prova del nesso di causa tra le lesioni lamentate e le manovre eseguite dal chiropratico, che, al contrario, secondo quanto accertato dai consulenti d'ufficio, deve escludersi, non rileva in alcun modo né la circostanza che le manovre siano state effettuate in maniera asseritamente scorretta, né che le stesse siano state eseguite senza previo consenso.
3.1. Con riguardo al primo profilo, solo per completezza vale la pena sottolineare la totale inattendibilità in via generale della narrativa attorea, avendo l'attrice omesso di allegare che in realtà era paziente del chiropratico convenuto dal 1992, che era già stata trattata dallo stesso in più occasioni e che già soffriva di acufeni. Si precisa, poi, richiamati comunque gli oneri probatori già esposti sopra al par. 1, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice negli scritti conclusivi, non risulta affatto provato che la manovra fu eseguita in maniera errata. Ed invero, i due testimoni escussi non hanno potuto confermare la ricostruzione in fatto di cui all'atto di citazione, in quanto nessuno dei due era presente durante la seduta (cfr. verbali di udienza del 26.3.2024 e del 14.5.2024). Del resto, anche la telefonata registrata e prodotta nel presente giudizio, pur essendo chiaramente preordinata ad ottenere una confessione del sanitario convenuto, in realtà non ha raggiunto l'obiettivo, in quanto il sanitario si è limitato per lo più ad ascoltare e prendere atto di quanto riferito dall'attrice, senza ammettere alcunché in ordine all'esecuzione della manovra in maniera eccessivamente brusca (doc. 6, depositato su chiavetta). La testimone figlia dell'attrice, si è limitata, infine, a Testimone_1
confermare, in maniera del tutto laconica, le circostanze di cui ai capitoli 22 e 24 (“22) In occasione delle visite di cui al capitolo di prova 21), il Dott. riconosceva di aver eseguito una CP_1
manovra eccessivamente violenta, alla presenza di e spalmava alla Parte_2 Testimone_2
Signora sulla parte cervico-dorsale un unguento all' , suggerendole di continuare Parte_1 Pt_3
a casa il trattamento. 24) Il Dott. , in occasione degli incontri successivi ai fatti del 2/9/2017 e CP_1
meglio descritti ai capitoli 21, 22 e 23), sempre alla presenza di , Testimone_1
pagina 18 di 22 riferiva che il problema era probabilmente da imputarsi ad una lesione di un nervo cervicale o dorsale, a seguito della manovra eseguita”) (cfr. verbale di udienza del 26.3.2024).
Sul punto, premesso che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale
(considerato il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248/1974), è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità (cfr. Cass. n. 98/2019; Cass. n. 23447/2018; Cass., n. 26205/2011).
Ebbene, reputa il Tribunale che nel caso in esame si debba escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla figlia dell'attrice: ed invero, tali dichiarazioni non risultano minimamente circostanziate, essendosi la teste limitata ad affermare “confermo”, senza null'altro aggiungere. È invece poco credibile che la testimone, a distanza di sette anni, potesse ricordarsi le esatte parole utilizzate dal medico, che, tuttavia, in questo contesto erano fondamentali, in quanto il chiropratico ben avrebbe potuto essere dispiaciuto per lo stato di salute della paziente (come anche nella telefonata), senza per questo ammettere di avere eseguito la manovra in maniera scorretta.
3.2. Con riguardo, poi, all'assenza di consenso informato, l'attrice ha evidenziato che tanto la struttura, quanto il sanitario, non l'avevano preventivamente e adeguatamente informata della manovra che sarebbe stata eseguita, né avevano seguito i protocolli.
Al riguardo, giova ricordare, in linea generale, che, quando si discorre di violazione del consenso informato, i danni non patrimoniali conseguenti ad una siffatta violazione astrattamente risarcibili possono essere di due tipi: quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, e quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelata dall'art. 32 Cost. (cfr., in merito a siffatta distinzione, ex multis, Cass. n. 2854/2015; Cass. n.
24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). In particolare, la risarcibilità dei primi può essere riconosciuta anche laddove non sussista alcuna lesione della salute (cfr. Cass. n. 2468/2009), o, pagina 19 di 22 se la lesione della salute non è causalmente collegabile alla lesione di quel diritto (perché l'intervento o la terapia sono stati scelti ed eseguiti correttamente), sempre che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato.
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute: nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo caso, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato
– del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude, comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (da ultimo, Cass. n. 15723/2022; v. anche Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 28985/2019; Cass. n. 20885/2018; Cass. n. 2369/2018; Cass. n.
2998/2016).
Ebbene, nel caso in esame, come già evidenziato, l'attrice ha lamentato un danno alla salute in conseguenza del mancato consenso;
tale danno, tuttavia, è stato escluso dai c.t.u..
Peraltro, non può non osservarsi, per completezza, che l'attrice non ha in alcun modo offerto di dimostrare il nesso di causa tra l'omissione e il preteso evento di danno, non avendo provato che, laddove correttamente informata, avrebbe rifiutato la manovra. Al contrario, tale consenso poteva anche presumersi, atteso che, come già riscontrato dai c.t.u. e come risulta dalla documentazione prodotta dalla struttura convenuta (in particolare, le quattro fatture il cui contenuto non è stato messo in discussione dall'attrice, che fanno riferimento a trattamenti di terapia vertebrale ed osteoarticolare pagina 20 di 22 effettuati nel 2012 e 2014 presso la ), l'attrice si era già sottoposta in passato a Controparte_8
trattamenti manipolati dal dott. . CP_1
Del pari, l'attrice non ha allegato, né tanto meno provato, alcun danno autonomo da lesione del diritto all'autodeterminazione, inteso quale turbamento a seguito della violazione del diritto all'autodeterminazione, per cui non può esserle riconosciuto alcun danno ulteriore da mancato consenso informato.
Per tutte le ragioni esposte, le domande dell'attrice non meritano accoglimento.
4. Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore della domanda.
In particolare, con riferimento alla posizione di , le spese di lite vengono Controparte_2
liquidate nei limiti della nota spese depositata, che, secondo giurisprudenza consolidata, funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, non potendosi attribuire alla parte una somma di entità superiore in forza del principio secondo cui il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (cfr. Cass. n. 6345/2020; Cass. n. 17057/2019; Cass. n.
11522/2013; Cass. n. 5327/2003). Quanto alla posizione del convenuto , reputa il Tribunale CP_1
che non sussistano i presupposti per procedere all'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese sono state svolte unicamente nei confronti dell'attrice. Non possono, inoltre, essere riconosciute le spese di CTP, in quanto non documentate.
L'attrice deve essere condannata, altresì, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia dalla convenuta , atteso che la chiamata in causa si è resa Controparte_2
necessaria in relazione alle tesi da questa sostenute ed esse sono risultate infondate (conclusione ribadita anche nel caso in cui l'attore non ha proposto direttamente nei confronti terzi alcuna domanda, cfr., ex multis, Cass. n. 7431/2012 e Cass. n. 22234/2014). In questo caso le spese di lite si liquidano come in dispositivo, con riduzione del 30% dei compensi per tutte le fasi, tenuto conto del minore sforzo difensivo della compagnia, che, nel merito, si è richiamata alle difese della sua assicurata.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5686/2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna l'attrice a rifondere al convenuto dott. le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata , le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in € 9.872,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5686/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENATO MUSELLA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO GIARDINI ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO ALBANESE ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE CONVENUTA
e contro pagina 1 di 22 , già Controparte_3 [...]
(P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
NI TA ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ER IA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: piaccia al Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così Giudicare accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e/o la medical malpractice del Dott. e CP_1
della in persona del legale rappresentante pro tempore, risolvere il Controparte_2
contratto di prestazione intellettuale e di spedalità inter partes conclusi e per l'effetto condannare gli stessi, in via tra di loro solidale, al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale subiti dalla concludente nella misura che sarà provata in corso di causa anche con ricorso a CTU medico-legale e CTU psicologica di cui si chiede sin da ora l'ammissione e che comunque non potranno essere inferiori ad € 100.000,00 per danno non patrimoniale e ad € 10.000,00 per danno patrimoniale, ovvero nella diversa somma che dovesse essere provata in corso di causa anche con ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri di legge. In via istruttoria: disporsi rinnovazione e/o supplmento della CTU medicolegale finalizzata ad accertare i danni patrimoniali e non, sotto il profilo del danno biologico, morale, esistenziale ed il nesso causale ed in particolare allo scopo di accertare la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa riportate nell'intervento per cui è lite nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra la predetta operazione ed i danni subiti, mediante il conferimento di incarico ad
Con osservanza
Nell'interesse di parte convenuta dott. : CP_1
pagina 2 di 22 Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarate inammissibili e/o improcedibili le domande svolte dalla convenuta nei confronti del concludente, in ogni caso, respingere tutte le domande svolte CP_2
contro il convenuto dr. , per tutti i motivi illustrati. Vinte le spese CP_1
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_2
piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza di rito, di merito ed istruttoria disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito, in via principale, - respingere le domande attoree, istruttorie e di merito, nei confronti della perché infondate in fatto e diritto;
Nel Controparte_2
merito, in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte attrice, - accertare e dichiarare l'esclusiva o concorrente responsabilità del Dott.
[...]
in relazione alle prestazioni chiropratiche eseguite in favore della Sig.ra - CP_1 Parte_1
nonchè accertare e dichiarare l'operatività nei confronti di
[...]
, della polizza n. 045A8496 e di conseguenza, che Controparte_5 [...]
debba essere totalmente manlevata e garantita dalla predetta assicurazione, di Controparte_2
quanto eventualmente sia condannata a rifondere alla Sig.ra a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni e per l'effetto, - condannare Controparte_5
con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere gli eventuali danni, che risulteranno provati in corso di causa di cui
[...]
sia ritenuta responsabile. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed Controparte_2
onorari di causa. In via istruttoria: Si ribadiscono tutte le richieste avanzate con le memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c. che qui si riportano integralmente: - richiede che il Giudice Ill.mo CP_2
voglia istruire la presente controversia ordinando all'attrice di produrre in giudizio tutti Parte_1
i documenti medici e gli esami effettuati nel corso del tempo, successivamente al 2 settembre 2017 e quelli riferibili ai due sinistri del 2001 e del 2016 al fine di valutare compiutamente lo stato della paziente. – Solo all'esito di tale produzione, qualora il Giudice Ill.mo lo ritenga necessario, non si oppone alla nomina di un CTU medico legale, riservandosi la nomina del CTP sino all'inizio delle operazioni peritali. In merito alla CTU psicologica, si tratta invece di una richiesta evidentemente pagina 3 di 22 esplorativa, che segue eventualmente l'accertamento di un danno da parte del chiropratico
[...]
o l'aggravamento di una condizione patologica preesistente nella Sig.ra Allo CP_1 Parte_1
stato la consulenza psicologica è del tutto ingiustificata. – richiede inoltre che il Giudice CP_2
Ill.mo voglia ordinare al convenuto di produrre la propria polizza assicurativa stipulata CP_1
con UNIPOL SAI, associandosi alla richiesta di chiede infine l'ammissione Controparte_6
dei seguenti capitoli di prova testimoniale:
1. Vero che la Sig.ra ha preso Parte_1
appuntamento con il chiropratico per il trattamento del 2 settembre 2017; 2. Vero che CP_1
all'interno di la Sig.ra si è sottoposta a trattamenti Controparte_2 Parte_1
solo con il chiropratico;
3. Vero che dopo il trattamento del 2 settembre 2017, è tornata CP_1
più volta dal chiropratico , come da cartella clinica che mi si rammostra (doc. 2 CP_1
fascicolo );
4. Vero che all'interno dello studio del chiropratico vi sono CP_2 CP_1
solamente un lettino ortopedico e una scrivania con delle sedie;
5. Vero che all'interno dello studio del chiropratico opera solamente il suddetto chiropratico;
6. Vero che nel contratto CP_1
professionale con è previsto l'obbligo per il singolo chiropratico di Controparte_2
stipulare, a proprie spese e con compagnia primaria di assicurazione, una polizza di copertura per rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed a presentare alla copia della stessa e relativa quietanza. Si richiede l'interrogatorio formale del convenuto CP_2
su tutti i capitoli. CP_1
Nell'interesse della terza chiamata:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di e l'assenza di ogni Parte_1
responsabilità in capo a rispetto alle problematiche dedotte da parte attrice, Controparte_2
rigettando, per l'effetto, ogni sua domanda, siccome infondata in fatto e in diritto, non avendo Pt_1
provato alcuna condotta rilevante di né, comunque sia, del dott.
[...] Controparte_2
, derivando le descritte condizioni dell'attrice unicamente dalle pregresse condizioni di salute CP_1
della stessa e dalla normale evoluzione della condizione di cui era affetta, e non dall'operato del pagina 4 di 22 professionista o di neppure in parte, con conseguente declaratoria che non Controparte_2
è dovuta manleva alcuna da parte di a favore di con conseguente CP_5 Controparte_2
rigetto di ogni domanda di manleva rivolta a , già denominata Controparte_3 [...]
stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente. Vinte le spese. IN Controparte_5
VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fondata la domanda attorea e si ritenga sussistere una responsabilità colposa in capo al dott. per CP_1
la procedura/manovra eseguita sull'attrice, ed anche ove si ritenga Controparte_2
coobbligata in solido con il professionista, accertata e dichiarata l'assenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta, specifica, propria e personale di per fatto proprio, in Controparte_2
ordine alla vicenda narrata ed alle circostanze dedotte e lamentate da parte attrice, anche ove si condanni l'assicurata a risarcire la danneggiata in solido con il dott. , rigettare la domanda di CP_1
manleva assicurativa avanzata in ragione della polizza n. 045A8496, atteso che la stessa, per espressa previsione contrattuale, non opera per i singoli chiropratici che operano nello studio, garantendo la sola responsabilità di per fatto proprio e specifico, essendo limitata alla sola Controparte_2
responsabilità diretta, specifica, propria e personale dell'assicurata, qui insussistente, e, per l'effetto, rigettare la pretesa di manleva in relazione alla polizza invocata, dichiarando che Controparte_3
, già denominata non è tenuta a manleva alcuna verso
[...] Controparte_5 [...]
rigettando la domanda di manleva stessa. Vinte le spese. IN VIA DI ULTERIORE Controparte_2
SUBORDINE, con riserva di gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga fondata la domanda attorea, e si ritenga sussistere una responsabilità diretta, propria e personale di
[...]
e si condanni l'assicurata a risarcire la danneggiata in solido con il dott. , e si Controparte_2 CP_1
ritenga, altresì, che l'assicurata abbia dato prova di operatività della polizza, dichiarar tenuta
[...]
, già denominata alla manleva, nei limiti del massimale Controparte_3 Controparte_5
base di € 1.500.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.= per sinistro, a secondo rischio rispetto alla polizza personale del dott. , stante la relativa clausola, con esclusione da garanzia e copertura CP_1
di qualsiasi danno da mancanza o incompletezza del consenso informato, espressamente non coperto da garanzia, nonché di qualsiasi somma che attiene ai compensi professionali del dott. o CP_1 pagina 5 di 22 dell'assicurata stessa richiesti in restituzione, e solo per la accertata quota di responsabilità propria e personale, specifica, esclusiva e diretta, in percentuale, della assicurata stessa, in relazione a ciò soltanto che si riterrà essere stato provato da in misura comunque sensibilmente inferiore Parte_1
a quanto preteso dall'attrice stessa e solo per danno non patrimoniale, complessivamente inteso, siccome accertato tramite CTU, esclusa qualsiasi indebita e non provata personalizzazione ed escluse spese non ponibili in stretto nesso di causalità terapeutica con l'evento dedotto, escluso ogni danno patrimoniale, insussistente e non provato. Spese, comunque, almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna diretta della verso il danneggiato ad CP_7
essa terzo. Spese della assicurata escluse, in ragione della relativa clausola di polizza e per le esposte ragioni. Si richiamano integralmente le contestazioni e le opposizioni rivolte alle istanze istruttorie avversarie nei propri scritti difensivi precedenti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e il dott. , esponendo la seguente vicenda sanitaria: Controparte_2 CP_1
- poiché da alcuni anni soffriva di problemi legati al sistema digestivo e circolatorio, in data 2.9.2017 si era rivolta alle cure della clinica rinomata nell'ambito della Controparte_2 CP_2
poiché al suo interno operavano professionisti di fama internazionale, tra cui il convenuto;
- si era, quindi, recata all'appuntamento fissato con il convenuto, il quale, dopo una breve anamnesi sulla sintomatologia lamentata, l'aveva fatta sdraiare sul lettino per eseguire i trattamenti chiropratici,
pagina 6 di 22 non meglio specificati né spiegati, senza chiederle nulla in merito al quadro clinico generale e cervicale e senza fornirle alcun programma terapeutico;
- anche la struttura non le aveva sottoposto alcun consenso informato, né aveva seguito il protocollo medico interno, secondo il quale si sarebbe dovuta sottoporre ad una visita medica generale preventiva con un medico riconosciuto dalla legislazione italiana prima di effettuare la visita chiropratica;
- una volta stesa, il convenuto le aveva chiesto di chiudere gli occhi, di rilassare i muscoli della testa e di respirare profondamente, tutte indicazioni a cui si era adeguata ritenendo che fossero esercizi di respirazione e rilassamento guidati;
dopodiché, si era posizionato in piedi dietro la sua testa e, ricordandole di continuare a respirare profondamente e rimanere rilassata, aveva effettuato alcuni movimenti circolari del capo, per poi, improvvisamente, eseguire “una spinta/torsione del collo improvvisa e violenta da destra verso sinistra, ripetendo la stessa manovra anche da sinistra verso destra”, senza che lei prestasse alcun consenso;
- durante la manovra, aveva sentito i muscoli del collo e le giunture strapparsi violentemente, avvertendo altresì un colpo secco nei medesimi punti, tanto che aveva urlato dal dolore;
inoltre, fin da subito aveva avvertito un senso di stranezza, come se la zona cervicale si fosse intorpidita e indolenzita, nonché giramenti legati ad una nausea crescente;
- da parte sua, il dott. , dispiaciuto per l'accaduto, si era scusato per l'irruenza, riconoscendo di CP_1
avere tirato troppo forte e, di fronte alle sue preoccupazioni, l'aveva tranquillizzata, dicendole che era una sintomatologia normale, che a breve le sensazioni negative sarebbero passate e che avrebbe avvertito i benefici della sua azione;
- nonostante le rassicurazioni del dott. , mentre usciva dalla clinica, il malessere era peggiorato e CP_1
aveva iniziato ad avvertire forti scosse elettriche nell'area della nuca e della cervicale;
- poiché la sintomatologia appena descritta non accennava a migliorare, nonostante i farmaci assunti, e continuava ad essere afflitta costantemente da altissime ed insopportabili vibrazioni, acufeni e scosse elettriche, l'8.9.2017 si era recata al P.S. di Legnano, dove era stata sottoposta a radiografia del rachide cervicale, che aveva evidenziato “segni di degenerazione disco artosica con bara oste ofitica da C/4 C
pagina 7 di 22 senza segni di sofferenza midollare”, per cui le era stata prescritta una visita medico-specialistica ortopedica e otorinolaringoiatrica;
- anche il giorno dopo, ad una successiva visita in P.S., era stata evidenziata una “inversione in cifosi della fisiologica lordosi, marcata diffusa spondilo discartrosi osteofitaria con artrorsi uncorvertebrale dell'intero tratto compreso tra C4 e C7, conservato allineamento dei metameri”, di sicura connessione con il violento trauma subito una settimana prima;
- aveva, quindi, contattato telefonicamente il dott. per informarlo della peggiorata ed CP_1
insostenibile situazione clinica e del fatto che era afflitta da uno stato di piena angoscia e disperazione in ragione dei persistenti ed intensissimi acufeni, oltre a dolori e vertigini;
- il convenuto, da parte sua, in grave ed evidente difficoltà, le aveva proposto di tornare in studio da lui, continuando a scusarsi per l'accaduto; si era, quindi, recata per qualche sabato consecutivo gratuitamente presso la per farsi visitare dal convenuto, che si era limitato a spalmarle Controparte_8
sulla parte cervico-dorsale un unguento all'arnica, suggerendole di continuare a casa il trattamento, da cui però non aveva tratto alcun beneficio;
il convenuto l'aveva altresì invitata a sottoporsi ad ulteriori trattamenti e le aveva somministrato farmaci omeopatici, che non avevano apportato alcun beneficio;
- l'esame ABR eseguito il 5.3.2020 aveva, infine, evidenziato la tipologia di danno causato dalla manovra errata del dott. , ossia una lesione ad un fascio di nervi nell'area cervicale. CP_1
Premessi tali elementi, l'attrice ha censurato l'operato della struttura sanitaria e del sanitario convenuti, allegando la sussistenza di plurimi profili di responsabilità in capo a questi ultimi nella gestione del caso, così come accertato dalla consulenza di parte prodotta. Più nel dettaglio, l'attrice ha evidenziato che la manovra chiropratica erroneamente effettuata dal dott. presso la clinica CP_1 [...]
le aveva cagionato una vertigine associata ad acufene e dolore trafittivo che si era CP_2
cronicizzata nel tempo, senza dimostrare alcun miglioramento. Tale manovra, che non avrebbe dovuto essere effettuata senza prima aver preso visione del suo quadro clinico, come richiesto dal protocollo sanitario, era stata effettuata in modo non corretto, avendo il chiropratico ecceduto in forza impiegata e torsione del collo, tra l'altro agendo a sorpresa;
a ciò doveva aggiungersi che mancava qualsivoglia consenso o piano terapeutico e che nulla aveva mai sottoscritto. pagina 8 di 22 L'attrice ha, poi, allegato che, in conseguenza del comportamento colposo del sanitario intervenuto, secondo la relazione di parte del dott. era residuato un danno del 20%, con dodici mesi di Per_1
inabilità temporanea nella misura del 30%, a cui dovevano aggiungersi un'adeguata personalizzazione, il danno da sofferenza psicologica e psichica che la affliggeva, atteso che era costretta da anni a convivere con un fischio nelle orecchie e con vibrazioni e scosse elettriche, nonché i danni patrimoniali.
L'attrice ha concluso, pertanto, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea e permanente patito a causa delle condotte colpose del sanitario intervenuto, comprensivo di adeguata personalizzazione e di danno morale, nonché il danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute e da sostenere, oltre al danno da perdita della capacità lavorativa.
La struttura convenuta, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della notifica effettuata al dott. e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, e, in CP_1
via preliminare, l'improcedibilità della domanda, in quanto non era stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 8, l. 24/2017, contestando nel merito la ricostruzione in fatto dell'attrice e chiedendo il rigetto delle domande;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, la struttura ha domandato di dichiarare l'esclusiva o concorrente responsabilità del sanitario e di essere totalmente manlevata e garantita dalla compagnia di assicurazione
[...]
, della quale ha chiesto la chiamata in causa. In particolare, la struttura ha dedotto che CP_5
l'attrice era paziente di lunga data del dott. e si era sottoposta altre volte negli anni al trattamento CP_1
che le era stato praticato a settembre 2017, per cui non poteva dirsi che il chiropratico, ben a conoscenza della situazione clinica della paziente, avesse agito “a sorpresa” o contro la sua volontà; che, invero, il convenuto aveva sempre correttamente informato l'attrice dei trattamenti prestati e che la mancanza di un modulo prestampato si spiegava in ragione dell'approccio olistico;
che, prima del trattamento del 2.9.2017, la paziente già soffriva di sintomi dolorosi, di acufeni e stress, come riferito nella scheda di anamnesi firmata nel 2010; che, anche dagli esami svolti non era emersa alcuna lesione che potesse ritenersi in nesso causale con il danno;
che non era chiaro a che titolo fosse stata chiamata in causa, atteso che era solo la struttura nella quale operava il dott. in forza di un accordo di CP_1 pagina 9 di 22 collaborazione che non prevedeva alcun vincolo gerarchico, né obbligo d'orario, con piena autonomia nell'organizzazione specifica e nel modo di attuazione;
che il quantum richiesto non era stato sufficientemente allegato, né provato in alcun modo.
Con provvedimento del 13.4.2022, il giudice istruttore ha ordinato la rinnovazione della notifica nei confronti di , autorizzando la chiamata in causa di CP_1 Controparte_5
.
[...]
Nel costituirsi in giudizio, il dott. ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, deducendo, in particolare: che l'attrice, in realtà, aveva usufruito di sedute di chiropratica dal 1991 fino al 1995, poi riprese a far tempo dal 2010, e che si era rivolta a lui per cercare la soluzione a diversi problemi, quali gonfiore alla pancia, ritenzione di liquidi, stress, problemi circolatori, acufeni, dolori alle spalle, al collo, alla schiena, intolleranze ed allergie alimentari e tosse da bronchite;
che, nel periodo dal 2010 al 2017, si era sottoposta al medesimo trattamento e alla medesima terapia vertebrale ed osteoarticolare, per cui le modalità erano note;
che, in occasione della ripresa delle sedute di chiropratica nel 2010, durante la descrizione dell'anamnesi e del quadro clinico, benché si trattasse di cliente già nota, aveva ricordato all'attrice la tipologia del trattamento;
che i disturbi soggettivamente lamentati dalla attrice erano la conseguenza di pregresse patologie e non del trattamento chiropratico eseguito;
che non vi era, pertanto, alcun nesso di derivazione causale tra il trattamento chiroterapico del 2.9.2017 e le lesioni lamentate. Il convenuto ha altresì contestato la quantificazione dei danni, evidenziando che l'attrice non aveva fornito elementi in ordine ai criteri utilizzati per la valutazione del danno, né aveva in alcun modo provato l'esistenza del danno c.d. morale e del danno psichico, così come la personalizzazione del danno biologico richiesta.
Si è costituita in giudizio anche la compagnia di assicurazione , aderendo alle difese Controparte_3
svolte nel merito dalla propria assicurata e deducendo, quanto al rapporto di garanzia, che l'oggetto della garanzia comprendeva esclusivamente la responsabilità propria e personale dell'assicurata e non del singolo chiropratico, e che, in ogni caso, la polizza operava a secondo rischio, senza coprire il danno da mancanza di consenso informato.
pagina 10 di 22 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Non essendo stata riproposta dalla convenuta né in sede di precisazione delle conclusioni, né CP_8
negli scritti conclusivi, l'eccezione di incompetenza per territorio, la stessa si intende rinunciata.
Per comodità espositiva si procederà a suddividere la trattazione delle questioni da affrontare in capi separati.
1. Preliminarmente all'analisi della domanda nel merito, occorre chiarire che il titolo della responsabilità facente capo alla struttura sanitaria e al sanitario convenuto è contrattuale.
Al riguardo, rilevato qui che la professione del chiropratico rientra nell'ambito delle professioni sanitarie, come risulta dall'art. 2, comma 355, della legge n. 244/2007, e dall'art. 7, comma 1, della legge n. 3/2018 (ai sensi del quale “nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico”), senza che rilevi, ai fini di tale qualificazione, l'allegata mancanza dei decreti attuativi di ordinamento della professione, quanto alla natura della responsabilità ascrivibile al medico convenuto operante presso la struttura sanitaria, è incontestato nel presente giudizio che parte attrice abbia concluso con quest'ultimo un contratto d'opera professionale.
Per quanto riguarda, poi, la struttura sanitaria, basti ricordare che la Suprema Corte ha da tempo inquadrato la sua responsabilità nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in relazione al quale la struttura adempie avvalendosi di ausiliari della cui opera risponde ex art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Tale impostazione ha trovato conferma, da ultimo, nella l. 24/2017 (c.d. “legge Gelli-Bianco”), il cui art. 7 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Peraltro, anche nel vigore della l. 189/2012 (che ha convertito il d.l. 158/2012 c.d. “decreto Balduzzi”), non si è mai dubitato del fatto che il suo art. 3, laddove riconduceva la responsabilità risarcitoria dell'esercente la professione sanitaria nell'alveo della pagina 11 di 22 responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., facesse nel caso riferimento unicamente ai medici convenuti in giudizio, e non anche alla struttura sanitaria.
La responsabilità della struttura, sia prima che dopo la legge Gelli, presuppone quindi unicamente che questa sia coinvolta nella prestazione sanitaria, condividendo con il medico l'interesse alla prestazione sanitaria (da ultimo, Cass. n. 8163/2025; v. anche Cass. n. 29001/2021).
Del resto, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto, ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al c.d. contratto di spedalità (Cass. n. 7074/2024). Ne discende che, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298, comma 2, c.c. e art. 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. n. 28987/2019; v. anche Cass. n. 34516/2023).
Ebbene, nel caso in esame, è la stessa convenuta a precisare che “Il Dott. , così come tutti gli altri CP_1
chiropratici si limita ad utilizzare il supporto medico, logistico e di segreteria della struttura, mantenendo la più completa autonomia diagnostica, terapeutica e professionale” (cfr. p. 12, comparsa di risposta), con ciò rimarcando la collaborazione con il sanitario nell'esecuzione della prestazione, senza che rilevi, per quanto sopra esposto, che i sanitari che “operano negli spazi della lo CP_2
fanno come liberi professionisti, senza vincoli gerarchici o di subordinazione e in piena libertà diagnostica e terapeutica” (p. 11, comparsa di risposta).
Deve, pertanto, concludersi che entrambe le parti convenute rispondano a titolo di responsabilità contrattuale.
pagina 12 di 22 Ciò chiarito, occorre ricordare che, nella responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è così strutturato: parte attrice deve dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie o, ancora, delle mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
resta, invece, a carico degli obbligati la dimostrazione che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (per tutte, Cass. Civ. S.U. n. 577/2008; cfr., anche, Cass. n. 975/2016; Cass.
n. 2117/2015; Cass. n. 17143/2012).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa incognita resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto
(cfr. Cass. n. 18392/2017, che ha affermato: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una pagina 13 di 22 volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento chirurgico medesimo”; conformi, ex multis, Cass. n. 5487/2019; Cass. n. 1045/2019; Cass. n.
28992/2019; Cass. n. 29853/2018; Cass., nn. 27455, 27449, 27447, 27446/2018; Cass., n. 19204/2018).
2. Tanto premesso in ordine al riparto degli oneri probatori tra le parti, si rileva che la consulenza tecnica espletata in corso di causa – pienamente condivisa da questo giudice, in quanto basata su un obiettivo studio della documentazione medica in atti e priva di vizi logici – a firma della dott.ssa Per_2
, specialista in medicina legale, e del dott. specialista in ortopedia e
[...] Persona_3
traumatologia, ha concluso nel senso che “l'attenta disamina della copiosa documentazione strumentale esibita, in particolare le valutazioni RM, non rileva l'esistenza di alcuna lesione traumatica a carico delle strutture osteomuscolari e nervose del rachide cervicale della paziente. Gli stessi accertamenti strumentali rilevano viceversa uno stato di ampia degenerazione disco-artrosica con multiple protrusioni e franca erniazione discale a livello C7 a destra (…) Si ritiene pertanto di dover segnalare al GI di non aver elementi per poter ritenere vi sia stata imperizia nel trattamento da parte del convenuto nei confronti dell'attrice e conseguentemente di non poter quantificare alcun danno, temporaneo e/o permanente”.
In particolare, dalla relazione di c.t.u., è emerso che:
- l'obiettività riportata dalla paziente in sede di visita e da più specialisti negli anni consultati
(accentuazione della sintomatologia algico disfunzionale cervicale con acufeni), risultava perfettamente compatibile con lo stato di importante involuzione artrosica del rachide;
- tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in ambito otorinolaringoiatrico non documentavano lesioni ascrivibili a fatti traumatici a carico delle vie acustiche centrali e periferiche e dell'apparato vestibolare, a fronte di obiettività cliniche assai poco significative, salvo il riferito acufene, che, tuttavia, preesisteva ai fatti di causa;
- dalla disamina della copiosa documentazione strumentale esibita, in particolare dalle valutazioni RM, doveva escludersi l'esistenza di una lesione traumatica a carico delle strutture osteomuscolari e nervose pagina 14 di 22 del rachide cervicale della paziente;
gli stessi accertamenti strumentali rilevavano, viceversa, uno stato di ampia degenerazione disco-artrosica con multiple protrusioni e franca erniazione discale a livello C7
a destra;
- l'obiettività clinica registrata in sede di operazioni peritali, peraltro, non coincideva con quanto sopra, essendo emersa, invece, una compromissione delle radici inferiori del plesso brachiale di sinistra
(ipoanestesia cutanea ed ipostenia del M Tricipite).
Tali conclusioni portano inevitabilmente ad escludere il nesso di causa tra la manovra eseguita dal odierno convenuto e i danni lamentati dall'attrice nell'atto introduttivo, che, come già CP_2
evidenziato al paragrafo 1), la stessa era chiamata a dimostrare, incombendo sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Ed invero, nel caso in esame, i c.t.u. hanno escluso in radice la sussistenza di una lesione delle componenti osteo-artro-muscolari del rachide della paziente conseguente alla manovra asseritamente eseguita, così come di lesioni ascrivibili a fatti traumatici a carico delle vie acustiche centrali e periferiche e dell'apparato vestibolare, nonché qualsivoglia correlazione tra la manovra manipolativa e la sintomatologia riferita dalla paziente, da attribuirsi ad una condizione pregressa.
Siffatte conclusioni non possono essere revocate in dubbio alla luce delle censure mosse alla consulenza dalla difesa dell'attrice.
Al riguardo, vale la pena chiarire in via generale che il giudice, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, deve fare ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n.
3428/2016; Cass. n. 20548/2014; Cass. n. 18307/2014; Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009; Cass.
n. 1020/2006), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli, viceversa, non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 1020/2006). Ed invero, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento pagina 15 di 22 del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cass. n. 23362/2012).
Ciò premesso in linea di principio, reputa il Tribunale che i c.t.u. abbiano compiutamente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte attrice e poi riproposte dalla difesa nella comparsa conclusionale. Ed invero, per quanto qui interessa, i c.t.u. hanno ribadito: che non vi era alcuna prova strumentale o documentale della lesione del nervo occipitale, che sarebbe, in tesi, discesa dalla manovra manipolativa, per come descritta dall'attrice; che gli acufeni erano già presenti da alcuni mesi nel corteo sintomatologico della paziente, come risultava in atti (cfr. anche verbale del PS), e che, comunque, nelle molteplici valutazioni eseguite in ambito otorinolaringoiatrico, mancava qualsiasi riferimento documentale o prova strumentale dell'esistenza degli stessi;
che la sintomatologia cervicobrachialgica riferita, di cui pure non esisteva alcuna prova strumentale (EMG – PESS), risultava ascrivibile alle condizioni di avanzata degenerazione disco-artrosica del rachide dell'attrice, documentata dai controlli RX e RM eseguiti, con la precisazione che dagli stessi non era emerso alcun esito “traumatico” imputabile alla manovra in questione.
I c.t.u., quindi, hanno chiaramente e motivatamente escluso che i disturbi lamentati dall'attrice potessero discendere dalla manovra che era stata eseguita dal chiropratico convenuto, chiarendo che non era riscontrabile alcuna lesione e che la sintomatologia lamentata era ascrivibile alla condizione del rachide dell'attrice, come si evinceva anche dal fatto che i disturbi erano quelli che già affliggevano la paziente prima della visita, e per i quali, anzi, la stessa si era recata presso la . Tale ultima CP_8
affermazione trova certa conferma nella documentazione in atti: ed invero, nella cartella clinica prodotta, viene chiaramente indicato che la paziente soffriva di acufeni quanto meno a far data dal 2010
(doc. 2, fascicolo convenuta). CP_8
pagina 16 di 22 Non risulta, d'altra parte, accoglibile la richiesta avanzata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, nella comparsa conclusionale, di integrare il Collegio peritale con la nomina di un neurologo. Sul punto, premesso che, qualora il Collegio avesse ritenuto necessario la nomina di un esperto neurologo, avrebbe fatto istanza al Tribunale in tal senso, deve ricordarsi qui che nell'atto di citazione l'attrice ha allegato: che, dopo la manovra, “Iniziarono a presentarsi forti acufeni ad entrambe le orecchie”; che il 9.9.2017 era stata evidenziata “una “inversione in cifosi della fisiologica lordosi, marcata diffusa spondilo discartrosi osteofitaria con artrorsi uncorvertebrale dell'intero tratto compreso tra C4 e C7, conservato allineamento dei metameri”, di sicura connessione con il violento trauma subito una settimana prima”; che l'esame condotto il 5.3.2020 aveva finalmente mostrato la tipologia di danno causato dal convenuto, ossia “una lesione ad un fascio di nervi nell'area cervicale”
(cfr. pp. 4 e 6, atto di citazione), deducendo altresì che “ciò che il Dott. ha cagionato all'attrice in CP_9
termini di danni permanenti è una vertigine associata ad acufene e dolore trafittivo che si accentua con la rotazione del capo. Infatti, come emerge dagli esami clinici, la manovra del Dott. ha provocato CP_9
sofferenza vestibolare non associata a danno dell'apparato vestibolo cocleare, sintomatologia che resiste a tutte le terapie sino ad oggi applicate”. Le lesioni riscontrate sono poi state indicate negli stessi termini nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (cfr., in particolare, p. 15, laddove si ribadisce: “Ciò che il Dott. ha cagionato all'attrice in termini di danni permanenti è una CP_9
vertigine associata ad acufene e dolore trafittivo che si accentua con la rotazione del capo”),
Ebbene, è evidente che le lesioni asseritamente cagionate dalla manovra, per come appena descritte, ben potevano essere accertate da un esperto con specializzazione in ortopedia e traumatologia, che, come è noto, studia la terapia, anche medica, delle malattie non solo dell'apparato scheletrico, ma anche dei muscoli e delle articolazioni (cfr. allegati al Decreto Interministeriale del 4.2.2015, n. 68); è evidente, quindi, che lo specialista ortopedico aveva tutte le competenze per verificare la sussistenza della “lesione ad un fascio di nervi nell'area cervicale”, che, per vero, anche solo dalla semplice lettura del referto dell'esame ABR eseguito in data 5.3.2020, non risulta affatto (cfr. doc. 4, fascicolo parte attrice, laddove si legge “valori di normalità bilaterale”). Del resto, è l'attrice stessa ad allegare che in pronto soccorso le fu prescritta una visita ortopedica e non già una visita neurologica;
anche all'atto di pagina 17 di 22 nomina di c.t.p., poi, l'attrice nulla ha obiettato in merito alla scelta dello specialista da parte del
Tribunale, nominando anch'essa non già un neurologo, ma un osteopata (cfr. note scritte del
13.6.2024).
3. Chiarito che l'attrice non ha fornito alcuna prova del nesso di causa tra le lesioni lamentate e le manovre eseguite dal chiropratico, che, al contrario, secondo quanto accertato dai consulenti d'ufficio, deve escludersi, non rileva in alcun modo né la circostanza che le manovre siano state effettuate in maniera asseritamente scorretta, né che le stesse siano state eseguite senza previo consenso.
3.1. Con riguardo al primo profilo, solo per completezza vale la pena sottolineare la totale inattendibilità in via generale della narrativa attorea, avendo l'attrice omesso di allegare che in realtà era paziente del chiropratico convenuto dal 1992, che era già stata trattata dallo stesso in più occasioni e che già soffriva di acufeni. Si precisa, poi, richiamati comunque gli oneri probatori già esposti sopra al par. 1, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice negli scritti conclusivi, non risulta affatto provato che la manovra fu eseguita in maniera errata. Ed invero, i due testimoni escussi non hanno potuto confermare la ricostruzione in fatto di cui all'atto di citazione, in quanto nessuno dei due era presente durante la seduta (cfr. verbali di udienza del 26.3.2024 e del 14.5.2024). Del resto, anche la telefonata registrata e prodotta nel presente giudizio, pur essendo chiaramente preordinata ad ottenere una confessione del sanitario convenuto, in realtà non ha raggiunto l'obiettivo, in quanto il sanitario si è limitato per lo più ad ascoltare e prendere atto di quanto riferito dall'attrice, senza ammettere alcunché in ordine all'esecuzione della manovra in maniera eccessivamente brusca (doc. 6, depositato su chiavetta). La testimone figlia dell'attrice, si è limitata, infine, a Testimone_1
confermare, in maniera del tutto laconica, le circostanze di cui ai capitoli 22 e 24 (“22) In occasione delle visite di cui al capitolo di prova 21), il Dott. riconosceva di aver eseguito una CP_1
manovra eccessivamente violenta, alla presenza di e spalmava alla Parte_2 Testimone_2
Signora sulla parte cervico-dorsale un unguento all' , suggerendole di continuare Parte_1 Pt_3
a casa il trattamento. 24) Il Dott. , in occasione degli incontri successivi ai fatti del 2/9/2017 e CP_1
meglio descritti ai capitoli 21, 22 e 23), sempre alla presenza di , Testimone_1
pagina 18 di 22 riferiva che il problema era probabilmente da imputarsi ad una lesione di un nervo cervicale o dorsale, a seguito della manovra eseguita”) (cfr. verbale di udienza del 26.3.2024).
Sul punto, premesso che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale
(considerato il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248/1974), è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità (cfr. Cass. n. 98/2019; Cass. n. 23447/2018; Cass., n. 26205/2011).
Ebbene, reputa il Tribunale che nel caso in esame si debba escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla figlia dell'attrice: ed invero, tali dichiarazioni non risultano minimamente circostanziate, essendosi la teste limitata ad affermare “confermo”, senza null'altro aggiungere. È invece poco credibile che la testimone, a distanza di sette anni, potesse ricordarsi le esatte parole utilizzate dal medico, che, tuttavia, in questo contesto erano fondamentali, in quanto il chiropratico ben avrebbe potuto essere dispiaciuto per lo stato di salute della paziente (come anche nella telefonata), senza per questo ammettere di avere eseguito la manovra in maniera scorretta.
3.2. Con riguardo, poi, all'assenza di consenso informato, l'attrice ha evidenziato che tanto la struttura, quanto il sanitario, non l'avevano preventivamente e adeguatamente informata della manovra che sarebbe stata eseguita, né avevano seguito i protocolli.
Al riguardo, giova ricordare, in linea generale, che, quando si discorre di violazione del consenso informato, i danni non patrimoniali conseguenti ad una siffatta violazione astrattamente risarcibili possono essere di due tipi: quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, e quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelata dall'art. 32 Cost. (cfr., in merito a siffatta distinzione, ex multis, Cass. n. 2854/2015; Cass. n.
24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). In particolare, la risarcibilità dei primi può essere riconosciuta anche laddove non sussista alcuna lesione della salute (cfr. Cass. n. 2468/2009), o, pagina 19 di 22 se la lesione della salute non è causalmente collegabile alla lesione di quel diritto (perché l'intervento o la terapia sono stati scelti ed eseguiti correttamente), sempre che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato.
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute: nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo caso, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato
– del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude, comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (da ultimo, Cass. n. 15723/2022; v. anche Cass. n. 24471/2020; Cass. n. 28985/2019; Cass. n. 20885/2018; Cass. n. 2369/2018; Cass. n.
2998/2016).
Ebbene, nel caso in esame, come già evidenziato, l'attrice ha lamentato un danno alla salute in conseguenza del mancato consenso;
tale danno, tuttavia, è stato escluso dai c.t.u..
Peraltro, non può non osservarsi, per completezza, che l'attrice non ha in alcun modo offerto di dimostrare il nesso di causa tra l'omissione e il preteso evento di danno, non avendo provato che, laddove correttamente informata, avrebbe rifiutato la manovra. Al contrario, tale consenso poteva anche presumersi, atteso che, come già riscontrato dai c.t.u. e come risulta dalla documentazione prodotta dalla struttura convenuta (in particolare, le quattro fatture il cui contenuto non è stato messo in discussione dall'attrice, che fanno riferimento a trattamenti di terapia vertebrale ed osteoarticolare pagina 20 di 22 effettuati nel 2012 e 2014 presso la ), l'attrice si era già sottoposta in passato a Controparte_8
trattamenti manipolati dal dott. . CP_1
Del pari, l'attrice non ha allegato, né tanto meno provato, alcun danno autonomo da lesione del diritto all'autodeterminazione, inteso quale turbamento a seguito della violazione del diritto all'autodeterminazione, per cui non può esserle riconosciuto alcun danno ulteriore da mancato consenso informato.
Per tutte le ragioni esposte, le domande dell'attrice non meritano accoglimento.
4. Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore della domanda.
In particolare, con riferimento alla posizione di , le spese di lite vengono Controparte_2
liquidate nei limiti della nota spese depositata, che, secondo giurisprudenza consolidata, funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, non potendosi attribuire alla parte una somma di entità superiore in forza del principio secondo cui il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (cfr. Cass. n. 6345/2020; Cass. n. 17057/2019; Cass. n.
11522/2013; Cass. n. 5327/2003). Quanto alla posizione del convenuto , reputa il Tribunale CP_1
che non sussistano i presupposti per procedere all'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese sono state svolte unicamente nei confronti dell'attrice. Non possono, inoltre, essere riconosciute le spese di CTP, in quanto non documentate.
L'attrice deve essere condannata, altresì, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia dalla convenuta , atteso che la chiamata in causa si è resa Controparte_2
necessaria in relazione alle tesi da questa sostenute ed esse sono risultate infondate (conclusione ribadita anche nel caso in cui l'attore non ha proposto direttamente nei confronti terzi alcuna domanda, cfr., ex multis, Cass. n. 7431/2012 e Cass. n. 22234/2014). In questo caso le spese di lite si liquidano come in dispositivo, con riduzione del 30% dei compensi per tutte le fasi, tenuto conto del minore sforzo difensivo della compagnia, che, nel merito, si è richiamata alle difese della sua assicurata.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5686/2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna l'attrice a rifondere al convenuto dott. le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata , le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in € 9.872,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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