Ordinanza collegiale 13 maggio 2021
Sentenza 13 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 13/12/2021, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2021
N. 01504/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Gatto, Angelo Ressa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per
l'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 CPA, depositato in data 5.2.2021, -OMISSIS- hanno esposto quanto segue:
-con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-., stabiliva: “ 1. dichiara tenuto e condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrispondere in favore di -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-in favore di -OMISSIS-ed in favore di -OMISSIS-oltre interessi 3 legali dalla messa in mora ex lege al saldo; 2. dichiara tenuto e condanna il Ministero della Salute a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre Iva e CPA ed € 37,00 per spese ”;
- copia esecutiva della predetta sentenza era notificata al Ministero della Salute in data 23 – 28.1.2020;
-la Cancelleria del Tribunale di-OMISSIS-attestava, in data 31.1.2019, il passaggio in giudicato della sentenza;
-si sono, pertanto, verificati i presupposti necessari e sufficienti per esperire il giudizio di ottemperanza sussistendo l’inadempimento parziale dell’Amministrazione agli obblighi nascenti dalla suddetta sentenza in relazione al mancato pagamento degli interessi maturati e in favore di-OMISSIS-. anche di una parte residua della sorte capitale, nonché delle spese legali liquidate;
-in data 13.4.2019 decedeva la Sig.ra -OMISSIS-, lasciando quali eredi gli istanti -OMISSIS-
I ricorrenti hanno, quindi, concluso chiedendo: -di ordinare al Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di-OMISSIS-n. -OMISSIS-prescrivendo le relativa modalità e quindi ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere ai ricorrenti il pagamento di quanto ancora dovuto; -di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione affinché provveda al pagamento di tutte le somme ancora dovute.
Non si è costituivo in giudizio il Ministero intimato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio del 12 maggio 2021, è stato disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione intimata e della parte ricorrente, ordinando alle medesime di produrre idonea documentazione atta a precisare i termini del parziale adempimento –con riferimento alla quantificazione del medesimo-, relativamente alla ricorrente -OMISSIS-, rinviando la causa per la prosecuzione alla Camera di Consiglio del 6.10.2021.
Con memoria difensiva e allegata documentazione, depositata in data 28.7.2021, parte ricorrente ha precisato i termini del parziale adempimento effettuato in favore di -OMISSIS-, ribadendo che tutti gli istanti non hanno ricevuto gli interessi legali e neppure pro quota le spese legali liquidate nelle sentenza di cui si tratta.
Alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.
Non risulta, però, che il Ministero della Salute abbia interamente e integralmente corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il ricorso, pertanto, in questi termini è fondato e va accolto, dovendosi sancire l’obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi integralmente al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.
Dunque, l’Amministrazione intimata dovrà conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente –detratto quanto già effettivamente versato - delle somme e degli interessi ancora dovuti, nonché delle spese legali, secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza, che cosi dispone: “ 1. dichiara tenuto e condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrispondere in favore di -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-, in favore di -OMISSIS-in favore di -OMISSIS-ed in favore di -OMISSIS-oltre interessi 3 legali dalla messa in mora ex lege al saldo; 2. dichiara tenuto e condanna il Ministero della Salute a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre Iva e CPA ed € 37,00 per spese ”.
L’Amministrazione intimata, pertanto, dovrà provvedere all’integrale pagamento delle somme ancora residue, secondo i chiarimenti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente e non specificatamente contestati dall’Amministrazione intimata, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare piena e integrale esecuzione, nei termini e limiti indicati in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, a quanto previsto nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre a IVA, C.P.A. ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.