Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2548/2024 promosso da:
nato a [...] il [...], residente a [...]
Nenni n. 68, , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia La Barbera del Foro CodiceFiscale_1
di Ferrara (C.F.: ), con studio in Ferrara, Via Argine Ducale n. 12, ove dichiara C.F._2
di eleggere domicilio e con domicilio digitale all'indirizzo pec:
, giusta procura in atti Email_1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
Achille Grandi n. 7 ( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Onorina C.F._3
Domeniconi e Sara Principessa ( del foro di Rieti, ed elettivamente C.F._4
domiciliata nello studio legale dell'Avv. Sara Principesa in Rieti, Via della Verdura n. 36, in virtù di procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: telefax 0746/205574; pec: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(TN) in data 19.10.2002; che dalla unione coniugale nascevano i figli , a Bolzano il Per_1
06.11.2009, e a Bolzano il 04.01.2011; di essersi separati in forza di sentenza resa, a seguito Per_2
di accordo tra le parti, in data 14/09/2023, da questo Tribunale;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei minori e con collocamento Per_2 Per_1
prevalente presso la madre.
2) In favore dei minori il diritto di visita del padre quando vorrà, compatibilmente con le loro esigenze di studio e di vita e tenerli seco, a settimane alterne dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 20:00; 30 giorni durante le vacanze estive, di cui massimo 15 giorni consecutivi (o anche non consecutivi), per otto giorni consecutivi delle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o il Giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale quattro giorni consecutivi, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
3) Il Sig. corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese la somma di euro 250,00 mensili per ciascun figlio alla Sig.ra CP_1
, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
[...]
4) Le spese straordinarie saranno a carico dei sigg.ri e nella misura del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno, seguendo il vigente Protocollo presso il Tribunale di Ferrara e, segnatamente nei termini seguenti: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
4)
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria;
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente, b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica;
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) Baby sitter.
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' , sarà suddiviso tra i coniugi CP_2
nella misura del 50%.
6) Le parti espressamente convengono che qualora per esigenze lavorative connesse al proprio ruolo di appartenente alle forze armate, frequentemente in missione, i Sig. non fosse in grado di Pt_1
esercitare il diritto di visita e frequentazione dei figli per periodi ininterrotti di oltre 30 giorni consecutivi, il contributo al mantenimento dei figli verrà aumentato di euro 100,00 mensili complessivi (euro 50,00 per ciascun figlio) per ciascun mese di mancata frequentazione;
7) I ricorrenti danno atto di aver già provveduto, in separata sede, alla divisione dei restanti beni mobili dei quali erano titolari e che, pertanto, a tutt'oggi, non hanno alcun altro bene in comunione da dividere e di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali.
8) Spese e compensi del giudizio di procedimento di scioglimento del matrimonio integralmente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
In data 10 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 7 settembre 2023, innanzi al presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, definita con sentenza che ha recepito le conclusioni congiunte delle parti. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili/ del matrimonio celebrato a OZ di AS (TN) il 19 ottobre 2002 fra , nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OZ di AS di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2002 Atto n. 13 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri