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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/11/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguen-
te
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 164 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
tra
cod. fisc. p. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., quale società gerente il F.G.V.S. per la Regione
Toscana, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 2,
presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianchi (cod. fisc.
– pec: , che la rap- C.F._1 Email_1
1 presenta e difende per mandato in calce all'atto di appello;
- Appellante -
contro
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cirò Marina, alla via Giovanni Falcone, n. 4, pres-
so lo studio dell'avv. Francesco Chiarello (cod. fisc. - C.F._3
pec: , che la rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata-
Oggetto: Appello contro la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Cirò, R.G.
n. 288/2022, depositata il 22.1.2024, notificata il 25.1.2024.
FATTO
Con atto di appello ritualmente notificato, pro- Parte_1
poneva gravame avverso la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Cirò,
R.G. n. 288/2022, depositata il 22.1.2024, notificata il 25.1.2024, con la quale la compagnia assicuratrice era stata condannata al risarcimento dei danni subiti da per un sinistro occorso in Prato il 21.6.2016. Controparte_1
In particolare, l'appellante esponeva: che aveva citato in Controparte_1
giudizio, in primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Cirò, la compagnia as-
2 sicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 21.6.2016 alle ore 18,35 in Prato, quando, mentre percorreva con a bordo la figlia minore con il veicolo Renault Clio tg. Persona_1
DH632TA la via Montalese, era investita dal veicolo Audi A6 tg. T1188191 di proprietà della società e condotto da ignoti che, inseguito da una pat- CP_2
tuglia delle Forze dell'Ordine, si immetteva sulla strada contromano e causava l'impatto; che la aveva subito delle lesioni, come diagnosticate in CP_1
Ospedale, oltre che il danno al mezzo;
che la aveva dichiarato di aver CP_1
chiesto il risarcimento del danno inizialmente a quale Controparte_3
compagnia assicuratrice del veicolo, ma aveva scoperto che l'assicurazione ri-
sultava disdettata e la società proprietaria cancellata;
che pertanto aveva invia-
to diffida nei confronti di quale gerente il FGVS per la Regione To- Parte_1
scana, invitandola successivamente al tentativo di negoziazione assistita;
che con sentenza n. 265/2021 resa nel giudizio 3323/2019 il Giudice di Pace di Pra-
to aveva definito il giudizio instaurato dalla per omessa integrazione CP_1
del contraddittorio nei confronti di proprietaria del veicolo;
che il si- CP_2
nistro era avvenuto a Prato e la risultava residente a [...]; che il CP_1
Giudice di Pace di Cirò aveva ingiustamente rigettato l'eccezione di incompe-
tenza territoriale considerando l'odierna appellante quale società esercente at-
tività commerciale e non quale società gerente del FGVS per la Regione Tosca-
na; che nell'eccezione di incompetenza per territorio l'odierna appellante ave-
va contestato tutti i fori sia generali che speciali;
che in ogni caso sussisteva in-
3 competenza del giudice di pace di Cirò, poiché ha sede a Bologna, il Parte_1
sinistro è avvenuto a Prato e la risiede a Prato;
che a non diversa con- CP_1
clusione si sarebbe potuti giungere analizzando la previsione dell'art. 20 c.p.c.
in combinato disposto con l'art. 1182 c.c.; che la domanda formulata in primo grado era altresì improcedibile per mancata citazione in giudizio del responsa-
bile civile in quanto parte attrice in primo grado non aveva dimostra- CP_2
to che la società fosse stata cancellata e comunque in caso di scioglimento della società permane la legittimazione dei soci;
che il Giudice di prime cure non aveva per nulla esaminato l'eccezione formulata in primo grado di improcedi-
bilità della domanda per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non avendo affrontato la questione della rilevanza penale del fatto,
che avrebbe comportato l'estensione della tempistica per la prescrizione;
che in ogni caso la domanda di risarcimento del danno materiale era da considerarsi prescritta;
che sussisteva il difetto di legittimazione passiva di in Parte_1
quanto gli agenti della Polizia Municipale di Prato, intervenuti, avevano atte-
stato che l'auto investitrice era coperta da polizza di Assicurazione , CP_4
indicando il numero di polizza e la scadenza (31.12.2018) e il verbale non era stato fatto oggetto di querela di falso;
che il giudice di pace aveva quantificato equitativamente il danno subito dall'attrice in primo grado, in assenza di ele-
menti idonei alla quantificazione a causa del difetto di prova di parte attrice,
tenuto conto che il preventivo di per sé solo non può essere sufficiente per fondare la prova del danno.
4 Chiedeva, pertanto, “a) In via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza gradata, nel caso di inizio dell'azione esecutiva da parte appellata, cosa, al momento di redazione del presente atto,
non avvenuta;
b) In via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di compe-
tenza territoriale del Giudice di Pace di Cirò, in favore del Giudice di Pace di
Bologna o del Giudice di Pace di Prato, per l'effetto annullando la Sentenza
9/2024; c) In via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della do-
manda avversaria per mancata citazione in giudizio del litisconsorte CP_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., con conseguente annullamento della decisione di primo grado;
d) In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del FGVS in favore della Controparte_5
Contr
o dell' trattandosi di veicolo estero, con il conseguente annullamento
[...]
della decisione di primo grado;
e) In pregiudiziale e di merito accertare e di-
chiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per intervenuta prescri-
zione, in via gradata anche solo con il limite del danno materiale, con il conse-
guente annullamento della decisione di primo grado;
f) nel merito rigettare la domanda di risarcimento danni in quanto infondata nel quantum!.
Si costituiva con propria memoria, deducendo: che Controparte_1 [...]
a fronte della decisione assunta dal Giudice di Pace in merito CP_7
all'eccezione di incompetenza, non aveva formulato riserva di appello e per-
tanto l'eccezione formulata nel presente giudizio sarebbe inammissibile;
che in ogni caso non aveva correttamente formulato l'eccezione di incom- Parte_1
5 petenza per territorio in primo grado e pertanto non avrebbe potuto integrarla nella presente sede;
che l'appellante non aveva dimostrato di non avere una sede o uno stabilimento presso il foro del danneggiato;
che, quanto all'eccezione di improcedibilità per omessa citazione del responsabile civile, la stessa era infondata in quanto era cancellata ancor prima della verifi- CP_2
cazione del sinistro come da accertamento svolto con la sentenza del Giudice
di Pace di Prato, prodotta in primo grado;
che la notifica non avrebbe potuto comunque essere prodotta nei confronti dei soci in quanto il credito vantato dalla non era ancora accertato ma in fase di accertamento;
che il vei- CP_1
colo era risultato rubato, non sussistendo pertanto più alcuna responsabilità
del proprietario;
che nella fattispecie in esame si applicava senza dubbio la prescrizione lunga prevista per le ipotesi di reato, sia per il danno alla persona che per il danno al mezzo;
che non sarebbe stata necessaria la querela di falso per contestare l'esistenza di una copertura assicurativa con l'assicurazione Ba-
silea in quanto l'insussistenza della stessa era stata accertata nel corso delle trattative stragiudiziali, successivamente al sinistro;
che correttamente la quan-
tificazione del danno era stata compiuta equitativamente dal giudice di prime cure, facendo riferimento al valore di rottamazione del veicolo. Chiedeva, per-
tanto, il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen-
tenza di primo grado e il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e di-
ritto, con conferma della sentenza di primo grado.
In assenza di attività istruttoria, ed acquisito il fascicolo di primo grado,
6 la causa perveniva all'udienza del 22.9.2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a tutti gli atti e ai verbali di causa. All'esito, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI
L'appello è fondato e deve essere accolto in quanto è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio come formulata da Parte_1
già in primo grado.
[...]
L'evento per il quale aveva adito il Giudice di Pace di Cirò Controparte_1
è il seguente: in data 21.6.2016 ella, alle ore 18,35, insieme alla minore
[...]
, si trovava a percorrere a bordo del proprio veicolo Renault Persona_2
Clio tg. DH632TA la via Montalese in Prato quando veniva investita dal veico-
lo Audi A6 tg. T1188191 di proprietà di e condotto da ignoti, a causa CP_2
del quale subiva danni fisici e danni all'autoveicolo di proprietà.
Adito dapprima il Giudice di Pace di Prato, che aveva dichiarato estinto il processo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del respon-
sabile civile, la aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Crotone. CP_1
Il Giudice di Pace di Crotone, con la sentenza appellata, ha preliminar-
mente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla
Compagnia assicuratrice convenuta in primo grado in quanto “in caso di sini-
stro stradale il giudice naturale competente per territorio a conoscere della con-
troversia è sia il giudice del luogo di residenza o di domicilio del convenuto
7 danneggiante che dell'attore danneggiato”, ed in quanto doveva ritenersi che l'impresa assicuratrice, avendo un'organizzazione capillare su tutto il territorio nazionale, aveva sicuramente uffici anche nel luogo di residenza o domicilio dell'attrice in primo grado;
nel merito, ha ritenuto la dinamica del sinistro co-
me narrata dimostrata dall'istruttoria processuale ed ha accolto la domanda at-
torea, anche sulla base della valutazione del c.t.u. nominato in primo grado.
Tuttavia, ha errato il giudice di pace adito in primo grado a non accoglie-
re l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata da
Parte_1
Costituitasi in primo grado, aveva tempestivamente, infatti, ec- Parte_1
cepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Cirò, specificando espressamente che: non risultava vero che risiedeva a Cirò Ma- Controparte_1
rina, esibendo certificazione anagrafica della stessa in Prato, alla via Don Giu-
lio Facibeni, n. 36; secondo la previsione degli artt. 18 e 19 c.p.c. il foro generale delle persone fisiche e giuridiche si colloca nel luogo di residenza, domicilio,
dimora o sede di uno dei convenuti, e il convenuto ha sede in Parte_1
Bologna; l'art. 20 c.p.c. individua un foro facoltativo di determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, indi-
cando il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve effettuarsi l'adempimento e nel caso di specie il sinistro si era verificato in Prato;
quanto al luogo di adempimento, la previsione dell'art. 1182 c.c., co. III prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta
8 al domicilio del creditore al tempo della scadenza, e se il domicilio della CP_8
fosse stato effettivamente in Cirò Marina, avrebbe potuto essere radicata la
[...]
competenza del giudice di pace adito, ma la residenza della era, per CP_1
l'appunto, in Prato all'epoca del sinistro;
comunque, non potendosi applicare alla fattispecie in esame la previsione dell'art. 1182 c.c. co. III in quanto non si tratta di un'obbligazione di valuta, ma di valore, deve applicarsi il co. IV della medesima norma che individua nel domicilio del debitore il luogo nel quale l'obbligazione dev'essere adempiuta (Bologna).
Come può evincersi, pertanto, dalla mera lettura della comparsa di rispo-
sta depositata in primo grado dalla Compagnia assicuratrice odierna appellan-
te, l'eccezione di incompetenza per territorio era stata adeguatamente formula-
ta, con riferimento a tutti i fori alternativi, a differenza di quanto sostenuto dal-
la difesa dell'appellata, che cita e riporta sentenze che invece sono state emesse in relazione a casi nei quali l'eccezione di incompetenza non era stata ben for-
mulata.
E' infatti vero che, secondo il consolidato orientamento della giurispru-
denza, “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo suffi-
ciente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt.
18,19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire
9 l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo at-
to difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsia-
si mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”
(Cass. n. 24903 del 25/11/2005).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non soltanto l'eccezione di incompe-
tenza per territorio è stata ben formulata sin dal primo atto difensivo, ma la stessa è stata adeguatamente riproposta in appello, senza l'aggiunta di alcun motivo nuovo o non trattato.
La difesa dell'appellata dapprima sostiene infondatamente che l'eccezione di incompetenza non sia stata ben formulata in primo grado, poi sostiene che a fronte della decisione sull'incompetenza assunta dal Parte_1
giudice di prime cure con ordinanza in corso di causa e confermata in sentenza avrebbe dovuto essere oggetto di riserva di appello, deduzione anch'essa non fondata in quanto priva di riscontri normativi sul punto, ma soprattutto nulla dichiara in merito alla residenza o al domicilio della la quale risulta e CP_1
risultava residente in [...]all'epoca dei fatti e del giudizio di primo grado.
La decisione sull'incompetenza del giudice di primo grado risulta erro-
nea sia nella parte in cui ha ritenuto che la aveva residenza in Cirò CP_1
Marina, senza considerare la documentazione esibita da dalla quale Parte_1
10 si evinceva tutt'altro, sia nella parte in cui sostiene che non ha dimo- Parte_1
strato di non avere sedi sul territorio diverse da quella legale. Non è infatti ri-
levante che abbia o no sedi sul territorio nazionale, ma che Parte_1 Pt_2
era stata evocata in giudizio quale impresa che gestisce il Fondo di Garan-
[...]
zia delle Vittime della Strada della Toscana, dovendo ritenersi così radicata la competenza territoriale a Prato, in ragione della valutazione dei fori generali e concorrenti.
L'appello deve essere pertanto accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado annullata, dovendo essere dichiarata l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Cirò, per essere competente il Giudice di Pace di Prato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono li-
quidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022,
tenuto conto del valore per lo scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi di tariffa ridotti del 50% in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pro-
nunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di
Cirò, R.G. n. 288/2022, depositata il 22.1.2024, notificata il 25.1.2024, proposto da cod. fisc. p. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., quale società gerente il F.G.V.S. per la Regione
11 Toscana, contro , nata a Cirò Marina il 5.10.1971, cod. fisc. Controparte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato (R.G. n. C.F._2
164/2024), così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichia-
ra l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Cirò a conosce-
re la controversia, per essere competente il Giudice di Pace di Prato;
2) condanna alla restituzione in favore dell'appellante Controparte_1
delle somme eventualmente incamerate in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_9
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquida-
[...]
no in € 1.046,00 per il primo grado ed € 1.700,00 per il presente grado per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre € 147,00 per esborsi per il pre-
sente grado.
Così deciso in Crotone, il 21.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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