Sentenza breve 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 02/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 01121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2025, proposto da
Advanced Outsurcing S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Scarcella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Toyota Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Alexia Armaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1. del decreto di revoca, protocollo 31211 del 20.02.2025, notificato il 20.02.2025 per il decreto n. 23254 del 12.6.2024 di € 16.046,89;
2. del decreto di revoca, protocollo 31202 del 20.02.2025, notificato il 20.02.2025 per il decreto 23252 del 12.6.2024 di € 59.545,07;
3. di ogni altro atto presupposto, connesso, pertinente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Toyota Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ditta ricorrente, in data 11/03/2024, presentava alla Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana, domanda di contributo ID 323174, per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 09.08.2013.
Con D.D. n. 23252 del 12/06/2024, il Ministero disponeva la concessione, in favore dell’impresa richiedente, di un contributo pari a € 59.545,07, commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento di € 590.000,00, deliberato, in data 12/03/2024, dalla Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana a fronte di un investimento per l’acquisizione/acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo (investimenti ordinari) e/o di investimenti in beni materiali e immateriali (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).
In data 18/03/2024, inoltre, l’impresa presentava sempre alla Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana, una seconda domanda di contributo contraddistinta dall’ID 323176. In riferimento a detta seconda istanza, con D.D. n. 23254 del 12/06/2024, veniva concesso all’impresa un contributo pari a € 16.046,86, commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento di € 159.000,00, deliberato, in data 18/03/2024 dalla Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana.
In data 15/11/2024, la Advanced Outsourcing S.r.l comunicava alla Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana la volontà di cedere a titolo oneroso a decorrere dalla medesima data, i contratti di leasing finanziario n. 7212 del 18/03/2024 e n. 7277 del 11/04/2024 alla società Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a., che sottoscriveva detta comunicazione per accettazione e dichiarava di ubicare i beni presso l’unità operativa sita in via del Grano snc, 37050 Oppeano.
In data 22/11/2024, la Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana comunicava che la società Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. aveva fatto richiesta di subentro contrattuale al contratto di leasing finanziario n. 7212 del 18/03/2024 con utilizzatore Advanced Outsourcing S.r.l – riferita alla posizione ID 323174.
Nella medesima data del 22/11/2024, la Totoya Material Handling Commercial Finance Ab Succursale Italiana comunicava che la società Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. aveva fatto richiesta di subentro contrattuale al contratto di leasing finanziario n. 7277 del 11/04/2024 con utilizzatore Advanced Outsourcing S.r.l – riferita alla posizione ID 323176.
In data 16/01/2025, il Ministero comunicava alla Advanced Outsourcing S.r.l - per la posizione ID 323174 - l'avvio di revoca totale del contributo, per distrazione dei beni dall’uso produttivo in seguito alla cessione del contratto di leasing, con la seguente motivazione: “ la richiesta di subentro e la successiva documentazione fornita attestano la cessione del solo contratto di leasing da parte dell'impresa Advanced Outsourcing S.r.l. beneficiaria dell’agevolazione Nuova Sabatini all'impresa Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a. e non il subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni da parte di quest’ultima attraverso una delle variazioni disciplinate al punto 14.6 dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii. Alla luce della cessione del contratto di leasing n. 7212 del 18/03/2024, comunicata con nota prot. 227021 del 22/11/2024, i beni per un importo complessivo pari ad € 590.000,00, risultano essere stati distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento. La predetta circostanza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale 22 aprile 2022, rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa ”.
Analogamente, sempre in data 16/01/2025, il Ministero comunicava all’impresa anche per la posizione ID 323176, l'avvio di revoca totale del contributo, per distrazione dei beni dall’uso produttivo in seguito alla cessione del contratto di leasing, con la seguente motivazione: “ la richiesta di subentro e la successiva documentazione fornita attestano la cessione del solo contratto di leasing da parte dell'impresa Advanced Outsourcing S.r.l. beneficiaria dell’agevolazione Nuova Sabatini all'impresa LANZA Commercio Detergenza S.A.P.A. e non il subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni da parte di quest’ultima attraverso una delle variazioni disciplinate al punto 14.6 dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii. Alla luce della cessione del contratto di leasing n. 7277 del 11/04/2024, comunicata 227023 del 22/11/2024, i beni per un importo complessivo pari ad € 159.000,00, risultano essere stati distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento. La predetta circostanza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale 22 aprile 2022, rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa ”.
In data 15/02/2025, l’impresa formulava le proprie controdeduzioni alle predette comunicazioni di avvio del procedimento.
In data 20/02/2025, il Ministero disponeva, la revoca totale del contributo mediante i D.D. n. 7683 – riferito all’ID 323174 e n. 7684 – riferito all’ID 323176, nei quali, richiamando le motivazioni già espresse negli atti di avvio del procedimento, si evidenziava che la documentazione fornita dapprima dall’istituto finanziatore e in seguito dalla impresa beneficiaria attestava la mera cessione del contratto di leasing e non il subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni da parte dell’impresa Lanza Commercio Detergenza S.a.p.a, con la conseguenza della distrazione dei beni dall’uso produttivo prima dei tre anni dal completamento dell’investimento, condizione che sancisce l’inammissibilità dell’operazione e pertanto l’atto di ritiro del contributo mediante il provvedimento di revoca.
La ditta ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati per i seguenti motivi:
I) violazione di legge, in particolare del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e della Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823;
II) eccesso di potere, manifesta illogicità e violazione di legge;
III) difetto di motivazione e motivazione apparente;
IV) violazione di legge in relazione art. 1 della L. n. 241/1990 (come modificato dalla L. 15/2005) per difetto di motivazione del provvedimento e per mancanza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio dell'atto con cui è stato concesso l'aiuto, anche in considerazione del principio di proporzionalità;
V) illegittimità e violazione di legge del provvedimento impugnato. Revoca per interesse legittimo nella fase antecedente al provvedimento attributivo e diritto soggettivo nella fase di erogazione del contributo nella fase.
Si costituiva l’Amministrazione eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 19/06/2025 in seno alla quale il Collegio preannunciava l’intenzione di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 16 luglio 2024, n. 19484).
In particolare per le Sezioni Unite: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, e il quomodo dell’erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Tale orientamento si pone del resto in linea con quanto statuito anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 6 del 29 gennaio 2014), che in tema di contributi pubblici afferma la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione sia demandato soltanto di verificare l’esistenza dei relativi presupposti; invece nel caso di revoca del contributo, se essa sia stata disposta per un inadempimento del beneficiario o per lo sviamento dei fondi acquisiti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, mentre è configurabile una situazione d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento e venendo al caso di specie, il Collegio osserva che il presente ricorso è finalizzato all’annullamento dell’atto con il quale, a fronte degli inadempimenti riscontrati e dello sviamento dei fondi conseguiti, è stata disposta la revoca parziale del contributo concesso, con contestuale richiesta di restituzione dell’importo erogato.
Invero, come sopra precisato, la revoca parziale del contributo è stata disposto a seguito della mancata osservanza, da parte della ricorrente, di obblighi previsti dalla normativa in particolare dalla violazione dell’art. 23, comma 1, lettera f), del decreto interministeriale 22 aprile 2022.
Ciò precisato, conformemente al menzionato quadro giurisprudenziale, il Collegio non ritiene configurabile la giurisdizione del Giudice amministrativo, essendo la presente controversia - promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico – riferita ad una posizione di diritto soggettivo, nonché attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione o, comunque, allo sviamento dei fondi conseguiti.
Sussiste, invece, proprio in virtù della posizione giuridica azionata, la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta nel termine e con le modalità previste dall’articolo 11, comma 2 c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate sia in ragione della definizione in rito della controversia, sia perché nella motivazione del provvedimento impugnato è stato indicato il Giudice amministrativo quale Autorità competente cui ricorrere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Zampicinini | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO