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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2446/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2446/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. BACCI ALESSANDRA giusta delega Parte_1
in atti, presso il cui studio in VIA CARDUCCI, 13/A in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BILELLO ANNA RITA giusta delega in Controparte_1
atti, presso il cui studio in VIA CARDUCCI 9 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/08/2024 la parte ricorrente ha adito Parte_1
il Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente . Controparte_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
pagina 1 di 4 Alla medesima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha concluso in data 27/11/2024 “per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”.
Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
2. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
Non è stata sentito il minore apparendo l'ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
3. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
coniugatisi a Bolzano (BZ) il 06/11/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano sub numero 215-I / 2021; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. dispone che il minore rimanga residente presso la casa di proprietà della sig.ra Parte_1
3. affida il minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1
4. dispone che le visite tra padre e minore siano tenute tramite visite libere tra padre e figlio e in mancanza di accordo ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e ogni sabato dalle ore 10.00 alle pagina 2 di 4 ore 18.00; Il pernottamento del minore in considerazione della tenera età del minore avverrà presso l'abitazione della madre, finché la madre non ritenga che il pernottamento possa avvenire anche presso l'abitazione del padre, anche qualora lo stesso abbia reperito abitazione idonea e quindi possa garantire al minore un proprio spazio, quindi una propria cameretta;
5. dispone che il sig. versi a titolo di mantenimento per il figlio la somma Controparte_1 complessiva di € 250,00 fino all'indipendenza economica dello stesso, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
Astat;
6. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, riportandosi a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano. Per spese straordinarie si intendono le seguenti: mediche, previo accordo, fatta eccezione per le urgenze: visite specialistiche, farmaci su prescrizione medica, apparecchi ortodontici, occhiali, ecc.; scolastiche: materiale didattico inizio anno, libri di testo e materiale scolastico straordinario;
gite e soggiorni studio organizzati dalla scuola, anche all'estero ed anche estivi, previo accordo tra genitori, lezioni private consigliate dagli insegnanti, previo accordo tra genitori;
sportive/ricreative: un'attività per il figlio con la relativa attrezzatura e abbigliamento, altre previo accordo;
estate ragazzi e/o comunque corsi estivi, acquisto computer, tasse universitarie, scuola guida. Le parti faranno riferimento al Protocollo sopra citato;
7. assegni regionali/provinciali e assegno unico, verranno richiesti e percepiti integralmente ed esclusivamente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali per il figlio andranno a beneficio di Parte_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il sig. si impegna a fornire Controparte_1 la documentazione necessaria e a firmare quanto necessario per l'erogazione dei contributi statali, provinciali;
per quanto riguarda il bonus asilo attualmente percepito dal sig. le Controparte_1
parti convengono che rimanga a beneficio del padre fino a fine anno 2024. Il padre provvederà anche al pagamento della retta dell'asilo fino a dicembre 2024; dopodiché con gennaio 2025 il bonus asilo sarà richiesto e ottenuto da parte della sig.ra la quale poi provvederà al Parte_1 pagamento della retta dell'asilo;
8. autorizza, in luogo del consenso paterno se rifiutato, il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la sig.ra e per il figlio, nonché l'inserimento del Parte_1 figlio minore sul passaporto della madre;
9. la madre si impegna sin da ora a rivalutare all'età di anni sei del figlio minorenne, se prestare il proprio consenso o meno a che il minore possa recarsi in Senegal da solo con il padre;
un eventuale rifiuto di prestare il consenso da parte della madre, dovrà essere giustificato dalla madre;
pagina 3 di 4 10. qualora il padre volesse mettere in atto qualsiasi pratica o usanza del proprio paese di origine, come a titolo esemplificativo la circoncisione del minore, tale decisione dovrà essere presa in comune accordo con la madre e previo esatta messa a conoscenza della pratica che verrà messa in atto sul minore;
11. le parti dichiarano di compensare tra loro le spese e competenze di lite del presente giudizio, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Cosi deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 18/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2446/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 2446/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. BACCI ALESSANDRA giusta delega Parte_1
in atti, presso il cui studio in VIA CARDUCCI, 13/A in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BILELLO ANNA RITA giusta delega in Controparte_1
atti, presso il cui studio in VIA CARDUCCI 9 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/08/2024 la parte ricorrente ha adito Parte_1
il Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente . Controparte_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
pagina 1 di 4 Alla medesima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha concluso in data 27/11/2024 “per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”.
Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
2. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
Non è stata sentito il minore apparendo l'ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
3. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
coniugatisi a Bolzano (BZ) il 06/11/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano sub numero 215-I / 2021; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. dispone che il minore rimanga residente presso la casa di proprietà della sig.ra Parte_1
3. affida il minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1
4. dispone che le visite tra padre e minore siano tenute tramite visite libere tra padre e figlio e in mancanza di accordo ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e ogni sabato dalle ore 10.00 alle pagina 2 di 4 ore 18.00; Il pernottamento del minore in considerazione della tenera età del minore avverrà presso l'abitazione della madre, finché la madre non ritenga che il pernottamento possa avvenire anche presso l'abitazione del padre, anche qualora lo stesso abbia reperito abitazione idonea e quindi possa garantire al minore un proprio spazio, quindi una propria cameretta;
5. dispone che il sig. versi a titolo di mantenimento per il figlio la somma Controparte_1 complessiva di € 250,00 fino all'indipendenza economica dello stesso, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
Astat;
6. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, riportandosi a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano. Per spese straordinarie si intendono le seguenti: mediche, previo accordo, fatta eccezione per le urgenze: visite specialistiche, farmaci su prescrizione medica, apparecchi ortodontici, occhiali, ecc.; scolastiche: materiale didattico inizio anno, libri di testo e materiale scolastico straordinario;
gite e soggiorni studio organizzati dalla scuola, anche all'estero ed anche estivi, previo accordo tra genitori, lezioni private consigliate dagli insegnanti, previo accordo tra genitori;
sportive/ricreative: un'attività per il figlio con la relativa attrezzatura e abbigliamento, altre previo accordo;
estate ragazzi e/o comunque corsi estivi, acquisto computer, tasse universitarie, scuola guida. Le parti faranno riferimento al Protocollo sopra citato;
7. assegni regionali/provinciali e assegno unico, verranno richiesti e percepiti integralmente ed esclusivamente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali per il figlio andranno a beneficio di Parte_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il sig. si impegna a fornire Controparte_1 la documentazione necessaria e a firmare quanto necessario per l'erogazione dei contributi statali, provinciali;
per quanto riguarda il bonus asilo attualmente percepito dal sig. le Controparte_1
parti convengono che rimanga a beneficio del padre fino a fine anno 2024. Il padre provvederà anche al pagamento della retta dell'asilo fino a dicembre 2024; dopodiché con gennaio 2025 il bonus asilo sarà richiesto e ottenuto da parte della sig.ra la quale poi provvederà al Parte_1 pagamento della retta dell'asilo;
8. autorizza, in luogo del consenso paterno se rifiutato, il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per la sig.ra e per il figlio, nonché l'inserimento del Parte_1 figlio minore sul passaporto della madre;
9. la madre si impegna sin da ora a rivalutare all'età di anni sei del figlio minorenne, se prestare il proprio consenso o meno a che il minore possa recarsi in Senegal da solo con il padre;
un eventuale rifiuto di prestare il consenso da parte della madre, dovrà essere giustificato dalla madre;
pagina 3 di 4 10. qualora il padre volesse mettere in atto qualsiasi pratica o usanza del proprio paese di origine, come a titolo esemplificativo la circoncisione del minore, tale decisione dovrà essere presa in comune accordo con la madre e previo esatta messa a conoscenza della pratica che verrà messa in atto sul minore;
11. le parti dichiarano di compensare tra loro le spese e competenze di lite del presente giudizio, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Cosi deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 18/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4