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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11394/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato il [...] a [...] e residente Parte_1
a Salice SA (LE), rappresentato e difeso, dagli Avvocati Antonio Troso e
Ugo Troso,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Marcello Raho,
Resistente
Oggetto: Riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato l'11/11/2020 il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 10062227 con decorrenza 1/1/2013 – rileva che , nel liquidare la predetta pensione, ha erroneamente accreditato i CP_1 contributi figurativi per malattia evidenziando che nei Modelli retr. pens. e sono indicate 25 settimane di contribuzione per malattia, mentre Pt_2 dall'estratto contributivo ne risultano 36, e che ciò si ripercuote negativamente sia sull'anzianità assicurativa, sia sulla retribuzione pensionabile, più in dettaglio rileva che , nel calcolo delle settimane da accreditare, ha diviso per CP_1
7 il numero dei giorni di malattia e non per 6 come disposto dall'art. 8, settimo comma, Legge 23 aprile 1981 n. 55, espone i conteggi in base ai quali, a suo dire, avrebbe dovuto liquidare la prestazione pensionistica e chiede CP_1 testualmente: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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1. Dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riliquidata la pensione VO n.
10062227 ab origine, in quanto il calcolo effettuato dall' risulta errato, CP_2 relativamente alla valutazione del periodo di contribuzione figurativa per malattia;
2. Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei differenziali CP_1 di pensione, nei limiti della decadenza triennale, oltre interessi legali;
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente CP_1 giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che rendono la dichiarazione di rito.
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Si è costituito in giudizio con memoria di costituzione nella quale afferma CP_1 la correttezza del proprio operato, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di preventiva domanda amministrativa e per intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639/70, l'estinzione per prescrizione del diritto rivendicato, la nullità del ricorso per mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto e sostiene che i contributi figurativi per malattia sono stati accreditati sulla base delle retribuzioni correnti, come previsto dall'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, con esclusione degli emolumenti ultra mensili, degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e di quelli dovuti per ferie e festività non godute.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va avvolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in primo luogo, richiamare l'art. 8 della L. 23 aprile 1981 n. 55 che, nel disciplinare i contributi figurativi, dispone che:
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1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
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2. Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
3 Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
4. I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura.
Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui
è riferita l'integrazione salariale.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa
l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
6. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
7. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
8. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di
3 carriera della stessa categoria e qualifica.
Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
9. Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio
1974 n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.
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Tanto premesso, nel caso di specie si deve, innanzitutto, osservare che il ricorrente, nel richiedere l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione VO n. 10062227 fin dalla decorrenza originaria, lamenta il calcolo della contribuzione figurativa per malattia, a suo dire effettuato da , in violazione CP_1 della normativa in materia.
Deve, inoltre, osservarsi che parte ricorrente chiede anche la condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi ratei differenziali di pensione, nei limiti della decadenza triennale.
Considerata la limitazione temporale della domanda, risultano infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da parte convenuta.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che ha Parte_1 presentato domanda di pensione V.O. il 10/12/2012 e che la stessa è stata accolta il 26/6/2013 con decorrenza Gennaio 2013 (cfr comunicazione di liquidazione del 26/6/2013 allegata al ricorso).
Dalla documentazione prodotta da risulta che il ricorrente ha avanzato CP_1 domanda di ricostituzione della prestazione per motivi contributivi in data
16/12/2013 e che la stessa è stata rigettata con la seguente motivazione: “la contribuzione, per la quale è stata richiesta la ricostituzione della pensione, è già stata considerata nel calcolo della pensione” (cfr provvedimento del 12/2/2014, allegato alla memoria di costituzione).
È, quindi, infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di preventiva domanda amministrativa sollevata da parte convenuta.
Parimenti infondate sono le deduzioni di parte convenuta in ordine alla nullità del ricorso e alla mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto, considerato
4 che nel ricorso sono indicati sia l'importo attuale della pensione, sia l'importo che si assume essere corretto sia i criteri, diversi da quelli utilizzati dall' , CP_1 attraverso i quali calcolare la pensione conformemente alla legge. Risulta, inoltre, allegato al ricorso un foglio nel quale sono stati esposti i conteggi mediante i quali è stata ricalcolata la pensione rettificando la retribuzione figurativa per malattia.
Tanto premesso, nel merito deve, innanzitutto, osservarsi che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa di operaio agricolo e di piccolo colono, pertanto, ai sensi della citata norma, la contribuzione figurativa si deve calcolare considerando una settimana di contribuzione figurativa pari a 6 giornate.
In ordine ai periodi di malattia, si deve, inoltre, osservare che dall'analisi dell'estratto contributivo e dell'estratto analitico - mod. retr. pens., allegati al ricorso, emerge quanto segue.
Con riferimento all'anno 1987, nell'estratto contributivo risultano indicati 45 giorni (dal 17/11 al 31/12) di malattia/infortunio; dividendo tale numero per 6
(ai sensi della citata norma) il risultato è 7,5, mentre, invece, sono state riconosciute utili per la pensione (sia nello stesso estratto contributivo sia nell'estratto conto analitico) soltanto 6 settimane di malattia.
Relativamente all'anno 1988, nell'estratto contributivo risulta indicata malattia e/o infortunio dall'1/1 al 21/1 (21 giorni) e dal 15/4 al 14/5 (30 giorni), per un totale di 51 giorni;
dividendo tale numero per 6 il risultato è 8,5, mentre, invece, sono state riconosciute utili per la pensione (sia nello stesso estratto contributivo sia nell'estratto conto analitico - mod. retr. pens.) unicamente 6 settimane di malattia.
Con riferimento all'anno 1990, nell'estratto contributivo risulta indicata malattia e/o infortunio per 25 giorni (dal 24/9 al 18/10); dividendo tale numero per 6 il risultato è 4,1 e sono state riconosciute utili per la pensione (sia nello stesso estratto contributivo sia nell'estratto conto analitico) 4 settimane di malattia.
Relativamente all'anno 1991, nell'estratto contributivo risulta indicata malattia e/o infortunio per 25 giorni (dal 23/10 al 16/11), dividendo tale numero per 6 il risultato è 4,1 e sono state riconosciute utili per la pensione (sia nello stesso estratto contributivo sia nell'estratto conto analitico) 4 settimane di malattia.
Con riferimento all'anno 2000, nell'estratto contributivo risultano indicati 10 giorni (dal 26/6 al 5/7) e 1 settimana di malattia e/o infortunio, mentre nell'estratto conto analitico - mod. retr. pens. non risulta riconosciuta alcuna settimana utile per la pensione.
5 Relativamente all'anno 2003, nell'estratto contributivo risulta indicata malattia e/o infortunio dal 29/9 al 13/10 (15 giorni) e dal 27/10 al 15/11 (20 giorni), per un totale di 35 giorni, dividendo tale numero per 6 ai sensi della citata norma il risultato è 5,8, mentre, invece, sono state riconosciute utili per la pensione (sia nello stesso estratto contributivo sia nell'estratto conto analitico) soltanto 4 settimane di malattia.
Con riferimento all'anno 2007, nell'estratto contributivo risulta indicata malattia e/o infortunio per 15 giorni (dal 24/3 al 7/4) dividendo tale numero per 6 ai sensi della citata norma il risultato è 2,5, mentre, invece, è stata riconosciuta utile per la pensione (sia nello stesso estratto contributivo sia nell'estratto conto analitico) una sola settimana.
Relativamente all'anno 2011, nell'estratto contributivo risultano indicati 11 giorni (dal 26/9 al 6/10) e 1 settimana di malattia e/o infortunio, mentre nell'estratto conto analitico - mod. retr. pens. non risulta riconosciuta alcuna settimana utile per la pensione.
Si deve, quindi, ritenere che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla valutazione dei decimali risultanti dalle predette divisioni, non ha CP_1 correttamente accreditato i contributi figurativi per malattia.
Deve, tuttavia, osservarsi che l'estratto contributivo, per sua natura, non è idoneo a dimostrare che il lavoratore ha effettivamente goduto dei giorni di malattia ivi indicati (tant'è vero che sullo stesso si legge “il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell' . Non ha valore certificativo”). CP_1
Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione utile a tal fine, l'errore di calcolo dell' può essere accertato esclusivamente con riferimento a ciò che CP_1 risulta dall'estratto conto analitico – mod. retr. pens. e, quindi, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non può essere accertato per gli anni 2000 e 2011, perchè in relazione a tali anni non risulta attestato alcun contributo figurativo per malattia.
Conseguentemente, il diritto alla riliquidazione della pensione oggetto del presente ricorso deve essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni
1987, 1988, 1990, 1991, 2003 e 2007, per i quali vanno considerate complessivamente, senza computare i decimali, trenta settimane di contribuzione figurativa per malattia, a fronte delle 25 settimane indicate da
. CP_1
Per tutte le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, fin dall'originaria decorrenza, considerando i periodi di malattia degli anni 1987,
6 1988, 1990, 1991, 2003 e 2007, per complessive 30 settimane di contribuzione figurativa per malattia con conseguente condanna di al pagamento dei ratei CP_1 differenziali dovuti, nei limiti della decadenza triennale, oltre accessori di legge.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti per un terzo e porre a carico di la parte residua di CP_1 spese, liquidata come in dispositivo avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa (€ 1.500,00), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, fin dalla decorrenza originaria decorrenza, considerando i periodi di malattia degli anni 1987, 1988, 1990, 1991, 2003 e
2007 per complessive 30 settimane di contribuzione figurativa per malattia e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei differenziali dovuti, nei CP_1 limiti della decadenza triennale, oltre accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese processuali per un terzo e condanna a CP_1 pagare, in favore del ricorrente, la parte residua di spese liquidata in € 600,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 7 Novembre 2025 – 5 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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