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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Dorato Caterina Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Riccardi Luigi
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920229006238865000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05920229006238865000 limitatamente alla cartella n. 05920140011938812000 per l'importo di € 1.339,95 a titolo di premi
. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella e la nullità della cartella per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e della cartella ad essa sottesa e, nel merito, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva , con memoria nella Controparte_3 quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e deduceva la legittimità del proprio operato. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 11.06.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, ritiene il Tribunale, che parte dei motivi di opposizione – e segnatamente quelli aventi ad oggetto la denuncia di presunte irregolarità formali della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo- debbano essere dichiarati inammissibili in quanto tardivamente proposti oltre il termine massimo previsto dalla legge.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi
(comma 5).
L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1). Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma
1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del
d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale
(…)” (cfr. Cass. n.18691/2008).
Nel caso di specie, integrano indubbiamente vizi di forma, trattandosi di questioni estranee al merito della pretesa contributiva, tutte le eccezioni relative al procedimento di formazione della cartella esattoriale e del ruolo e segnatamente: quella avente ad oggetto la carenza di motivazione della cartella di pagamento per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi.
Tali vizi non sono stati eccepiti nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 18.1.2016 sicchè alla data di deposito del ricorso introduttivo (il 30.1.2023) tale termine era inevitabilmente spirato.
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Risulta inoltre infondata l'eccezione relativa alla omessa/irregolare notifica della cartella di pagamento n.
05920140011938812000 atteso che la stessa risulta regolarmente notificata ex art 140 c.p.c. in data 18.01.2016 e ricevuta a mani dal ricorrente.
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Va infine disattesa l' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente.
Quanto alla prescrizione, si osserva che la relativa disciplina è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto in data 03.10.2019 dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
05980201900014172000 e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio
(effettuata in data 13.12.2022), sicché alcuna prescrizione appare maturata.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da che si Controparte_3 liquidano in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Lecce, 11.6.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Francesca Costa