TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3784/2022 (+ n° 4068/22 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria Anna GRILLETTI - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto APRILE e Maurizio TAFURO
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 20 ed il 31 maggio 2022 (successivamente riuniti, attesa la evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva) parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (ernie discali e discopatie lombari nonchémeniscopatia), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 4 aprile 2019, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N°
17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle sopra descritte malattie professionali
(esattamente da «lombosciatalgia cronica ricorrente destra da ernia del disco
L5-S1 e neuropatia cronica L5-S1 destra» e «gonartrosi bilaterale»); il CTU ha altresì accertato che tali affezioni determinano attualmente una menomazione
(secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale delle malattie e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, con riferimento al fattore di esposizione a rischio derivato dall'espletamento di mansioni lavorative di operaio agricolo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo
2 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.) peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” delle patologie.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da
3 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.) dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza
(nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4 alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc., con riferimento non solo alla fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati tutti in un breve lasso temporale e hanno contenuto analogo, sicché il difensore ben avrebbe potuto depositare un unico ricorso. In proposito, si richiamano
CASS. SEZ. I, 3 MAGGIO 2010 N° 10634, CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2017 N° 20834 e
CASS. SEZ. II, 4 APRILE 2024 N° 8910, secondo cui la proposizione contestuale, pur con identico patrocinio legale, di distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse, si può configurare come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sulla controparte il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti: tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, anche la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
4 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura dell'8 (otto)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Anna GRILLETTI, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 15 settembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.)
5 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria Anna GRILLETTI - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto APRILE e Maurizio TAFURO
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 20 ed il 31 maggio 2022 (successivamente riuniti, attesa la evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva) parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (ernie discali e discopatie lombari nonchémeniscopatia), inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 4 aprile 2019, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, espletata la prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N°
17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, sia pur limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle sopra descritte malattie professionali
(esattamente da «lombosciatalgia cronica ricorrente destra da ernia del disco
L5-S1 e neuropatia cronica L5-S1 destra» e «gonartrosi bilaterale»); il CTU ha altresì accertato che tali affezioni determinano attualmente una menomazione
(secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale delle malattie e, quindi, della menomazione, con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che essa può ragionevolmente essere ritenuta sussistente, con riferimento al fattore di esposizione a rischio derivato dall'espletamento di mansioni lavorative di operaio agricolo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo
2 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.) peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” delle patologie.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da
3 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.) dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza
(nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_3 Parte_4 alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc., con riferimento non solo alla fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati tutti in un breve lasso temporale e hanno contenuto analogo, sicché il difensore ben avrebbe potuto depositare un unico ricorso. In proposito, si richiamano
CASS. SEZ. I, 3 MAGGIO 2010 N° 10634, CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2017 N° 20834 e
CASS. SEZ. II, 4 APRILE 2024 N° 8910, secondo cui la proposizione contestuale, pur con identico patrocinio legale, di distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse, si può configurare come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sulla controparte il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti: tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, anche la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
4 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura dell'8 (otto)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.600,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Anna GRILLETTI, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 15 settembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.)
5 Sentenza R. G. n° 3784/22 (+ n° 4068/22 riun.)