TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 325
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Rinuncia all'impugnativa

    I ricorsi non possono essere dichiarati estinti perché la parte ricorrente non ha notificato alle altre parti del giudizio l’atto di rinuncia, così come prescritto dall’art. 84, comma 3°, del cod. proc. amm.. Tuttavia, avendo le stesse parti ricorrente e resistente dichiarato, nelle istanze di cui sopra, l’improcedibilità dei due giudizi per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del comb.disp. degli artt. 35, comma 1°, lett. c), e 84, comma 4°, del cod. proc. amm., i ricorsi possono comunque essere dichiarati improcedibili per tali ragioni, nulla opponendo il controinteressato. In conclusione, visti gli artt. 87, comma 4° bis, 35, comma 1°, lett. c), 84, comma 4°, e 85, comma 9°, del cod. proc. amm., i due giudizi riuniti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese secondo l’accordo raggiunto in tal senso dalle parti sostanziali del giudizio e anche in ragione della limitata attività difensiva del controinteressato.

  • Improcedibile
    Rinuncia all'impugnativa

    I ricorsi non possono essere dichiarati estinti perché la parte ricorrente non ha notificato alle altre parti del giudizio l’atto di rinuncia, così come prescritto dall’art. 84, comma 3°, del cod. proc. amm.. Tuttavia, avendo le stesse parti ricorrente e resistente dichiarato, nelle istanze di cui sopra, l’improcedibilità dei due giudizi per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del comb.disp. degli artt. 35, comma 1°, lett. c), e 84, comma 4°, del cod. proc. amm., i ricorsi possono comunque essere dichiarati improcedibili per tali ragioni, nulla opponendo il controinteressato. In conclusione, visti gli artt. 87, comma 4° bis, 35, comma 1°, lett. c), 84, comma 4°, e 85, comma 9°, del cod. proc. amm., i due giudizi riuniti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese secondo l’accordo raggiunto in tal senso dalle parti sostanziali del giudizio e anche in ragione della limitata attività difensiva del controinteressato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 325
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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