Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026REG.PROV.COLL.
N. 07971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7971 del 2024, proposto da
Fantarca’S Movie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cinema D'Azeglio Soc. Cooperativa, Cinemusica Nova S.r.l.S., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05369/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. ST RE LE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 20 luglio 2021, la Fantarca’s Movie s.r.l., società costituita nel 2003 quale “ impresa di esercizio cinematografico ”, ha presentato domanda per accedere ai fondi stanziati dal Ministero della Cultura per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all’aperto e degli spettacoli dal vivo all’aperto in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, in relazione alla sala “Multicinema Teatro Norba” ed, in particolare, alle due arene denominate “Giardino dei Limoni” e “Chiostro Chiesa dei Paolotti”.
Alla predetta istanza, l’odierna appellante ha allegato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 18 maggio 2021, n. 188, specificando al punto 4 di pag. 1 “ di programmare nell’arena cinematografica, anche itinerante, almeno 40 proiezioni, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione S.I.A.E. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità ”.
Con nota del 24 gennaio 2022, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha comunicato alla Fantarca’s Movie s.r.l. che dall’istruttoria effettuata non è stato dimostrato il soddisfacimento di un requisito ed ha invitato la stessa a fornire “ i borderò S.I.A.E. comprovanti, per ciascuna arena, l’effettivo raggiungimento delle 40 giornate di proiezione tra il 26 aprile e il 30 settembre dell’anno 2021 ”.
L’operatore economico, in pari data, ha trasmesso due note recanti “riepilogo per distinta di incasso ”, nonché le distinte di incasso relative alla programmazione eseguita nell’ambito delle arene per cui è stata presentata la domanda di partecipazione.
Con decreto ministeriale del 15 febbraio 2022, n. 480, il Ministero della Cultura ha disposto il rigetto dell’istanza de qua per carenza del requisito di ammissibilità di cui al citato art. 2, comma 2, lett. c), D.M. 18 maggio 2021, n. 188.
In data 2 marzo 2022, la Fantarca’s Movie s.r.l. ha presentato istanza di riesame in autotutela della decisione di non ammissione, richiamando la documentazione prodotta in data 24 gennaio 2022, ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti in contestazione.
Con successiva nota del 17 marzo 2022, il Ministero, confermando la propria precedente determinazione, ha evidenziato che alla società sono “ stati richiesti i moduli C1 rilasciati da S.I.A.E. ” e che la stessa ha invece inoltrato “ documentazione quali locandine, fotografie, elenchi relativi alla programmazione, da cui non è stato possibile dedurre la sussistenza del requisito ” predetto.
Con ricorso depositato il 20 aprile 2022, la Fantarca's Movie S.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto n. 480 del 15 febbraio 2022, nonché degli atti presupposti, previa domanda cautelare.
A sostegno del ricorso di primo grado, la ricorrente ha dedotto tre motivi, così rubricati:
1) - In via principale: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 2, lett. c), del bando. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erronea presupposizione ed evidentissimo travisamento dei presupposti e documenti. Illogicità e contraddittorietà manifesta, anche per violazione dell’auto limite. Erroneità della motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost.
- In via subordinata: Eccesso di potere per erronea istruttoria, presupposizione e motivazione. Violazione dei principi del favor partecipationis e di tassatività delle clausole di esclusione. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost.
2) Eccesso di potere per erronea istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità. Violazione del principio del giusto procedimento e di buon andamento ex art. 97 Cost.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/90. Violazione dei principi comunitari di adeguatezza e proporzionalità. Sviamento.
Con provvedimento del 17 maggio 2022, l’istanza cautelare è stata rigettata.
A seguito di appello ex art. 62 c.p.a., l’ordinanza del T.A.R. è stata riformata.
Con successivo provvedimento del 2 novembre 2023, sono stati disposti approfondimenti istruttori.
Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha rigettato il ricorso.
In particolare, il T.A.R., considerando congiuntamente i tre motivi, ha affermato che occorre distinguere l’ipotesi disciplinata dall’art. 2 del D.M. n. 188/2021 da quella oggetto dell’art. 3 del medesimo decreto, osservando che l’avviso pubblico prodotto da parte ricorrente in data 1° dicembre 2023, in riscontro all’ordinanza istruttoria, non può essere preso a riferimento nel caso in esame, posto che si riferisce espressamente “ alla procedura prevista per gli organizzatori di spettacoli di teatro, musica, danza e circo (ex art. 3 del d.m. 188/2021) e non già a quella per le sale cinematografiche all’aperto (ex art. 2 d.m. 188/2021) ”.
Inoltre, il Primo Giudice ha rilevato che ≪ possono ritenersi superate le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, in quanto l’amministrazione, proprio in applicazione del principio del favor partecipationis, ha ammesso la ricorrente a produrre “documentazione S.I.A.E.” non prodotta originariamente, chiedendo, nello specifico – proprio a superamento di ogni residua incertezza – dei “borderò ”≫ ed ha proseguito affermando “ quanto già osservato con l’ordinanza cautelare resa il 17 maggio 2022, ossia che, indipendentemente dal nomen o dal tipo di documento (borderò ovvero modello C1), la ricorrente, sia prima che dopo l’attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione resistente, non ha prodotto alcuna forma di documentazione riconducibile alla S.I.A.E., atta a dimostrare il numero delle proiezioni svolte nel periodo preso a riferimento dal d.m. 188/2021 ”, in quanto le distinte di pagamento non sono state né predisposte, né esaminate e né vidimate dalla S.I.A.E.
Con ricorso notificato il 18 ottobre 2024 e depositato il successivo 24 ottobre, la Fantarca's Movie S.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento e/o la riforma.
In particolare, la ricorrente ha affidato il gravame a quattro motivi, deducendo:
- la manifesta erroneità ed illogicità della sentenza del T.A.R. Lazio, nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso proposto “in via principale”;
- la fondatezza del primo motivo proposto “in subordine”, del secondo e del terzo motivo proposti in primo grado e non vagliati dal T.A.R.
In data 11 dicembre 2025 l’amministrazione si è costituita in resistenza con atto formale.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
DIRITTO
Con i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. c), del D.M. 18 maggio 2021, n. 188, nonché per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi del favor partecipationis , di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa, insistendo, in particolare, sull’idoneità della documentazione prodotta a comprovare il requisito delle quaranta proiezioni cinematografiche nel periodo previsto dal decreto ministeriale.
Le censure non sono fondate.
All’esito dell’esame della documentazione in atti, vanno condivise le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Occorre prendere le mosse dall’esame della disciplina legislativa di riferimento. L’art. 2, D.M. 188/2021 stabilisce che “ Possono presentare domanda di contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1: a) i gestori di sale cinematografiche in possesso di codice ATECO 59.14 che realizzino proiezioni di spettacoli cinematografici all’aperto (di seguito: “arene cinematografiche”); b) altri soggetti pubblici o privati organizzatori di arene cinematografiche. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale in Italia; b) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva; c) programmare nell’arena cinematografica, anche itinerante, almeno 40 proiezioni, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, come rilevabile da idonea documentazione S.I.A.E. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità; la mancata realizzazione di 40 proiezioni in detto periodo costituisce causa di decadenza del contributo eventualmente riconosciuto ”.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, tale previsione non si esaurisce in una mera clausola formale, ma individua un requisito sostanziale di ammissibilità, posto a presidio dell’effettività dell’attività culturale finanziata e funzionale a garantire l’uso corretto e verificabile delle risorse pubbliche. La previsione esige che la prova del requisito sia fornita mediante atti che consentano all’amministrazione un riscontro immediato e non mediato dell’effettivo svolgimento delle proiezioni nel periodo di riferimento.
In particolare, il requisito sub c) deve essere comprovato da “idonea documentazione S.I.A.E. ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità”.
Come emerge da un’interpretazione letterale e sistematica di tale previsione, per “documentazione S.I.A.E.” deve intendersi documentazione proveniente dalla S.I.A.E., e non già la mera documentazione che il privato abbia inoltrato alla medesima, come sostenuto dalla parte appellante.
Sotto il profilo letterale, infatti, il sintagma “documentazione S.I.A.E.” fa riferimento alla provenienza del documento (i d est : dalla S.I.A.E.) e non alla sua destinazione.
Tale interpretazione risulta ulteriormente corroborata dal dato sistematico, poiché l’“idonea documentazione S.I.A.E.” è espressamente posta in alternativa all’“idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità”; ne consegue che, in entrambi i casi, il bando richiede documentazione emanata da un soggetto pubblico o comunque terzo e qualificato, idoneo a certificare il possesso dei requisiti richiesti.
Questa lettura è coerente con la ratio della previsione, chiaramente volta ad acquisire elementi probatori dotati di attendibilità oggettiva e terzietà, al fine di comprovare il possesso dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti l’erogazione di sovvenzioni pubbliche.
Nel caso di specie, la società appellante, né in sede di presentazione della domanda, né a seguito dell’invio della richiesta istruttoria da parte dell’amministrazione, ha prodotto documentazione oggettivamente riconducibile alla S.I.A.E. e idonea a dimostrare, con certezza, il numero delle proiezioni effettuate nel periodo rilevante.
La documentazione trasmessa consisteva in elenchi riepilogativi della programmazione e distinte di incasso, prive di vidimazione, attestazione o riscontro da parte della S.I.A.E., pertanto, non possono essere considerate “ idonea documentazione S.I.A.E. ” ai sensi della normativa di riferimento.
L’amministrazione ha consentito all’odierna appellante di integrare la documentazione prodotta, così facendo applicazione del principio del favor partecipationis .
È principio consolidato che, nelle procedure per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non può spingersi sino a consentire la tardiva dimostrazione di requisiti sostanziali di ammissibilità, pena la violazione della par condicio e l’elusione delle regole che disciplinano l’accesso alle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236).
Del pari infondata è la censura con cui l’appellante contesta la motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo un asserito mutamento delle ragioni giustificative dell’esclusione.
Anche a voler rilevare una non perfetta corrispondenza terminologica tra il riferimento ai “borderò” e quello ai “modelli C1”, resta dirimente il dato sostanziale della mancata dimostrazione del requisito delle quaranta proiezioni, che costituisce l’unica e autonoma ratio decidendi dell’esclusione.
Pertanto, la sentenza del T.A.R., laddove evidenzia tale profilo, non è affetta dal vizio di ultra petizione lamentato dall’appellante, essendosi limitata a rilevare le ragioni per le quali l’amministrazione ha escluso la società dalle provvidenze in esame.
Né l’amministrazione è incorsa in una violazione dei principi di adeguatezza o proporzionalità, essendosi attenuta alle previsioni regolamentari rilevanti.
L’asserita ambiguità del bando nell’individuare la documentazione da presentare è stata superata dalla richiesta istruttoria inoltrata dall’amministrazione con cui sono stati specificati gli elementi integrativi che veniva chiesto di produrre all’odierna appellante. Neppure è violato, quindi, il favor partecipationis come lamentato dalla società.
Non può, infine, assumere rilievo la documentazione prodotta dall’appellante solo in sede giurisdizionale, ed in particolare nel corso del giudizio cautelare, atteso che la stessa è stata formata successivamente ai termini stabiliti per la presentazione della domanda e per l’integrazione documentale, e che una sua valutazione in senso favorevole determinerebbe un’inammissibile alterazione della par condicio tra i partecipanti alla procedura.
In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte, avendo correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e fatto congrua applicazione dei principi che regolano l’accesso ai contributi pubblici.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, nel rapporto processuale con il Ministero, tenuto conto della sua costituzione solo in senso formale. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate nei confronti del Ministero. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
RE Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
ST RE LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST RE LE | AN TT |
IL SEGRETARIO