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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3041/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto di opere pubbliche”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avvocati Monica Canepa e Emanuela Guarino, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in alla Piazza Matteotti;
Pt_1
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Miglio e Stefano Chiriatti, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Lecce al Viale Rossini, n. 130;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: 1) Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato il ricorso per ingiunzione siccome proposto dalla e, per l'effetto, revocare Controparte_1
e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n. 678/18 reso dal Giudice del Tribunale di
Brindisi il 23/05/2018, notificato in data 31/5/2018; 2) Accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o la nullità del contratto costituente il titolo delle ragioni di credito vantate dalla
e, in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_1
del rispetto a tutte le pretese creditorie avanzate dalla stessa società Parte_1
1 opposta nonché il difetto di legittimazione attiva della rispetto alle Controparte_1
medesime pretese creditorie;
3) Ritenere e dichiarare inammissibili, infondate e senza causa tutte le pretese creditorie avanzate dalla nei confronti del Controparte_1 [...]
anche in via riconvenzionale;
7) Condannare in ogni caso la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio ivi incluse quella della fase monitoria.”;
CONVENUTA: “Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda ed eccezione formulata dall'opponente, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiararsi valido e pienamente efficace, e comunque confermarsi, il decreto ingiuntivo n. 678/2018 del Tribunale di Brindisi;
Nel merito, in via subordinata: accertarsi e dichiararsi comunque che va creditrice nei confronti del della Controparte_1 Parte_1 somma di € 200.812,50 portata dal decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate in via monitoria al saldo ed oltre alle spese e competenze liquidate con il decreto di ingiunzione medesimo, o per il diverso importo, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 pagare all'opposta la somma di € 200.812,50 oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese, o il diverso importo, maggiore o minore, accertato in causa, anche tramite l'esperita consulenza tecnica redatta dal TU ing.
; Nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi il Persona_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'opposta
[...] Controparte_1
l'importo di € 142.080,00 per insoluto delle fatture n. 8 del 20.02.2017 e n. 10 del
28.02.2017, emesse nell'ambito del rapporto di subappalto oggetto di causa, ovvero in subordine l'importo in relazione alle stesse determinato con l'esperita consulenza tecnica redatta dal TU ing. , oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle Persona_1
relative scadenze di pagamento al saldo;
In via incidentale: disapplicarsi e/o dichiararsi invalida e/o priva di effetti la Determina Dirigenziale n. 234 del 19.06.2018 del Settore
Lavori Pubblici del poiché illegittima per i motivi indicati in atti;
In Parte_1 via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione fosse ritenuta meritevole di accoglimento, condannarsi il in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, a risarcire i danni tutti subìti da per aver Controparte_1
2 effettuato le prestazioni dedotte nel contratto di subappalto confidando nella sua regolarità ed efficacia, da liquidarsi in misura corrispondente agli importi di tutte le fatture insolute oggetto di causa, afferenti i lavori e forniture effettuati nell'ambito dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori definito con la subappaltatrice, o in subordine per i relativi importi determinati con l'esperita consulenza tecnica redatta dal TU ing.
; ovvero in linea gradata a pagare a il giusto Persona_1 Controparte_1
indennizzo per la diminuzione patrimoniale subìta, comprensiva di tutti i costi affrontati per materiali, personale, macchinari, noleggi, trasferte, progettazioni, di perdite diguadagni e di chances, etc., nonché delle imposte ad ogni titolo versate in relazione alle prestazioni effettuate o ricevute. Il tutto per la somma che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di espletanda c.t.u., e che sarà comunque ritenuta di giustizia, o gradatamente mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso: -
Respingersi ogni domanda, eccezione, deduzione, argomentazione od istanza svolta in corso di causa dall'opponente in quanto inammissibile, tardiva, Parte_1
inconferente o comunque infondata;
- Con integrale rifusione delle spese - ivi comprese quelle dell'esperita c.t.u. tecnico - contabile - e dei compensi professionali di difesa del presente giudizio e della pregressa fase monitoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 11.7.2018, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2018, emesso il 23.5.2018 dal Tribunale di Brindisi, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € 200.812,50, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, spese e competenza della procedura monitoria.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva della società opposta, evidenziando che il contratto di subappalto del 14.4.2015 (posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) non era stato concluso con il e neppure con il , affidatario dei Pt_1 Controparte_2
lavori di cui al contratto di appalto del 20.12.2013 ed unico soggetto che era stato autorizzato a subappaltare i lavori giusta determinazione dirigenziale n. 47/2015. Il contestava la legittimità della richiesta di pagamento diretto da parte Parte_1
della stazione appaltante, in quanto tale modalità di pagamento non era stata indicata nel
3 bando di gara né nel capitolato speciale di appalto, il cui art. 53, anzi, escludeva espressamente il pagamento diretto dei subappaltatori. L'opponente si doleva, poi, della mancanza di un valido contratto tra le parti in causa e dell'assenza di idonea prova scritta del credito. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto il consorzio affidatario aveva espressamente disconosciuto non solo il contratto di subappalto
(sottoscritto da una società consorziata) ma anche l'effettività della fornitura e delle lavorazioni oggetto della domanda monitoria.
Con atto, depositato in data 29.11.2018, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione ed avanzando domande riconvenzionali.
In particolare, la convenuta esponeva: di aver lavorato come subappaltatrice nell'ambito dell' “appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del nuovo raccordo ferroviario industriale e portuale tra la zona industriale e la stazione di Tuturano”; di essere stata incaricata della fornitura e posa in opera dell'armamento ferroviario;
che il contratto di subappalto veniva stipulato il 14.4.2015 con la consorziata CP_3
esecutrice dei lavori, e che esso era stato regolarmente autorizzato dal Comune di Pt_1 con determina dirigenziale n. 47 del 1.6.2015; che l'art. 5 del suddetto contratto di subappalto prevedeva che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto direttamente dalla stazione appaltante;
che, a fronte della puntuale esecuzione dei lavori, sollecitava la stazione appaltante a procedere al pagamento del corrispettivo, in attuazione della citata clausola n. 5 del contratto di subappalto e in applicazione dell'art. 118, co.3 d.lgs.
163/2006; che il manifestava chiaramente l'intenzione di procedere al Parte_1
pagamento diretto e, a tal proposito, inviava agli organi della procedura concorsuale della società (dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce il 6.11.2017) richiesta di nulla CP_3
osta al pagamento diretto, di fatto poi rilasciato;
che con determina dirigenziale del
9.4.2018 il Comune stabiliva di provvedere alla liquidazione diretta del subappaltatore per l'importo oggetto di successiva ingiunzione (di cui alle fatture n. 140 del 30.11.2016 e n. 9 del 20.2.2017); che, nonostante ciò, la stazione appaltante decideva di soprassedere dalla liquidazione degli importi di cui alle citate fatture, rendendo necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Quanto alle eccezioni sollevate da parte opponente, la convenuta ne eccepiva l'infondatezza.
4 In particolare, sottolineava che il credito vantato trovava la propria fonte in un valido ed efficace contratto di subappalto, regolarmente autorizzato dalla stazione appaltante e stipulato con l'impresa consorziata esecutrice dei lavori appaltati. Quanto al fondamento dell'obbligo di pagamento diretto in favore della subappaltatrice, quest'ultima richiamava, in primis, il contenuto del già citato art. 5 del contratto di subappalto e l'avvenuto riconoscimento di tale obbligo da parte dell'amministrazione pubblica a seguito di solleciti di pagamento. Sosteneva, ancora, che l'obbligo in esame aveva, altresì, fonte legale (da rinvenirsi nella previsione di cui all'art. 37, co. 11 del Codice dei contratti) e ciò era stato riconosciuto espressamente dalla stessa stazione appaltante, la quale nella citata delibera dirigenziale autorizzativa del subappalto stabiliva che “nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 3 del capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso”.
Da ultimo, la convenuta indicava quale fondamento normativo del proprio diritto al pagamento diretto l'art. 118 del d.lgs. 163/2006. In ordine, all'eccezione di inadempimento, la società opposta ne contestava la tardività e l'inammissibilità per indeterminatezza nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, avanzava, altresì, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna del al pagamento degli Pt_1
ulteriori importi portati dalle fatture n. 8 del 20.2.2017 e n. 10 del 28.2.2017, relative rispettivamente agli oneri di sicurezza e alle somme trattenute a garanzia dell'esatto adempimento (giusta pattuizione di cui all'art. 5 del contratto di subappalto).
Ancora in via riconvenzionale veniva domandata la disapplicazione della determina dirigenziale n. 234 del 19.6.2018, con la quale il aveva revocato Parte_1
l'impegno di pagamento di cui alla precedente determina n. 124/2018.
In subordine, la società opposta avanzava domanda di risarcimento del danno, per avere il agito in violazione dei canoni di correttezza, ovvero di indennizzo ex art. 2041 Pt_1
c.c.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il eccepiva l'inammissibilità delle Pt_1
domande riconvenzionali avanzate dalla parte opposta, essendo nella facoltà della sola opponente la formulazione di tali domande. In ogni caso, domandava il rigetto delle stesse
5 poiché infondate e, in caso di rigetto dell'opposizione, chiedeva che dal credito complessivo venisse decurtato l'importo di € 49.881,24, pari al costo di materiali acquistati dal consorzio affidatario, nella disponibilità della convenuta opposta e mai consegnati sul cantiere.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretto alla parte opponente e TU, volta a quantificare le opere eseguite dalla società opposta nell'ambito del contratto di appalto in oggetto, con particolare riferimento a quelle oggetto delle fatture nn. 8/2017, 9/2017, 10/2017 e 140/2017.
Con ordinanza del 7.6.2022, il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e questo Giudice disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla società opposta.
Ed invero, va evidenziato sul punto che “il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32933).
Quelle avanzate dalla convenuta opposta in via riconvenzionale sono domande certamente ulteriori rispetto a quelle introdotte con ricorso monitorio ma, in ogni caso, ammissibili in
6 quanto afferenti alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e al medesimo rapporto contrattuale e, pertanto, connesse a quelle ab origine formulate.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito verranno esposte. È, altresì, fondata la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dalla società opposta.
Preliminarmente, va chiarito che il contratto di appalto per cui è causa risale al 2013 mentre quello di subappalto è stato stipulato tra la consorziata e il CP_3 Controparte_1
14.4.2015. Ne consegue che alla vicenda in esame è applicabile la disciplina di cui al d.lgs.
163/2006 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (d.p.r. 207/2010).
L'art. 118, co. 3 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore
o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
Dunque, secondo la previsione di cui al citato art. 118, il pagamento diretto in favore del subappaltatore è generalmente facoltativo, essendo rimesso ad una scelta della stazione
7 appaltante, che a tanto si sia obbligata nel bando di gara o che a tanto ritenga comunque di provvedere (discrezionalmente) ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario.
Orbene, nel caso in valutazione nè il bando di gara né il contratto di appalto in esame prevedono il pagamento diretto in favore del subappaltatore da parte della stazione appaltante, la quale ha imposto, invece, all'affidatario, la trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore.
Dunque, la fonte legale dell'obbligo della stazione appaltante al pagamento diretto del corrispettivo in favore del subappaltatore non può essere rinvenuta nella previsione di cui al citato art. 118 d.lgs. 163/2006.
Va detto, però, che, ancora in tema di subappalto, l'art. 37 del d.lgs. 163/2006 introduce una deroga alla citata regola della natura facoltativa del pagamento diretto, stabilendo, al comma 11, che “Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti
e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo;
il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto;
si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo”.
Ora, è convincimento di questo Giudice che la vicenda contrattuale in esame possa essere ricondotta proprio alla fattispecie di cui alla citata disposizione derogatoria, ricorrendone nel caso in esame tutti i presupposti applicativi.
È, infatti, incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che le opere oggetto di subappalto erano qualificabili come speciali, trattandosi di opere di armamento ferroviario, identificate con il codice OS29, di cui all'allegato A del d.p.r. 207/2010. In
8 secondo luogo, è agevole verificare che tali opere speciali superavano in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori. Il calcolo può essere eseguito mediante una semplice operazione aritmetica, partendo dai seguenti dati: importo dell'appalto pari ad €
12.992.769,67; importo del subappalto 2.420.000,00 (corrispondente al 18,62 per cento dell'importo dell'appalto).
Sul piano soggettivo, va chiarito, poi, che il citato art. 37 legittima a ricorrere al subappalto i “soggetti affidatari”.
Ora, ad avviso di chi giudica, tale espressione non può essere intesa in senso restrittivo e, dunque, limitata alla sola controparte contrattuale della stazione appaltante, dovendo essere intesa come comprensiva anche di quei soggetti ai quali sia stata affidata l'esecuzione delle opere oggetto di appalto. Nel caso di specie, il termine ricomprende, dunque, non soltanto il consorzio stabile ma anche la consorziata, alla quale l'esecuzione dei CP_2 CP_3
lavori è stata espressamente affidata sulla base di previsione contenuta nello stesso contratto di appalto.
In senso conforme a tale interpretazione si segnale, tra l'altro, la lettera dell'art. 170 del d.p.r. 207/2010, il quale chiaramente riconosce la possibilità per l'impresa esecutrice
(diversa da quella aggiudicataria) di subappaltare lavori a terzi.
In definitiva, è possibile affermare che il diritto di credito fatto valere dalla società convenuta nei confronti del è stato adeguatamente dimostrato: difatti, Parte_1
l'opposta ha dato prova della sottoscrizione di un valido contratto di subappalto, il quale la legittima ad ottenere, ex art. 37 d.lgs. 163/2006, il pagamento diretto del corrispettivo da parte della stazione appaltante.
D'altro canto, a fronte dell'allegato inadempimento di tale obbligazione di fonte legale, la stazione appaltante non ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto di credito, essendosi limitata ad una generica eccezione di inadempimento.
Nonostante l'assoluta genericità di tale eccezione, il TU nominato è stato chiamato a quantificare i lavori effettivamente eseguiti in relazione al contratto di appalto per cui è causa e riconducibili alle fatture oggetto di domanda monitoria e riconvenzionale.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili poiché dotate di intrinseca logicità e coerenza, che il credito di cui alle fatture azionate in via monitoria è pari ad € 176.426,97 (somma inferiore, dunque, a quella
9 oggetto di ingiunzione); quello relativo alle spese di sicurezza corrisponde ad € 31.405,74
e quello derivante dalla trattenuta di somme a garanzia dell'adempimento ammonta ad €
108.024,71.
Tali somme andranno integralmente corrisposte alla società convenuta poiché si tratta di importi dovuti quali corrispettivi per le prestazioni eseguite dalla subappaltatrice in esecuzione del contratto di subappalto e finora non percepiti.
Quanto alla domanda avanzata da parte attrice di decurtazione dell'importo di € 49.881,24, pari al costo di materiali acquistati dal consorzio affidatario, nella disponibilità della convenuta opposta e mai consegnati sul cantiere, la stessa non merita di essere accolta per la sua eccessiva genericità e in quanto, in ogni caso, sfornita di adeguata prova.
In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato;
la domanda riconvenzionale, avanzata in via principale, merita di essere accolta;
per l'effetto, la stazione appaltante deve essere condannata, per tutte le ragioni sopra esposte, al pagamento del corrispettivo per i lavori oggetto del contratto di subappalto nella misura determinata dal TU.
Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, pare corretto compensare le spese di lite nella misura di un terzo. Per la restante parte, le spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022.
Le spese di TU sono poste integralmente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2018, emesso il
23.5.2018 dal Tribunale di Brindisi, e, per l'effetto, lo revoca;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dalla società opposta;
3) Condanna il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 315.857,42, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
10 4) condanna il al pagamento in favore della società opposta delle Parte_1
spese processuali del giudizio monitorio, liquidate nella misura già ridotta pari ad €
271,00 per spese ed € 1.423,33 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
5) condanna il al pagamento in favore della società opposta delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 506,00 per spese ed € 18.499,33 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
6) Pone le spese di TU a carico del Parte_1
Brindisi, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3041/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Appalto di opere pubbliche”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avvocati Monica Canepa e Emanuela Guarino, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in alla Piazza Matteotti;
Pt_1
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Miglio e Stefano Chiriatti, come da procura in atti, elettivamente domiciliata in Lecce al Viale Rossini, n. 130;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: 1) Ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato il ricorso per ingiunzione siccome proposto dalla e, per l'effetto, revocare Controparte_1
e/o porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo n. 678/18 reso dal Giudice del Tribunale di
Brindisi il 23/05/2018, notificato in data 31/5/2018; 2) Accertare e dichiarare l'inesistenza
e/o la nullità del contratto costituente il titolo delle ragioni di credito vantate dalla
e, in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_1
del rispetto a tutte le pretese creditorie avanzate dalla stessa società Parte_1
1 opposta nonché il difetto di legittimazione attiva della rispetto alle Controparte_1
medesime pretese creditorie;
3) Ritenere e dichiarare inammissibili, infondate e senza causa tutte le pretese creditorie avanzate dalla nei confronti del Controparte_1 [...]
anche in via riconvenzionale;
7) Condannare in ogni caso la Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio ivi incluse quella della fase monitoria.”;
CONVENUTA: “Nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda ed eccezione formulata dall'opponente, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiararsi valido e pienamente efficace, e comunque confermarsi, il decreto ingiuntivo n. 678/2018 del Tribunale di Brindisi;
Nel merito, in via subordinata: accertarsi e dichiararsi comunque che va creditrice nei confronti del della Controparte_1 Parte_1 somma di € 200.812,50 portata dal decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate in via monitoria al saldo ed oltre alle spese e competenze liquidate con il decreto di ingiunzione medesimo, o per il diverso importo, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 pagare all'opposta la somma di € 200.812,50 oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese, o il diverso importo, maggiore o minore, accertato in causa, anche tramite l'esperita consulenza tecnica redatta dal TU ing.
; Nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi il Persona_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, a pagare all'opposta
[...] Controparte_1
l'importo di € 142.080,00 per insoluto delle fatture n. 8 del 20.02.2017 e n. 10 del
28.02.2017, emesse nell'ambito del rapporto di subappalto oggetto di causa, ovvero in subordine l'importo in relazione alle stesse determinato con l'esperita consulenza tecnica redatta dal TU ing. , oltre ad interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle Persona_1
relative scadenze di pagamento al saldo;
In via incidentale: disapplicarsi e/o dichiararsi invalida e/o priva di effetti la Determina Dirigenziale n. 234 del 19.06.2018 del Settore
Lavori Pubblici del poiché illegittima per i motivi indicati in atti;
In Parte_1 via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione fosse ritenuta meritevole di accoglimento, condannarsi il in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, a risarcire i danni tutti subìti da per aver Controparte_1
2 effettuato le prestazioni dedotte nel contratto di subappalto confidando nella sua regolarità ed efficacia, da liquidarsi in misura corrispondente agli importi di tutte le fatture insolute oggetto di causa, afferenti i lavori e forniture effettuati nell'ambito dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori definito con la subappaltatrice, o in subordine per i relativi importi determinati con l'esperita consulenza tecnica redatta dal TU ing.
; ovvero in linea gradata a pagare a il giusto Persona_1 Controparte_1
indennizzo per la diminuzione patrimoniale subìta, comprensiva di tutti i costi affrontati per materiali, personale, macchinari, noleggi, trasferte, progettazioni, di perdite diguadagni e di chances, etc., nonché delle imposte ad ogni titolo versate in relazione alle prestazioni effettuate o ricevute. Il tutto per la somma che emergerà in corso di causa, anche a mezzo di espletanda c.t.u., e che sarà comunque ritenuta di giustizia, o gradatamente mediante liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso: -
Respingersi ogni domanda, eccezione, deduzione, argomentazione od istanza svolta in corso di causa dall'opponente in quanto inammissibile, tardiva, Parte_1
inconferente o comunque infondata;
- Con integrale rifusione delle spese - ivi comprese quelle dell'esperita c.t.u. tecnico - contabile - e dei compensi professionali di difesa del presente giudizio e della pregressa fase monitoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 11.7.2018, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2018, emesso il 23.5.2018 dal Tribunale di Brindisi, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € 200.812,50, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, spese e competenza della procedura monitoria.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva della società opposta, evidenziando che il contratto di subappalto del 14.4.2015 (posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) non era stato concluso con il e neppure con il , affidatario dei Pt_1 Controparte_2
lavori di cui al contratto di appalto del 20.12.2013 ed unico soggetto che era stato autorizzato a subappaltare i lavori giusta determinazione dirigenziale n. 47/2015. Il contestava la legittimità della richiesta di pagamento diretto da parte Parte_1
della stazione appaltante, in quanto tale modalità di pagamento non era stata indicata nel
3 bando di gara né nel capitolato speciale di appalto, il cui art. 53, anzi, escludeva espressamente il pagamento diretto dei subappaltatori. L'opponente si doleva, poi, della mancanza di un valido contratto tra le parti in causa e dell'assenza di idonea prova scritta del credito. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto il consorzio affidatario aveva espressamente disconosciuto non solo il contratto di subappalto
(sottoscritto da una società consorziata) ma anche l'effettività della fornitura e delle lavorazioni oggetto della domanda monitoria.
Con atto, depositato in data 29.11.2018, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione ed avanzando domande riconvenzionali.
In particolare, la convenuta esponeva: di aver lavorato come subappaltatrice nell'ambito dell' “appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del nuovo raccordo ferroviario industriale e portuale tra la zona industriale e la stazione di Tuturano”; di essere stata incaricata della fornitura e posa in opera dell'armamento ferroviario;
che il contratto di subappalto veniva stipulato il 14.4.2015 con la consorziata CP_3
esecutrice dei lavori, e che esso era stato regolarmente autorizzato dal Comune di Pt_1 con determina dirigenziale n. 47 del 1.6.2015; che l'art. 5 del suddetto contratto di subappalto prevedeva che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto direttamente dalla stazione appaltante;
che, a fronte della puntuale esecuzione dei lavori, sollecitava la stazione appaltante a procedere al pagamento del corrispettivo, in attuazione della citata clausola n. 5 del contratto di subappalto e in applicazione dell'art. 118, co.3 d.lgs.
163/2006; che il manifestava chiaramente l'intenzione di procedere al Parte_1
pagamento diretto e, a tal proposito, inviava agli organi della procedura concorsuale della società (dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce il 6.11.2017) richiesta di nulla CP_3
osta al pagamento diretto, di fatto poi rilasciato;
che con determina dirigenziale del
9.4.2018 il Comune stabiliva di provvedere alla liquidazione diretta del subappaltatore per l'importo oggetto di successiva ingiunzione (di cui alle fatture n. 140 del 30.11.2016 e n. 9 del 20.2.2017); che, nonostante ciò, la stazione appaltante decideva di soprassedere dalla liquidazione degli importi di cui alle citate fatture, rendendo necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Quanto alle eccezioni sollevate da parte opponente, la convenuta ne eccepiva l'infondatezza.
4 In particolare, sottolineava che il credito vantato trovava la propria fonte in un valido ed efficace contratto di subappalto, regolarmente autorizzato dalla stazione appaltante e stipulato con l'impresa consorziata esecutrice dei lavori appaltati. Quanto al fondamento dell'obbligo di pagamento diretto in favore della subappaltatrice, quest'ultima richiamava, in primis, il contenuto del già citato art. 5 del contratto di subappalto e l'avvenuto riconoscimento di tale obbligo da parte dell'amministrazione pubblica a seguito di solleciti di pagamento. Sosteneva, ancora, che l'obbligo in esame aveva, altresì, fonte legale (da rinvenirsi nella previsione di cui all'art. 37, co. 11 del Codice dei contratti) e ciò era stato riconosciuto espressamente dalla stessa stazione appaltante, la quale nella citata delibera dirigenziale autorizzativa del subappalto stabiliva che “nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 3 del capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso”.
Da ultimo, la convenuta indicava quale fondamento normativo del proprio diritto al pagamento diretto l'art. 118 del d.lgs. 163/2006. In ordine, all'eccezione di inadempimento, la società opposta ne contestava la tardività e l'inammissibilità per indeterminatezza nonché, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, avanzava, altresì, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna del al pagamento degli Pt_1
ulteriori importi portati dalle fatture n. 8 del 20.2.2017 e n. 10 del 28.2.2017, relative rispettivamente agli oneri di sicurezza e alle somme trattenute a garanzia dell'esatto adempimento (giusta pattuizione di cui all'art. 5 del contratto di subappalto).
Ancora in via riconvenzionale veniva domandata la disapplicazione della determina dirigenziale n. 234 del 19.6.2018, con la quale il aveva revocato Parte_1
l'impegno di pagamento di cui alla precedente determina n. 124/2018.
In subordine, la società opposta avanzava domanda di risarcimento del danno, per avere il agito in violazione dei canoni di correttezza, ovvero di indennizzo ex art. 2041 Pt_1
c.c.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il eccepiva l'inammissibilità delle Pt_1
domande riconvenzionali avanzate dalla parte opposta, essendo nella facoltà della sola opponente la formulazione di tali domande. In ogni caso, domandava il rigetto delle stesse
5 poiché infondate e, in caso di rigetto dell'opposizione, chiedeva che dal credito complessivo venisse decurtato l'importo di € 49.881,24, pari al costo di materiali acquistati dal consorzio affidatario, nella disponibilità della convenuta opposta e mai consegnati sul cantiere.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. diretto alla parte opponente e TU, volta a quantificare le opere eseguite dalla società opposta nell'ambito del contratto di appalto in oggetto, con particolare riferimento a quelle oggetto delle fatture nn. 8/2017, 9/2017, 10/2017 e 140/2017.
Con ordinanza del 7.6.2022, il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e questo Giudice disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla società opposta.
Ed invero, va evidenziato sul punto che “il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32933).
Quelle avanzate dalla convenuta opposta in via riconvenzionale sono domande certamente ulteriori rispetto a quelle introdotte con ricorso monitorio ma, in ogni caso, ammissibili in
6 quanto afferenti alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e al medesimo rapporto contrattuale e, pertanto, connesse a quelle ab origine formulate.
Tanto chiarito, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito verranno esposte. È, altresì, fondata la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dalla società opposta.
Preliminarmente, va chiarito che il contratto di appalto per cui è causa risale al 2013 mentre quello di subappalto è stato stipulato tra la consorziata e il CP_3 Controparte_1
14.4.2015. Ne consegue che alla vicenda in esame è applicabile la disciplina di cui al d.lgs.
163/2006 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (d.p.r. 207/2010).
L'art. 118, co. 3 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore
o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
Dunque, secondo la previsione di cui al citato art. 118, il pagamento diretto in favore del subappaltatore è generalmente facoltativo, essendo rimesso ad una scelta della stazione
7 appaltante, che a tanto si sia obbligata nel bando di gara o che a tanto ritenga comunque di provvedere (discrezionalmente) ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario.
Orbene, nel caso in valutazione nè il bando di gara né il contratto di appalto in esame prevedono il pagamento diretto in favore del subappaltatore da parte della stazione appaltante, la quale ha imposto, invece, all'affidatario, la trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore.
Dunque, la fonte legale dell'obbligo della stazione appaltante al pagamento diretto del corrispettivo in favore del subappaltatore non può essere rinvenuta nella previsione di cui al citato art. 118 d.lgs. 163/2006.
Va detto, però, che, ancora in tema di subappalto, l'art. 37 del d.lgs. 163/2006 introduce una deroga alla citata regola della natura facoltativa del pagamento diretto, stabilendo, al comma 11, che “Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti
e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo;
il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto;
si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo”.
Ora, è convincimento di questo Giudice che la vicenda contrattuale in esame possa essere ricondotta proprio alla fattispecie di cui alla citata disposizione derogatoria, ricorrendone nel caso in esame tutti i presupposti applicativi.
È, infatti, incontestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che le opere oggetto di subappalto erano qualificabili come speciali, trattandosi di opere di armamento ferroviario, identificate con il codice OS29, di cui all'allegato A del d.p.r. 207/2010. In
8 secondo luogo, è agevole verificare che tali opere speciali superavano in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori. Il calcolo può essere eseguito mediante una semplice operazione aritmetica, partendo dai seguenti dati: importo dell'appalto pari ad €
12.992.769,67; importo del subappalto 2.420.000,00 (corrispondente al 18,62 per cento dell'importo dell'appalto).
Sul piano soggettivo, va chiarito, poi, che il citato art. 37 legittima a ricorrere al subappalto i “soggetti affidatari”.
Ora, ad avviso di chi giudica, tale espressione non può essere intesa in senso restrittivo e, dunque, limitata alla sola controparte contrattuale della stazione appaltante, dovendo essere intesa come comprensiva anche di quei soggetti ai quali sia stata affidata l'esecuzione delle opere oggetto di appalto. Nel caso di specie, il termine ricomprende, dunque, non soltanto il consorzio stabile ma anche la consorziata, alla quale l'esecuzione dei CP_2 CP_3
lavori è stata espressamente affidata sulla base di previsione contenuta nello stesso contratto di appalto.
In senso conforme a tale interpretazione si segnale, tra l'altro, la lettera dell'art. 170 del d.p.r. 207/2010, il quale chiaramente riconosce la possibilità per l'impresa esecutrice
(diversa da quella aggiudicataria) di subappaltare lavori a terzi.
In definitiva, è possibile affermare che il diritto di credito fatto valere dalla società convenuta nei confronti del è stato adeguatamente dimostrato: difatti, Parte_1
l'opposta ha dato prova della sottoscrizione di un valido contratto di subappalto, il quale la legittima ad ottenere, ex art. 37 d.lgs. 163/2006, il pagamento diretto del corrispettivo da parte della stazione appaltante.
D'altro canto, a fronte dell'allegato inadempimento di tale obbligazione di fonte legale, la stazione appaltante non ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto di credito, essendosi limitata ad una generica eccezione di inadempimento.
Nonostante l'assoluta genericità di tale eccezione, il TU nominato è stato chiamato a quantificare i lavori effettivamente eseguiti in relazione al contratto di appalto per cui è causa e riconducibili alle fatture oggetto di domanda monitoria e riconvenzionale.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, sulla base di argomentazioni pienamente condivisibili poiché dotate di intrinseca logicità e coerenza, che il credito di cui alle fatture azionate in via monitoria è pari ad € 176.426,97 (somma inferiore, dunque, a quella
9 oggetto di ingiunzione); quello relativo alle spese di sicurezza corrisponde ad € 31.405,74
e quello derivante dalla trattenuta di somme a garanzia dell'adempimento ammonta ad €
108.024,71.
Tali somme andranno integralmente corrisposte alla società convenuta poiché si tratta di importi dovuti quali corrispettivi per le prestazioni eseguite dalla subappaltatrice in esecuzione del contratto di subappalto e finora non percepiti.
Quanto alla domanda avanzata da parte attrice di decurtazione dell'importo di € 49.881,24, pari al costo di materiali acquistati dal consorzio affidatario, nella disponibilità della convenuta opposta e mai consegnati sul cantiere, la stessa non merita di essere accolta per la sua eccessiva genericità e in quanto, in ogni caso, sfornita di adeguata prova.
In definitiva, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato;
la domanda riconvenzionale, avanzata in via principale, merita di essere accolta;
per l'effetto, la stazione appaltante deve essere condannata, per tutte le ragioni sopra esposte, al pagamento del corrispettivo per i lavori oggetto del contratto di subappalto nella misura determinata dal TU.
Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione, pare corretto compensare le spese di lite nella misura di un terzo. Per la restante parte, le spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022.
Le spese di TU sono poste integralmente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2018, emesso il
23.5.2018 dal Tribunale di Brindisi, e, per l'effetto, lo revoca;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dalla società opposta;
3) Condanna il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 315.857,42, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
10 4) condanna il al pagamento in favore della società opposta delle Parte_1
spese processuali del giudizio monitorio, liquidate nella misura già ridotta pari ad €
271,00 per spese ed € 1.423,33 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
5) condanna il al pagamento in favore della società opposta delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 506,00 per spese ed € 18.499,33 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge.
6) Pone le spese di TU a carico del Parte_1
Brindisi, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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