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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PIER LUIGI Parte_1 C.F._1
GIANNELLI e GIOVANNA BOGANI, elettivamente domiciliato a Firenze in Via Giambologna
37, presso lo studio del difensore GIANNELLI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti il suo diritto a percepire l'indennità Parte_1
di disoccupazione riconosciuta con provvedimento del 9 agosto 2022, con CP_2 CP_1
conseguente condanna dell'istituto al pagamento dall'intervenuta sospensione, nonché per dichiarare l'inesistenza del debito nei confronti dell'istituto e da questi vantato con comunicazione del 16 marzo 2023.
A sostegno della domanda espone:
- di aver presentato domanda di disoccupazione l 28 luglio 2022, accolta da il 9 CP_2 CP_1
1 agosto 2022;
- che il successivo 29 luglio 2022 aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno Pt_1
ordinario di invalidità, accolto il 17 agosto 2022, con liquidazione della prestazione economica a zero in ragione della non cumulabilità con la prestazione , nel CP_3
frattempo riconosciuta ed erogata dall'Istituto assicuratore, per l'identità di patologia e/o di evento;
- che il 10 marzo 2023 aveva chiesto la restituzione di 2.694,85 euro a titolo di CP_1 CP_2
non dovuta per accoglimento dell'assegno ordinario di invalidità entro il termine previsto dalla normativa (sessanta giorni dalla data notifica liquidazione AOI).
A suo dire, il contegno dell'istituto sarebbe censurabile sotto due profili. Per un verso, perché, nel caso concreto, non vi sarebbe incompatibilità, la quale presuppone l'esistenza in concreto di due prestazioni di contenuto economico positivo (assente nel caso di specie, essendo l'assegno ordinario di invalidità di importo pari a zero); per altro verso perché il ricorrente ha comunque esercitato l'opzione, seppur dopo i sessanta giorni, termine tuttavia previsto da una Circolare
e non dalla legge. CP_1
Si è costituito l'istituto previdenziale, chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo l'incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e la riportando la relazione della sede CP_2 CP_1
competente.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 13
marzo 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni i termini per il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Incontestato (e, comunque, dimostrato), che il ricorrente possedesse i requisiti per fruire delle prestazioni di cui si discute;
del pari, non vi è dubbio che le due prestazioni siano tra di loro incompatibili, fondandosi il divieto di cumulo sulla identità dell'elemento costitutivo della
“incollocazione” (così, Cass. Sez. 6, L, Ordinanza n. 9808 del 14/06/2012, Rv. 622922 - 01).
Ciò di cui si discute in questo giudizio è se l'incompatibilità vi sia anche quando una delle due
2 prestazioni non possa essere erogata in concreto (a), come nella specie - ove l'importo liquidato da a titolo di assegno di invalidità è pari zero, in ragione dell'incumulabilità con la prestazione CP_1
, nel frattempo riconosciuta ed erogata (cfr. doc. 5 ricorso) - , e se al mancato esercizio CP_3
dell'opzione nel termine di sessanta giorni indicato da con la Circolare n. 138/2011 consegua CP_1
la decadenza dal potere di effettuare una scelta per l'uno o l'altro trattamento (b).
Alla prima questione (a) deve darsi risposta negativa.
Suggerisce la soluzione che precede la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, D.L. 148/1993, ai sensi della quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”, disposizione poi modificata per effetto della sentenza n.
218 del 1995 con la quale la Corte costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo, nonché dell'art. 1 L. n. 236 del 1993, solo per lavoratori aventi diritto alla mobilità, nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità, possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità, nei modi e con gli effetti di cui agli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
Nel 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza 234/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l'art. 1 della stessa legge n.
236 del 1993, nella parte in cui tali disposizione non prevedono analogo diritto di opzione per i lavoratori che “fruiscono” di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
In particolare, nella pronuncia del 1995, per quanto qui interessa, si legge: “in base al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, cui il legislatore deve osservanza nello stabilire eventuali rapporti di non
cumulabilità tra prestazioni previdenziali e assistenziali, non può pretermettersi che, in generale, chi subisce più eventi pregiudizievoli, si trovi esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non può avere, rispetto al secondo, un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a
3 tal fine una ponderazione globale e complessiva dei plurimi trattamenti astrattamente spettanti, in ragione
dei plurimi eventi verificatisi. In particolare, quando i plurimi eventi sono quelli del collocamento in mobilità e dell'invalidità e i trattamenti astrattamente concorrenti sono quelli dell'indennità di mobilità e dell'assegno (o pensione) di invalidità, il rigido regime della non cumulabilità di tali trattamenti, non temperato dalla facoltà di opzione, disposto dal D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7, (conv. in L. n.236 del
1993), è incongruente e ingiustificato poiché, trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilità, in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilità, ed essendo
l'importo dell'indennità di mobilità maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidità, il lavoratore
invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido”.
Con la pronuncia del 2011 la Corte, nel ritenere irragionevole la previsione di una diversa disciplina tra indennità di disoccupazione e indennità di mobilità, ha rilevato che il legislatore
“nel regolamentare il concorso tra più assicurazioni sociali e, in particolare, tra quelle connesse allo stato di
invalidità e vecchiaia e quelle connesse allo stato di disoccupazione, gode certamente della più ampia discrezionalità”, cosa che gli consente di valutare sufficiente “l'attribuzione di un unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua
famiglia”.
Pertanto, a fronte del tenore letterale della disposizione e della rilevata legittimità della scelta legislativa di optare per uno dei due regimi, “a seconda di quale dei due trattamenti sia, in concreto, più conveniente” (così, sentenza 234/2011 cit.) non può che concludersi nel senso che una incompatibilità, intanto si può avere, purché il beneficiario si trovi a fruire, in concreto, di entrambe le prestazioni.
Con la conseguenza che, qualora la pensione di inabilità sia pari a zero, nessuna scelta può imporsi al beneficiario, presupponendo l'opzione una valutazione di convenienza del tutto superflua.
Vi è poi da dire – passando così alla questione qui indicata sub b - che, nel caso concreto, la scelta
è stata effettuata dal ricorrente, seppure oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto da nella circolare 138/2011, emessa in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale CP_1
4 il tramite di fonte non legislativa, quale è la circolare mero atto di interpretazione CP_1
normativa, come del resto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con sentenza n. 8401 del 31/03/2025).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine all'accoglimento del ricorso, con conseguente esclusione del diritto di di ripetere le somme versate per il periodo 11 agosto- 31 ottobre 2022 a titolo di CP_1
n mancanza di erogazione, durante detto lasso temporale, di somme a titolo di assegno CP_2
ordinario di invalidità.
L'istituto, inoltre, deve essere condannato al pagamento dei ratei di disoccupazione, così come riconosciuto con provvedimento del 9 agosto 2022, in mancanza di una disposizione che preveda l'incompatibilità con la rendita (incompatibilità, del resto, neppure prospettata dalla CP_3
resistente).
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente i ratei dell'indennità di disoccupazione dalla sospensione e fino al termine del periodo riconosciuto;
2) Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente a per il periodo dall'11 agosto 2022 al 31 CP_1
ottobre 2022 in relazione alle somme di cui all'accertamento n. 942631/2022;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 13 marzo 2025
Il Giudice
Mariella Galano
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
234 cit.
Tuttavia, è appena il caso di osservare che un termine di decadenza non può essere introdotto per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PIER LUIGI Parte_1 C.F._1
GIANNELLI e GIOVANNA BOGANI, elettivamente domiciliato a Firenze in Via Giambologna
37, presso lo studio del difensore GIANNELLI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti il suo diritto a percepire l'indennità Parte_1
di disoccupazione riconosciuta con provvedimento del 9 agosto 2022, con CP_2 CP_1
conseguente condanna dell'istituto al pagamento dall'intervenuta sospensione, nonché per dichiarare l'inesistenza del debito nei confronti dell'istituto e da questi vantato con comunicazione del 16 marzo 2023.
A sostegno della domanda espone:
- di aver presentato domanda di disoccupazione l 28 luglio 2022, accolta da il 9 CP_2 CP_1
1 agosto 2022;
- che il successivo 29 luglio 2022 aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno Pt_1
ordinario di invalidità, accolto il 17 agosto 2022, con liquidazione della prestazione economica a zero in ragione della non cumulabilità con la prestazione , nel CP_3
frattempo riconosciuta ed erogata dall'Istituto assicuratore, per l'identità di patologia e/o di evento;
- che il 10 marzo 2023 aveva chiesto la restituzione di 2.694,85 euro a titolo di CP_1 CP_2
non dovuta per accoglimento dell'assegno ordinario di invalidità entro il termine previsto dalla normativa (sessanta giorni dalla data notifica liquidazione AOI).
A suo dire, il contegno dell'istituto sarebbe censurabile sotto due profili. Per un verso, perché, nel caso concreto, non vi sarebbe incompatibilità, la quale presuppone l'esistenza in concreto di due prestazioni di contenuto economico positivo (assente nel caso di specie, essendo l'assegno ordinario di invalidità di importo pari a zero); per altro verso perché il ricorrente ha comunque esercitato l'opzione, seppur dopo i sessanta giorni, termine tuttavia previsto da una Circolare
e non dalla legge. CP_1
Si è costituito l'istituto previdenziale, chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo l'incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e la riportando la relazione della sede CP_2 CP_1
competente.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 13
marzo 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni i termini per il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Incontestato (e, comunque, dimostrato), che il ricorrente possedesse i requisiti per fruire delle prestazioni di cui si discute;
del pari, non vi è dubbio che le due prestazioni siano tra di loro incompatibili, fondandosi il divieto di cumulo sulla identità dell'elemento costitutivo della
“incollocazione” (così, Cass. Sez. 6, L, Ordinanza n. 9808 del 14/06/2012, Rv. 622922 - 01).
Ciò di cui si discute in questo giudizio è se l'incompatibilità vi sia anche quando una delle due
2 prestazioni non possa essere erogata in concreto (a), come nella specie - ove l'importo liquidato da a titolo di assegno di invalidità è pari zero, in ragione dell'incumulabilità con la prestazione CP_1
, nel frattempo riconosciuta ed erogata (cfr. doc. 5 ricorso) - , e se al mancato esercizio CP_3
dell'opzione nel termine di sessanta giorni indicato da con la Circolare n. 138/2011 consegua CP_1
la decadenza dal potere di effettuare una scelta per l'uno o l'altro trattamento (b).
Alla prima questione (a) deve darsi risposta negativa.
Suggerisce la soluzione che precede la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, D.L. 148/1993, ai sensi della quale: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”, disposizione poi modificata per effetto della sentenza n.
218 del 1995 con la quale la Corte costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo, nonché dell'art. 1 L. n. 236 del 1993, solo per lavoratori aventi diritto alla mobilità, nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità, possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità, nei modi e con gli effetti di cui agli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
Nel 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza 234/2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l'art. 1 della stessa legge n.
236 del 1993, nella parte in cui tali disposizione non prevedono analogo diritto di opzione per i lavoratori che “fruiscono” di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
In particolare, nella pronuncia del 1995, per quanto qui interessa, si legge: “in base al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, cui il legislatore deve osservanza nello stabilire eventuali rapporti di non
cumulabilità tra prestazioni previdenziali e assistenziali, non può pretermettersi che, in generale, chi subisce più eventi pregiudizievoli, si trovi esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non può avere, rispetto al secondo, un trattamento deteriore, pur dovendo farsi a
3 tal fine una ponderazione globale e complessiva dei plurimi trattamenti astrattamente spettanti, in ragione
dei plurimi eventi verificatisi. In particolare, quando i plurimi eventi sono quelli del collocamento in mobilità e dell'invalidità e i trattamenti astrattamente concorrenti sono quelli dell'indennità di mobilità e dell'assegno (o pensione) di invalidità, il rigido regime della non cumulabilità di tali trattamenti, non temperato dalla facoltà di opzione, disposto dal D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7, (conv. in L. n.236 del
1993), è incongruente e ingiustificato poiché, trovandosi il lavoratore parzialmente invalido, collocato in mobilità, in situazione di maggior bisogno del lavoratore valido, anch'esso collocato in mobilità, ed essendo
l'importo dell'indennità di mobilità maggiore sia della pensione che dell'assegno di invalidità, il lavoratore
invalido si trova a percepire una prestazione quantitativamente inferiore a quella del lavoratore valido”.
Con la pronuncia del 2011 la Corte, nel ritenere irragionevole la previsione di una diversa disciplina tra indennità di disoccupazione e indennità di mobilità, ha rilevato che il legislatore
“nel regolamentare il concorso tra più assicurazioni sociali e, in particolare, tra quelle connesse allo stato di
invalidità e vecchiaia e quelle connesse allo stato di disoccupazione, gode certamente della più ampia discrezionalità”, cosa che gli consente di valutare sufficiente “l'attribuzione di un unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua
famiglia”.
Pertanto, a fronte del tenore letterale della disposizione e della rilevata legittimità della scelta legislativa di optare per uno dei due regimi, “a seconda di quale dei due trattamenti sia, in concreto, più conveniente” (così, sentenza 234/2011 cit.) non può che concludersi nel senso che una incompatibilità, intanto si può avere, purché il beneficiario si trovi a fruire, in concreto, di entrambe le prestazioni.
Con la conseguenza che, qualora la pensione di inabilità sia pari a zero, nessuna scelta può imporsi al beneficiario, presupponendo l'opzione una valutazione di convenienza del tutto superflua.
Vi è poi da dire – passando così alla questione qui indicata sub b - che, nel caso concreto, la scelta
è stata effettuata dal ricorrente, seppure oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto da nella circolare 138/2011, emessa in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale CP_1
4 il tramite di fonte non legislativa, quale è la circolare mero atto di interpretazione CP_1
normativa, come del resto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con sentenza n. 8401 del 31/03/2025).
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine all'accoglimento del ricorso, con conseguente esclusione del diritto di di ripetere le somme versate per il periodo 11 agosto- 31 ottobre 2022 a titolo di CP_1
n mancanza di erogazione, durante detto lasso temporale, di somme a titolo di assegno CP_2
ordinario di invalidità.
L'istituto, inoltre, deve essere condannato al pagamento dei ratei di disoccupazione, così come riconosciuto con provvedimento del 9 agosto 2022, in mancanza di una disposizione che preveda l'incompatibilità con la rendita (incompatibilità, del resto, neppure prospettata dalla CP_3
resistente).
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente i ratei dell'indennità di disoccupazione dalla sospensione e fino al termine del periodo riconosciuto;
2) Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente a per il periodo dall'11 agosto 2022 al 31 CP_1
ottobre 2022 in relazione alle somme di cui all'accertamento n. 942631/2022;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 13 marzo 2025
Il Giudice
Mariella Galano
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
234 cit.
Tuttavia, è appena il caso di osservare che un termine di decadenza non può essere introdotto per