Articolo 23 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9
Articolo 22Articolo 24
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15 febbraio 1980
Art. 23. Abrogazione di disposizioni contrarie

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1980
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