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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/09/2024, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima
R.G. 2338/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 6.12.2021, promossa con atto di citazione da
C.F. e P.IVA ), con sede in Rende Parte_1 P.IVA_1
(CS), via Matteotti, n. 76, in persona del curatore fallimentare rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Paolo Soldo;
appellante
contro
AVV. C.F. , P. IVA , con studio Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
in Verona, via Pancaldo, n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Ugolini;
appellato
Oggetto: Fallimento e procedure concorsuali – Azione di inefficacia ex art. 64 – Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata in data 5.11.2021 a definizione del giudizio iscritto al
1 n. 65/2021 R.G. – Repertorio n. 4374/2021 avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Riportandosi integralmente agli atti di primo grado, in riforma dell'ordinanza impugnata, per i motivi esposti nel contesto del presente atto:
- Accertata la gratuità, ex art. 64, primo comma, l.f., dei pagamenti effettuati dall' Parte_1
nelle date del 14/12/2017, 17/1/2018, 31/1/2018, 12/2/2018, 1/3/2018, 7/3/2018 e
[...]
23/4/2018 e dei successivi pagamenti delle corrispondenti ritenute d'acconto, per l'importo complessivo di € 60.530,20, dichiararsi l'inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali, dei predetti pagamenti e conseguentemente condannarsi l'avv. a corrispondere al Controparte_1
la somma di € 60.530,20, oltre agli interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo.
- Condannarsi l'avv. a titolo di risarcimento del c.d. danno emergente, a Controparte_1
corrispondere al l'importo di € 3.151,70, inerente al costo Parte_1
sostenuto da quest'ultimo in relazione all'assistenza legale stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal 17/12/2020 al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% ex art. 2 d.m. n. 55 del 10/3/2014, al rimborso del contributo c.p.a. e dell'i.v.a.”
- per parte appellata:
“1) In via assolutamente preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità dell'appello promosso dal per tutti i Parte_1
motivi di cui in narrativa, giusta il combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2 2) in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come in toto trascritte e riportate,
con conseguente integrale conferma della ordinanza pronunciata in data 02/11/2021, R.G.
65/2021 – Repertorio n. 4374/2021, pubblicata e comunicata in data 05/11/2021, la quale ha definito il contenzioso rubricato con R.G. 65/2021 del Tribunale di Verona;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti punti sub 1
e sub 2, accogliere le conclusioni rassegnate nel corpo della memoria di risposta, datata
09/04/2021, dimessa nel giudizio di primo grado, e che ivi si provvedono a riportare:
a) nel merito, respingere tutte le richieste del ricorrente per le ragioni richiamate in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
b) nel merito, nella denegata e remota ipotesi di non accoglimento del precedente punto, accertare e determinare la minor somma che il resistente dovrà corrispondere a parte ricorrente;
c) condannarsi la procedura ricorrente alla refusione dei compensi di lite, oltre accessori di legge, da liquidare ex D.M. n. 55/2014 s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da liquidare ex
D.M. n. 55/2014 s.m.i., oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
Si richiamano le istanze istruttorie formulate nel corpo della memoria di risposta, datata
09/04/2021”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 17.12.2020, il Parte_3
[... [...]
[...] [
conveniva avanti al Tribunale di Verona l'avv. esponendo che tra il
[...] Controparte_1
dicembre 2017 e l'aprile 2018 dal conto corrente della società - poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 31.5.2019 - erano stati emessi vaglia circolari per un importo complessivo di € 60.520,20 in favore del predetto legale, a titolo di compenso per attività
professionale svolta in favore di altra società ( già Controparte_2
ed ancor prima;
il affermava la gratuità di Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
tali attribuzioni patrimoniali, e, pertanto, domandava che ne fosse dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall., con conseguente condanna dell'avv. alla restituzione della somma di CP_1
€ 60.520,20, oltre a € 3.151,70, a titolo di risarcimento del danno emergente relativo alle spese di assistenza stragiudiziale, oltre accessori.
Il convenuto, costituitosi in data 9.4.2021, contrastava la pretesa avversaria, rilevando che: a) tra la società disponente e quella beneficiaria del pagamento esisteva uno stretto legame, in quanto entrambe erano riconducili a b) tra dette società era stato stipulato un contratto Persona_1
datato 15.6.2017, avente data certa anteriore alla apertura della procedura fallimentare in quanto menzionato nella stessa sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, in forza del quale
[...]
aveva acquistato un parco vetture di proprietà di Parte_1 Controparte_2
(allora denominata per il prezzo di complessivi €
[...] Controparte_3
743.800,00, con l'espressa previsione che gli importi che la parte acquirente avesse anticipato alla parte venditrice, a qualunque titolo e per qualsivoglia motivo, sarebbero stati considerati quali acconti sul maggior dovuto, e quindi calcolati in detrazione alle rate concordate per il pagamento del prezzo della compravendita;
c) esistevano rapporti di dare-avere tra le parti altresì
provati dai documenti prodotti, sempre in data anteriore alla dichiarazione di fallimento di
[...]
nella procedura di concordato in bianco avviata da Parte_1 Controparte_5
[... [...]
[...] [
d) in forza dei rapporti intercorsi tra le parti, l'attività realizzata da
[...] Parte_1
era dunque riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269
[...]
c.c. La parte eccepiva, inoltre, in via subordinata, la compensazione di cui la società fallita aveva goduto per ogni somma pagata per conto di a diminuzione del suo debito, e, in via ancor CP_6
più gradata, l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per aver pagato somme non dovute.
All'esito d'istruttoria documentale, con ordinanza n. 65/2021, pubblicata in data 5.11.2021, il
Tribunale di Verona, Seconda Sezione civile, riteneva insussistente la gratuità dei pagamenti intervenuti e così statuiva:
“Rigetta il ricorso proposto dal avverso l'avv. . Parte_1 Controparte_1
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in
€ 3.980,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.”
***
In forza di autorizzazione del 23.11.2021 del giudice delegato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. sulla base dei
[...]
seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame la curatela lamenta che sia stato ritenuto provato che i pagamenti effettuati in favore dell'avv. fossero conseguenti o comunque correlabili all'asserito CP_1
credito vantato dalla società venditrice (e debitrice del legale) nei confronti di Parte_1
secondo parte appellante, relativamente alla valutazione di gratuità o onerosità del negozio,
[...]
il giudice, laddove ha ritenuto che la società beneficiata dai pagamenti effettuati nel suo interesse dall' vantava nei confronti di quest'ultima “un credito superiore a 700 mila Parte_1
euro, in forza di un contratto di compravendita di un parco macchine di 47 veicoli di data 15 giugno 2017”, ha errato nel considerare ritenere assolto l'onere di provare l'onerosità del
5 rapporto a carico del convenuto, pacifico essendo che non avesse debiti Parte_1
corrispettivi nei confronti dell'avv. CP_1
Col secondo motivo, connesso al primo, lamenta la parte l'equivoco in ordine alla data certa del contratto di compravendita del 15.6.2017, l'inopponibilità del credito della società venditrice e la conseguente insussistenza del corrispondente debito in capo all'odierno appellante, e ciò con riferimento alla parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ha affermato che la scrittura privata del
15.6.2017, in forza della quale aveva acquistato le vetture di proprietà di Parte_1
(allora denominata , Controparte_2 Controparte_3
avrebbe data certa anteriore all'apertura della procedura fallimentare in quanto menzionato nella stessa sentenza di fallimento: osserva l'appellante che la data certa del predetto negozio è limitata all'epoca della procedura prefallimentare, ben successiva ai pagamenti, laddove il convenuto avrebbe dovuto provare la sussistenza del credito verso Controparte_2
come risalente con data certa non solo a epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di
[...]
ma a epoca anteriore ai pagamenti effettuati dall'odierna appellante, a Parte_1
favore dell'odierno appellato e nell'interesse della società debitrice;
non potendosi ricondurre la predetta data certa a un momento anteriore rispetto ai suddetti pagamenti, gli stessi non potrebbero ritenersi sorretti da una causa negoziale sottostante e quindi dovrebbero reputarsi atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 64 l.f.
Col terzo motivo, pure connesso ai precedenti, l'appellante censura l'ordinanza impugnata per l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.,
a sostegno di un insussistente rapporto di provvista;
la parte rileva che mancherebbe l'assegnazione da parte della debitrice, cioè la di un nuovo debitore, cioè Controparte_3
l' al creditore, odierno appellato;
l'assenza della predetta delegazione si Parte_1
6 evincerebbe, peraltro, dallo stesso tenore letterale della scrittura privata in questione.
Col quarto motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine alla possibilità di compensazione tra il debito dell'odierna appellante e il debito da rimborso della società
venditrice; secondo l'appellante la possibilità della società venditrice di estinguere per compensazione il proprio debito da rimborso nei confronti di richiedeva, Parte_1
specularmente, la sussistenza di un debito in capo a quest'ultima, circostanza che, alla luce dei precedenti motivi d'appello, non potrebbe reputarsi ricorrente.
Col quinto motivo l'appellante eccepisce che il tribunale avrebbe omesso di valutare l'argomentazione esposta in primo grado con cui si sosteneva che, effettuando per conto della società venditrice tutti i pagamenti a favore dell'odierno appellato con largo anticipo rispetto alla scadenza della prima rata prevista dal contratto di compravendita, l'odierno appellante avrebbe tratto un “concreto vantaggio patrimoniale”, considerato che aveva Parte_1
provveduto al pagamento di un debito non ancora scaduto e pertanto inesigibile, stante il termine di adempimento a suo favore ex art. 1184 c.c.
Costituitosi, l'appellato ha eccepito, in prima battuta, l'inammissibilità dell'appello poiché privo degli elementi richiesti dall'art. 342, co. 2, c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione si presentava priva di ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito l'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi d'appello in relazione alla presunta gratuità dei pagamenti, ribadendo che i pagamenti effettuati in suo favore da in bonis, Parte_1
non potevano essere considerati come gratuiti, e, quindi, sussumibili nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 64 L.F., in quanto caratterizzati da una specifica causa di natura solutorio-
compensativa alla luce degli assetti societari intercorrenti tra e Parte_1 [...]
nonché dei rapporti dare-avere tra le parti medesime, in Controparte_2
7 presenza di delegazione di pagamento e comunque di facoltà di compensazione.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19 aprile 2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è fondato.
I motivi d'appello proposti attengono, sotto profili diversi ma strettamente connessi, alla questione della gratuità dei pagamenti nella specie intervenuti ed alla prova della stessa;
ne è di conseguenza opportuna la congiunta trattazione.
Si deve premettere che è pacifico (e documentato) che i pagamenti siano stati effettuati da
[...]
nelle date del 14.12.2017, 17.1.2018, 31.1.2018, 12.2.2018, 1.3.2018, 7.3.2018 Parte_1
e 23.4.2018 (con successivi pagamenti delle corrispondenti ritenute d'acconto), per l'importo complessivo di € 60.530,20.
È altresì pacifico che non afferissero a prestazioni svolte da ma semmai a Parte_1
corrispettivi dovuti da altra società di capitali riferibile alla medesima compagine sociale ed amministrativa.
Sulla natura gratuita od onerosa del pagamento effettuato da un terzo di un debito altrui la giurisprudenza si è nel tempo espressa in termini diversi, fino all'intervento delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione che, con la sentenza 18.3.2010 n. 6538, ha statuito: “non può
disconoscersi che la L. Fall., art. 64, disponendo l'inefficacia verso i creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento si rivolge, come indica inequivocabilmente il suo stesso tenore letterale non già ad atti riguardati in funzione della posizione del creditore, per il fatto che costui ne subisce comunque l'inefficacia, bensì "agli atti
8 a titolo gratuito" provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito: tali qualificandoli in virtù della natura obbiettiva dell'atto, rapportato unicamente ad un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento;
e con le sole eccezioni previste nella seconda parte della norma (regali di uso ed atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità),la cui previsione non avrebbe senso se la gratuità dell'atto fosse stata considerata soltanto (o anche) nella prospettiva del creditore".
Come poi confermato da Cass. 28.10.2011, n. 22518, "nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo,
poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito,
ai predetti effetti solo quando dall'operazione il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege".
La valutazione di gratuità o onerosità del negozio va dunque compiuta con riguardo alla causa del negozio e a tutti gli interessi che lo stesso realizza e, in particolare nel caso di pagamento del debito altrui, dell'interesse del solvens sotteso all'intera operazione. Infatti, il pagamento di debito altrui, in assenza di ulteriori dimostrazioni, è da considerarsi atto a titolo gratuito, in quanto realizza, di per sé solo, un'attribuzione patrimoniale priva di corrispettivo.
In altri termini, a fronte dell'adempimento di un debito altrui, si presume la gratuità dell'atto in quanto il terzo paga un debito non proprio senza che vi sia la previsione di una prestazione a suo favore;
l'onere di provare che il disponente abbia ricevuto comunque un vantaggio dal pagamento del debito altrui incombe sul creditore beneficiario: nell'adempimento del debito altrui da parte
9 del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore;
nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.f., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento,
che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Cass., ord. 26856/2019, Trib.
Milano 20.2.2019).
Il Tribunale di Verona ha, nella specie, ritenuto sussistente l'onerosità (o, se si preferisce, escluso la gratuità) dell'atto in base al seguente ragionamento:
“Nella specie, dalla sentenza di fallimento emerge, come segnalato dal convenuto, che la società
beneficiata dei pagamenti di cui è questione ( in seguito denominata Controparte_3
dapprima e poi vantava nei Controparte_4 Controparte_2
confronti di un credito superiore a 700 mila euro, in forza di un contratto di Parte_1
compravendita di un parco macchine di 47 veicoli di data 15 giugno 2017.
Da questa scrittura – prodotta da parte convenuta come doc. n. 10 – risulta poi che le parti,
dopo aver pattuito un pagamento rateale del prezzo della compravendita, stabilirono che
“Eventuali importi che la parte acquirente ( dovesse anticipare alla parte Parte_1
venditrice ( a qualunque titolo e per qualsivoglia motivo, verranno ritenuti Controparte_3
acconti sul maggior dovuto a tutti gli effetti di legge e pertanto calcolati in detrazione alle rate concordate e sopra specificate”.
Giustamente il convenuto riconduce tale pattuizione ad una delegazione di pagamento, la quale intanto può essere considerata un atto gratuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 l. fall.,
10 in quanto il delegato si sia determinato ad obbligarsi al pagamento per una ragione di liberalità verso il debitore originario, ma non, invece, quando l'assunzione del debito altrui trova
giustificazione in un preesistente rapporto di provvista (cfr. Cass., 29 maggio 2003, n. 8590).
Il pagamento da parte di di compensi dovuti da all'avv. Parte_1 CP_2 CP_1
appare dunque riconducibile, non ad un atto di liberalità, ma all'interesse della prima alla riduzione della propria esposizione debitoria, in forza dell'accordo intervenuto tra le società
interessate, ovvero, e comunque, in virtù della possibilità di compensare il credito da rimborso col maggior credito vantato da . CP_2
Orbene, come osservato da parte appellante, non possono innanzitutto rinvenirsi gli elementi per ritenere dimostrata una delegazione di pagamento, che non è causalmente fondata sul rapporto di provvista ma sul cd. iussum delegatorio (mandato conferito dal delegante al delegato),
autonomo rispetto al rapporto di provvista che invece giustifica la considerazione della prestazione effettuata al delegatario dal delegato nei suoi rapporti con il delegante.
Nella specie non vi è prova di uno specifico mandato della delegante con riguardo al pagamento delle spettanze dell'avv. né la stessa può rinvenirsi (al di là di quanto si osserverà circa CP_1
la prova del contratto stesso) nella previsione del tutto generica contenuta nel contratto di compravendita di auto di data 15 giugno 2017 che attiene appunto, al più, al rapporto di provvista,
ma non incarica affatto la società poi fallita di eseguire pagamenti a terzi per suo conto,
tantomeno con riguardo allo specifico caso in esame.
D'altra parte ciò che nella fattispecie rileva, per quanto si è anticipato, è il vantaggio che
[...]
abbia potuto perseguire e/o realizzare tramite i pagamenti che ha espressamente Parte_1
effettuato per conto altrui, così che appare del tutto secondaria la questione della sussistenza o meno della delegazione di pagamento: escluso il debito proprio e pacifico il debito altrui, si tratta
11 di comprendere se l'adempimento per conto altrui abbia recato un vantaggio al solvens.
In tal senso poteva in effetti apparire dirimente la scrittura privata prodotta da parte convenuta come doc. n. 10 nel giudizio di primo grado dalla quale si trarrebbe la prova sia della formazione di un rilevante debito di verso l'allora sia della Parte_1 Controparte_3
convenuta imputazione ad acconto sul maggior dovuto di qualsiasi importo “anticipato” “alla parte venditrice”, imputazione che potrebbe ritenersi estesa all'ipotesi, pur non testualmente prevista, di pagamenti eventualmente eseguiti da parte della prima di debiti della seconda.
Sennonché con riguardo alla prova di tale contratto coglie nel segno la censura dell'appellante,
che ha rilevato che, al fine della qualificazione dei pagamenti de quibus in termini di (non)
gratuità, sarebbe stato necessario provare il contratto come formato ed il conseguente debito della
solvens come sorto in data anteriore ai pagamenti: è invece sfuggita al Tribunale la rilevanza del fatto che la data certa attribuita dal richiamo al contratto stesso nella “procedura prefallimentare”
che ha attinto è, e non di poco, posteriore ai pagamenti per cui è causa: se Parte_1
questi sono intervenuti tra dicembre 2017 e aprile 2018, l'istanza di fallimento a carico di
[...]
con la quale è stata prodotta copia del contratto è stata presentata dal Fallimento Parte_1
Xproject Cars Associated Loriga & Lella S.r.l. nel marzo 2019.
La predetta scrittura privata, che ben potrebbe essere stata formata dunque in data successiva a quella dei pagamenti, non costituisce pertanto prova del vantaggio compensativo che
[...]
poteva perseguire effettuando i pagamenti per conto altrui, oltretutto, come Parte_1
sottolineato dall'appellante, in date antecedenti anche rispetto alla scadenza delle rate previste per il pagamento del parco auto che per effetto di quella scrittura sarebbe stato compravenduto:
il debito conseguente alla scrittura privata, ove sussistente, non era in quel momento neppure scaduto e dunque esigibile (cfr. in relazione ad un caso analogo Corte d'appello di Venezia, n.
12 2586 del 18/9/2018, la correttezza della cui soluzione giuridica è stata poi confermata da Cass.
civ., sez. I, n. 23140 del 22/10/2020.
Neppure può, allo stesso, fine, farsi generico riferimento a “rapporti dare avere” tra le parti, non essendo stata altrimenti fornita adeguata prova degli stessi.
Certamente infondata è l'indicazione del resistente appellata in ordine alla rilevanza nel presente giudizio dell'accertamento del credito intervenuto nella procedura prefallimentare a carico di cognizione al fine della verifica della Controparte_2
legittimazione della creditrice istante, non tanto per il fatto che la società poi dichiarata fallita neppure si era costituita in quel procedimento, quanto per il fatto che, com'è noto, con riguardo al credito dell'istante il Tribunale effettua, in quella sede, un accertamento meramente incidentale
(ex plurimis, Cass. Sez. U, 23.1.2013 n. 1521; Sez. 1, 22.5.2014 n. 11421; Sez. 1, 15.1.2015 n.
576, Sez. 6 - 1, 14.3.2016 n. 5001, Sez. 1, 30.102018 n. 27689); esso non vincola neppure il giudice del successivo accertamento del passivo, tantomeno può offrire certezza in tutt'altro giudizio instaurato dalla curatela fallimentare nei confronti di un terzo soggetto.
Neppure appare significativo il fatto che nel presentare istanza ex art. 161 comma 6 l.f. (c.d.
ricorso in bianco) abbia prodotto una “situazione Controparte_2
clienti e fornitori” che esponeva tra gli elementi attivi un credito verso di Parte_1
entità superiore a € 700.000,00, non costituendo tale documento prova del credito;
solo incidentalmente appare pertanto opportuno notare che in ogni caso la produzione dello stesso è avvenuta in data anteriore soltanto all'ultimo dei pagamenti per cui è causa (l'ulteriore documentazione depositata in quella procedura che farebbe riferimento ai rapporti dare avere con l'odierna appellante, sempre predisposta da o da Controparte_2
suoi professionisti, è di data successiva all'ultimo dei pagamenti).
13 Ad escludere infine la prova del vantaggio perseguito da è lo stesso quadro Parte_1
ricostruito dall'avv. nel rispondere stragiudizialmente alla pretesa restitutoria CP_1
manifestatagli dalla curatela, laddove egli rendeva noto che i conti della sua debitrice erano pignorati e ciò aveva giustificato il fatto che i pagamenti fossero eseguiti da Parte_1
(lettere avv. del 2 e 31 luglio 2020, docc. 14 e 21 conv. I grado). Appare infatti
[...] CP_1
più verosimile, nel contesto descritto, che fosse stata dalla comune Parte_1
compagine amministrativa utilizzata per l'esecuzione di pagamenti dovuti dall'altra società senza esservi tenuta e senza vantaggio proprio, quand'anche ciò fosse stato realizzato tramite l'intestazione di veicoli ad per consentire l'impiego dei corrispettivi delle Parte_1
vendite ritenuto più utile.
Va anche rimarcato che non risulta offerta nessuna prova che i pagamenti in questione siano stati in effetti portati a decurtazione dell'esposizione debitoria affermata in capo ad Parte_1
così da escludere che, anche con adempimenti di terzo, sorretti o meno da delegazione di
[...]
pagamento, questa non si sia in realtà trovata di fatto a finanziare la società in maggiore difficoltà.
Premesso che le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, hanno responsabilità
patrimoniale esclusiva per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi, occorre evidenziare che comunque, neanche nella logica di un rapporto di gruppo, può dirsi esistente un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, tale da escludere un ingiustificato depauperamento, proprio perché non emerge una contropartita per la società disponente, sì da presentarsi l'atto come preordinato al soddisfacimento di un suo preciso interesse economico (a superare il depauperamento effettivo ed immediato).
In conclusione, poiché, come riportato, in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta
14 con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è
concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa, in un tale contesto nessuna dimostrazione può nella specie dirsi acquisita circa il vantaggio patrimoniale tratto, dalla società in bonis, dal pagamento del debito altrui.
Non è infine fondata l'ulteriore difesa del convenuto appellato riferite alla compensabilità del credito da rimborso che comunque avrebbe acquisito nei confronti Parte_1
dell'originaria debitrice per effetto dei pagamenti eseguiti per suo conto con il debito che essa aveva nei confronti di questa, sia perché è mancato, come si è ampiamente osservato, la prova di tale debito, sia perché la compensazione attiene al rapporto tra le due società e non rileva nei confronti del destinatario del pagamento se non in quanto possa rappresentare il vantaggio perseguito, già escluso per le ragioni di cui sopra.
Ricorrono dunque i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria dei pagamenti in contestazione, risultando fondati i connessi motivi d'appello proposti.
Non risulta invece proposto appello avverso il rigetto, conseguente al rigetto della pretesa principale, della domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno emergente che la curatela avrebbe subito per i costi dell'assistenza stragiudiziale da parte del suo legale, resasi necessaria nella controversia.
In ogni caso – posto che la pretesa accessoria è mantenuta anche nelle conclusioni precisate nel
15 presente grado di giudizio – si osserva, per completezza, che la domanda è infondata: pacifico essendo in giurisprudenza che quanto preteso richieda l'autonomia dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale assunta in considerazione con la pronunzia sulle spese e la prova del danno, nella specie non si ha né l'una né l'altra, essendo provata soltanto una breve corrispondenza tra le odierne parti anteriore al giudizio e propedeutica alla sua instaurazione -
non essendo stata neppure in concreto avviata una trattativa per la risoluzione stragiudiziale della lite - né essendo provati esborsi sostenuti dalla procedura per tale attività.
***
La decisione di primo grado dev'essere in conclusione riformata con condanna del convenuto alla restituzione dei pagamenti ricevuti, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Ne consegue il regolamento delle spese secondo la soccombenza (in ogni caso prevalente) dell'appellato, con liquidazione in dispositivo base ai parametri medi di cui al DM 55/14 e successivi aggiornamenti pro tempore vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€
60.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio e introduttiva quanto al giudizio di primo grado, anche decisionale quanto al secondo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_3
e in riforma dell'ordinanza rep. n. 4374/2021, pubblicata in data 5.11.2021, del Tribunale di
Verona, accertata la gratuità, ex art. 64, primo comma, l.f., dei pagamenti effettuati da
[...] all'avv. nelle date del 14.12.2017, 17.1.2018, 31.1.2018, Parte_1 Controparte_1
12.2.2018, 1.3.2018, 7.3.2018 e 23.4.2018 (con successivi versamenti delle ritenute d'acconto), per l'importo complessivo di € 60.530,20, ne dichiara l'inefficacia nei confronti dei creditori
16 concorsuali, e conseguentemente condanna l'avv. a corrispondere al Controparte_1 [...]
la somma di € 60.530,20, oltre agli interessi legali dalla domanda Parte_1
giudiziale al saldo;
2. condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 406,50 per spese anticipate ed € 7.900,00
per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, e quanto al presente grado in € 1.165,50 per spese anticipate ed €
9.991,00 per compensi professionali, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 agosto 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Caterina Passarelli
17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima
R.G. 2338/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 6.12.2021, promossa con atto di citazione da
C.F. e P.IVA ), con sede in Rende Parte_1 P.IVA_1
(CS), via Matteotti, n. 76, in persona del curatore fallimentare rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Paolo Soldo;
appellante
contro
AVV. C.F. , P. IVA , con studio Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
in Verona, via Pancaldo, n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Ugolini;
appellato
Oggetto: Fallimento e procedure concorsuali – Azione di inefficacia ex art. 64 – Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata in data 5.11.2021 a definizione del giudizio iscritto al
1 n. 65/2021 R.G. – Repertorio n. 4374/2021 avanti al Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Riportandosi integralmente agli atti di primo grado, in riforma dell'ordinanza impugnata, per i motivi esposti nel contesto del presente atto:
- Accertata la gratuità, ex art. 64, primo comma, l.f., dei pagamenti effettuati dall' Parte_1
nelle date del 14/12/2017, 17/1/2018, 31/1/2018, 12/2/2018, 1/3/2018, 7/3/2018 e
[...]
23/4/2018 e dei successivi pagamenti delle corrispondenti ritenute d'acconto, per l'importo complessivo di € 60.530,20, dichiararsi l'inefficacia, nei confronti dei creditori concorsuali, dei predetti pagamenti e conseguentemente condannarsi l'avv. a corrispondere al Controparte_1
la somma di € 60.530,20, oltre agli interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo.
- Condannarsi l'avv. a titolo di risarcimento del c.d. danno emergente, a Controparte_1
corrispondere al l'importo di € 3.151,70, inerente al costo Parte_1
sostenuto da quest'ultimo in relazione all'assistenza legale stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal 17/12/2020 al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% ex art. 2 d.m. n. 55 del 10/3/2014, al rimborso del contributo c.p.a. e dell'i.v.a.”
- per parte appellata:
“1) In via assolutamente preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità dell'appello promosso dal per tutti i Parte_1
motivi di cui in narrativa, giusta il combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2 2) in via principale e nel merito, rigettarsi l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come in toto trascritte e riportate,
con conseguente integrale conferma della ordinanza pronunciata in data 02/11/2021, R.G.
65/2021 – Repertorio n. 4374/2021, pubblicata e comunicata in data 05/11/2021, la quale ha definito il contenzioso rubricato con R.G. 65/2021 del Tribunale di Verona;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti punti sub 1
e sub 2, accogliere le conclusioni rassegnate nel corpo della memoria di risposta, datata
09/04/2021, dimessa nel giudizio di primo grado, e che ivi si provvedono a riportare:
a) nel merito, respingere tutte le richieste del ricorrente per le ragioni richiamate in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
b) nel merito, nella denegata e remota ipotesi di non accoglimento del precedente punto, accertare e determinare la minor somma che il resistente dovrà corrispondere a parte ricorrente;
c) condannarsi la procedura ricorrente alla refusione dei compensi di lite, oltre accessori di legge, da liquidare ex D.M. n. 55/2014 s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da liquidare ex
D.M. n. 55/2014 s.m.i., oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
Si richiamano le istanze istruttorie formulate nel corpo della memoria di risposta, datata
09/04/2021”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 17.12.2020, il Parte_3
[... [...]
[...] [
conveniva avanti al Tribunale di Verona l'avv. esponendo che tra il
[...] Controparte_1
dicembre 2017 e l'aprile 2018 dal conto corrente della società - poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 31.5.2019 - erano stati emessi vaglia circolari per un importo complessivo di € 60.520,20 in favore del predetto legale, a titolo di compenso per attività
professionale svolta in favore di altra società ( già Controparte_2
ed ancor prima;
il affermava la gratuità di Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
tali attribuzioni patrimoniali, e, pertanto, domandava che ne fosse dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall., con conseguente condanna dell'avv. alla restituzione della somma di CP_1
€ 60.520,20, oltre a € 3.151,70, a titolo di risarcimento del danno emergente relativo alle spese di assistenza stragiudiziale, oltre accessori.
Il convenuto, costituitosi in data 9.4.2021, contrastava la pretesa avversaria, rilevando che: a) tra la società disponente e quella beneficiaria del pagamento esisteva uno stretto legame, in quanto entrambe erano riconducili a b) tra dette società era stato stipulato un contratto Persona_1
datato 15.6.2017, avente data certa anteriore alla apertura della procedura fallimentare in quanto menzionato nella stessa sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, in forza del quale
[...]
aveva acquistato un parco vetture di proprietà di Parte_1 Controparte_2
(allora denominata per il prezzo di complessivi €
[...] Controparte_3
743.800,00, con l'espressa previsione che gli importi che la parte acquirente avesse anticipato alla parte venditrice, a qualunque titolo e per qualsivoglia motivo, sarebbero stati considerati quali acconti sul maggior dovuto, e quindi calcolati in detrazione alle rate concordate per il pagamento del prezzo della compravendita;
c) esistevano rapporti di dare-avere tra le parti altresì
provati dai documenti prodotti, sempre in data anteriore alla dichiarazione di fallimento di
[...]
nella procedura di concordato in bianco avviata da Parte_1 Controparte_5
[... [...]
[...] [
d) in forza dei rapporti intercorsi tra le parti, l'attività realizzata da
[...] Parte_1
era dunque riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269
[...]
c.c. La parte eccepiva, inoltre, in via subordinata, la compensazione di cui la società fallita aveva goduto per ogni somma pagata per conto di a diminuzione del suo debito, e, in via ancor CP_6
più gradata, l'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per aver pagato somme non dovute.
All'esito d'istruttoria documentale, con ordinanza n. 65/2021, pubblicata in data 5.11.2021, il
Tribunale di Verona, Seconda Sezione civile, riteneva insussistente la gratuità dei pagamenti intervenuti e così statuiva:
“Rigetta il ricorso proposto dal avverso l'avv. . Parte_1 Controparte_1
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in
€ 3.980,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.”
***
In forza di autorizzazione del 23.11.2021 del giudice delegato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. sulla base dei
[...]
seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame la curatela lamenta che sia stato ritenuto provato che i pagamenti effettuati in favore dell'avv. fossero conseguenti o comunque correlabili all'asserito CP_1
credito vantato dalla società venditrice (e debitrice del legale) nei confronti di Parte_1
secondo parte appellante, relativamente alla valutazione di gratuità o onerosità del negozio,
[...]
il giudice, laddove ha ritenuto che la società beneficiata dai pagamenti effettuati nel suo interesse dall' vantava nei confronti di quest'ultima “un credito superiore a 700 mila Parte_1
euro, in forza di un contratto di compravendita di un parco macchine di 47 veicoli di data 15 giugno 2017”, ha errato nel considerare ritenere assolto l'onere di provare l'onerosità del
5 rapporto a carico del convenuto, pacifico essendo che non avesse debiti Parte_1
corrispettivi nei confronti dell'avv. CP_1
Col secondo motivo, connesso al primo, lamenta la parte l'equivoco in ordine alla data certa del contratto di compravendita del 15.6.2017, l'inopponibilità del credito della società venditrice e la conseguente insussistenza del corrispondente debito in capo all'odierno appellante, e ciò con riferimento alla parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ha affermato che la scrittura privata del
15.6.2017, in forza della quale aveva acquistato le vetture di proprietà di Parte_1
(allora denominata , Controparte_2 Controparte_3
avrebbe data certa anteriore all'apertura della procedura fallimentare in quanto menzionato nella stessa sentenza di fallimento: osserva l'appellante che la data certa del predetto negozio è limitata all'epoca della procedura prefallimentare, ben successiva ai pagamenti, laddove il convenuto avrebbe dovuto provare la sussistenza del credito verso Controparte_2
come risalente con data certa non solo a epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di
[...]
ma a epoca anteriore ai pagamenti effettuati dall'odierna appellante, a Parte_1
favore dell'odierno appellato e nell'interesse della società debitrice;
non potendosi ricondurre la predetta data certa a un momento anteriore rispetto ai suddetti pagamenti, gli stessi non potrebbero ritenersi sorretti da una causa negoziale sottostante e quindi dovrebbero reputarsi atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 64 l.f.
Col terzo motivo, pure connesso ai precedenti, l'appellante censura l'ordinanza impugnata per l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.,
a sostegno di un insussistente rapporto di provvista;
la parte rileva che mancherebbe l'assegnazione da parte della debitrice, cioè la di un nuovo debitore, cioè Controparte_3
l' al creditore, odierno appellato;
l'assenza della predetta delegazione si Parte_1
6 evincerebbe, peraltro, dallo stesso tenore letterale della scrittura privata in questione.
Col quarto motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine alla possibilità di compensazione tra il debito dell'odierna appellante e il debito da rimborso della società
venditrice; secondo l'appellante la possibilità della società venditrice di estinguere per compensazione il proprio debito da rimborso nei confronti di richiedeva, Parte_1
specularmente, la sussistenza di un debito in capo a quest'ultima, circostanza che, alla luce dei precedenti motivi d'appello, non potrebbe reputarsi ricorrente.
Col quinto motivo l'appellante eccepisce che il tribunale avrebbe omesso di valutare l'argomentazione esposta in primo grado con cui si sosteneva che, effettuando per conto della società venditrice tutti i pagamenti a favore dell'odierno appellato con largo anticipo rispetto alla scadenza della prima rata prevista dal contratto di compravendita, l'odierno appellante avrebbe tratto un “concreto vantaggio patrimoniale”, considerato che aveva Parte_1
provveduto al pagamento di un debito non ancora scaduto e pertanto inesigibile, stante il termine di adempimento a suo favore ex art. 1184 c.c.
Costituitosi, l'appellato ha eccepito, in prima battuta, l'inammissibilità dell'appello poiché privo degli elementi richiesti dall'art. 342, co. 2, c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione si presentava priva di ragionevole probabilità di essere accolta. Nel merito l'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi d'appello in relazione alla presunta gratuità dei pagamenti, ribadendo che i pagamenti effettuati in suo favore da in bonis, Parte_1
non potevano essere considerati come gratuiti, e, quindi, sussumibili nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 64 L.F., in quanto caratterizzati da una specifica causa di natura solutorio-
compensativa alla luce degli assetti societari intercorrenti tra e Parte_1 [...]
nonché dei rapporti dare-avere tra le parti medesime, in Controparte_2
7 presenza di delegazione di pagamento e comunque di facoltà di compensazione.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19 aprile 2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è fondato.
I motivi d'appello proposti attengono, sotto profili diversi ma strettamente connessi, alla questione della gratuità dei pagamenti nella specie intervenuti ed alla prova della stessa;
ne è di conseguenza opportuna la congiunta trattazione.
Si deve premettere che è pacifico (e documentato) che i pagamenti siano stati effettuati da
[...]
nelle date del 14.12.2017, 17.1.2018, 31.1.2018, 12.2.2018, 1.3.2018, 7.3.2018 Parte_1
e 23.4.2018 (con successivi pagamenti delle corrispondenti ritenute d'acconto), per l'importo complessivo di € 60.530,20.
È altresì pacifico che non afferissero a prestazioni svolte da ma semmai a Parte_1
corrispettivi dovuti da altra società di capitali riferibile alla medesima compagine sociale ed amministrativa.
Sulla natura gratuita od onerosa del pagamento effettuato da un terzo di un debito altrui la giurisprudenza si è nel tempo espressa in termini diversi, fino all'intervento delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione che, con la sentenza 18.3.2010 n. 6538, ha statuito: “non può
disconoscersi che la L. Fall., art. 64, disponendo l'inefficacia verso i creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento si rivolge, come indica inequivocabilmente il suo stesso tenore letterale non già ad atti riguardati in funzione della posizione del creditore, per il fatto che costui ne subisce comunque l'inefficacia, bensì "agli atti
8 a titolo gratuito" provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito: tali qualificandoli in virtù della natura obbiettiva dell'atto, rapportato unicamente ad un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento;
e con le sole eccezioni previste nella seconda parte della norma (regali di uso ed atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità),la cui previsione non avrebbe senso se la gratuità dell'atto fosse stata considerata soltanto (o anche) nella prospettiva del creditore".
Come poi confermato da Cass. 28.10.2011, n. 22518, "nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo,
poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito,
ai predetti effetti solo quando dall'operazione il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore;
mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege".
La valutazione di gratuità o onerosità del negozio va dunque compiuta con riguardo alla causa del negozio e a tutti gli interessi che lo stesso realizza e, in particolare nel caso di pagamento del debito altrui, dell'interesse del solvens sotteso all'intera operazione. Infatti, il pagamento di debito altrui, in assenza di ulteriori dimostrazioni, è da considerarsi atto a titolo gratuito, in quanto realizza, di per sé solo, un'attribuzione patrimoniale priva di corrispettivo.
In altri termini, a fronte dell'adempimento di un debito altrui, si presume la gratuità dell'atto in quanto il terzo paga un debito non proprio senza che vi sia la previsione di una prestazione a suo favore;
l'onere di provare che il disponente abbia ricevuto comunque un vantaggio dal pagamento del debito altrui incombe sul creditore beneficiario: nell'adempimento del debito altrui da parte
9 del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore;
nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.f., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento,
che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Cass., ord. 26856/2019, Trib.
Milano 20.2.2019).
Il Tribunale di Verona ha, nella specie, ritenuto sussistente l'onerosità (o, se si preferisce, escluso la gratuità) dell'atto in base al seguente ragionamento:
“Nella specie, dalla sentenza di fallimento emerge, come segnalato dal convenuto, che la società
beneficiata dei pagamenti di cui è questione ( in seguito denominata Controparte_3
dapprima e poi vantava nei Controparte_4 Controparte_2
confronti di un credito superiore a 700 mila euro, in forza di un contratto di Parte_1
compravendita di un parco macchine di 47 veicoli di data 15 giugno 2017.
Da questa scrittura – prodotta da parte convenuta come doc. n. 10 – risulta poi che le parti,
dopo aver pattuito un pagamento rateale del prezzo della compravendita, stabilirono che
“Eventuali importi che la parte acquirente ( dovesse anticipare alla parte Parte_1
venditrice ( a qualunque titolo e per qualsivoglia motivo, verranno ritenuti Controparte_3
acconti sul maggior dovuto a tutti gli effetti di legge e pertanto calcolati in detrazione alle rate concordate e sopra specificate”.
Giustamente il convenuto riconduce tale pattuizione ad una delegazione di pagamento, la quale intanto può essere considerata un atto gratuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 l. fall.,
10 in quanto il delegato si sia determinato ad obbligarsi al pagamento per una ragione di liberalità verso il debitore originario, ma non, invece, quando l'assunzione del debito altrui trova
giustificazione in un preesistente rapporto di provvista (cfr. Cass., 29 maggio 2003, n. 8590).
Il pagamento da parte di di compensi dovuti da all'avv. Parte_1 CP_2 CP_1
appare dunque riconducibile, non ad un atto di liberalità, ma all'interesse della prima alla riduzione della propria esposizione debitoria, in forza dell'accordo intervenuto tra le società
interessate, ovvero, e comunque, in virtù della possibilità di compensare il credito da rimborso col maggior credito vantato da . CP_2
Orbene, come osservato da parte appellante, non possono innanzitutto rinvenirsi gli elementi per ritenere dimostrata una delegazione di pagamento, che non è causalmente fondata sul rapporto di provvista ma sul cd. iussum delegatorio (mandato conferito dal delegante al delegato),
autonomo rispetto al rapporto di provvista che invece giustifica la considerazione della prestazione effettuata al delegatario dal delegato nei suoi rapporti con il delegante.
Nella specie non vi è prova di uno specifico mandato della delegante con riguardo al pagamento delle spettanze dell'avv. né la stessa può rinvenirsi (al di là di quanto si osserverà circa CP_1
la prova del contratto stesso) nella previsione del tutto generica contenuta nel contratto di compravendita di auto di data 15 giugno 2017 che attiene appunto, al più, al rapporto di provvista,
ma non incarica affatto la società poi fallita di eseguire pagamenti a terzi per suo conto,
tantomeno con riguardo allo specifico caso in esame.
D'altra parte ciò che nella fattispecie rileva, per quanto si è anticipato, è il vantaggio che
[...]
abbia potuto perseguire e/o realizzare tramite i pagamenti che ha espressamente Parte_1
effettuato per conto altrui, così che appare del tutto secondaria la questione della sussistenza o meno della delegazione di pagamento: escluso il debito proprio e pacifico il debito altrui, si tratta
11 di comprendere se l'adempimento per conto altrui abbia recato un vantaggio al solvens.
In tal senso poteva in effetti apparire dirimente la scrittura privata prodotta da parte convenuta come doc. n. 10 nel giudizio di primo grado dalla quale si trarrebbe la prova sia della formazione di un rilevante debito di verso l'allora sia della Parte_1 Controparte_3
convenuta imputazione ad acconto sul maggior dovuto di qualsiasi importo “anticipato” “alla parte venditrice”, imputazione che potrebbe ritenersi estesa all'ipotesi, pur non testualmente prevista, di pagamenti eventualmente eseguiti da parte della prima di debiti della seconda.
Sennonché con riguardo alla prova di tale contratto coglie nel segno la censura dell'appellante,
che ha rilevato che, al fine della qualificazione dei pagamenti de quibus in termini di (non)
gratuità, sarebbe stato necessario provare il contratto come formato ed il conseguente debito della
solvens come sorto in data anteriore ai pagamenti: è invece sfuggita al Tribunale la rilevanza del fatto che la data certa attribuita dal richiamo al contratto stesso nella “procedura prefallimentare”
che ha attinto è, e non di poco, posteriore ai pagamenti per cui è causa: se Parte_1
questi sono intervenuti tra dicembre 2017 e aprile 2018, l'istanza di fallimento a carico di
[...]
con la quale è stata prodotta copia del contratto è stata presentata dal Fallimento Parte_1
Xproject Cars Associated Loriga & Lella S.r.l. nel marzo 2019.
La predetta scrittura privata, che ben potrebbe essere stata formata dunque in data successiva a quella dei pagamenti, non costituisce pertanto prova del vantaggio compensativo che
[...]
poteva perseguire effettuando i pagamenti per conto altrui, oltretutto, come Parte_1
sottolineato dall'appellante, in date antecedenti anche rispetto alla scadenza delle rate previste per il pagamento del parco auto che per effetto di quella scrittura sarebbe stato compravenduto:
il debito conseguente alla scrittura privata, ove sussistente, non era in quel momento neppure scaduto e dunque esigibile (cfr. in relazione ad un caso analogo Corte d'appello di Venezia, n.
12 2586 del 18/9/2018, la correttezza della cui soluzione giuridica è stata poi confermata da Cass.
civ., sez. I, n. 23140 del 22/10/2020.
Neppure può, allo stesso, fine, farsi generico riferimento a “rapporti dare avere” tra le parti, non essendo stata altrimenti fornita adeguata prova degli stessi.
Certamente infondata è l'indicazione del resistente appellata in ordine alla rilevanza nel presente giudizio dell'accertamento del credito intervenuto nella procedura prefallimentare a carico di cognizione al fine della verifica della Controparte_2
legittimazione della creditrice istante, non tanto per il fatto che la società poi dichiarata fallita neppure si era costituita in quel procedimento, quanto per il fatto che, com'è noto, con riguardo al credito dell'istante il Tribunale effettua, in quella sede, un accertamento meramente incidentale
(ex plurimis, Cass. Sez. U, 23.1.2013 n. 1521; Sez. 1, 22.5.2014 n. 11421; Sez. 1, 15.1.2015 n.
576, Sez. 6 - 1, 14.3.2016 n. 5001, Sez. 1, 30.102018 n. 27689); esso non vincola neppure il giudice del successivo accertamento del passivo, tantomeno può offrire certezza in tutt'altro giudizio instaurato dalla curatela fallimentare nei confronti di un terzo soggetto.
Neppure appare significativo il fatto che nel presentare istanza ex art. 161 comma 6 l.f. (c.d.
ricorso in bianco) abbia prodotto una “situazione Controparte_2
clienti e fornitori” che esponeva tra gli elementi attivi un credito verso di Parte_1
entità superiore a € 700.000,00, non costituendo tale documento prova del credito;
solo incidentalmente appare pertanto opportuno notare che in ogni caso la produzione dello stesso è avvenuta in data anteriore soltanto all'ultimo dei pagamenti per cui è causa (l'ulteriore documentazione depositata in quella procedura che farebbe riferimento ai rapporti dare avere con l'odierna appellante, sempre predisposta da o da Controparte_2
suoi professionisti, è di data successiva all'ultimo dei pagamenti).
13 Ad escludere infine la prova del vantaggio perseguito da è lo stesso quadro Parte_1
ricostruito dall'avv. nel rispondere stragiudizialmente alla pretesa restitutoria CP_1
manifestatagli dalla curatela, laddove egli rendeva noto che i conti della sua debitrice erano pignorati e ciò aveva giustificato il fatto che i pagamenti fossero eseguiti da Parte_1
(lettere avv. del 2 e 31 luglio 2020, docc. 14 e 21 conv. I grado). Appare infatti
[...] CP_1
più verosimile, nel contesto descritto, che fosse stata dalla comune Parte_1
compagine amministrativa utilizzata per l'esecuzione di pagamenti dovuti dall'altra società senza esservi tenuta e senza vantaggio proprio, quand'anche ciò fosse stato realizzato tramite l'intestazione di veicoli ad per consentire l'impiego dei corrispettivi delle Parte_1
vendite ritenuto più utile.
Va anche rimarcato che non risulta offerta nessuna prova che i pagamenti in questione siano stati in effetti portati a decurtazione dell'esposizione debitoria affermata in capo ad Parte_1
così da escludere che, anche con adempimenti di terzo, sorretti o meno da delegazione di
[...]
pagamento, questa non si sia in realtà trovata di fatto a finanziare la società in maggiore difficoltà.
Premesso che le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, hanno responsabilità
patrimoniale esclusiva per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi, occorre evidenziare che comunque, neanche nella logica di un rapporto di gruppo, può dirsi esistente un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, tale da escludere un ingiustificato depauperamento, proprio perché non emerge una contropartita per la società disponente, sì da presentarsi l'atto come preordinato al soddisfacimento di un suo preciso interesse economico (a superare il depauperamento effettivo ed immediato).
In conclusione, poiché, come riportato, in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta
14 con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è
concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa, in un tale contesto nessuna dimostrazione può nella specie dirsi acquisita circa il vantaggio patrimoniale tratto, dalla società in bonis, dal pagamento del debito altrui.
Non è infine fondata l'ulteriore difesa del convenuto appellato riferite alla compensabilità del credito da rimborso che comunque avrebbe acquisito nei confronti Parte_1
dell'originaria debitrice per effetto dei pagamenti eseguiti per suo conto con il debito che essa aveva nei confronti di questa, sia perché è mancato, come si è ampiamente osservato, la prova di tale debito, sia perché la compensazione attiene al rapporto tra le due società e non rileva nei confronti del destinatario del pagamento se non in quanto possa rappresentare il vantaggio perseguito, già escluso per le ragioni di cui sopra.
Ricorrono dunque i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria dei pagamenti in contestazione, risultando fondati i connessi motivi d'appello proposti.
Non risulta invece proposto appello avverso il rigetto, conseguente al rigetto della pretesa principale, della domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno emergente che la curatela avrebbe subito per i costi dell'assistenza stragiudiziale da parte del suo legale, resasi necessaria nella controversia.
In ogni caso – posto che la pretesa accessoria è mantenuta anche nelle conclusioni precisate nel
15 presente grado di giudizio – si osserva, per completezza, che la domanda è infondata: pacifico essendo in giurisprudenza che quanto preteso richieda l'autonomia dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale assunta in considerazione con la pronunzia sulle spese e la prova del danno, nella specie non si ha né l'una né l'altra, essendo provata soltanto una breve corrispondenza tra le odierne parti anteriore al giudizio e propedeutica alla sua instaurazione -
non essendo stata neppure in concreto avviata una trattativa per la risoluzione stragiudiziale della lite - né essendo provati esborsi sostenuti dalla procedura per tale attività.
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La decisione di primo grado dev'essere in conclusione riformata con condanna del convenuto alla restituzione dei pagamenti ricevuti, con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Ne consegue il regolamento delle spese secondo la soccombenza (in ogni caso prevalente) dell'appellato, con liquidazione in dispositivo base ai parametri medi di cui al DM 55/14 e successivi aggiornamenti pro tempore vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€
60.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio e introduttiva quanto al giudizio di primo grado, anche decisionale quanto al secondo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_3
e in riforma dell'ordinanza rep. n. 4374/2021, pubblicata in data 5.11.2021, del Tribunale di
Verona, accertata la gratuità, ex art. 64, primo comma, l.f., dei pagamenti effettuati da
[...] all'avv. nelle date del 14.12.2017, 17.1.2018, 31.1.2018, Parte_1 Controparte_1
12.2.2018, 1.3.2018, 7.3.2018 e 23.4.2018 (con successivi versamenti delle ritenute d'acconto), per l'importo complessivo di € 60.530,20, ne dichiara l'inefficacia nei confronti dei creditori
16 concorsuali, e conseguentemente condanna l'avv. a corrispondere al Controparte_1 [...]
la somma di € 60.530,20, oltre agli interessi legali dalla domanda Parte_1
giudiziale al saldo;
2. condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 406,50 per spese anticipate ed € 7.900,00
per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, e quanto al presente grado in € 1.165,50 per spese anticipate ed €
9.991,00 per compensi professionali, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 agosto 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Caterina Passarelli
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