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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 437/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO CARLO ALBERTO, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore CONVENUTI
Sinistro stradale – accoglimento parziale
Scontro tra veicoli – Danni non patrimoniali.
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La ricostruzione del sinistro e il riparto delle responsabilità .................................................... 2
3. La quantificazione dei danni..................................................................................................... 5
4. Le spese di lite........................................................................................................................... 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato il 16/02/2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
[..
[...]
[...] [...]
e ed ha, all'esito del giudizio, rassegnato le seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, In via principale accertare la responsabilità esclusiva della convenuta per il sinistro CP_2
occorso; conseguentemente condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire al Sig. tutti i danni (materiali, patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del Parte_1
sinistro di cui è causa nella misura che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria o, comunque secondo giustizia ed equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. In via meramente subordinata: dichiarare la responsabilità concorrente, anche ex art. 2054, II comma c.c., della convenuta nella determinazione del sinistro e CP_2
conseguentemente condannare la medesima in solido con la Compagnia Assicuratrice CP_1
, a risarcire al Sig. tutti i danni (materiali, patrimoniali e non patrimoniali)
[...] Parte_1
dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro nella misura che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria, o comunque, secondo giustizia ed equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Spese e compensi integralmente rifusi”.
Si sono tempestivamente costituite e chiedendo CP_2 Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante prova orale nonché l'espletamento di c.t.u. medico legale e cinematica, all'udienza del 19/06/2025, è stata discussa ed è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. La ricostruzione del sinistro e il riparto delle responsabilità
La dinamica del sinistro può essere così ricostruita in base alla documentazione in atti (i rilievi di rito sul campo degli agenti del corpo di Polizia Locale, Unione dei Comuni Valli e Delizie) e all'istruttoria svolta.
Il giorno 18/06/2020, alle ore 14:45 circa nel territorio del Comune di Portomaggiore (FE), sulla
S.P.48 all'altezza della chilometrica 3+350, ovvero nel tratto localmente denominato Via
Rangona, circa 70-80 m a monte rispetto all'intersezione stradale con la trasversale via
Bonacciola, l'autovettura Hyundai i10 condotta da stava percorrendo la S.P. 48 CP_2
con direzione Portomaggiore – Bando quando, all'atto di affrontare il superamento laterale del velocipede condotto dal sig. , che procedeva lungo la via Rangona con la medesima Parte_1
2 direttrice dell'automobile, venne a collisione con quest'ultimo. A seguito dell'impatto e della caduta, iportò lesioni fisiche. Parte_1
In base all'istruttoria può considerarsi provato che il ciclista, il quale stava procedendo con la medesima direttrice dell'automobile, aveva inaspettatamente deviato la propria direzione di marcia verso il centro della carreggiata. Tale condotta si pone senza dubbio in violazione del codice della strada e in particolare dell'art. 143, che impone di circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, dell'art. 154, che obbliga i conducenti ad assicurarsi di poter effettuare eventuali cambi di direzione senza creare intralcio agli altri utenti della strada dell'art. 377 del Regolamento di esecuzione, che impone la preventiva segnalazione e la massima cautela, da parte del ciclista, nell'esecuzione delle manovre di svolta.
Sebbene sia stato impossibile determinare il punto d'urto come risulta dal verbale delle forze di polizia intervenute e confermato dall'agente , sentito come teste all'udienza Testimone_1
del 30/11/2023, dalla c.t.u. cinematica affidata all'ing. è emersa l'incidenza Testimone_2
causale di tale condotta col verificarsi del sinistro: “se il ciclista si fosse attenuto al Codice della
Strada e avesse prestato attenzione a non invadere inopinatamente la carreggiata senza controllare se altri mezzi stessero sopraggiungendo, l'incidente sarebbe stato scongiurato”.
La circostanza che lo spostamento del ciclista possa essere stato determinato da vari fattori
(come ribadito da parte attrice negli scritti conclusivi) non incide sul dato incontrovertibile, per cui, posto l'obbligo di mantenere il margine della carreggiata, il cambio di direzione doveva essere effettuato dal conducente con le opportune cautele.
Il c.t.u. ha evidenziato che anche avrebbe però potuto evitare il sinistro con una CP_2
condotta di guida più attenta e cauta: se infatti si fosse spostata a sinistra prima di avvicinarsi troppo al velocipede, così da giungere alla fase di affiancamento con il proprio mezzo già all'interno della corsia diretta a Portomaggiore, “si sarebbe garantita la possibilità di completare il superamento del velocipede prima della collisione o, comunque, di aumentare i tempi a disposizione per valutare il movimento laterale del ciclista e attuare le necessarie manovre elusive”.
In buona sostanza, la mancata concessione del massimo spazio laterale possibile al ciclista durante la fase di affiancamento per il sorpasso, pur non essendo causa diretta della
3 verificazione del sinistro, ha concorso a generare la collisione.
Ebbene, in punto di diritto, le responsabilità correlate al sinistro la cui dinamica risulta descritta nei termini di cui sopra vanno esaminate sulla base della previsione dell'art. 2054 c.c., che al secondo comma prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Dalla norma si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione del veicolo. Il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro;
è necessario che egli fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada, ivi compresa quella di adeguare l'andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria;
infatti, secondo l'orientamento prevalente, il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro.
In particolare, quindi, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021).
La norma del secondo comma dell'art. 2054 c.c. ha però una funzione sussidiaria, ossia mira a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro: come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di eguale concorso di colpa opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 3696 del 2018).
La descrizione della dinamica dell'evento consente nel caso di specie di ritenere provaato
4 l'apporto causale di ciascuno dei conducenti.
Difatti, la manovra di spostamento verso sinistra di “repentina e non segnalata, Parte_1
conseguentemente di difficile anticipazione da parte degli altri utenti della strada” (così il c.t.u., pag. 10) si caratterizza come intrinsecamente pericolosa ed idonea a porre l'altro conducente in una turbativa della circolazione di non semplice gestione.
Come rilevato dal c.t.u., però, non può dirsi totalmente esente da responsabilità CP_2
posto che l'art. 148, terzo comma, C.d.S. impone a chi effettua il sorpasso di tenersi dal veicolo
“ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo
o intralcio”.
Indipendentemente dalla violazione specifica, l'apporto causale dato da al CP_2
sinistro è consistito nel non essersi posta nelle condizioni di attuare una efficace manovra elusiva., a fronte della turbativa creata da Parte_1
Alla luce di questa ricostruzione del sinistro, non può considerarsi operante la presunzione di una pari responsabilità tra i due conducenti, dovendo attribuirsi a una Parte_1
responsabilità pari al 70% e a una responsabilità del 30%. CP_2
3. La quantificazione dei danni
Venendo alle lesioni, il c.t.u. nominato, dott. ha riconosciuto la sussistenza del Persona_1
nesso di causalità materiale fra il sinistro occorso in data 18 giugno 2020 e le lesioni patite da riscontrate nell'iter clinico e responsabili, in via diretta ed esclusiva delle Parte_1
menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale. Il consulente ha spiegato, nell'elaborato i cui risultati questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica e alla documentazione sanitaria in atti, che “il trauma patito, quindi, soddisfa il criterio di idoneità quali-quantitativa, nonché il criterio topografico per applicazione distrettuale della vis lesiva con diretta correlazione tra sede di sviluppo del danno e sede di applicazione della forza lesiva. In particolare il suddetto pativa un politraumatismo plurifratturativo a prevalente applicazione al capo, al torace, all'anca sinistra ed al dorso. Analogamente, vi è chiara coincidenza tra momento di applicazione della forza lesiva e sviluppo della
5 sintomatologia (l'esaminando accedeva immediatamente mediante elisoccorso presso struttura nosocomiale per gli approfondimenti del caso)”.
Il c.t.u. ha riconosciuto l'esistenza di un "continuum fenomenologico" tra il momento d'applicazione della forza traumatica ed il successivo iter clinico, del tutto coerente con la natura e l'evoluzione delle lesioni alia luce del trattamento terapeutic o adottato.
Le lesioni si sono stabilizzate nel senso che presenta una serie menomazioni, che Parte_1
investono diversi distretti (spalle, schiena, anche), specificamente descritte a pag. 27 della c.t.u.).
Tali lesioni implicano che ha certamente patito un danno, anzitutto non Parte_1
patrimoniale.
Va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e
26975), il danno non patrimoniale è stato “ripensato” in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Il danno biologico costituisce una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del d.lgs. n. 209 del
7/9/2005 (cd. Codice delle assicurazioni): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, in quanto il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 - Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 prevede (all'art. 6 5) che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, risalente al 5 marzo 2025.
Il danno derivante dalle lesioni riportate da nel sinistro di cui trattasi, avvenuto in Parte_1
epoca antecedente a tale data, va liquidato in ossequio alle Tabelle milanesi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8532 del
06/05/2020).
Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
Le Tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
7 Alla luce del danno individuato dal c.t.u., va anzitutto riconosciuta a la somma di Parte_1
euro 12.075,00 per inabilità temporanea (totale per 30 giorni, euro 3.450,00; parziale al 75% per
60 giorni, euro 5.175,00; temporanea parziale al 50% per 60 giorni euro 3.450,00).
Alla luce degli accertamenti esperiti e del quadro di menomazione permanente acclarato, il danno biologico permanente va quantificato nella misura del 30%, che individua gli esiti dei molteplici traumi riportati (fratture della base e della volta cranica, fratture costali multiple bilaterali, talune scomposte a destra, e dello sterno, frattura vertebrale somatica di D9, trattata conservativamente, ed esiti algo-disfunzionali a carico dell'anca sinistra e cicatriziali iatrogeni alla coscia sinistra, nonché gli esiti di trombosi venosa profonda a carico dell'arto inferiore sinistro). Applicando il punto base per l'età del danneggiato (49 anni), si perviene a quantificare il danno biologico permanente in euro 114.162,00 (il punto base è pari a 5.007,10). Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale e alla personalizzazione, dovendosi prima valutare se sussista un concorso del danno biologico (come danno dinamico-relazionale) con il danno morale.
Come accennato, la Suprema Corte ha poi chiarito che, premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo “e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 del10/11/2020).
La difesa di parte attrice non ha versato in atti – tempestivamente ossia nell'atto di citazione– elementi che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale, cui nell'atto introduttivo neppure si fa riferimento. Per tale ragione, non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, non avendo parte attrice neppure individuato gli elementi da cui trarre in via presuntiva la prova di tale voce di danno.
Quanto poi alla personalizzazione, pur avendola richiesta, parte attrice non ha effettuato specifiche allegazioni neppure sul punto. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che essa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del
8 valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. In buona sostanza, gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Gli elementi individuati da parte attrice – ossia l'impossibilità di utilizzare la bicicletta come mezzo di locomozione – non sono in sé eccezionali rientrando nelle conseguenze ordinarie di lesioni come quelle patite da Parte_1
Il danno non patrimoniale subito da quindi quantificabile in euro 126.237,00 Parte_1
A titolo di danno patrimoniale, vanno riconosciute a e spese mediche sostenute in Parte_1
conseguenza del sinistro, documentate per euro 5.414,00, che includono anche la perizia del dott. reliminare al giudizio. Per_2
Il danno complessivo, quantificato in euro 131.651,00, merita di essere risarcito nella misura del
30%, pari all'apporto causale dato dalla condotta di guida di CP_2
Si perviene quindi alla somma di euro 39.495,30.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Pertanto, l'importo di euro, liquidato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro (giugno
2020: euro 33.329,37) e successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 43.290,43 su cui sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. Le spese di lite
Le spese vanno compensate nella misura del 70%, stante il riparto di responsabilità riconosciuto.
9 Per il resto vanno poste a carico delle parti convenute e liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, in misura pari al 30 % dei valori medi dello scaglione relativo al quantum riconosciuto.
Tenuto conto degli esiti, le spese della c.t.u. medico legale vanno poste a carico di parte convenuta e quelle della c.t.u. cinematica a carico di parte attrice, la quale è quindi tenuta a versare al c.t.u. l'ulteriore somma già liquidata e di cui il c.t.u. ha segnalato il mancato versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di e ogni diversa istanza ed CP_2 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie parzialmente la domanda ed accerta la responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro occorso in data 18/06/2020 nella misura del 30%;
b) dichiara tenute e condanna e in solido fra CP_2 Controparte_1
loro, a risarcire a il 30% dei danni patiti, quantificati in euro 43.290,43, Parte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
c) dichiara tenute e condanna e in solido fra CP_2 Controparte_1
loro, alla rifusione in favore di del 30% delle spese di lite, che liquida in Parte_1
euro 163,50 per esborsi ed euro 2.284,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
d) compensa nella restante misura del 70% le spese di lite;
e) pone le spese della c.t.u. medico legale a carico di parte convenuta e quelle della c.t.u. cinematica a carico di parte attrice.
Ferrara, 17/07/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 437/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO CARLO ALBERTO, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore CONVENUTI
Sinistro stradale – accoglimento parziale
Scontro tra veicoli – Danni non patrimoniali.
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La ricostruzione del sinistro e il riparto delle responsabilità .................................................... 2
3. La quantificazione dei danni..................................................................................................... 5
4. Le spese di lite........................................................................................................................... 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato il 16/02/2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
[..
[...]
[...] [...]
e ed ha, all'esito del giudizio, rassegnato le seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, In via principale accertare la responsabilità esclusiva della convenuta per il sinistro CP_2
occorso; conseguentemente condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire al Sig. tutti i danni (materiali, patrimoniali e non patrimoniali) subiti in conseguenza del Parte_1
sinistro di cui è causa nella misura che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria o, comunque secondo giustizia ed equità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. In via meramente subordinata: dichiarare la responsabilità concorrente, anche ex art. 2054, II comma c.c., della convenuta nella determinazione del sinistro e CP_2
conseguentemente condannare la medesima in solido con la Compagnia Assicuratrice CP_1
, a risarcire al Sig. tutti i danni (materiali, patrimoniali e non patrimoniali)
[...] Parte_1
dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro nella misura che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria, o comunque, secondo giustizia ed equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Spese e compensi integralmente rifusi”.
Si sono tempestivamente costituite e chiedendo CP_2 Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante prova orale nonché l'espletamento di c.t.u. medico legale e cinematica, all'udienza del 19/06/2025, è stata discussa ed è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2. La ricostruzione del sinistro e il riparto delle responsabilità
La dinamica del sinistro può essere così ricostruita in base alla documentazione in atti (i rilievi di rito sul campo degli agenti del corpo di Polizia Locale, Unione dei Comuni Valli e Delizie) e all'istruttoria svolta.
Il giorno 18/06/2020, alle ore 14:45 circa nel territorio del Comune di Portomaggiore (FE), sulla
S.P.48 all'altezza della chilometrica 3+350, ovvero nel tratto localmente denominato Via
Rangona, circa 70-80 m a monte rispetto all'intersezione stradale con la trasversale via
Bonacciola, l'autovettura Hyundai i10 condotta da stava percorrendo la S.P. 48 CP_2
con direzione Portomaggiore – Bando quando, all'atto di affrontare il superamento laterale del velocipede condotto dal sig. , che procedeva lungo la via Rangona con la medesima Parte_1
2 direttrice dell'automobile, venne a collisione con quest'ultimo. A seguito dell'impatto e della caduta, iportò lesioni fisiche. Parte_1
In base all'istruttoria può considerarsi provato che il ciclista, il quale stava procedendo con la medesima direttrice dell'automobile, aveva inaspettatamente deviato la propria direzione di marcia verso il centro della carreggiata. Tale condotta si pone senza dubbio in violazione del codice della strada e in particolare dell'art. 143, che impone di circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, dell'art. 154, che obbliga i conducenti ad assicurarsi di poter effettuare eventuali cambi di direzione senza creare intralcio agli altri utenti della strada dell'art. 377 del Regolamento di esecuzione, che impone la preventiva segnalazione e la massima cautela, da parte del ciclista, nell'esecuzione delle manovre di svolta.
Sebbene sia stato impossibile determinare il punto d'urto come risulta dal verbale delle forze di polizia intervenute e confermato dall'agente , sentito come teste all'udienza Testimone_1
del 30/11/2023, dalla c.t.u. cinematica affidata all'ing. è emersa l'incidenza Testimone_2
causale di tale condotta col verificarsi del sinistro: “se il ciclista si fosse attenuto al Codice della
Strada e avesse prestato attenzione a non invadere inopinatamente la carreggiata senza controllare se altri mezzi stessero sopraggiungendo, l'incidente sarebbe stato scongiurato”.
La circostanza che lo spostamento del ciclista possa essere stato determinato da vari fattori
(come ribadito da parte attrice negli scritti conclusivi) non incide sul dato incontrovertibile, per cui, posto l'obbligo di mantenere il margine della carreggiata, il cambio di direzione doveva essere effettuato dal conducente con le opportune cautele.
Il c.t.u. ha evidenziato che anche avrebbe però potuto evitare il sinistro con una CP_2
condotta di guida più attenta e cauta: se infatti si fosse spostata a sinistra prima di avvicinarsi troppo al velocipede, così da giungere alla fase di affiancamento con il proprio mezzo già all'interno della corsia diretta a Portomaggiore, “si sarebbe garantita la possibilità di completare il superamento del velocipede prima della collisione o, comunque, di aumentare i tempi a disposizione per valutare il movimento laterale del ciclista e attuare le necessarie manovre elusive”.
In buona sostanza, la mancata concessione del massimo spazio laterale possibile al ciclista durante la fase di affiancamento per il sorpasso, pur non essendo causa diretta della
3 verificazione del sinistro, ha concorso a generare la collisione.
Ebbene, in punto di diritto, le responsabilità correlate al sinistro la cui dinamica risulta descritta nei termini di cui sopra vanno esaminate sulla base della previsione dell'art. 2054 c.c., che al secondo comma prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Dalla norma si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione del veicolo. Il conducente non si libera con la prova di aver posto in essere un comportamento ineccepibile, avuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro;
è necessario che egli fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile. Per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada, ivi compresa quella di adeguare l'andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria;
infatti, secondo l'orientamento prevalente, il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro.
In particolare, quindi, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021).
La norma del secondo comma dell'art. 2054 c.c. ha però una funzione sussidiaria, ossia mira a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro, eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro: come chiarito dalla Suprema Corte, la presunzione di eguale concorso di colpa opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 3696 del 2018).
La descrizione della dinamica dell'evento consente nel caso di specie di ritenere provaato
4 l'apporto causale di ciascuno dei conducenti.
Difatti, la manovra di spostamento verso sinistra di “repentina e non segnalata, Parte_1
conseguentemente di difficile anticipazione da parte degli altri utenti della strada” (così il c.t.u., pag. 10) si caratterizza come intrinsecamente pericolosa ed idonea a porre l'altro conducente in una turbativa della circolazione di non semplice gestione.
Come rilevato dal c.t.u., però, non può dirsi totalmente esente da responsabilità CP_2
posto che l'art. 148, terzo comma, C.d.S. impone a chi effettua il sorpasso di tenersi dal veicolo
“ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo
o intralcio”.
Indipendentemente dalla violazione specifica, l'apporto causale dato da al CP_2
sinistro è consistito nel non essersi posta nelle condizioni di attuare una efficace manovra elusiva., a fronte della turbativa creata da Parte_1
Alla luce di questa ricostruzione del sinistro, non può considerarsi operante la presunzione di una pari responsabilità tra i due conducenti, dovendo attribuirsi a una Parte_1
responsabilità pari al 70% e a una responsabilità del 30%. CP_2
3. La quantificazione dei danni
Venendo alle lesioni, il c.t.u. nominato, dott. ha riconosciuto la sussistenza del Persona_1
nesso di causalità materiale fra il sinistro occorso in data 18 giugno 2020 e le lesioni patite da riscontrate nell'iter clinico e responsabili, in via diretta ed esclusiva delle Parte_1
menomazioni obiettivate in sede di visita medico legale. Il consulente ha spiegato, nell'elaborato i cui risultati questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica e alla documentazione sanitaria in atti, che “il trauma patito, quindi, soddisfa il criterio di idoneità quali-quantitativa, nonché il criterio topografico per applicazione distrettuale della vis lesiva con diretta correlazione tra sede di sviluppo del danno e sede di applicazione della forza lesiva. In particolare il suddetto pativa un politraumatismo plurifratturativo a prevalente applicazione al capo, al torace, all'anca sinistra ed al dorso. Analogamente, vi è chiara coincidenza tra momento di applicazione della forza lesiva e sviluppo della
5 sintomatologia (l'esaminando accedeva immediatamente mediante elisoccorso presso struttura nosocomiale per gli approfondimenti del caso)”.
Il c.t.u. ha riconosciuto l'esistenza di un "continuum fenomenologico" tra il momento d'applicazione della forza traumatica ed il successivo iter clinico, del tutto coerente con la natura e l'evoluzione delle lesioni alia luce del trattamento terapeutic o adottato.
Le lesioni si sono stabilizzate nel senso che presenta una serie menomazioni, che Parte_1
investono diversi distretti (spalle, schiena, anche), specificamente descritte a pag. 27 della c.t.u.).
Tali lesioni implicano che ha certamente patito un danno, anzitutto non Parte_1
patrimoniale.
Va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e
26975), il danno non patrimoniale è stato “ripensato” in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: il danno non patrimoniale viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Il danno biologico costituisce una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139 comma 2 del d.lgs. n. 209 del
7/9/2005 (cd. Codice delle assicurazioni): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Al fine di quantificare il risarcimento, occorre utilizzare i parametri posti dalle tabelle di liquidazione elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, in quanto il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 - Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 prevede (all'art. 6 5) che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore, risalente al 5 marzo 2025.
Il danno derivante dalle lesioni riportate da nel sinistro di cui trattasi, avvenuto in Parte_1
epoca antecedente a tale data, va liquidato in ossequio alle Tabelle milanesi che, come chiarito dalla Suprema Corte, “sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 8532 del
06/05/2020).
Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale
e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
Le Tabelle di Milano 2024 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
7 Alla luce del danno individuato dal c.t.u., va anzitutto riconosciuta a la somma di Parte_1
euro 12.075,00 per inabilità temporanea (totale per 30 giorni, euro 3.450,00; parziale al 75% per
60 giorni, euro 5.175,00; temporanea parziale al 50% per 60 giorni euro 3.450,00).
Alla luce degli accertamenti esperiti e del quadro di menomazione permanente acclarato, il danno biologico permanente va quantificato nella misura del 30%, che individua gli esiti dei molteplici traumi riportati (fratture della base e della volta cranica, fratture costali multiple bilaterali, talune scomposte a destra, e dello sterno, frattura vertebrale somatica di D9, trattata conservativamente, ed esiti algo-disfunzionali a carico dell'anca sinistra e cicatriziali iatrogeni alla coscia sinistra, nonché gli esiti di trombosi venosa profonda a carico dell'arto inferiore sinistro). Applicando il punto base per l'età del danneggiato (49 anni), si perviene a quantificare il danno biologico permanente in euro 114.162,00 (il punto base è pari a 5.007,10). Occorrono, a questo punto, alcuni rilievi in relazione al danno morale e alla personalizzazione, dovendosi prima valutare se sussista un concorso del danno biologico (come danno dinamico-relazionale) con il danno morale.
Come accennato, la Suprema Corte ha poi chiarito che, premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo “e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto” (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 25164 del10/11/2020).
La difesa di parte attrice non ha versato in atti – tempestivamente ossia nell'atto di citazione– elementi che consentano di ritenere il positivo accertamento del danno morale, cui nell'atto introduttivo neppure si fa riferimento. Per tale ragione, non si può riconoscere l'incremento del punto percentuale per la sofferenza soggettiva, non avendo parte attrice neppure individuato gli elementi da cui trarre in via presuntiva la prova di tale voce di danno.
Quanto poi alla personalizzazione, pur avendola richiesta, parte attrice non ha effettuato specifiche allegazioni neppure sul punto. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che essa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del
8 valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. In buona sostanza, gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Gli elementi individuati da parte attrice – ossia l'impossibilità di utilizzare la bicicletta come mezzo di locomozione – non sono in sé eccezionali rientrando nelle conseguenze ordinarie di lesioni come quelle patite da Parte_1
Il danno non patrimoniale subito da quindi quantificabile in euro 126.237,00 Parte_1
A titolo di danno patrimoniale, vanno riconosciute a e spese mediche sostenute in Parte_1
conseguenza del sinistro, documentate per euro 5.414,00, che includono anche la perizia del dott. reliminare al giudizio. Per_2
Il danno complessivo, quantificato in euro 131.651,00, merita di essere risarcito nella misura del
30%, pari all'apporto causale dato dalla condotta di guida di CP_2
Si perviene quindi alla somma di euro 39.495,30.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Pertanto, l'importo di euro, liquidato all'attualità, va devalutato alla data del sinistro (giugno
2020: euro 33.329,37) e successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 43.290,43 su cui sono poi dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. Le spese di lite
Le spese vanno compensate nella misura del 70%, stante il riparto di responsabilità riconosciuto.
9 Per il resto vanno poste a carico delle parti convenute e liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, in misura pari al 30 % dei valori medi dello scaglione relativo al quantum riconosciuto.
Tenuto conto degli esiti, le spese della c.t.u. medico legale vanno poste a carico di parte convenuta e quelle della c.t.u. cinematica a carico di parte attrice, la quale è quindi tenuta a versare al c.t.u. l'ulteriore somma già liquidata e di cui il c.t.u. ha segnalato il mancato versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di e ogni diversa istanza ed CP_2 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie parzialmente la domanda ed accerta la responsabilità di nella CP_2
causazione del sinistro occorso in data 18/06/2020 nella misura del 30%;
b) dichiara tenute e condanna e in solido fra CP_2 Controparte_1
loro, a risarcire a il 30% dei danni patiti, quantificati in euro 43.290,43, Parte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
c) dichiara tenute e condanna e in solido fra CP_2 Controparte_1
loro, alla rifusione in favore di del 30% delle spese di lite, che liquida in Parte_1
euro 163,50 per esborsi ed euro 2.284,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
d) compensa nella restante misura del 70% le spese di lite;
e) pone le spese della c.t.u. medico legale a carico di parte convenuta e quelle della c.t.u. cinematica a carico di parte attrice.
Ferrara, 17/07/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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