Articolo 162 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 161Articolo 163
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13 novembre 1960
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19 agosto 2014
Art. 162. Orario di ufficio

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. ((Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.))
L'orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.
Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.
Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o l'impiegato e' tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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