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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile-Sezione Specializzata Impresa
nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2098/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BORROMEI, 2 20123 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. FERRINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA Roma n. 10 12051 ALBA presso lo studio dell'avv. BROVIDA
COSTANZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TORTOROGLIO LORENZA ( ) VIA Roma n. 10 12051 ALBA;
C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 16 Avente ad oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese sulle seguenti conclusioni.
Per Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così decidere:
In riforma dell'impugnata sentenza:
A) accogliere le seguenti conclusioni formulate da nel primo grado di giudizio, Parte_1
ovvero:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto stipulato tra Parte_1
ed in data 05/07/2013 avente ad oggetto la compravendita delle quote di
[...] Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, Controparte_2
2. condannare alla restituzione in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
10,00, pari all'importo del prezzo di acquisto effettivamente versato dalla in Parte_1
esecuzione dei predetti contratti, con maggiorazione di interessi computati al saggio legale dalla data del versamento e sino all'effettivo soddisfo oltre a rivalutazione e […sic].
3. condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice, quantificati CP_1
complessivamente in Euro 22.000,00 con maggiorazione di interessi computati al saggio legale sino all'effettivo soddisfo oltre a rivalutazione, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4. in via subordinata, qualora non dovessero essere ritenuti sussistenti i presupposti per una dichiarazione di annullamento del contratto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla responsabilità della società che non ha rispettato gli Controparte_1 accordi contrattuali non avendo, in particolare, mai trasferito alla società “ il Controparte_2
contratto di leasing immobiliare, e condannarla quindi al risarcimento del danno e/o indennizzo contrattuale quantificato in Euro 78.600,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
5. condannare, altresì, parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello e di quelle del primo grado di giudizio.
pagina 2 di 16 B) In ragione dell'avvenuto pagamento in data 04/07/2023 delle spese legali e del risarcimento ex art. 96 c.p.c. liquidati nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Milano, in caso di accoglimento dell'appello, condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 23.970,00, oltre interessi dalla data di pagamento e fino al saldo.
In via istruttoria: chiede di rigettare le istanze istruttorie formulate da parte convenuta tenuto conto Parte_1
della irrilevanza ai fini della decisione e comunque per la loro inammissibilità ed ammettersi invece prova testimoniale sul seguente capitolo:
“Vero che l'Allegato 3 del contratto preliminare (documento n. 5 depositato da che è CP_1 denominato “Situazione patrimoniale Newco postconferimento pro-forma” e che si rammostra contiene dati contabili della società ” Controparte_1
Si indicano a testi:
- nato a [...] il 07/12/ 1963, e residente in [...] C.F._2
Stuparich Nr.4;
- nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]. Testimone_2 C.F._3
Sempre in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sul capitolo di prova sopra riportato. Controparte_1
Si chiede, infine, che si voglia disporre CTU al fine di accertare (i) la “superficiale” e/o errata metodologia di calcolo dell'avviamento contenuta nella relazione del dott. del Persona_1
09/05/2013, (ii) la congruità dei danni derivanti dall'annullamento del contratto e (iii) l'entità dei danni descritti, lamentati e sofferti da parte attrice in relazione al mancato trasferimento da parte di CP_1 del contratto di leasing immobiliare e con esso il diritto di riscatto dell'immobile sito in Milano, Piazza
Firenze.
In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze di fatto ex adverso articolate da intendersi in senso opposto e contrario, con gli stessi testi indicati e con i propri già indicati nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c..
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via istruttoria
pagina 3 di 16 - Ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli, dedotti con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado, da intendersi preceduti da prefisso “Vero che”:
1) In data 24 gennaio 2013, il Sig. , responsabile della società incaricata Testimone_3 Parte_2
da si è recato in Torino, Via Mancini, presso la sede di ove è Parte_1 Controparte_2 stato accolto dall'allora amministratore delegato di Sig. , e Controparte_2 Persona_2 dall'allora Direttore amministrativo di Sig. ed ove ha preso visione di Controparte_2 Testimone_4
tutta la documentazione richiesta il giorno precedente, con la e-mail prodotta sub doc. 21, da rammostrarsi al teste;
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: , Persona_2 Tes_5 Testimone_4
2) successivamente all'incontro di cui al capitolo precedente, si tennero altre sedute in Torino, Via
Mancini, presso la sede della specificamente finalizzate all'analisi di dati, documenti Controparte_2
e informazioni relative alla società oggetto di cessione, da parte del Sig. della Testimone_3 Pt_2
in particolare nelle date 27 febbraio 2013, come emerge altresì dalla e-mail prodotta sub doc. 24,
[...]
da rammostrarsi al teste, e 7 maggio 2013, come emerge altresì dalla e-mail prodotta sub doc. 26, da rammostrarsi al teste;
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: , Persona_2 Tes_5 Testimone_4
3) oggi tanto nella fase delle trattative volte alla sottoscrizione dei Controparte_2 Controparte_1
contratti oggetto di causa, quanto successivamente alla conclusione dei contratti medesimi, mai ha ricevuto contestazioni da parte di rappresentanti della o rappresentanti della Parte_2 [...]
in ordine alla mancata messa a disposizione di informazioni e documentazione, o alla Parte_1
mancata autenticità delle stesse;
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: , SA DI, LE ON. Persona_2
4) Il 13 maggio 2013 si tenne un incontro presso la sede di in Milano, Piazza Parte_1
Amendola n. 5, tra la Signora responsabile fiscale di e i Signori Tes_5 Controparte_1 Tes_2
consigliere del C.d.A. nonché Presidente C.d.A di
[...] Controparte_2 Parte_1
e Presidente C.d.A di in occasione del quale, a fronte
[...] Testimone_1 Controparte_2
dei solleciti della Signora ad evadere quanto ancora necessario per la definitiva Tes_5 formalizzazione del trasferimento del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile di Milano, piazza Firenze, i signori e cominciarono a sollevare doglianze in ordine alla non Tes_2 Tes_1 convenienza dell'affare concluso con dichiarandosi apertamente non più interessati al Controparte_1
trasferimento del contratto in discorso.
pagina 4 di 16 Si indicano a testi sulla superiore circostanza: SA DI;
Alberto Peroglio.
Dichiarare inammissibile il documento prodotto da parte attrice sub doc. 17 nel giudizio di primo grado per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
- Dichiarare inammissibile, in quanto irrilevante, il capitolo di prova per interrogatorio formale e testi dedotto dall'appellante e, ove ammesso, ammettere in prova contraria, il seguente capitolo:
5) Vero che i valori esposti nell'Allegato 3 del contratto preliminare sottoscritto dalle società, prodotto sub doc. 5 nel giudizio di primo grado, da rammostrarsi al teste, sono stati analizzati e condivisi dalle società e, successivamente, riversati nell'Allegato medesimo così come concordati.
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: SA DI;
Alberto Peroglio.
Rigettare l'istanza di CTU formulata da parte attrice stante la totale irrilevanza e inutilità degli accertamenti per cui la medesima è stata richiesta.
Nel merito rigettare l'appello e le domande proposte da confermando la sentenza Parte_1
impugnata.
Con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1 Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (di seguito anche solo Parte_1 Controparte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Milano- Sezione specializzata Impresa, al fine di: in via principale, sentir dichiarare l'annullamento per errore del contratto di acquisto delle quote della newco stipulato con la stessa in data 5 luglio 2013, con Controparte_2 Controparte_1
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto, pari ad 10 euro, e al risarcimento del danno quantificato in 22.000 euro;
in via subordinata, sentir accertare l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di trasferimento, in favore di di un contratto di leasing immobiliare, con condanna della Controparte_2
convenuta medesima al risarcimento del danno quantificato in euro 78.600,00.
Difatti, in data 19 aprile 2013 era stato concluso tra le parti un contratto preliminare con cui:
pagina 5 di 16 (già si era obbligata a costituire entro il 30 aprile 2013 una nuova s.r.l., CP_1 Controparte_2
con capitale sociale pari ad euro 10.000,00 interamente detenuto dalla stessa e con CP_1
denominazione ed a conferirle uno dei due rami di azienda ad essa facenti capo (in Controparte_2
particolare, quello costituito da tutte le attività di commercializzazione di viaggi organizzati da terzi);
si era obbligata ad acquistare da l'intero capitale sociale della Parte_1 CP_1
costituenda s.r.l., a fronte del riconoscimento, da parte della cedente, di una serie di garanzie circa il valore della partecipazione oggetto di cessione.
In data 7 maggio 2013 era stata costituita la newco la cui assemblea Controparte_2
straordinaria, in data 9 maggio 2013, aveva deliberato un aumento del capitale sociale, a pagamento, da
10.000,00 a 20.000,00 euro, con un sovrapprezzo di 130.000,00 euro “a servizio” del conferimento in natura del ramo d'azienda da il cui valore di euro 145.000 veniva attestato da un esperto, CP_1 ai sensi dell'art. 2465 c.c.. In data 5 luglio 2013 era stato stipulato il contratto di cessione delle quote di da a al prezzo di euro 10,00. In data 14 Controparte_2 CP_1 Parte_1
ottobre 2015 la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, su istanza Controparte_2
degli stessi suoi amministratori.
ha sostenuto di essere stata indotta in errore in ordine alla valorizzazione, per euro Parte_1
1.298.640,17, dell'avviamento del ramo d'azienda conferito in ha assunto di Controparte_2
avere contrattato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, provocata dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza ex artt. 1175 e 1337 c.c. da parte di atteso che CP_1 quest'ultima le avrebbe sottoposto, in sede di trattive, dati non veritieri sul valore del predetto ramo d'azienda. La falsa rappresentazione era stata poi rafforzata dalla relazione ex art. 2465 c.c. dell'esperto indipendente dott. il quale, lungi dal dare atto che l'avviamento era negativo, Persona_1
aveva valorizzato tale voce dell'attivo in euro 1.300.000,00, così sostanzialmente confermando quanto convenuto dalle parti in sede precontrattuale.
I.2 costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda di annullamento CP_1
per errore, sottolineando come il contratto definitivo di cessione di quote fosse stato concluso all'esito di lunghe trattative tra le parti, nel corso delle quali aveva anche svolto, per il Parte_1
tramite di una società di advisory, un'attività di due diligence sulla base di tutta la documentazione che aveva richiesto e che le era stata messa a disposizione da con la massima trasparenza;
ha CP_1
sostenuto, inoltre, che le doglianze circa l'erronea valorizzazione della voce “avviamento” si fondavano su un'analisi effettuata ex post, a fronte dei risultati aziendali ottenuti nei due anni successivi pagina 6 di 16 all'acquisto, e non secondo quanto risultava ex ante al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e della relazione dell'esperto; ha affermato che nessun errore aveva inficiato il processo formativo della volontà di acquisto di e, in ogni caso, anche quando si fosse potuto Parte_1
ritenere che l'attrice era effettivamente caduta in errore, questo sarebbe stato un errore “colpevole”, avendo avuto la stessa tutti gli strumenti per rilevare la pretesa causa di invalidità del contratto ed agire di conseguenza.
I.3 Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio ha così deciso:
“- rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
- condanna a rifondere a le spese legali che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 15.000,00.” Controparte_1
In sintesi, il Tribunale di Milano ha svolto le seguenti argomentazioni: quanto alla domanda attorea di annullamento del contratto, ha dichiarato di condividere l'orientamento della Cassazione per la quale
“la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza." (Cass. n. 16031 del 19/07/2007). In proposito, sia pure in fattispecie diversa, il principio secondo il quale "l'oggetto immediato della vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale" è stato confermato (Cass. n. 17948 del
19/10/2012)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 13/03/2019). Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, le parti avevano inserito specifiche clausole di garanzia, ed in particolare alla clausola 5.1 lettera a), ove si legge: “Il Promittente Venditore dichiara e garantisce a Value che la Situazione
pagina 7 di 16 Patrimoniale al Conferimento esporrà il valore degli attivi di cui all'All.
2. così come concordati tra le
Parti. In particolare, il valore dell'avviamento è convenzionalmente determinato in €
1.298.640,17.(…)” Inoltre al successivo capo 5.2 era previsto che: “Qualora dovessero emergere, dopo la conclusione del Presente Preliminare o comunque in data posteriore alla data del closing, oneri passivi di qualsivoglia natura, debito, obbligazione, passività, sopravvenienza passiva, perdita o altro danno o conseguenza pregiudiziale, insussistenza o minusvalenza di attivo, rivendicazione o pretese di terzi (…) rispetto alla Situazione Patrimoniale di Conferimento (…) le Passività saranno totalmente a carico del Promittente Venditore, che dovrà provvedere a risarcire e tenere indenne
. Era stata quindi disciplinata al successivo capo 5.3 un'apposita procedura per l'esercizio di tale Pt_1
garanzia da parte di , onerata di dare comunicazione tempestiva per iscritto al Parte_1
Promittente venditore delle sopravvenienze, entro trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza. In caso di contestazioni e di disaccordo fra le parti era prevista la nomina da parte del Presidente del
Tribunale di Milano di un esperto indipendente. Infine, era prevista una franchigia pari al 5% del risarcimento dovuto, che non poteva superare l'importo 1 milione di euro. Il Tribunale ha dunque rimarcato che non aveva inteso azionare il meccanismo negoziale previsto, pur Parte_1
lamentando in sostanza la minusvalenza di attivo, ed aveva preferito ricorrere, senza che tuttavia ne sussistessero effettivamente i presupposti, all'azione caducatoria di annullamento sulla base dell'asserito errore. In realtà, già il corrispettivo pattuito per la cessione pari ad euro 10,00 induceva a ritenere che, contrariamente a quanto dedotto, , lungi dall'essere stata vittima di Parte_1
una falsa rappresentazione della realtà, fosse ben consapevole del “peso” intrinseco della partecipazione societaria che si accingeva ad acquistare. D'altra parte, i bilanci di ante CP_2
conferimento, a detta della stessa parte attrice, rilevavano delle ingenti perdite di esercizio, sin dal 2009
e fino all'esercizio precedente il closing, anche per svariate centinaia di migliaia di euro l'anno.
Quanto al mancato trasferimento del leasing immobiliare, il Tribunale, premesso che “l'attrice richiama l'art. 5 del contratto preliminare, deducendo di aver ottenuto da anche la garanzia circa CP_1
“la piena ed esclusiva proprietà” e “l'indisturbato possesso” in capo a Liberi Tutti Travel “di tutti i beni immobili e mobili registrati riflessi nella Situazione Patrimoniale di Conferimento rientranti nel
Ramo di Azienda”, la quale “condurrà in leasing n. contratto IF1271063 un immobile sito in Milano,
Piazza Firenze 19, ad uso commerciale……””, ha rilevato che aveva spiegato il mancato CP_1
trasferimento con il comportamento di che, benché subentrata di fatto nel possesso Parte_1 dell'immobile oggetto del leasing, non aveva pagato i canoni dal 2015, e si era resa colpevole di inerzie pagina 8 di 16 nel trasmettere la documentazione necessaria al subentro nei confronti di UNICREDIT Leasing, oltre comunque a non aver attivato, anche in questo caso, il meccanismo previsto dal contratto di cessione delle partecipazioni sociali.
II. Il giudizio di appello:
II.1. , che come allegato e debitamente documentato ha incorporato per fusione Parte_1
, ha proposto appello avverso la suddetta decisione del Tribunale di Milano, Parte_1
proponendo, in sintesi, i seguenti profili di censura:
- Il Tribunale avrebbe errato, nel proprio argomentare, valorizzando il mancato esperimento della procedura prevista al capo 5.3 del contratto, atteso che il ricorso all'azione di annullamento per vizio del consenso ne comportava il superamento (“La parte appellante ha, infatti, Pt_1 domandato l'annullamento del contratto per errore perché ritiene che ci siano i presupposti di fatto e di diritto per tale tipologia di impugnazione che corrisponde ad una specifica patologia del negozio, tenuto conto dei fatti accaduti e di quanto è stato concordato tra le parti, come spiegheremo meglio nel successivo paragrafo. La circostanza che abbia domandato Pt_1
l'annullamento del contratto per errore determina che tutta la procedura prevista nel capo 5.3 del contratto preliminare del 30/04/2013 (doc. n. 2 fascicolo di primo grado) per l'esercizio delle garanzie da parte di richiamata nella sentenza non sia applicabile alla fattispecie Pt_1 in esame.”: pag. 21 dell'atto di appello).
- Il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto della domanda giudiziale e non avrebbe neppure applicato correttamente i principi di diritto espressi dalla richiamata giurisprudenza in materia di annullamento del contratto per errore e garanzie patrimoniali accessorie alla cessione di quote, atteso che “non tutti i contratti di cessione quote contenenti garanzie patrimoniali accessorie alla cessione di quote rilasciate dal venditore sono uguali e quindi non possono essere applicati principi giurisprudenziali stabiliti per una particolare fattispecie in astratto a tutte le casistiche giudiziarie” (pag. 22 dell'atto di appello).
- era ben consapevole del fatto che la cessione aveva avuto quale oggetto immediato la Pt_1
partecipazione sociale, ma questo non valeva ad escludere, date le peculiarietà del caso concreto, l'errore essenziale sul valore dell'avviamento (“..il contratto impugnato in questo giudizio ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la
pagina 9 di 16 quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta ma la circostanza che nel caso di specie abbia prestato il proprio consenso anche sul valore dell'avviamento Pt_1 garantito da rende più ampio l'oggetto del contratto che non può dirsi limitato solo alla CP_1
quota intesa come diritto per la partecipazione sociale ma anche ad un valore di avviamento pari ad Euro 1.300.000,00 che tale quota incorpora per espressa pattuizione delle parti.” (pag.
23 dell'atto di appello).
- Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che dalla documentazione versata in atti potesse evincersi la possibilità di di valutare correttamente il valore dell'avviamento, ed CP_3
avrebbe errato nel ritenere che dal prezzo esiguo della cessione delle quote potesse trarsi un dirimente elemento di valutazione: difatti, il prezzo simbolico di 10 euro teneva semplicemente conto delle passività della società alla data dell'acquisto. Su questo specifico punto, peraltro, il
Tribunale aveva errato nel valutare la circostanza che i bilanci di esercizio della società, sino al closing, riportassero le suddette perdite di esercizio, senza altrettanto valutare che proprio quei bilanci, “dal 2009 e fino all'esercizio precedente il closing, riportavano tutti che vi fosse un avviamento nella società e che questo aveva un valore di € 1.564.946” (pag. 27 CP_1 dell'atto di appello), con la conseguenza che il problema era che, proprio in ragione delle perdite di esercizio, il valore dell'avviamento avrebbe dovuto essere svalutato, e non averlo fatto aveva potuto costituire anche un falso.
- Quanto alla domanda subordinata attinente il mancato subentro nel leasing immobiliare, il
Tribunale avrebbe errato in modo duplice, ovvero sia nel valorizzare ancora, al fine di rigettare la domanda medesima, la mancata attivazione della procedura i cui all'art.
5.3.3. del contratto preliminare, sia nel valutare la documentazione prodotta in giudizio e nel ritenere su questa base che la cessionaria avesse dato causa al mancato trasferimento del leasing da parte della finanziaria.
- Il Tribunale, infine, l'avrebbe condannata ex art. 96 c.p.c. del tutto ingiustamente, dopo che la decisione era risultata fondata su rilievi officiosi a fronte di una difesa non perspicua della controparte.
II.2. Si è costituita dichiarando e debitamente documentando di aver incorporato Controparte_1
per fusione contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
pagina 10 di 16 II.3. La causa, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata discussa in camera di consiglio in data 28.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello è infondato.
III. 1. Quanto alla domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, va osservato quanto segue.
Il Tribunale ha affermato l'inapplicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 1427 c.c. e ss., e tanto risulta aver fatto secondo il seguente ragionamento: è fermo l'orientamento della
Cassazione, di cui alla pronuncia n. 7183/2019, per cui l'oggetto del contratto di cessione di azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta;
per questa ragione, l'azione di annullamento del contratto per errore è ammissibile solo riguardo a quell'oggetto mediato il venditore abbia fornito una specifica garanzia pattizia;
nel caso di specie il valore degli attivi, e segnatamente dell'avviamento, erano stati oggetto di garanzia del venditore ed era stata prevista negozialmente una procedura specifica per farla valere;
tuttavia la parte acquirente non aveva inteso attivare la garanzia, “preferendo avanzare domanda demolitoria di quel [medesimo] contratto”. Domanda che, come si è anticipato, in ragione di quella espressa previsione negoziale che la acquirente ha disatteso, il Tribunale ha ritenuto non proponibile (“Per tutti i motivi sopra esposti va dichiarata l'infondatezza della domanda, non coerente con il regolamento negoziale adottato dalle parti, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1427 e seguenti c.c..”).
La Corte osserva che la richiamata pronuncia della Cassazione (n. 7183/2019) è pertinente poiché chiarisce che l'errore sul valore della consistenza economica della partecipazione sociale può giustificare l'annullamento del contratto per errore solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali (ovvero nel caso di dolo, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare pagina 11 di 16 l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza: il ché, però, non corrisponderebbe al caso di specie1).
Come si è visto, il contratto preliminare inter partes ha previsto al punto 5 una specifica garanzia del venditore in ordine al valore degli attivi, ovvero, segnatamente, dell'avviamento, indicato nella misura
“convenzionalmente determinata” di € 1.298.640,17.
Per tale ragione, applicando i principi dettati dalla Cassazione l'azione di annullamento del contratto, per errore sul valore di quella entità, era in astratto esperibile, pur cadendo su un oggetto solo mediato del contratto di cessione.
L'aver le parti previsto una procedura negoziale specificamente volta a far valere la garanzia, con l'effetto di far conseguire alla acquirente un indennizzo per le “Passività” (comprese le minusvalenze di attivo) emerse successivamente alla stipula, se passibile di essere interpretata come concorde previsione di un iter alternativo alla proposizione di un giudizio per il risarcimento del danno, non pare alla Corte interpretabile quale rinuncia della parte al diritto di domandare, sussistendone i presupposti, una domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso.
Detto ciò, occorre però valutare se abbia effettivamente dato prova di essere incorsa in un Pt_1
errore essenziale e riconoscibile, in ordine al valore dell'avviamento, e la risposta è senz'altro negativa.
Infatti, come messo in evidenza dal Tribunale con affermazione che, come si vedrà, non è stata per nulla efficacemente censurata da “risultano svariati riscontri circa la qualità dell'attività di Pt_1
due diligence svolta da parte della società incarica[ta] da in vista dell'acquisizione Parte_1
della partecipazione da (cfr. doc. 1 convenuta) e dello scambio di nutrita documentazione CP_1 tra le parti finalizzato a soddisfare ogni pretesa informativa dell'attrice (cfr. documenti da 23 a 28 convenuta)”. Le trattative, prima, e la stipula del contratto preliminare, poi, non sono avvenute sulla scorta della sola valutazione degli attivi offerta dall'esperto indipendente dott. nella relazione Per_1
ex art. 2465 c.c.: l'odierna appellata ha allegato e documentato in primo grado che l'allora
[...]
(ora aveva condotto, nel corso delle trattative, una approfondita attività di due Pt_1 Pt_1
diligence, tant'è che sin dalla prima “manifestazione di interesse non vincolante” del 2 gennaio 2013
(doc.1 di parte appellata) aveva precisato come la volontà di effettuare l'investimento dovesse pagina 12 di 16 intendersi condizionata a “la conclusione soddisfacente di una due diligence relativa ad aspetti regolamentari, legali, contabili, patrimoniali e finanziari, fiscali, operativi, sul personale e relativi al mercato, oltre che di ogni altra verifica complementare giudicata necessaria o opportuna dall'investitore, anche al fine di poter verificare adeguatamente i rischi del proprio investimento.”.
Tale premessa, essendo poi effettivamente addivenuta alla stipula del preliminare Parte_1
anziché recedere dalle trattative, rende ragionevolmente certo che tutte le informazioni del caso siano state acquisite, e che la convenienza dell'investimento abbia potuto essere adeguatamente valutata anche sotto il profilo della consistenza degli attivi, tra i quali vi è l'avviamento. La appellante -che pare mettere in dubbio, pur senza esplicitamente negare, che l'attività di due diligence, il cui esito positivo essa stessa aveva posto quale condizione della stipula, sia mai stata effettuata- sostiene (pag. 32 dell'atto di appello) che “..anche se fosse stata fatta da una due diligence sulla documentazione Pt_1
commerciale, amministrativa e legale di come asserisce controparte, tale due diligence non CP_1 avrebbe comunque portato alla determinazione di un avviamento dell'azienda oggetto di Pt_1 acquisizione. Per la determinazione dell'avviamento di una azienda occorre, infatti, come abbiamo sopra menzionato, avere dei dati economici, patrimoniali e contabili della società che solo la società stessa titolare dell'azienda oggetto di valutazione può fornire o comunque elaborare per arrivare ad una determinata grandezza”.
Senonché, osserva la Corte, nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali si legge (sottolineatura aggiunta) che “Le società acquirenti dichiarano di essere esattamente edotte della situazione economico finanziaria amministrativa della società ceduta e di avere esaminato tutti i libri anche non obbligatori della stessa”.
Di tal ché, a fronte di questa situazione inconfutabile, non riesce la appellante a delineare gli effettivi contorni dell'errore in cui sarebbe caduta, e, tanto meno, risultando ciò a ben vedere dirimente, a convincere sulla riconoscibilità di un tale supposto vizio del proprio consenso, dal momento che, stipulando il contratto, riconosceva alla controparte di aver potuto esaminare tutta la contabilità sociale
(compresi dunque i bilanci che, dal 2009 all'esercizio precedente il closing, avevano esposto rilevanti perdite di esercizio e purtuttavia non avevano svalutato le immobilizzazioni immateriali, per rispondere alla doglianza di cui a pag. 27 dell'appello), e notoriamente, sin dalle trattative, aveva condotto una propria autonoma investigazione sui dati e sulle informazioni di rilievo, al punto da togliere centralità al parere dell'esperto Per_1
Per tutti questi motivi, il rigetto della domanda di annullamento del contratto non merita riforma.
pagina 13 di 16 III.2. Anche le censure avverso il rigetto della domanda subordinata, di risarcimento del danno da inadempimento all'obbligazione di trasferire il contratto di leasing immobiliare, sono infondate.
Il Tribunale ha ritenuto “dirimente –anche in questo caso- la mancata attivazione da parte di
[...]
del procedimento d'indennizzo previsto nel capo 5.2 del preliminare”, rilevando tuttavia in Pt_1
parallelo, con argomentazione estesa all'esame dei documenti versati in atti, esitazioni ed inerzie di
, anche per periodi di tempo rilevanti, nel fornire i dati necessari al subentro, oltre Parte_1
al comportamento della stessa UNICREDIT.
La appellante censura le argomentazioni del Tribunale sostenendo: quanto al primo profilo, che la garanzia, secondo la procedura contrattualmente prevista, era stata di fatto azionata con la diffida del
29.04.2011 (doc. 9), cui aveva risposto con ritardo e, dichiarandosi “disponibile in Parte_1
qualsiasi momento a portare a conclusione il passaggio del contratto di leasing”, sostanzialmente ammesso il proprio inadempimento sino a quel momento, per cui la procedura di cui all'art.
5.5.3. del contratto preliminare doveva considerarsi superata, né controparte in atti aveva infatti eccepito il suo mancato esperimento, trattandosi di un rilievo officioso del Tribunale;
sotto il secondo profilo, attinente la prova dell'inadempimento, che, una volta eccepito quest'ultimo, l'onere di provare di aver invece adempiuto incombeva su e dai documenti che i giudici mostravano di aver esaminato CP_1
non sarebbe stato possibile trarre alcun indizio di quell'adempimento.
La Corte osserva che la ragione più liquida, che assorbe la necessità di esaminare preliminarmente la questione della mancata attivazione della garanzia prevista in contratto, e che d'altra parte consente di escludere che il mancato subentro della odierna appellata nel contratto di leasing sia dipeso da inadempimento di (cfr. Cass. Civ. n. 21140/07: “sia nell'ipotesi di responsabilità CP_1
extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore”), consiste nel tenore del carteggio, versato in atti, tra la ed UNICREDIT Leasing. CP_1
Carteggio al quale la appellante non ne contrappone altro, di opposto tenore, che sia intercorso tra essa stessa e la finanziaria.
E dunque, dal carteggio prodotto dalla appellante risulta chiaramente che, inizialmente, UNICREDIT
Leasing pose delle condizioni, per autorizzare il subentro, il cui avveramento non dipendeva da quali il saldo di uno scaduto in essere con una società, collegata alla appellante, in CP_1
relazione ad altro leasing in essere (doc. 17 di parte appellata, e-mail del 05.12.2014), mentre, successivamente, la procedura di subentro rimase in stand by per la mancata comunicazione, che pagina 14 di 16 parimenti non dipendeva da di quale soggetto per la subentrante si sarebbe reso CP_1
firmatario dell'atto, con la relativa attribuzione di poteri (doc. 19 della appellata).
Ritardi ed inerzie, dunque, come rilevato dal Tribunale, non correlati alla sfera di intervento diretto di e che, di fatto, si sono perpetuati sino a che, per via del fallimento della newco, il CP_1
subentro nel leasing non è stato più neppure ipotizzabile.
Pertanto, anche relativamente al rigetto della domanda risarcitoria subordinata la sentenza di primo grado non è suscettibile di riforma.
III.3. Infine, così come posta non è fondata neppure la censura alla condanna ex art. 96, 3° comma,
c.p.c.. La appellante sostiene che la condanna sia ingiusta atteso che la controparte non sarebbe stata in grado, nelle proprie difese, di eccepire compiutamente i profili che hanno poi fondato la decisione del
Tribunale (“appare evidente che, se è stata poco diligente la parte attrice che ha introdotto il giudizio, deve dirsi che altrettanto poco diligente sia stata la parte convenuta che non ha sollevato in corso di causa le eccezioni sopra riportate che gli avrebbero permesso di vincere la causa in conformità a quanto deciso dal Tribunale”; pag. 50 dell'atto di appello), senonché, il Tribunale ha inflitto la condanna ravvisando un abuso del processo nella ritenuta manifesta infondatezza delle domande respinte, senza alcun paragone, che la norma certamente non postula, fra il tenore delle contrapposte difese di parte.
La sentenza impugnata deve pertanto trovare integrale conferma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5018/23, ogni contraria domanda ed Parte_1
eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come rilevato dal Tribunale: “Va precisato che l'attrice non ha dedotto raggiri, né ha imputato alla convenuta altre condotte dolosamente reticenti, avendo precisato, sempre nelle memorie intermedie di non aver “inteso individuare nel caso di specie alcuna specifica volontà di d'indurre in errore la stessa che si sarebbe dovuta inequivocabilmente CP_1 Pt_1 manifestare in raggiri compiuti dalla ai danni di parte attrice”, riferendosi solo ad un “errore non provocato” CP_1 (cfr. pag. 5 memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).”: pag. 6 della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile-Sezione Specializzata Impresa
nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2098/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BORROMEI, 2 20123 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. FERRINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA Roma n. 10 12051 ALBA presso lo studio dell'avv. BROVIDA
COSTANZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TORTOROGLIO LORENZA ( ) VIA Roma n. 10 12051 ALBA;
C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 16 Avente ad oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese sulle seguenti conclusioni.
Per Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così decidere:
In riforma dell'impugnata sentenza:
A) accogliere le seguenti conclusioni formulate da nel primo grado di giudizio, Parte_1
ovvero:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto stipulato tra Parte_1
ed in data 05/07/2013 avente ad oggetto la compravendita delle quote di
[...] Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, Controparte_2
2. condannare alla restituzione in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
10,00, pari all'importo del prezzo di acquisto effettivamente versato dalla in Parte_1
esecuzione dei predetti contratti, con maggiorazione di interessi computati al saggio legale dalla data del versamento e sino all'effettivo soddisfo oltre a rivalutazione e […sic].
3. condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice, quantificati CP_1
complessivamente in Euro 22.000,00 con maggiorazione di interessi computati al saggio legale sino all'effettivo soddisfo oltre a rivalutazione, o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4. in via subordinata, qualora non dovessero essere ritenuti sussistenti i presupposti per una dichiarazione di annullamento del contratto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla responsabilità della società che non ha rispettato gli Controparte_1 accordi contrattuali non avendo, in particolare, mai trasferito alla società “ il Controparte_2
contratto di leasing immobiliare, e condannarla quindi al risarcimento del danno e/o indennizzo contrattuale quantificato in Euro 78.600,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
5. condannare, altresì, parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello e di quelle del primo grado di giudizio.
pagina 2 di 16 B) In ragione dell'avvenuto pagamento in data 04/07/2023 delle spese legali e del risarcimento ex art. 96 c.p.c. liquidati nella sentenza di primo grado dal Tribunale di Milano, in caso di accoglimento dell'appello, condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 23.970,00, oltre interessi dalla data di pagamento e fino al saldo.
In via istruttoria: chiede di rigettare le istanze istruttorie formulate da parte convenuta tenuto conto Parte_1
della irrilevanza ai fini della decisione e comunque per la loro inammissibilità ed ammettersi invece prova testimoniale sul seguente capitolo:
“Vero che l'Allegato 3 del contratto preliminare (documento n. 5 depositato da che è CP_1 denominato “Situazione patrimoniale Newco postconferimento pro-forma” e che si rammostra contiene dati contabili della società ” Controparte_1
Si indicano a testi:
- nato a [...] il 07/12/ 1963, e residente in [...] C.F._2
Stuparich Nr.4;
- nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]. Testimone_2 C.F._3
Sempre in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della sul capitolo di prova sopra riportato. Controparte_1
Si chiede, infine, che si voglia disporre CTU al fine di accertare (i) la “superficiale” e/o errata metodologia di calcolo dell'avviamento contenuta nella relazione del dott. del Persona_1
09/05/2013, (ii) la congruità dei danni derivanti dall'annullamento del contratto e (iii) l'entità dei danni descritti, lamentati e sofferti da parte attrice in relazione al mancato trasferimento da parte di CP_1 del contratto di leasing immobiliare e con esso il diritto di riscatto dell'immobile sito in Milano, Piazza
Firenze.
In ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte, si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze di fatto ex adverso articolate da intendersi in senso opposto e contrario, con gli stessi testi indicati e con i propri già indicati nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c..
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via istruttoria
pagina 3 di 16 - Ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli, dedotti con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado, da intendersi preceduti da prefisso “Vero che”:
1) In data 24 gennaio 2013, il Sig. , responsabile della società incaricata Testimone_3 Parte_2
da si è recato in Torino, Via Mancini, presso la sede di ove è Parte_1 Controparte_2 stato accolto dall'allora amministratore delegato di Sig. , e Controparte_2 Persona_2 dall'allora Direttore amministrativo di Sig. ed ove ha preso visione di Controparte_2 Testimone_4
tutta la documentazione richiesta il giorno precedente, con la e-mail prodotta sub doc. 21, da rammostrarsi al teste;
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: , Persona_2 Tes_5 Testimone_4
2) successivamente all'incontro di cui al capitolo precedente, si tennero altre sedute in Torino, Via
Mancini, presso la sede della specificamente finalizzate all'analisi di dati, documenti Controparte_2
e informazioni relative alla società oggetto di cessione, da parte del Sig. della Testimone_3 Pt_2
in particolare nelle date 27 febbraio 2013, come emerge altresì dalla e-mail prodotta sub doc. 24,
[...]
da rammostrarsi al teste, e 7 maggio 2013, come emerge altresì dalla e-mail prodotta sub doc. 26, da rammostrarsi al teste;
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: , Persona_2 Tes_5 Testimone_4
3) oggi tanto nella fase delle trattative volte alla sottoscrizione dei Controparte_2 Controparte_1
contratti oggetto di causa, quanto successivamente alla conclusione dei contratti medesimi, mai ha ricevuto contestazioni da parte di rappresentanti della o rappresentanti della Parte_2 [...]
in ordine alla mancata messa a disposizione di informazioni e documentazione, o alla Parte_1
mancata autenticità delle stesse;
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: , SA DI, LE ON. Persona_2
4) Il 13 maggio 2013 si tenne un incontro presso la sede di in Milano, Piazza Parte_1
Amendola n. 5, tra la Signora responsabile fiscale di e i Signori Tes_5 Controparte_1 Tes_2
consigliere del C.d.A. nonché Presidente C.d.A di
[...] Controparte_2 Parte_1
e Presidente C.d.A di in occasione del quale, a fronte
[...] Testimone_1 Controparte_2
dei solleciti della Signora ad evadere quanto ancora necessario per la definitiva Tes_5 formalizzazione del trasferimento del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile di Milano, piazza Firenze, i signori e cominciarono a sollevare doglianze in ordine alla non Tes_2 Tes_1 convenienza dell'affare concluso con dichiarandosi apertamente non più interessati al Controparte_1
trasferimento del contratto in discorso.
pagina 4 di 16 Si indicano a testi sulla superiore circostanza: SA DI;
Alberto Peroglio.
Dichiarare inammissibile il documento prodotto da parte attrice sub doc. 17 nel giudizio di primo grado per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
- Dichiarare inammissibile, in quanto irrilevante, il capitolo di prova per interrogatorio formale e testi dedotto dall'appellante e, ove ammesso, ammettere in prova contraria, il seguente capitolo:
5) Vero che i valori esposti nell'Allegato 3 del contratto preliminare sottoscritto dalle società, prodotto sub doc. 5 nel giudizio di primo grado, da rammostrarsi al teste, sono stati analizzati e condivisi dalle società e, successivamente, riversati nell'Allegato medesimo così come concordati.
Si indicano a testi sulla superiore circostanza: SA DI;
Alberto Peroglio.
Rigettare l'istanza di CTU formulata da parte attrice stante la totale irrilevanza e inutilità degli accertamenti per cui la medesima è stata richiesta.
Nel merito rigettare l'appello e le domande proposte da confermando la sentenza Parte_1
impugnata.
Con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1 Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (di seguito anche solo Parte_1 Controparte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Milano- Sezione specializzata Impresa, al fine di: in via principale, sentir dichiarare l'annullamento per errore del contratto di acquisto delle quote della newco stipulato con la stessa in data 5 luglio 2013, con Controparte_2 Controparte_1
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto, pari ad 10 euro, e al risarcimento del danno quantificato in 22.000 euro;
in via subordinata, sentir accertare l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di trasferimento, in favore di di un contratto di leasing immobiliare, con condanna della Controparte_2
convenuta medesima al risarcimento del danno quantificato in euro 78.600,00.
Difatti, in data 19 aprile 2013 era stato concluso tra le parti un contratto preliminare con cui:
pagina 5 di 16 (già si era obbligata a costituire entro il 30 aprile 2013 una nuova s.r.l., CP_1 Controparte_2
con capitale sociale pari ad euro 10.000,00 interamente detenuto dalla stessa e con CP_1
denominazione ed a conferirle uno dei due rami di azienda ad essa facenti capo (in Controparte_2
particolare, quello costituito da tutte le attività di commercializzazione di viaggi organizzati da terzi);
si era obbligata ad acquistare da l'intero capitale sociale della Parte_1 CP_1
costituenda s.r.l., a fronte del riconoscimento, da parte della cedente, di una serie di garanzie circa il valore della partecipazione oggetto di cessione.
In data 7 maggio 2013 era stata costituita la newco la cui assemblea Controparte_2
straordinaria, in data 9 maggio 2013, aveva deliberato un aumento del capitale sociale, a pagamento, da
10.000,00 a 20.000,00 euro, con un sovrapprezzo di 130.000,00 euro “a servizio” del conferimento in natura del ramo d'azienda da il cui valore di euro 145.000 veniva attestato da un esperto, CP_1 ai sensi dell'art. 2465 c.c.. In data 5 luglio 2013 era stato stipulato il contratto di cessione delle quote di da a al prezzo di euro 10,00. In data 14 Controparte_2 CP_1 Parte_1
ottobre 2015 la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, su istanza Controparte_2
degli stessi suoi amministratori.
ha sostenuto di essere stata indotta in errore in ordine alla valorizzazione, per euro Parte_1
1.298.640,17, dell'avviamento del ramo d'azienda conferito in ha assunto di Controparte_2
avere contrattato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, provocata dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza ex artt. 1175 e 1337 c.c. da parte di atteso che CP_1 quest'ultima le avrebbe sottoposto, in sede di trattive, dati non veritieri sul valore del predetto ramo d'azienda. La falsa rappresentazione era stata poi rafforzata dalla relazione ex art. 2465 c.c. dell'esperto indipendente dott. il quale, lungi dal dare atto che l'avviamento era negativo, Persona_1
aveva valorizzato tale voce dell'attivo in euro 1.300.000,00, così sostanzialmente confermando quanto convenuto dalle parti in sede precontrattuale.
I.2 costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della domanda di annullamento CP_1
per errore, sottolineando come il contratto definitivo di cessione di quote fosse stato concluso all'esito di lunghe trattative tra le parti, nel corso delle quali aveva anche svolto, per il Parte_1
tramite di una società di advisory, un'attività di due diligence sulla base di tutta la documentazione che aveva richiesto e che le era stata messa a disposizione da con la massima trasparenza;
ha CP_1
sostenuto, inoltre, che le doglianze circa l'erronea valorizzazione della voce “avviamento” si fondavano su un'analisi effettuata ex post, a fronte dei risultati aziendali ottenuti nei due anni successivi pagina 6 di 16 all'acquisto, e non secondo quanto risultava ex ante al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e della relazione dell'esperto; ha affermato che nessun errore aveva inficiato il processo formativo della volontà di acquisto di e, in ogni caso, anche quando si fosse potuto Parte_1
ritenere che l'attrice era effettivamente caduta in errore, questo sarebbe stato un errore “colpevole”, avendo avuto la stessa tutti gli strumenti per rilevare la pretesa causa di invalidità del contratto ed agire di conseguenza.
I.3 Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio ha così deciso:
“- rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
- condanna a rifondere a le spese legali che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 15.000,00.” Controparte_1
In sintesi, il Tribunale di Milano ha svolto le seguenti argomentazioni: quanto alla domanda attorea di annullamento del contratto, ha dichiarato di condividere l'orientamento della Cassazione per la quale
“la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza." (Cass. n. 16031 del 19/07/2007). In proposito, sia pure in fattispecie diversa, il principio secondo il quale "l'oggetto immediato della vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale" è stato confermato (Cass. n. 17948 del
19/10/2012)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 13/03/2019). Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, le parti avevano inserito specifiche clausole di garanzia, ed in particolare alla clausola 5.1 lettera a), ove si legge: “Il Promittente Venditore dichiara e garantisce a Value che la Situazione
pagina 7 di 16 Patrimoniale al Conferimento esporrà il valore degli attivi di cui all'All.
2. così come concordati tra le
Parti. In particolare, il valore dell'avviamento è convenzionalmente determinato in €
1.298.640,17.(…)” Inoltre al successivo capo 5.2 era previsto che: “Qualora dovessero emergere, dopo la conclusione del Presente Preliminare o comunque in data posteriore alla data del closing, oneri passivi di qualsivoglia natura, debito, obbligazione, passività, sopravvenienza passiva, perdita o altro danno o conseguenza pregiudiziale, insussistenza o minusvalenza di attivo, rivendicazione o pretese di terzi (…) rispetto alla Situazione Patrimoniale di Conferimento (…) le Passività saranno totalmente a carico del Promittente Venditore, che dovrà provvedere a risarcire e tenere indenne
. Era stata quindi disciplinata al successivo capo 5.3 un'apposita procedura per l'esercizio di tale Pt_1
garanzia da parte di , onerata di dare comunicazione tempestiva per iscritto al Parte_1
Promittente venditore delle sopravvenienze, entro trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza. In caso di contestazioni e di disaccordo fra le parti era prevista la nomina da parte del Presidente del
Tribunale di Milano di un esperto indipendente. Infine, era prevista una franchigia pari al 5% del risarcimento dovuto, che non poteva superare l'importo 1 milione di euro. Il Tribunale ha dunque rimarcato che non aveva inteso azionare il meccanismo negoziale previsto, pur Parte_1
lamentando in sostanza la minusvalenza di attivo, ed aveva preferito ricorrere, senza che tuttavia ne sussistessero effettivamente i presupposti, all'azione caducatoria di annullamento sulla base dell'asserito errore. In realtà, già il corrispettivo pattuito per la cessione pari ad euro 10,00 induceva a ritenere che, contrariamente a quanto dedotto, , lungi dall'essere stata vittima di Parte_1
una falsa rappresentazione della realtà, fosse ben consapevole del “peso” intrinseco della partecipazione societaria che si accingeva ad acquistare. D'altra parte, i bilanci di ante CP_2
conferimento, a detta della stessa parte attrice, rilevavano delle ingenti perdite di esercizio, sin dal 2009
e fino all'esercizio precedente il closing, anche per svariate centinaia di migliaia di euro l'anno.
Quanto al mancato trasferimento del leasing immobiliare, il Tribunale, premesso che “l'attrice richiama l'art. 5 del contratto preliminare, deducendo di aver ottenuto da anche la garanzia circa CP_1
“la piena ed esclusiva proprietà” e “l'indisturbato possesso” in capo a Liberi Tutti Travel “di tutti i beni immobili e mobili registrati riflessi nella Situazione Patrimoniale di Conferimento rientranti nel
Ramo di Azienda”, la quale “condurrà in leasing n. contratto IF1271063 un immobile sito in Milano,
Piazza Firenze 19, ad uso commerciale……””, ha rilevato che aveva spiegato il mancato CP_1
trasferimento con il comportamento di che, benché subentrata di fatto nel possesso Parte_1 dell'immobile oggetto del leasing, non aveva pagato i canoni dal 2015, e si era resa colpevole di inerzie pagina 8 di 16 nel trasmettere la documentazione necessaria al subentro nei confronti di UNICREDIT Leasing, oltre comunque a non aver attivato, anche in questo caso, il meccanismo previsto dal contratto di cessione delle partecipazioni sociali.
II. Il giudizio di appello:
II.1. , che come allegato e debitamente documentato ha incorporato per fusione Parte_1
, ha proposto appello avverso la suddetta decisione del Tribunale di Milano, Parte_1
proponendo, in sintesi, i seguenti profili di censura:
- Il Tribunale avrebbe errato, nel proprio argomentare, valorizzando il mancato esperimento della procedura prevista al capo 5.3 del contratto, atteso che il ricorso all'azione di annullamento per vizio del consenso ne comportava il superamento (“La parte appellante ha, infatti, Pt_1 domandato l'annullamento del contratto per errore perché ritiene che ci siano i presupposti di fatto e di diritto per tale tipologia di impugnazione che corrisponde ad una specifica patologia del negozio, tenuto conto dei fatti accaduti e di quanto è stato concordato tra le parti, come spiegheremo meglio nel successivo paragrafo. La circostanza che abbia domandato Pt_1
l'annullamento del contratto per errore determina che tutta la procedura prevista nel capo 5.3 del contratto preliminare del 30/04/2013 (doc. n. 2 fascicolo di primo grado) per l'esercizio delle garanzie da parte di richiamata nella sentenza non sia applicabile alla fattispecie Pt_1 in esame.”: pag. 21 dell'atto di appello).
- Il Tribunale avrebbe travisato l'oggetto della domanda giudiziale e non avrebbe neppure applicato correttamente i principi di diritto espressi dalla richiamata giurisprudenza in materia di annullamento del contratto per errore e garanzie patrimoniali accessorie alla cessione di quote, atteso che “non tutti i contratti di cessione quote contenenti garanzie patrimoniali accessorie alla cessione di quote rilasciate dal venditore sono uguali e quindi non possono essere applicati principi giurisprudenziali stabiliti per una particolare fattispecie in astratto a tutte le casistiche giudiziarie” (pag. 22 dell'atto di appello).
- era ben consapevole del fatto che la cessione aveva avuto quale oggetto immediato la Pt_1
partecipazione sociale, ma questo non valeva ad escludere, date le peculiarietà del caso concreto, l'errore essenziale sul valore dell'avviamento (“..il contratto impugnato in questo giudizio ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la
pagina 9 di 16 quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta ma la circostanza che nel caso di specie abbia prestato il proprio consenso anche sul valore dell'avviamento Pt_1 garantito da rende più ampio l'oggetto del contratto che non può dirsi limitato solo alla CP_1
quota intesa come diritto per la partecipazione sociale ma anche ad un valore di avviamento pari ad Euro 1.300.000,00 che tale quota incorpora per espressa pattuizione delle parti.” (pag.
23 dell'atto di appello).
- Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che dalla documentazione versata in atti potesse evincersi la possibilità di di valutare correttamente il valore dell'avviamento, ed CP_3
avrebbe errato nel ritenere che dal prezzo esiguo della cessione delle quote potesse trarsi un dirimente elemento di valutazione: difatti, il prezzo simbolico di 10 euro teneva semplicemente conto delle passività della società alla data dell'acquisto. Su questo specifico punto, peraltro, il
Tribunale aveva errato nel valutare la circostanza che i bilanci di esercizio della società, sino al closing, riportassero le suddette perdite di esercizio, senza altrettanto valutare che proprio quei bilanci, “dal 2009 e fino all'esercizio precedente il closing, riportavano tutti che vi fosse un avviamento nella società e che questo aveva un valore di € 1.564.946” (pag. 27 CP_1 dell'atto di appello), con la conseguenza che il problema era che, proprio in ragione delle perdite di esercizio, il valore dell'avviamento avrebbe dovuto essere svalutato, e non averlo fatto aveva potuto costituire anche un falso.
- Quanto alla domanda subordinata attinente il mancato subentro nel leasing immobiliare, il
Tribunale avrebbe errato in modo duplice, ovvero sia nel valorizzare ancora, al fine di rigettare la domanda medesima, la mancata attivazione della procedura i cui all'art.
5.3.3. del contratto preliminare, sia nel valutare la documentazione prodotta in giudizio e nel ritenere su questa base che la cessionaria avesse dato causa al mancato trasferimento del leasing da parte della finanziaria.
- Il Tribunale, infine, l'avrebbe condannata ex art. 96 c.p.c. del tutto ingiustamente, dopo che la decisione era risultata fondata su rilievi officiosi a fronte di una difesa non perspicua della controparte.
II.2. Si è costituita dichiarando e debitamente documentando di aver incorporato Controparte_1
per fusione contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
pagina 10 di 16 II.3. La causa, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei concessi termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 27.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata discussa in camera di consiglio in data 28.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte
L'appello è infondato.
III. 1. Quanto alla domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, va osservato quanto segue.
Il Tribunale ha affermato l'inapplicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 1427 c.c. e ss., e tanto risulta aver fatto secondo il seguente ragionamento: è fermo l'orientamento della
Cassazione, di cui alla pronuncia n. 7183/2019, per cui l'oggetto del contratto di cessione di azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta;
per questa ragione, l'azione di annullamento del contratto per errore è ammissibile solo riguardo a quell'oggetto mediato il venditore abbia fornito una specifica garanzia pattizia;
nel caso di specie il valore degli attivi, e segnatamente dell'avviamento, erano stati oggetto di garanzia del venditore ed era stata prevista negozialmente una procedura specifica per farla valere;
tuttavia la parte acquirente non aveva inteso attivare la garanzia, “preferendo avanzare domanda demolitoria di quel [medesimo] contratto”. Domanda che, come si è anticipato, in ragione di quella espressa previsione negoziale che la acquirente ha disatteso, il Tribunale ha ritenuto non proponibile (“Per tutti i motivi sopra esposti va dichiarata l'infondatezza della domanda, non coerente con il regolamento negoziale adottato dalle parti, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1427 e seguenti c.c..”).
La Corte osserva che la richiamata pronuncia della Cassazione (n. 7183/2019) è pertinente poiché chiarisce che l'errore sul valore della consistenza economica della partecipazione sociale può giustificare l'annullamento del contratto per errore solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali (ovvero nel caso di dolo, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare pagina 11 di 16 l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza: il ché, però, non corrisponderebbe al caso di specie1).
Come si è visto, il contratto preliminare inter partes ha previsto al punto 5 una specifica garanzia del venditore in ordine al valore degli attivi, ovvero, segnatamente, dell'avviamento, indicato nella misura
“convenzionalmente determinata” di € 1.298.640,17.
Per tale ragione, applicando i principi dettati dalla Cassazione l'azione di annullamento del contratto, per errore sul valore di quella entità, era in astratto esperibile, pur cadendo su un oggetto solo mediato del contratto di cessione.
L'aver le parti previsto una procedura negoziale specificamente volta a far valere la garanzia, con l'effetto di far conseguire alla acquirente un indennizzo per le “Passività” (comprese le minusvalenze di attivo) emerse successivamente alla stipula, se passibile di essere interpretata come concorde previsione di un iter alternativo alla proposizione di un giudizio per il risarcimento del danno, non pare alla Corte interpretabile quale rinuncia della parte al diritto di domandare, sussistendone i presupposti, una domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso.
Detto ciò, occorre però valutare se abbia effettivamente dato prova di essere incorsa in un Pt_1
errore essenziale e riconoscibile, in ordine al valore dell'avviamento, e la risposta è senz'altro negativa.
Infatti, come messo in evidenza dal Tribunale con affermazione che, come si vedrà, non è stata per nulla efficacemente censurata da “risultano svariati riscontri circa la qualità dell'attività di Pt_1
due diligence svolta da parte della società incarica[ta] da in vista dell'acquisizione Parte_1
della partecipazione da (cfr. doc. 1 convenuta) e dello scambio di nutrita documentazione CP_1 tra le parti finalizzato a soddisfare ogni pretesa informativa dell'attrice (cfr. documenti da 23 a 28 convenuta)”. Le trattative, prima, e la stipula del contratto preliminare, poi, non sono avvenute sulla scorta della sola valutazione degli attivi offerta dall'esperto indipendente dott. nella relazione Per_1
ex art. 2465 c.c.: l'odierna appellata ha allegato e documentato in primo grado che l'allora
[...]
(ora aveva condotto, nel corso delle trattative, una approfondita attività di due Pt_1 Pt_1
diligence, tant'è che sin dalla prima “manifestazione di interesse non vincolante” del 2 gennaio 2013
(doc.1 di parte appellata) aveva precisato come la volontà di effettuare l'investimento dovesse pagina 12 di 16 intendersi condizionata a “la conclusione soddisfacente di una due diligence relativa ad aspetti regolamentari, legali, contabili, patrimoniali e finanziari, fiscali, operativi, sul personale e relativi al mercato, oltre che di ogni altra verifica complementare giudicata necessaria o opportuna dall'investitore, anche al fine di poter verificare adeguatamente i rischi del proprio investimento.”.
Tale premessa, essendo poi effettivamente addivenuta alla stipula del preliminare Parte_1
anziché recedere dalle trattative, rende ragionevolmente certo che tutte le informazioni del caso siano state acquisite, e che la convenienza dell'investimento abbia potuto essere adeguatamente valutata anche sotto il profilo della consistenza degli attivi, tra i quali vi è l'avviamento. La appellante -che pare mettere in dubbio, pur senza esplicitamente negare, che l'attività di due diligence, il cui esito positivo essa stessa aveva posto quale condizione della stipula, sia mai stata effettuata- sostiene (pag. 32 dell'atto di appello) che “..anche se fosse stata fatta da una due diligence sulla documentazione Pt_1
commerciale, amministrativa e legale di come asserisce controparte, tale due diligence non CP_1 avrebbe comunque portato alla determinazione di un avviamento dell'azienda oggetto di Pt_1 acquisizione. Per la determinazione dell'avviamento di una azienda occorre, infatti, come abbiamo sopra menzionato, avere dei dati economici, patrimoniali e contabili della società che solo la società stessa titolare dell'azienda oggetto di valutazione può fornire o comunque elaborare per arrivare ad una determinata grandezza”.
Senonché, osserva la Corte, nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali si legge (sottolineatura aggiunta) che “Le società acquirenti dichiarano di essere esattamente edotte della situazione economico finanziaria amministrativa della società ceduta e di avere esaminato tutti i libri anche non obbligatori della stessa”.
Di tal ché, a fronte di questa situazione inconfutabile, non riesce la appellante a delineare gli effettivi contorni dell'errore in cui sarebbe caduta, e, tanto meno, risultando ciò a ben vedere dirimente, a convincere sulla riconoscibilità di un tale supposto vizio del proprio consenso, dal momento che, stipulando il contratto, riconosceva alla controparte di aver potuto esaminare tutta la contabilità sociale
(compresi dunque i bilanci che, dal 2009 all'esercizio precedente il closing, avevano esposto rilevanti perdite di esercizio e purtuttavia non avevano svalutato le immobilizzazioni immateriali, per rispondere alla doglianza di cui a pag. 27 dell'appello), e notoriamente, sin dalle trattative, aveva condotto una propria autonoma investigazione sui dati e sulle informazioni di rilievo, al punto da togliere centralità al parere dell'esperto Per_1
Per tutti questi motivi, il rigetto della domanda di annullamento del contratto non merita riforma.
pagina 13 di 16 III.2. Anche le censure avverso il rigetto della domanda subordinata, di risarcimento del danno da inadempimento all'obbligazione di trasferire il contratto di leasing immobiliare, sono infondate.
Il Tribunale ha ritenuto “dirimente –anche in questo caso- la mancata attivazione da parte di
[...]
del procedimento d'indennizzo previsto nel capo 5.2 del preliminare”, rilevando tuttavia in Pt_1
parallelo, con argomentazione estesa all'esame dei documenti versati in atti, esitazioni ed inerzie di
, anche per periodi di tempo rilevanti, nel fornire i dati necessari al subentro, oltre Parte_1
al comportamento della stessa UNICREDIT.
La appellante censura le argomentazioni del Tribunale sostenendo: quanto al primo profilo, che la garanzia, secondo la procedura contrattualmente prevista, era stata di fatto azionata con la diffida del
29.04.2011 (doc. 9), cui aveva risposto con ritardo e, dichiarandosi “disponibile in Parte_1
qualsiasi momento a portare a conclusione il passaggio del contratto di leasing”, sostanzialmente ammesso il proprio inadempimento sino a quel momento, per cui la procedura di cui all'art.
5.5.3. del contratto preliminare doveva considerarsi superata, né controparte in atti aveva infatti eccepito il suo mancato esperimento, trattandosi di un rilievo officioso del Tribunale;
sotto il secondo profilo, attinente la prova dell'inadempimento, che, una volta eccepito quest'ultimo, l'onere di provare di aver invece adempiuto incombeva su e dai documenti che i giudici mostravano di aver esaminato CP_1
non sarebbe stato possibile trarre alcun indizio di quell'adempimento.
La Corte osserva che la ragione più liquida, che assorbe la necessità di esaminare preliminarmente la questione della mancata attivazione della garanzia prevista in contratto, e che d'altra parte consente di escludere che il mancato subentro della odierna appellata nel contratto di leasing sia dipeso da inadempimento di (cfr. Cass. Civ. n. 21140/07: “sia nell'ipotesi di responsabilità CP_1
extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore”), consiste nel tenore del carteggio, versato in atti, tra la ed UNICREDIT Leasing. CP_1
Carteggio al quale la appellante non ne contrappone altro, di opposto tenore, che sia intercorso tra essa stessa e la finanziaria.
E dunque, dal carteggio prodotto dalla appellante risulta chiaramente che, inizialmente, UNICREDIT
Leasing pose delle condizioni, per autorizzare il subentro, il cui avveramento non dipendeva da quali il saldo di uno scaduto in essere con una società, collegata alla appellante, in CP_1
relazione ad altro leasing in essere (doc. 17 di parte appellata, e-mail del 05.12.2014), mentre, successivamente, la procedura di subentro rimase in stand by per la mancata comunicazione, che pagina 14 di 16 parimenti non dipendeva da di quale soggetto per la subentrante si sarebbe reso CP_1
firmatario dell'atto, con la relativa attribuzione di poteri (doc. 19 della appellata).
Ritardi ed inerzie, dunque, come rilevato dal Tribunale, non correlati alla sfera di intervento diretto di e che, di fatto, si sono perpetuati sino a che, per via del fallimento della newco, il CP_1
subentro nel leasing non è stato più neppure ipotizzabile.
Pertanto, anche relativamente al rigetto della domanda risarcitoria subordinata la sentenza di primo grado non è suscettibile di riforma.
III.3. Infine, così come posta non è fondata neppure la censura alla condanna ex art. 96, 3° comma,
c.p.c.. La appellante sostiene che la condanna sia ingiusta atteso che la controparte non sarebbe stata in grado, nelle proprie difese, di eccepire compiutamente i profili che hanno poi fondato la decisione del
Tribunale (“appare evidente che, se è stata poco diligente la parte attrice che ha introdotto il giudizio, deve dirsi che altrettanto poco diligente sia stata la parte convenuta che non ha sollevato in corso di causa le eccezioni sopra riportate che gli avrebbero permesso di vincere la causa in conformità a quanto deciso dal Tribunale”; pag. 50 dell'atto di appello), senonché, il Tribunale ha inflitto la condanna ravvisando un abuso del processo nella ritenuta manifesta infondatezza delle domande respinte, senza alcun paragone, che la norma certamente non postula, fra il tenore delle contrapposte difese di parte.
La sentenza impugnata deve pertanto trovare integrale conferma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia, applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5018/23, ogni contraria domanda ed Parte_1
eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante a rifondere alla appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come rilevato dal Tribunale: “Va precisato che l'attrice non ha dedotto raggiri, né ha imputato alla convenuta altre condotte dolosamente reticenti, avendo precisato, sempre nelle memorie intermedie di non aver “inteso individuare nel caso di specie alcuna specifica volontà di d'indurre in errore la stessa che si sarebbe dovuta inequivocabilmente CP_1 Pt_1 manifestare in raggiri compiuti dalla ai danni di parte attrice”, riferendosi solo ad un “errore non provocato” CP_1 (cfr. pag. 5 memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).”: pag. 6 della sentenza.