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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1226/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1226 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Maria e Michele Falco, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante
e
Controparte_1
, in persona del direttore regionale pro tempore, difeso dall'avv.
[...]
Elvira Castellaneta;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 1° ottobre 2020 – operaio che aveva svolto le mansioni di Parte_1
“manutentore” presso lo stabilimento industriale Controparte_2 dal 1986 al 2005 – ha chiesto il riconoscimento della natura
[...] professionale della malattia denunciata all' («bronchiectasie cilindriche CP_1 nelle regioni ilo-perilari inferiori da esposizione ad amianto») nonché la condanna dell'Istituto assicurativo alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo o della rendita in misura corrispondente all'entità del danno biologico patito.
- 1 - Il ricorrente ha dedotto che la citata patologia era stata causata dall'esposizione a diverse sostanze nocive – tra cui l'amianto – durante l'espletamento delle proprie mansioni lavorative.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda, dedu- CP_1 cendo che la patologia denunciata non era asbesto-correlata attesa
«l'assenza di un quadro patognomico per patologie di tale natura».
2. Espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 1174/2023 del 20 aprile 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di e Parte_1 compensato le spese di lite.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza della derivazione eziologica della patologia denunziata dall'attività lavorativa svolta da sulla base delle seguenti considerazioni: Parte_1
- il designato consulente d'ufficio aveva riscontrato che le affezioni documentate non rientravano tra le patologie c.d. “tabellate” ed aveva esclu- so la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata da parte ricorrente e le affezioni patite;
- il c.t.u. aveva altresì chiarito che la patologia diagnosticata in capo al periziando presentava i caratteri tipici di una «patologia infettiva polmo- nare (polmonite virale) e non ad asbestosi o mesotelioma pleurico», con- cludendo che la stessa non fosse correlata all'esposizione lavorativa a fibre di amianto.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello
[...]
. Parte_2
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, è stata ammessa ed espletata una nuova c.t.u. medico-legale. Infine, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Tribunale ha escluso, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u., la sussisten- za del nesso causale fra la patologia contratta e l'attività lavorativa dal me- desimo svolta.
L'appellante osserva, innanzitutto, che le affezioni riscontrate (nodu- li micropolmonari, placche pleuriche e ispessimenti pleurici) risultano come malattie asbesto-correlate tra le malattie tabellate dall'Istituto assicurativo, sicché il consulente in quella sede officiato avrebbe dovuto riconoscere «de plano» l'origine professionale della patologia. Evidenzia che il c.t.u. nomi-
- 2 - nato dal Tribunale, invece, aveva erroneamente affermato la natura virale della patologia diagnosticatagli, non considerando i numerosi referti medici che facevano espresso riferimento all'esposizione all'amianto. Aggiunge, infine, che l'esposizione a sostanze nocive (tra cui l'amianto), oltre a non essere stata mai oggetto di contestazione da parte dell' era documen- CP_1 talmente dimostrata.
5. Al fine di corrispondere in maniera adeguata alle critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata questa Corte ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della c.t.u. medico-legale designando, quale pro- prio ausiliario, la dr.ssa medico specialista in Medicina Persona_1
Legale.
5.1. Sulla base della documentazione prodotta e dei rilievi anamne- stici e clinici raccolti il c.t.u. ha diagnosticato in capo a Parte_1
l'asbestosi, rassegnando le seguenti valutazioni medico-legali: «Nella dia- gnostica per immagini dell'asbestosi, una delle criticità principali risiede nella sua sostanziale indistinguibilità, in fase avanzata, dalle altre intersti- ziopatie polmonari più comuni.
Nel caso del signor , l'esame TC-HR del torace eseguito Parte_1 nel 2015 ha rilevato piccole bronchiectasie cilindriche alle basi polmonari, che non sarebbero, isolatamente considerate, segni precoci tipici dell'asbestosi.
Tuttavia, dopo soli tre anni, il soggetto presenta, ad un esame ese- guito con la medesima tecnica, un diffuso ispessimento dei setti interlobula- ri subpleurici con associate piccole aree “a vetro smerigliato”, tendenti al- la confluenza, che interessano entrambi i polmoni con maggiore espressio- ne ai lobi inferiori;
inoltre, a livello dell'emitorace destro si rileva una mi- nuta placca pleurica.
Tali lesioni, che invece suggeriscono fortemente la diagnosi di asbe- stosi, portano a riconsiderare l'interpretazione delle lesioni evidenziate solo tre anni prima: la loro localizzazione peri-ilare inferiore è compatibile in- fatti con la distribuzione tipica delle alterazioni da amianto, come anche la morfologia cilindrica delle bronchiectasie potrebbe suggerire un processo infiammatorio/fibrosante in evoluzione».
Sul piano squisitamente scientifico, il consulente ha esposto quanto segue: «Secondo le linee guida dell' (ILO Inter- Controparte_3 national Classification of Radiographs of Pneumoconiosis, Revised Edition
2011, Geneva: ILO, Occupational Safety and Health Series 22, 2011), le
- 3 - manifestazioni radiologiche iniziali dell'asbestosi si caratterizzano per la presenza di sottili opacità irregolari e/o lineari localizzate prevalentemente alle basi polmonari.
Con la progressione della patologia, tali opacità tendono a conflui- re, evolvendosi in pattern fibrotici caratterizzati da aspetti a “vetro smeri- gliato” (GGO, Ground Glass Opacity). Tuttavia, queste alterazioni non so- no patognomoniche, essendo comuni a tutte le forme di fibrosi polmonare interstiziale.
Il gold standard diagnostico rimane l'esame istologico, che deve do- cumentare la contemporanea presenza di fibrosi e corpuscoli dell'asbesto.
In mancanza di tale elemento diagnostico dirimente, nel corso degli anni sono stati elaborati diversi protocolli volti a stabilire una diagnosi “clini- ca” di asbestosi con elevato grado di probabilità».
La dr.ssa ha inoltre enumerato i criteri stabiliti dal proto- Per_1 collo proposto da et al per la diagnosi “clinica” dell'asbestosi: «
1. CP_4
Anamnesi positiva per esposizione ad amianto di entità moderata-severa, generalmente protratta per anni.
2. Obiettività clinica suggestiva di fibrosi interstiziale, particolar- mente evidente alle basi polmonari.
3. Evidenza radiologica di opacità reticolo-lineari diffuse nei campi polmonari inferiori.
4. Riscontro caratteristico di deficit ventilatorio restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria o riduzione della diffusione del monossido di carbonio (CO).
5. Frequente, ma non costante, presenza di placche pleuriche e/o fi- brosi pleurica diffusa.
Per la formulazione della diagnosi clinica, i criteri 1 e 3 sono consi- derati imprescindibili, con ulteriore supporto diagnostico fornito dal crite- rio 5. L'assenza di uno o più criteri tra 5, 2 e 4 (in ordine decrescente di ri- levanza) determina una progressiva riduzione dell'attendibilità diagnostica
(Med Lav 2019; 110, 6: 459-485)».
Ciò chiarito in termini generali, con riferimento al caso di specie l'ausiliario officiato da questa Corte ha evidenziato che risultavano soddi- sfatti i seguenti criteri: «
1. il tipo di lavorazione configura una esposizione
“da moderata a forte”
- 4 -
2. Gli aspetti radiologici soddisfano i criteri che consentono di ri- condurre le immagini ad un quadro di asbestosi (aree “a vetro smeriglia- to”, tendenti alla confluenza)
3. Almeno una placca pleurica è presente.
Riguardo al criterio n. 4, dalla documentazione agli atti risulta un solo esame spirometrico non recente (2019), che riporta FVC 77%, FEV1
90%, FEV1/FVC 121%. Questo pattern spirometrico (FVC ridotta con rap- porto FEV1/FVC aumentato) è tipico di un deficit ventilatorio restrittivo, che nel caso in esame era di entità molto lieve (il cut-off di normalità della
FVC è generalmente >80%) all'epoca del rilevamento».
Conseguentemente, il consulente ha stimato un danno biologico permanente in capo al periziando in misura non inferiore al 6%, in conside- razione dei seguenti riscontri: «
1. Documentata evidenza radiologica di al- terazioni anatomiche caratterizzate da: − Ispessimento diffuso dei setti in- terlobulari subpleurici − Aree “a vetro smerigliato” multiple con tendenza alla confluenza − Presenza di placca pleurica millimetrica
2. Riscontro pregresso di lieve deficit ventilatorio restrittivo
Questa valutazione deriva dal confronto e dalla reciproca integra- zione delle seguenti voci tabellari: 331. Danno anatomico a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 5% 332. Danno anatomico ri- feribile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione: fino a 6% 333. Insufficienza respira- toria lieve, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A».
La dr.ssa ha quindi concluso così la sua relazione: «In ri- Per_1 ferimento ai quesiti formulati dalla Ill.ma Corte di Appello, si esprimono le seguenti conclusioni:
1. DIAGNOSI L'analisi della documentazione sanitaria agli atti permette di confermare, con elevato grado di probabilità, la diagnosi di asbestosi, essendo soddisfatti i principali criteri clinici definiti dalla lettera- tura scientifica di riferimento.
2. NESSO CAUSALE Si conferma la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta dal Sig.
[...]
. Tale conclusione si basa sulla documentata esposizione profes- Parte_3 sionale ad amianto, di entità almeno moderata e protratta per un periodo pluriennale, come dettagliatamente descritto nell'atto introduttivo del giu- dizio di primo grado.
- 5 -
3. VALUTAZIONE DEL DANNO Sulla base degli elementi obiettivi documentati, si ritiene congruo quantificare il danno biologico permanente in misura non inferiore al 6%».
5.2. Mette conto segnalare come non siano state presentate osserva- zioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni – in quan- to ben argomentate e apparentemente immuni da vizi logici – possono esse- re senz'altro collocate a fondamento della presente decisione.
In definitiva, per le caratteristiche concrete dell'esposizione e della malattia può ritenersi che l'insorgenza della patologia denunciata sia stata determinata dall'ambiente lavorativo e, in particolare, dalla correlata esposi- zione ed inalazione di fibre di amianto.
Conseguentemente, essendovi un nesso eziologico tra lavorazione e patologia, va affermato che la malattia da cui è affetto abbia Parte_1 determinato un danno all'integrità psico-fisica in misura pari al 6%.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
l' va condannato ad erogare in favore di un indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale per danno biologico nella misura del 6%, cui vanno aggiunti gli in- teressi legali e la rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'istanza amministrativa e sino al soddisfo entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del doppio grado di giudizio – ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u. – vanno poste a carico dell' in quanto soccombente, CP_1 con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in con- creto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.10.2023 da Parte_3
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ba-
[...] CP_1 ri, sezione lavoro, in data 20.4.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna- ta, condanna l' ad erogare in favore di un indennizzo in CP_1 Parte_1
- 6 - capitale per danno biologico nella misura del 6%, oltre accessori nei limiti di legge;
condanna l'Istituto appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.600,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in CP_1 corso di causa.
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 7 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1226 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Maria e Michele Falco, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante
e
Controparte_1
, in persona del direttore regionale pro tempore, difeso dall'avv.
[...]
Elvira Castellaneta;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 1° ottobre 2020 – operaio che aveva svolto le mansioni di Parte_1
“manutentore” presso lo stabilimento industriale Controparte_2 dal 1986 al 2005 – ha chiesto il riconoscimento della natura
[...] professionale della malattia denunciata all' («bronchiectasie cilindriche CP_1 nelle regioni ilo-perilari inferiori da esposizione ad amianto») nonché la condanna dell'Istituto assicurativo alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo o della rendita in misura corrispondente all'entità del danno biologico patito.
- 1 - Il ricorrente ha dedotto che la citata patologia era stata causata dall'esposizione a diverse sostanze nocive – tra cui l'amianto – durante l'espletamento delle proprie mansioni lavorative.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda, dedu- CP_1 cendo che la patologia denunciata non era asbesto-correlata attesa
«l'assenza di un quadro patognomico per patologie di tale natura».
2. Espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 1174/2023 del 20 aprile 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda di e Parte_1 compensato le spese di lite.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza della derivazione eziologica della patologia denunziata dall'attività lavorativa svolta da sulla base delle seguenti considerazioni: Parte_1
- il designato consulente d'ufficio aveva riscontrato che le affezioni documentate non rientravano tra le patologie c.d. “tabellate” ed aveva esclu- so la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata da parte ricorrente e le affezioni patite;
- il c.t.u. aveva altresì chiarito che la patologia diagnosticata in capo al periziando presentava i caratteri tipici di una «patologia infettiva polmo- nare (polmonite virale) e non ad asbestosi o mesotelioma pleurico», con- cludendo che la stessa non fosse correlata all'esposizione lavorativa a fibre di amianto.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello
[...]
. Parte_2
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, è stata ammessa ed espletata una nuova c.t.u. medico-legale. Infine, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 il Tribunale ha escluso, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u., la sussisten- za del nesso causale fra la patologia contratta e l'attività lavorativa dal me- desimo svolta.
L'appellante osserva, innanzitutto, che le affezioni riscontrate (nodu- li micropolmonari, placche pleuriche e ispessimenti pleurici) risultano come malattie asbesto-correlate tra le malattie tabellate dall'Istituto assicurativo, sicché il consulente in quella sede officiato avrebbe dovuto riconoscere «de plano» l'origine professionale della patologia. Evidenzia che il c.t.u. nomi-
- 2 - nato dal Tribunale, invece, aveva erroneamente affermato la natura virale della patologia diagnosticatagli, non considerando i numerosi referti medici che facevano espresso riferimento all'esposizione all'amianto. Aggiunge, infine, che l'esposizione a sostanze nocive (tra cui l'amianto), oltre a non essere stata mai oggetto di contestazione da parte dell' era documen- CP_1 talmente dimostrata.
5. Al fine di corrispondere in maniera adeguata alle critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata questa Corte ha ritenuto necessario disporre la rinnovazione della c.t.u. medico-legale designando, quale pro- prio ausiliario, la dr.ssa medico specialista in Medicina Persona_1
Legale.
5.1. Sulla base della documentazione prodotta e dei rilievi anamne- stici e clinici raccolti il c.t.u. ha diagnosticato in capo a Parte_1
l'asbestosi, rassegnando le seguenti valutazioni medico-legali: «Nella dia- gnostica per immagini dell'asbestosi, una delle criticità principali risiede nella sua sostanziale indistinguibilità, in fase avanzata, dalle altre intersti- ziopatie polmonari più comuni.
Nel caso del signor , l'esame TC-HR del torace eseguito Parte_1 nel 2015 ha rilevato piccole bronchiectasie cilindriche alle basi polmonari, che non sarebbero, isolatamente considerate, segni precoci tipici dell'asbestosi.
Tuttavia, dopo soli tre anni, il soggetto presenta, ad un esame ese- guito con la medesima tecnica, un diffuso ispessimento dei setti interlobula- ri subpleurici con associate piccole aree “a vetro smerigliato”, tendenti al- la confluenza, che interessano entrambi i polmoni con maggiore espressio- ne ai lobi inferiori;
inoltre, a livello dell'emitorace destro si rileva una mi- nuta placca pleurica.
Tali lesioni, che invece suggeriscono fortemente la diagnosi di asbe- stosi, portano a riconsiderare l'interpretazione delle lesioni evidenziate solo tre anni prima: la loro localizzazione peri-ilare inferiore è compatibile in- fatti con la distribuzione tipica delle alterazioni da amianto, come anche la morfologia cilindrica delle bronchiectasie potrebbe suggerire un processo infiammatorio/fibrosante in evoluzione».
Sul piano squisitamente scientifico, il consulente ha esposto quanto segue: «Secondo le linee guida dell' (ILO Inter- Controparte_3 national Classification of Radiographs of Pneumoconiosis, Revised Edition
2011, Geneva: ILO, Occupational Safety and Health Series 22, 2011), le
- 3 - manifestazioni radiologiche iniziali dell'asbestosi si caratterizzano per la presenza di sottili opacità irregolari e/o lineari localizzate prevalentemente alle basi polmonari.
Con la progressione della patologia, tali opacità tendono a conflui- re, evolvendosi in pattern fibrotici caratterizzati da aspetti a “vetro smeri- gliato” (GGO, Ground Glass Opacity). Tuttavia, queste alterazioni non so- no patognomoniche, essendo comuni a tutte le forme di fibrosi polmonare interstiziale.
Il gold standard diagnostico rimane l'esame istologico, che deve do- cumentare la contemporanea presenza di fibrosi e corpuscoli dell'asbesto.
In mancanza di tale elemento diagnostico dirimente, nel corso degli anni sono stati elaborati diversi protocolli volti a stabilire una diagnosi “clini- ca” di asbestosi con elevato grado di probabilità».
La dr.ssa ha inoltre enumerato i criteri stabiliti dal proto- Per_1 collo proposto da et al per la diagnosi “clinica” dell'asbestosi: «
1. CP_4
Anamnesi positiva per esposizione ad amianto di entità moderata-severa, generalmente protratta per anni.
2. Obiettività clinica suggestiva di fibrosi interstiziale, particolar- mente evidente alle basi polmonari.
3. Evidenza radiologica di opacità reticolo-lineari diffuse nei campi polmonari inferiori.
4. Riscontro caratteristico di deficit ventilatorio restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria o riduzione della diffusione del monossido di carbonio (CO).
5. Frequente, ma non costante, presenza di placche pleuriche e/o fi- brosi pleurica diffusa.
Per la formulazione della diagnosi clinica, i criteri 1 e 3 sono consi- derati imprescindibili, con ulteriore supporto diagnostico fornito dal crite- rio 5. L'assenza di uno o più criteri tra 5, 2 e 4 (in ordine decrescente di ri- levanza) determina una progressiva riduzione dell'attendibilità diagnostica
(Med Lav 2019; 110, 6: 459-485)».
Ciò chiarito in termini generali, con riferimento al caso di specie l'ausiliario officiato da questa Corte ha evidenziato che risultavano soddi- sfatti i seguenti criteri: «
1. il tipo di lavorazione configura una esposizione
“da moderata a forte”
- 4 -
2. Gli aspetti radiologici soddisfano i criteri che consentono di ri- condurre le immagini ad un quadro di asbestosi (aree “a vetro smeriglia- to”, tendenti alla confluenza)
3. Almeno una placca pleurica è presente.
Riguardo al criterio n. 4, dalla documentazione agli atti risulta un solo esame spirometrico non recente (2019), che riporta FVC 77%, FEV1
90%, FEV1/FVC 121%. Questo pattern spirometrico (FVC ridotta con rap- porto FEV1/FVC aumentato) è tipico di un deficit ventilatorio restrittivo, che nel caso in esame era di entità molto lieve (il cut-off di normalità della
FVC è generalmente >80%) all'epoca del rilevamento».
Conseguentemente, il consulente ha stimato un danno biologico permanente in capo al periziando in misura non inferiore al 6%, in conside- razione dei seguenti riscontri: «
1. Documentata evidenza radiologica di al- terazioni anatomiche caratterizzate da: − Ispessimento diffuso dei setti in- terlobulari subpleurici − Aree “a vetro smerigliato” multiple con tendenza alla confluenza − Presenza di placca pleurica millimetrica
2. Riscontro pregresso di lieve deficit ventilatorio restrittivo
Questa valutazione deriva dal confronto e dalla reciproca integra- zione delle seguenti voci tabellari: 331. Danno anatomico a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: fino a 5% 332. Danno anatomico ri- feribile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione: fino a 6% 333. Insufficienza respira- toria lieve, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A».
La dr.ssa ha quindi concluso così la sua relazione: «In ri- Per_1 ferimento ai quesiti formulati dalla Ill.ma Corte di Appello, si esprimono le seguenti conclusioni:
1. DIAGNOSI L'analisi della documentazione sanitaria agli atti permette di confermare, con elevato grado di probabilità, la diagnosi di asbestosi, essendo soddisfatti i principali criteri clinici definiti dalla lettera- tura scientifica di riferimento.
2. NESSO CAUSALE Si conferma la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia riscontrata e l'attività lavorativa svolta dal Sig.
[...]
. Tale conclusione si basa sulla documentata esposizione profes- Parte_3 sionale ad amianto, di entità almeno moderata e protratta per un periodo pluriennale, come dettagliatamente descritto nell'atto introduttivo del giu- dizio di primo grado.
- 5 -
3. VALUTAZIONE DEL DANNO Sulla base degli elementi obiettivi documentati, si ritiene congruo quantificare il danno biologico permanente in misura non inferiore al 6%».
5.2. Mette conto segnalare come non siano state presentate osserva- zioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni – in quan- to ben argomentate e apparentemente immuni da vizi logici – possono esse- re senz'altro collocate a fondamento della presente decisione.
In definitiva, per le caratteristiche concrete dell'esposizione e della malattia può ritenersi che l'insorgenza della patologia denunciata sia stata determinata dall'ambiente lavorativo e, in particolare, dalla correlata esposi- zione ed inalazione di fibre di amianto.
Conseguentemente, essendovi un nesso eziologico tra lavorazione e patologia, va affermato che la malattia da cui è affetto abbia Parte_1 determinato un danno all'integrità psico-fisica in misura pari al 6%.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
l' va condannato ad erogare in favore di un indennizzo in CP_1 Parte_1 capitale per danno biologico nella misura del 6%, cui vanno aggiunti gli in- teressi legali e la rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo all'istanza amministrativa e sino al soddisfo entro i limiti di cui all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del doppio grado di giudizio – ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u. – vanno poste a carico dell' in quanto soccombente, CP_1 con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in con- creto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20.10.2023 da Parte_3
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ba-
[...] CP_1 ri, sezione lavoro, in data 20.4.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugna- ta, condanna l' ad erogare in favore di un indennizzo in CP_1 Parte_1
- 6 - capitale per danno biologico nella misura del 6%, oltre accessori nei limiti di legge;
condanna l'Istituto appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.600,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in CP_1 corso di causa.
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 7 -