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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1387/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Aversa alla via Seggio n. 112, presso lo studio dell'avv. Antonio
Tagliafierro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Aversa alla Via Tiziano n. 2, presso lo studio dell'avv. Fausto Ibello, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 23.10.2025, la parte confermava la volontà di Parte_1 non volersi riconciliare e chiedeva l'omologa della separazione alle condizioni indicate;
di pagina 1 di 9 converso, la parte si dichiarava non più disponibile alla separazione consensuale, attesa Parte_2 la condotta tenuta dalla moglie.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 04.04.2025, i ricorrenti premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 09.05.2007 scegliendo il regime delle separazione dei beni, in costanza del quale nascevano i figli nato in [...] il [...]- Debora- nata Per_1 in Pompei il 13.02.2009- ed nato a [...] il [...]- e dedotta una crisi Persona_2 coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 23.10.2025, svoltasi in presenza, giusta istanza del 21.05.2025, la ricorrente Pt_3 ribadiva la volontà di volersi separare alle condizioni indicate in atti, mentre il ricorrente
[...]
revocava il consenso alla separazione consensuale, per una dedotta condotta non Parte_2 collaborativa posta in essere dalla moglie dopo la firma del ricorso ed il Giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente quanto alla revoca del consenso da parte di una sola delle parti del giudizio va osservato che prima della riforma IA la giurisprudenza distingueva i casi a seconda che si trattasse di separazione consensuale o divorzio congiunto.
Per la separazione consensuale riteneva il ricorso improcedibile mentre per il divorzio congiunto la
Corte di Cassazione, con ordinanza 24 luglio 2018 n. 19540, aveva ribadito l'orientamento secondo cui, nel giudizio di divorzio, a differenza della separazione consensuale, la revoca del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente, consentiva ugualmente l'emissione della sentenza di divorzio da parte del giudice. La Cassazione escludeva, quindi, la possibilità di ripensamenti unilaterali, una volta scelto l'iter processuale, perché fondato su iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 del 13.02.2018 n. 10463), a meno che la domanda non fosse frutto di errore, violenza o dolo.
Con l'unificazione del rito dopo la riforma IA ( D.Lgs 149/2022 entrato in vigore il 28.2.2023 sia i giudizi di separazione che quelli divorzio ( anche congiunti ) sono disciplinati dalle medesime disposizioni e non vi è più distinzione nel procedimento.
Già la Cassazione intervenuta sull'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio con la sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16/10/2023 osservava :
pagina 2 di 9 Questa Corte, in tema di divorzio a domanda congiunta, ha già affermato (Cass. 6664/1998; Cass.
19540/2018)) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di
«divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili
(secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.
L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili……
Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio
(l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli»,
o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).
pagina 3 di 9 Sul punto, il Tribunale di Milano, di cui si condividono le motivazioni, ha avuto modo di chiarire che con il sistema attuale “[…] l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi […] il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi”. Le eccezioni sono limitatissime e riguardano i casi in cui il consenso sia stato prestato in seguito a errore, inganno o violenza, o qualora il consenso stesso contrasti con le norme imperative o con l'interesse superiore della prole.
La parola “consenso” ha origine dal latino “consensus,” composto da “con-” (che significa “insieme”) e
“sentire”. Quindi, “consensus” significa letteralmente “sentire insieme” o “accordo”, indicando l'idea di un'unione di opinioni o volontà. Questa decisione è significativa in quanto da rilievo proprio alla volontà comune delle parti coinvolte e valorizza la scelta condivisa, soprattutto in una materia delicata come quella della separazione dei coniugi, come espressione di autodeterminazione e responsabilità genitoriale. (Trib. Milano sez. IX, 18 dicembre 2024)
Il Tribunale pertanto è chiamato solo a valutare la conformità degli accordi alle norme imperative e all'interesse della prole
Nel caso per cui si procede il sig. non ha addotto circostanza sopravvenute atte ad incidere Pt_2 sull'affido della prole o sul mantenimento e le condizioni concordate in ordine all' affido, diritto di visita e mantenimento dei figli risultano pienamente conformi alla legge e all'interesse dei minori.
Pertanto non può ritenersi ammissibile la revoca del consenso e la generica circostanza in ordine alla dedotta ( e non provata) condotta poco collaborativa delle moglie è ininfluente ai sensi dell'art 473 bis
51 comma 4 c.p.c. in quanto non è stato specificato come e quanto incida sul regime di affido e sulle visite concordate.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla pagina 4 di 9 separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separatamente rispettandosi reciprocamente;
2) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale, ubicata in Aversa, alla via Parte_2
Saporito n. 76, il prima possibile, in quanto è sua intenzione tutelare la tranquillità familiare, dei minori e dell'intera famiglia (attualmente sta cercando una casa che gli consenta di accogliere adeguatamente i tre minori che sono a lui tanto cari) precisando altresì non oltre il 30.07.2025;
3. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale resta assegnata la richiesta casa coniugale con gli arredi ivi esistenti;
4. Gli istanti si impegnano a garantire ai minori la più serena crescita psico-affettiva ed ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, convenendo di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 337-ter, co.
3 c.c..;
5. i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
6) gli stessi saranno collocati presso la madre, sig.ra , nella predetta casa Parte_1 coniugale, ubicata in Aversa alla via Saporito 76, con facoltà per l'altro genitore di frequentarli. Il sig. si alternerà con la sig. per Parte_2 Parte_1 accompagnarli e prenderli a scuola o altre attività ludiche/sportive, tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi/professionali. Il sig. avrà il diritto di tenere con Parte_2 sé i figli due pomeriggi a settimana (martedì- giovedì oppure mercoledì-venerdì) in concomitanza con i turni lavorativi della sig.ra , e a settimana alternate il Parte_1 sabato dall'uscita di scuola alla sera (ore 21:00 in autunno-inverno; ore 22:00 primavera- estate) o la domenica dal mattino alla sera con gli orari previsti per il sabato e per eventuali altri periodi, previe intese con la madre collocataria, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della stessa. Inoltre entrambi i genitori si impegnano a non avere comportamenti ostativi l'un l'altro e di rispettarsi reciprocamente. pagina 5 di 9 7) Per le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli una settimana nel Parte_2 mese di luglio e nel mese di agosto previo tempestivo accordo entro metà giugno con la sig.ra ; Parte_3
In ogni caso, i figli trascorreranno ad anni alterni i giorni festivi (salvo intese alternative tra i genitori e tenendo conto della volontà dei minori), in questo modo: Vigilia di Natale/Natale madre/padre; ultimo dell'anno/Capodanno- madre/padre; Pasqua/ Lunedì in Albis madre/padre; Ferragosto 2025/2026 madre/padre; Befana 2026/2027 madre/padre.
Trascorreranno con il padre il girono del suo compleanno, dell'onomastico ed della festa del papà.
8) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 750.00
(settecentocinquanta, 00) con bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN
[...] da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia Tribunale di Napoli Nord e previa produzione di giustificativi di spesa e, in ogni caso e sin dalla data in calce al presente ricorso. Il sig.
sosterrà in via esclusiva le spese per le utenze domestiche fino al mese in cui Parte_2 lascerà la casa coniugale. In ogni caso i rapporti tra le parti saranno improntati sempre al reciproco rispetto ed educazione, consentendo al sig., di trascorrere in Parte_2 serenità le ore con i propri figli.
Egli pagherà a partire da settembre 2025 le cartelle esattoriale, per un importo globale di
6.200 euro, relative ad infrazioni da lui commesse all'interno della seguente lista (
02820150002548079000- 02820150027008190000- 02820170002073745000-
02820170003938492000- 02820170005960539000- 02820180001518455000-
02820200034451034000. 02820210008228350000-02820210016625442000-
02820220009835213000- 02820220025122688000- 02820239911245960000-
02829023011993195800- 02820240040873319000). Resteranno a carico di Pt_1
quelle derivanti da sue personali infrazioni;
[...]
9) per quanto concerne il regime delle spese le parti si richiamano al protocollo vigente in uso presso codesto Tribunale che qui si riporta costituendo parte integrante del presente atto:
“Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse pagina 6 di 9 scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Si intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti;
per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento
(Cass. 9372/2012). Nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono: 1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Universita' pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano
(diversamente va concordata). Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il pagina 7 di 9 genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine ai agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili . Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il Presidente, in sede presidenziale e i giudici istruttori in corso di giudizio, determineranno in ossequio al principio di proporzionalità, la percentuale che farà carico a ciascun genitore. Ne consegue che le spese straordinarie potranno essere ripartite in misura diversa tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche, salvo diversi accordi tra le parti. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra le parti. Il presente protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti”.
10) il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per i figli, e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura obbligatoria degli accordi patrimoniali in ordine al pagamento di debiti pregressi sottoscritti dalle parti.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05.03.1978, C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._2 ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n. 44, Parte I- Anno
2007);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Aversa alla via Seggio n. 112, presso lo studio dell'avv. Antonio
Tagliafierro che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Aversa alla Via Tiziano n. 2, presso lo studio dell'avv. Fausto Ibello, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 23.10.2025, la parte confermava la volontà di Parte_1 non volersi riconciliare e chiedeva l'omologa della separazione alle condizioni indicate;
di pagina 1 di 9 converso, la parte si dichiarava non più disponibile alla separazione consensuale, attesa Parte_2 la condotta tenuta dalla moglie.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 04.04.2025, i ricorrenti premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 09.05.2007 scegliendo il regime delle separazione dei beni, in costanza del quale nascevano i figli nato in [...] il [...]- Debora- nata Per_1 in Pompei il 13.02.2009- ed nato a [...] il [...]- e dedotta una crisi Persona_2 coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 23.10.2025, svoltasi in presenza, giusta istanza del 21.05.2025, la ricorrente Pt_3 ribadiva la volontà di volersi separare alle condizioni indicate in atti, mentre il ricorrente
[...]
revocava il consenso alla separazione consensuale, per una dedotta condotta non Parte_2 collaborativa posta in essere dalla moglie dopo la firma del ricorso ed il Giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente quanto alla revoca del consenso da parte di una sola delle parti del giudizio va osservato che prima della riforma IA la giurisprudenza distingueva i casi a seconda che si trattasse di separazione consensuale o divorzio congiunto.
Per la separazione consensuale riteneva il ricorso improcedibile mentre per il divorzio congiunto la
Corte di Cassazione, con ordinanza 24 luglio 2018 n. 19540, aveva ribadito l'orientamento secondo cui, nel giudizio di divorzio, a differenza della separazione consensuale, la revoca del consenso prestato nel ricorso depositato congiuntamente, consentiva ugualmente l'emissione della sentenza di divorzio da parte del giudice. La Cassazione escludeva, quindi, la possibilità di ripensamenti unilaterali, una volta scelto l'iter processuale, perché fondato su iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 del 13.02.2018 n. 10463), a meno che la domanda non fosse frutto di errore, violenza o dolo.
Con l'unificazione del rito dopo la riforma IA ( D.Lgs 149/2022 entrato in vigore il 28.2.2023 sia i giudizi di separazione che quelli divorzio ( anche congiunti ) sono disciplinati dalle medesime disposizioni e non vi è più distinzione nel procedimento.
Già la Cassazione intervenuta sull'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio con la sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16/10/2023 osservava :
pagina 2 di 9 Questa Corte, in tema di divorzio a domanda congiunta, ha già affermato (Cass. 6664/1998; Cass.
19540/2018)) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di
«divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili
(secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.
L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili……
Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio
(l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli»,
o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso).
pagina 3 di 9 Sul punto, il Tribunale di Milano, di cui si condividono le motivazioni, ha avuto modo di chiarire che con il sistema attuale “[…] l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi […] il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi”. Le eccezioni sono limitatissime e riguardano i casi in cui il consenso sia stato prestato in seguito a errore, inganno o violenza, o qualora il consenso stesso contrasti con le norme imperative o con l'interesse superiore della prole.
La parola “consenso” ha origine dal latino “consensus,” composto da “con-” (che significa “insieme”) e
“sentire”. Quindi, “consensus” significa letteralmente “sentire insieme” o “accordo”, indicando l'idea di un'unione di opinioni o volontà. Questa decisione è significativa in quanto da rilievo proprio alla volontà comune delle parti coinvolte e valorizza la scelta condivisa, soprattutto in una materia delicata come quella della separazione dei coniugi, come espressione di autodeterminazione e responsabilità genitoriale. (Trib. Milano sez. IX, 18 dicembre 2024)
Il Tribunale pertanto è chiamato solo a valutare la conformità degli accordi alle norme imperative e all'interesse della prole
Nel caso per cui si procede il sig. non ha addotto circostanza sopravvenute atte ad incidere Pt_2 sull'affido della prole o sul mantenimento e le condizioni concordate in ordine all' affido, diritto di visita e mantenimento dei figli risultano pienamente conformi alla legge e all'interesse dei minori.
Pertanto non può ritenersi ammissibile la revoca del consenso e la generica circostanza in ordine alla dedotta ( e non provata) condotta poco collaborativa delle moglie è ininfluente ai sensi dell'art 473 bis
51 comma 4 c.p.c. in quanto non è stato specificato come e quanto incida sul regime di affido e sulle visite concordate.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla pagina 4 di 9 separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separatamente rispettandosi reciprocamente;
2) Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale, ubicata in Aversa, alla via Parte_2
Saporito n. 76, il prima possibile, in quanto è sua intenzione tutelare la tranquillità familiare, dei minori e dell'intera famiglia (attualmente sta cercando una casa che gli consenta di accogliere adeguatamente i tre minori che sono a lui tanto cari) precisando altresì non oltre il 30.07.2025;
3. I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale resta assegnata la richiesta casa coniugale con gli arredi ivi esistenti;
4. Gli istanti si impegnano a garantire ai minori la più serena crescita psico-affettiva ed ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, convenendo di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 337-ter, co.
3 c.c..;
5. i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
6) gli stessi saranno collocati presso la madre, sig.ra , nella predetta casa Parte_1 coniugale, ubicata in Aversa alla via Saporito 76, con facoltà per l'altro genitore di frequentarli. Il sig. si alternerà con la sig. per Parte_2 Parte_1 accompagnarli e prenderli a scuola o altre attività ludiche/sportive, tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi/professionali. Il sig. avrà il diritto di tenere con Parte_2 sé i figli due pomeriggi a settimana (martedì- giovedì oppure mercoledì-venerdì) in concomitanza con i turni lavorativi della sig.ra , e a settimana alternate il Parte_1 sabato dall'uscita di scuola alla sera (ore 21:00 in autunno-inverno; ore 22:00 primavera- estate) o la domenica dal mattino alla sera con gli orari previsti per il sabato e per eventuali altri periodi, previe intese con la madre collocataria, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della stessa. Inoltre entrambi i genitori si impegnano a non avere comportamenti ostativi l'un l'altro e di rispettarsi reciprocamente. pagina 5 di 9 7) Per le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli una settimana nel Parte_2 mese di luglio e nel mese di agosto previo tempestivo accordo entro metà giugno con la sig.ra ; Parte_3
In ogni caso, i figli trascorreranno ad anni alterni i giorni festivi (salvo intese alternative tra i genitori e tenendo conto della volontà dei minori), in questo modo: Vigilia di Natale/Natale madre/padre; ultimo dell'anno/Capodanno- madre/padre; Pasqua/ Lunedì in Albis madre/padre; Ferragosto 2025/2026 madre/padre; Befana 2026/2027 madre/padre.
Trascorreranno con il padre il girono del suo compleanno, dell'onomastico ed della festa del papà.
8) Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 750.00
(settecentocinquanta, 00) con bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN
[...] da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia Tribunale di Napoli Nord e previa produzione di giustificativi di spesa e, in ogni caso e sin dalla data in calce al presente ricorso. Il sig.
sosterrà in via esclusiva le spese per le utenze domestiche fino al mese in cui Parte_2 lascerà la casa coniugale. In ogni caso i rapporti tra le parti saranno improntati sempre al reciproco rispetto ed educazione, consentendo al sig., di trascorrere in Parte_2 serenità le ore con i propri figli.
Egli pagherà a partire da settembre 2025 le cartelle esattoriale, per un importo globale di
6.200 euro, relative ad infrazioni da lui commesse all'interno della seguente lista (
02820150002548079000- 02820150027008190000- 02820170002073745000-
02820170003938492000- 02820170005960539000- 02820180001518455000-
02820200034451034000. 02820210008228350000-02820210016625442000-
02820220009835213000- 02820220025122688000- 02820239911245960000-
02829023011993195800- 02820240040873319000). Resteranno a carico di Pt_1
quelle derivanti da sue personali infrazioni;
[...]
9) per quanto concerne il regime delle spese le parti si richiamano al protocollo vigente in uso presso codesto Tribunale che qui si riporta costituendo parte integrante del presente atto:
“Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse pagina 6 di 9 scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. Si intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti;
per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento
(Cass. 9372/2012). Nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono: 1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Universita' pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano
(diversamente va concordata). Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il pagina 7 di 9 genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine ai agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili . Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il Presidente, in sede presidenziale e i giudici istruttori in corso di giudizio, determineranno in ossequio al principio di proporzionalità, la percentuale che farà carico a ciascun genitore. Ne consegue che le spese straordinarie potranno essere ripartite in misura diversa tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche, salvo diversi accordi tra le parti. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra le parti. Il presente protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti”.
10) il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per i figli, e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura obbligatoria degli accordi patrimoniali in ordine al pagamento di debiti pregressi sottoscritti dalle parti.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05.03.1978, C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. , ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al C.F._2 ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n. 44, Parte I- Anno
2007);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 9 di 9