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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 349 R.G.A.C. per l'anno 2023 promossa da:
, (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Parroco legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Ferdinando
Pietropaolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in alla Parte_1
Via Ruggero Leoncavallo n. 13
- ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
[...]
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI pagina 1 di 6 Conclusioni della parte: 1) accertare e dichiarare avere essa istante
[...]
, per effetto del possesso esclusivo vantato da oltre Parte_1 Parte_1 trent'anni in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta, acquisito a titolo originario per usucapione la proprietà dell'edificio Chiesa con annessi locali a uso pastorale sito in
alla Via Sant'Anna e censito in quel Nceu al foglio di mappa 9 Parte_1
p.lla 1369 che sono stati edificati sul terreno di cui in premessa originariamente di proprietà dei danti causa di essi convenuti;
2) autorizzare l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale del Territorio di Vibo Valentia a trascrivere nei registri immobiliari
e a volturare in testa alla Parrocchia istante la emananda sentenza e con essa la proprietà immobiliare su descritta, senza alcuna responsabilità per quell'Ufficio;3) condannare i convenuti, in caso di loro opposizione alla pretesa attorea, alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (d'ora in avanti, “la ”) ha agito in Parte_1 Parte_1 giudizio onde ottenere accertamento di acquisto per intervenuta usucapione della proprietà sull'unità immobiliare specificata in epigrafe.
A tal fine ha dedotto: - che la Curia Vescovile di ET RA Tropea era stata immessa nel possesso del bene nell'ambito di una procedura espropriativa portata avanti dal negli anni '70, mai giunta a conclusione con il trasferimento CP_7 della proprietà alla Curia Vescovile nonostante l'avvenuta edificazione di una Chiesa nelle more del procedimento espropriativo;
che la ha assunto personalità Parte_1 giuridica in virtù della Legge del 20.5.1985 n. 222, all'esito della quale ha acquisito dall'Autorità diocesana l'immissione nel possesso del predetto bene comprensivo del fabbricato nel frattempo edificato;
- che da allora ha sempre pubblicamente e pacificamente esercitato il possesso sugli immobili utilizzandoli per attività di culto e pastorali in genere;
che dagli atti della procedura espropriativa mai conclusa la proprietà dei beni oggetto di usucapione risulta essere stata all'epoca dell'esproprio dei fratelli sigg.ri , nata a [...] [...], Per_1 Parte_2 Parte_1
e nato a [...] [...] e ivi deceduto da celibe il 30.3.1976, Persona_2 Parte_1
pagina 2 di 6 lasciando unica erede legittima la sorella predetta;
che dagli accertamenti anagrafici eseguiti risulta che gli odierni convenuti, per essere succeduti alla predetta unica proprietaria direttamente o in rappresentazione dei figli premortile, sono allo stato legittimati passivi rispetto alla domanda di usucapione. Ha quindi concluso per come indicato in epigrafe.
I convenuti, benchè regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente e a mezzo testi, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato all'udienza del
26.11.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Gli elementi necessari all'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono esclusivamente quelli expressis verbis stabiliti dall'art. 1158 C.C., ossia il possesso uti dominus e il decorso del tempo.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto. Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non pagina 3 di 6 occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità. Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità. Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma 4 anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez.
II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Allo stesso tempo, la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. Civ. 2977/2019).
Nella specie, le allegazioni di parte attrice, non contestate dalle parti avverse rimaste contumaci, hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi: all'udienza dell'11.6.2024 il primo teste audito, direttamente informato dei fatti in quanto frequentatore della Chiesa, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato che la stessa Chiesa fosse già edificata dal 1973 e che da allora è stata in continua attività, evidenziando di avere ivi celebrato il proprio matrimonio e il battesimo dei suoi figli ed essere a conoscenza del fatto che la Parte_1 manutenesse il relativo terreno. Conformemente, alla stessa udienza il secondo teste pagina 4 di 6 escusso ha confermato le medesime circostanze riferendo di frequentare la
Parrocchia dal 1985.
È stata quindi fornita piena prova tanto in ordine all'esercizio del possesso sull'immobile in questione, a decorrere da epoca precedente il ventennio dall'introduzione del giudizio, quanto in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi uti domini, da ritenersi dimostrato, in assenza di evidenze di segno contrario, alla luce dell'esercizio del potere di fatto sull'immobile.
Dalla documentazione prodotta e dalla certificazione ipo-catastale versata in atti non si evince con riguardo all'edificio di culto sito in , frazione , Parte_1 Pt_1 censito al Comune di di alla Via Sant'Anna, al foglio di mappa Pt_1 Parte_1
9 p.lla 1369, zona censuaria 4, categoriaE/7, la presenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e il bene risulta di proprietà di Parte_3
L'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta dall'attrice, ha dunque pienamente dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare.
La mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda della e dichiara in suo Parte_1 favore l'avvenuto acquisto per usucapione della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene censito al Comune di di alla Via Sant'Anna, al foglio di Pt_1 Parte_1 mappa 9 p.lla 1369
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione con esonero di responsabilità.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 28.4.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 349 R.G.A.C. per l'anno 2023 promossa da:
, (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Parroco legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Ferdinando
Pietropaolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in alla Parte_1
Via Ruggero Leoncavallo n. 13
- ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
[...]
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI pagina 1 di 6 Conclusioni della parte: 1) accertare e dichiarare avere essa istante
[...]
, per effetto del possesso esclusivo vantato da oltre Parte_1 Parte_1 trent'anni in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta, acquisito a titolo originario per usucapione la proprietà dell'edificio Chiesa con annessi locali a uso pastorale sito in
alla Via Sant'Anna e censito in quel Nceu al foglio di mappa 9 Parte_1
p.lla 1369 che sono stati edificati sul terreno di cui in premessa originariamente di proprietà dei danti causa di essi convenuti;
2) autorizzare l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale del Territorio di Vibo Valentia a trascrivere nei registri immobiliari
e a volturare in testa alla Parrocchia istante la emananda sentenza e con essa la proprietà immobiliare su descritta, senza alcuna responsabilità per quell'Ufficio;3) condannare i convenuti, in caso di loro opposizione alla pretesa attorea, alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (d'ora in avanti, “la ”) ha agito in Parte_1 Parte_1 giudizio onde ottenere accertamento di acquisto per intervenuta usucapione della proprietà sull'unità immobiliare specificata in epigrafe.
A tal fine ha dedotto: - che la Curia Vescovile di ET RA Tropea era stata immessa nel possesso del bene nell'ambito di una procedura espropriativa portata avanti dal negli anni '70, mai giunta a conclusione con il trasferimento CP_7 della proprietà alla Curia Vescovile nonostante l'avvenuta edificazione di una Chiesa nelle more del procedimento espropriativo;
che la ha assunto personalità Parte_1 giuridica in virtù della Legge del 20.5.1985 n. 222, all'esito della quale ha acquisito dall'Autorità diocesana l'immissione nel possesso del predetto bene comprensivo del fabbricato nel frattempo edificato;
- che da allora ha sempre pubblicamente e pacificamente esercitato il possesso sugli immobili utilizzandoli per attività di culto e pastorali in genere;
che dagli atti della procedura espropriativa mai conclusa la proprietà dei beni oggetto di usucapione risulta essere stata all'epoca dell'esproprio dei fratelli sigg.ri , nata a [...] [...], Per_1 Parte_2 Parte_1
e nato a [...] [...] e ivi deceduto da celibe il 30.3.1976, Persona_2 Parte_1
pagina 2 di 6 lasciando unica erede legittima la sorella predetta;
che dagli accertamenti anagrafici eseguiti risulta che gli odierni convenuti, per essere succeduti alla predetta unica proprietaria direttamente o in rappresentazione dei figli premortile, sono allo stato legittimati passivi rispetto alla domanda di usucapione. Ha quindi concluso per come indicato in epigrafe.
I convenuti, benchè regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente e a mezzo testi, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato all'udienza del
26.11.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Gli elementi necessari all'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono esclusivamente quelli expressis verbis stabiliti dall'art. 1158 C.C., ossia il possesso uti dominus e il decorso del tempo.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus. Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto. Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non pagina 3 di 6 occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità. Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità. Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma 4 anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Cass. civ., sez.
II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Allo stesso tempo, la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cass. Civ. 2977/2019).
Nella specie, le allegazioni di parte attrice, non contestate dalle parti avverse rimaste contumaci, hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi: all'udienza dell'11.6.2024 il primo teste audito, direttamente informato dei fatti in quanto frequentatore della Chiesa, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha confermato che la stessa Chiesa fosse già edificata dal 1973 e che da allora è stata in continua attività, evidenziando di avere ivi celebrato il proprio matrimonio e il battesimo dei suoi figli ed essere a conoscenza del fatto che la Parte_1 manutenesse il relativo terreno. Conformemente, alla stessa udienza il secondo teste pagina 4 di 6 escusso ha confermato le medesime circostanze riferendo di frequentare la
Parrocchia dal 1985.
È stata quindi fornita piena prova tanto in ordine all'esercizio del possesso sull'immobile in questione, a decorrere da epoca precedente il ventennio dall'introduzione del giudizio, quanto in ordine alla sussistenza dell'animus possidendi uti domini, da ritenersi dimostrato, in assenza di evidenze di segno contrario, alla luce dell'esercizio del potere di fatto sull'immobile.
Dalla documentazione prodotta e dalla certificazione ipo-catastale versata in atti non si evince con riguardo all'edificio di culto sito in , frazione , Parte_1 Pt_1 censito al Comune di di alla Via Sant'Anna, al foglio di mappa Pt_1 Parte_1
9 p.lla 1369, zona censuaria 4, categoriaE/7, la presenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e il bene risulta di proprietà di Parte_3
L'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta dall'attrice, ha dunque pienamente dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare.
La mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda della e dichiara in suo Parte_1 favore l'avvenuto acquisto per usucapione della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene censito al Comune di di alla Via Sant'Anna, al foglio di Pt_1 Parte_1 mappa 9 p.lla 1369
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione con esonero di responsabilità.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Vibo Valentia, 28.4.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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