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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 7568/17 R. G., avente ad oggetto condannatorio, promossa
DA
, cod. fisc. residente in [...] C.F._1
Venezia, 14; cod. fisc residente in [...], Parte_2 C.F._2
via Verona, 20; , cod. fisc. Parte_3
residente in [...]; , cod. fisc. C.F._3 Controparte_1
, residente in [...]; , cod. C.F._4 Controparte_2
fisc. , residente in [...]; C.F._5 Controparte_3
, cod. fisc. , residente in [...];
[...] C.F._6
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._7
Bologna, 13; , cod. fisc. , residente in [...], Controparte_5 C.F._8
via Venezia, 4; e , cod. fisc. e Parte_4 Parte_5 C.F._9
, residenti in [...]; C.F._10 Controparte_6
, cod. fisc. , residente in [...];
[...] C.F._11 CP_7
, cod. fisc. residente in [...];
[...] C.F._12 [...]
, cod. fisc. , residente in [...]; CP_8 C.F._13
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._14
Monti, 25; cod. fisc. , residente in Controparte_10 C.F._15
1 Trecastagni, via Venezia, 8; , cod. fisc. , residente Controparte_11 C.F._16
in Trecastagni, via Venezia, 7; , cod. fisc. , residente in CP_12 C.F._17
Trecastagni, via Siena, 5; , cod. fisc. , Controparte_13 C.F._18
residente in [...]; cod. fisc. Controparte_14
, residente in [...]; , cod. C.F._19 Controparte_15
fisc. , residente in [...]; , C.F._20 Controparte_16
cod. fisc. , residente in [...]; , C.F._21 CP_17
cod. fisc. , residente in [...]; , C.F._22 CP_18
cod. fisc. , residente in [...]; C.F._23 CP_19
, cod. fisc. residente in [...];
[...] C.F._24
cod. fisc. , residente in [...] C.F._25
Corridoni, 7; , cod. fisc. , residente in Parte_7 C.F._26
Trecastagni, via Bologna, 21; , cod. fisc. , Controparte_20 C.F._27
residente in [...]; cod. fisc. Controparte_21
, residente in [...]; , cod. C.F._28 Controparte_22
fisc. , residente in [...]; C.F._29 CP_23
cod. fisc. , residente in [...];
[...] C.F._30
cod. fisc. , residente in [...] C.F._31
Siena, 3; , cod. fisc. residente in [...] C.F._32
Bologna, 15; , cod. fisc. , residente in [...], Controparte_26 C.F._33
via Siena, 7; , cod. fisc. , Controparte_27 C.F._34
residente in [...]; cod. fisc. CP_28 C.F._35
(avente causa di cod. fisc. , residente in Persona_1 C.F._36
Trecastagni, via Venezia, 18; , cod. fisc. , Controparte_29 C.F._37
residente in [...]; cod. fisc. Controparte_30
, residente in [...]; cod. fisc. C.F._38 CP_31
2 , residente in [...]; , C.F._39 Controparte_32
cod. fisc. , residente in [...]; C.F._40 Controparte_33
cod. fisc. , residente in [...];
[...] C.F._41 [...]
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._42
Verona, 16; , cod. fisc. residente in [...] C.F._43
Chiuzza, 49; , cod. fisc. residente in [...] C.F._44
Crispi, 225; , cod. fisc , residente in [...] C.F._45
Regina Elena, 17; , cod. fisc. (avente causa di Parte_9 C.F._46 [...]
, cod. fisc. ), in persona dell'amministratrice di sostegno Per_2 C.F._47
, cod. fisc. , tutti rappresentati e difesi, giuste Parte_10 C.F._48
procure speciali allegate all'atto di citazione, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni
Sciangula e Pietro Romano, elettivamente domiciliati in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 65,
presso lo studio del primo;
ATTORI
CONTRO
(COD. FISC. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_37 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce alla comparsa di costituzione e in forza di deliberazione G.M. n. 101/2017, dall'avv. Giuseppe Tamburello, elettivamente domiciliato in
Catania, via Mons. Ventimiglia, 145, presso lo studio del suo procuratore;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.04.2017, gli odierni attori convenivano in giudizio il
[...]
deducendo di essere tutti soci/assegnatari (o loro aventi causa) delle società CP_37
cooperative edilizie a responsabilità limitata denominate “Esmeralda” e “Salvo D'Acquisto '83”; di essere attualmente i proprietari degli alloggi costruiti dalle dette cooperative, in realizzazione del piano attuativo di iniziativa pubblica per le finalità di edilizia residenziale pubblica denominato
3 “P.E.E.P. Tre Monti”, sui terreni espropriati dal Comune, giusta convenzioni per atto pubblico stipulate a suo tempo dalle cooperative con il Comune di Trecastagni.
Deducevano di avere corrisposto al le somme dovute a titolo di indennità CP_37 CP_37
per le aree occupate e, in seguito, ulteriori somme.
Deducevano che i terreni su cui erano stati costruiti gli alloggi, erano stati oggetto di procedure espropriative e che i proprietari germani avevano intrapreso diverse azioni giudiziarie nei Per_3
confronti del Comune di Trecastagni.
Rilevavano di avere ricevuto missiva, datata 06.02.2017, dal Comune di Trecastagni con la quale veniva richiesto ai singoli proprietari il pagamento della quota individuale, determinata in euro
15.140,00 per i soci, oggi proprietari, della ex Soc. Coop. “Esmeralda” e in euro 7.312,00 per i soci,
oggi proprietari, della ex Soc. Coop. “Salvo D'Acquisto '83”, avendo esso Comune, in esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 337/2015, con determinazione n. 2 del 06.08.2015, determinato, ai sensi dell'art. 42 bis del T. U. sulle espropriazioni, il quantum dovuto ai germani per Per_3
l'acquisizione dell'area espropriata per la realizzazione del P.E.E.P. Tre Monti.
Eccepivano l'insussistenza della pretesa creditoria, atteso che il principio della integrale copertura dei costi sostenuti dalla P. A. per l'espropriazione e la realizzazione di infrastrutture da devolvere a soggetti privati non si estende alla copertura di tutti i danni cagionati dai fatti illeciti cagionati dalla medesima per l'acquisizione delle aree. Ciò in quanto le somme richieste costituiscono il ristoro a titolo di indennizzo patrimoniale e risarcimento del danno per un fatto illecito cagionato dall'amministrazione, non potendosi considerare mero corrispettivo per l'acquisizione del bene, né
risulta, dalle convenzioni stipulate, che le cooperative avessero assunto anche l'obbligo contrattuale volto a tenere indenne la P. A. anche in caso espropriazione illegittima.
In subordine, eccepivano l'illegittimità della richiesta di somme da parte del che non ha CP_37
reso edotti gli assegnatari dei criteri utilizzati per il calcolo della quota a carico di ciascuna delle due cooperative e, per l'effetto, della quota per ogni singolo assegnatario.
4 Eccepivano, ancora l'illegittimità della richiesta di somme da parte del nei confronti degli CP_37
attori , , , Controparte_24 CP_12 Controparte_26 Controparte_6 [...]
, , , Parte_2 Controparte_9 Parte_9 Controparte_34 CP_35
e , assegnatari di alloggi edificati su un'area Parte_3 Parte_8
non di proprietà dei germani e quindi, non interessata dalla vicenda espropriativa che ha Per_3
comportato i maggiori costi di cui si chiede il rimborso.
Chiedevano accertarsi l'illegittimità della pretesa creditoria del e la non debenza a carico CP_37
degli attori delle somme richieste dal in esecuzione della sentenza del CP_37 CP_37
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 337/15 e della determinazione n. 2
del 06.08.2015.
Si costitutiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto Controparte_37
l'indennizzo determinato ai sensi dell'art. 42 bis del T. U. sulle espropriazioni non ha natura risarcitoria bensì indennitaria e, pertanto, legittima era la richiesta di corresponsione ai proprietari.
La causa veniva istruita con produzione di documenti.
Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisone con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa del cui si oppongono gli attori, ovvero il pagamento della quota Controparte_37
individuale, determinata in euro 15.140,00 per i soci, oggi proprietari della ex Soc. Coop.
“Esmeralda” e in euro 7.312,00 per i soci, oggi proprietari della ex Soc. Coop. “Salvo D'Acquisto
'83”, si fonda sulla determinazione n. 2 del 06.08.2015, adottata in esecuzione della sentenza del
C.G.A. n. 337/2015.
Le aree su cui sono stati edificati gli alloggi erano in parte di proprietà dei signori e _3
, i quali hanno intrapreso diversi giudizi, innanzi al Giudice ordinario e al Controparte_39
Giudice amministrativo.
5 In particolare, il TARS Catania, con la sentenza n. 1088/2000 annullò il P.E.E.P. Tre Monti e con esso i provvedimenti espropriativi emanati dal e, con successiva sentenza n. 1318/2009, CP_37
ordinò al di Trecastagni di acquisire il suolo in questione, sul quale nel frattempo erano CP_37
stati realizzati gli alloggi, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, corrispondendo ai proprietari espropriati quanto dovuto ai sensi della norma in questione.
Il diede esecuzione alla citata sentenza, che però venne impugnata dai CP_37 Per_3
Successivamente, il C.G.A., con la sentenza n. 458/2012, diede atto della caducazione della determinazione comunale di acquisizione del suolo (adottata in esecuzione della sentenza del TARS
n. 1318/09) per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001;
ordinò al di procedere all'acquisizione del suolo ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. CP_37
327/2001, nel frattempo entrato in vigore, dettando i criteri per la determinazione degli indennizzi previsti.
Il in esecuzione della citata ultima sentenza, provvide ad acquisire il suolo in questione ai CP_37
sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e a determinare gli indennizzi dovuti con provvedimento del 30.12.2013. Il detto provvedimento, a seguito di impugnazione dei con la Per_3
sentenza del C.G.A. n. 337/15, è stato confermato nella parte riguardante l'acquisizione del suolo ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e non ritenuto rispondente ai criteri stabiliti per quanto concerne la determinazione degli indennizzi.
Pertanto, il ha proceduto ad apposita stima, determinando gli indennizzi in complessivi CP_37
euro 3.392.687,00.
Nella specie, è stato determinato l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sofferto per la perdita del bene in euro 1.428.500,00; l'indennizzo per lo spossessamento in euro 1.821.337,00,
l'indennizzo per il danno non patrimoniale in euro 142.850,00 (v. la determinazione n. 2 del
06.08.2015).
Per il rimborso delle dette somme il ha inviato le missive con le richieste di Controparte_37
pagamento delle quote individuali.
6 Pertanto, le somme richieste ai singoli proprietari hanno origine nell'acquisizione del suolo ai sensi della procedura espropriativa di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.
L'art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971, richiamato dal Comune, disciplina le modalità di acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, stabilendo, al secondo comma,
che “… le aree comprese ei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono
espropriate dai comuni o dai loro consorzi …” al fine di cederle in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli.
Al successivo comma 12 stabilisce che “… i corrispettivi della concessione in superficie, di cui
all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme,
assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal per l'acquisizione delle CP_40
aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; … Il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume
edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni”.
La disposizione in esame persegue l'interesse pubblico di una corretta gestione delle finanze statali e/o locali e riveste natura di norma inderogabile.
Si applica, pertanto, il principio del c. d. “pareggio di bilancio” o della sostenibilità finanziaria, che prevede la copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'ablazione e l'infrastrutturazione delle aree da devolvere in favore di soggetti privati.
Occorre però verificare, nel concreto, quando i costi e gli oneri in questione rientrano nell'ambito applicativo del principio del pareggio di bilancio (dal che deriva la loro conseguente reversibilità sui privati assegnatari) e quando, al contrario, vi esulano.
La giurisprudenza civile e quella amministrativa hanno fornito un criterio guida di ordine generale,
idoneo a consentire un'esegesi chiara, certa e univoca della previsione in questione.
7 Il criterio si basa sulla distinzione tra i costi che l'ente ha sostenuto quali conseguenze direttamente ed esclusivamente riferibili ad una propria condotta illecita ed a procedimenti illegittimi che hanno dato luogo a risarcimenti del danno (tali costi non sono riversabili sui privati e sono definitivamente sostenuti dall'ente pubblico) e quelli che l'ente ha sostenuto per portare a compimento le procedure espropriative o per acquisire il diritto di proprietà, poi attribuito ai concessionari o agli assegnatari
(tali costi sono, al contrario, integralmente riversabili sul privato).
È da evidenziare che, una volta attivato il procedimento volto alla assegnazione delle aree inserite nel P.E.E.P., i beneficiari – ovvero coloro che intendano esserne beneficiari – abbiano l'onere di vigilare sul corretto andamento della procedura espropriativa.
Essi hanno specifici rimedi, previsti dall'ordinamento giuridico, e possono sollecitare il CP_37
alla tempestiva emanazione del decreto di esproprio, perché titolari dell'interesse diretto, concreto,
personale e immediato a disporre di un titolo giuridico a giustificazione della materiale disponibilità
del bene. Gli assegnatari, in altri termini, così come si giovano dell'immissione nel possesso del bene in via d'urgenza, al contempo hanno l'onere di avere la cura che sia concluso – legittimamente
- il procedimento espropriativo.
Inoltre, qualora non sia stato emanato il decreto d'esproprio, essi hanno un interesse diretto,
concreto, personale e immediato all'esercizio del potere previsto dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri.
Infatti, quando l'Amministrazione abbia attivato il procedimento espropriativo e l'atto conclusivo del procedimento non sia stato emesso o sia stato annullato in sede giurisdizionale, coloro che sono stati immessi nel frattempo nel possesso dell'area – in applicazione della legge n. 865 del 1971 o della legge n. 167 del 1962 – sono anch'essi legittimati a chiedere (dapprima in sede amministrativa e poi in sede giurisdizionale) che l'Autorità competente eserciti il potere di acquisizione, previsto dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri: tale potere va esercitato d'ufficio, come chiarito dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 2, 3 e 4 del 2020, ma può anche essere sollecitato sia dal 8 proprietario, sia dal possessore, affinché vi sia l'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto e, se del caso, affinché il possessore diventi proprietario.
Per converso, da ciò deriva che, nel lasso di tempo che intercorre dal primo giorno utile successivo alla scadenza del termine per l'emanazione del legittimo decreto di esproprio e fino al momento in cui lo stato di fatto è adeguato alla situazione di diritto (tramite l'emanazione del provvedimento ex
42 bis o la stipulazione della cessione volontaria o la transazione della lite), anche gli assegnatari rispondono delle conseguenze negative e dei maggiori costi sostenuti per l'acquisizione delle aree.
Del resto, l'ente comunale sostiene tali costi in nome proprio (il diritto di proprietà è trasferito dal patrimonio del privato a quello comunale), ma nel precipuo interesse del privato assegnatario (il diritto di proprietà è successivamente ceduto dal Comune agli assegnatari, secondo l'ordine riportato nel decreto di assegnazione), allo scopo di impedire l'effetto restitutorio, altrimenti inevitabile in base ai giudicati di annullamento dei decreti di esproprio.
I principi di buona fede e di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (anche quelle di cd.
cooperazione nell'adempimento dell'altrui obbligazione) e degli oneri, il principio della compensatio lucri cum damni e il divieto dell'arricchimento senza causa ostano tutti a che il beneficiario di una prestazione pagata con denaro pubblico (l'assegnatario o il concessionario dell'area) si avvantaggi ingiustamente, esimendosi dal sostenere i correlativi oneri o pretendendo di addossarli interamente sull'Ente pubblico e sulla collettività in generale.
Sotto tale profilo, è insostenibile la tesi secondo cui – a seguito dell'annullamento del decreto d'esproprio o della sua mancata emanazione – l'assegnatario o il concessionario, di per sé tenuto a rimborsare quanto spettante al proprietario a titolo di indennità d'esproprio, non debba rivalere l'Amministrazione di quanto pagato allo stesso proprietario per munirsi del titolo di proprietà, sulla base di una transazione o dell'atto di acquisizione ex art. 42 bis.
9 Pertanto, si applica senza eccezioni il principio ordinamentale di 'neutralità finanziaria', cioè di copertura, previsto dall'art. 35, l. n. 865 del 1971, con la conseguenza che dall'operazione non devono derivare sul bilancio dell'ente locale costi o oneri non ripianati;
tali costi che rientrano nell'ambito applicativo del principio del pareggio di bilancio (con conseguente loro reversibilità sui privati assegnatari) sono tutti quelli che l'ente ha sostenuto per acquisire – nell'interesse dei concessionari o degli assegnatari - dapprima il possesso e poi il diritto di proprietà, non solo quando sia emanato un formale decreto d'esproprio, ma anche quando l'occupazione sia risultata senza titolo e il diritto di proprietà sia poi acquistato con un 'atto di acquisizione', emesso ai sensi dell'art. 42 bis del testo unico sugli espropri, o con una transazione, fermo restando, in tali due casi, che ricade sull'Amministrazione – e non può essere oggetto del rimborso - quanto pagato all'originario proprietario per l'aumento del dieci per cento per danno non patrimoniale, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 42 bis (v. Cons. St .sez. IV, n. 7784 del 09.12.2020).
Da ciò discende che, nel caso di specie, la determinazione degli importi dovuti è illegittima, poiché
comprende anche l'indennizzo per il danno non patrimoniale, che non può essere oggetto del rimborso.
Inoltre, la determinazione degli importi ancora dovuti dai singoli assegnatari è illegittima sotto il diverso profilo della carenza di indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo della quota di ciascun assegnatario, specie in considerazione che una parte degli alloggi non risulta edificata sulle aree indicate, anche catastalmente, nella determinazione n. 2 del 06.08.2015, per le quali si chiede il rimborso.
Pertanto, le pretese creditorie del così come avanzate, sono illegittime. CP_37
Sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.T.M.
il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce: 10 Dichiara illegittime, per i motivi di cui in motivazione, le pretese creditorie azionate dal
[...]
nei confronti degli attori. CP_37
Compensa interamente tra le arti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 24.08.2025
Il G.O.P.
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