Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 febbraio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 maggio 1984 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 416
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 04/12/2024, n. 102Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 102/A/2024 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6952 del registro di segreteria, depositato in data 15/5/2024, promosso da - I.N.P.S. in persona del direttore centrale delle pensioni pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia …Leggi di più...
- Comitato cause di servizio·
- causa di servizio·
- Commissione medica ospedaliera·
- spese legali·
- interpretazione normativa·
- unicità accertamento·
- prescrizione·
- classifica patologia·
- pensione privilegiata·
- d.P.R. 461/2001
- 2. TAR Genova, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 801Provvedimento: Pubblicato il 07/07/2025 N. 00801/2025 REG.PROV.COLL. N. 00877/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 877 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bagno Italia s.a.s. di LO IO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Malta, n. 2, interno 2 A; contro - Comune di Ameglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Andrea Merciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, n. 10/4; - Regione LI, in persona del …Leggi di più...
- principio di partecipazione·
- proroga concessioni balneari·
- strumento urbanistico attuativo·
- carenza di interesse·
- legittimità derivata·
- principio di trasparenza·
- improcedibilità ricorso·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- principio di affidamento·
- concessioni demaniali marittime
- 3. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/02/2026, n. 36Provvedimento: INCISA 36/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Massimo Lasalvia Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere Donatella Scandurra Consigliere AN TR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62050 del registro di segreteria, proposto da …Omissis… (c.f. …omissis…), nata ad …omissis… il …omissis… ed ivi residente, alla via …omissis…; …Omissis… (c.f. …omissis…), nato ad …omissis… il …omissis… ed ivi residente, alla …omissis…; …Omissis… (c.f. …omissis…) nato ad …Leggi di più...
- art. 166 c.g.c.·
- causa di servizio·
- art. 115 c.p.c.·
- onere probatorio·
- art. 24 Costituzione·
- motivazione apparente·
- questioni di fatto·
- inammissibilità appello·
- art. 97 c.g.c.·
- art. 2697 c.c.·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 170 c.g.c.·
- art. 132 c.p.c.·
- pensione privilegiata·
- art. 152 c.g.c.
- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 07/05/2025, n. 43Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA in composizione monocratica nella persona del Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21387 del registro di Segreteria, proposto da G. T. (c.f. omissis), nato a [...] il omissis, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Visciotto del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Genova, Via Innocenzo Frugoni, n. 11/6, presso la persona e lo studio del medesimo difensore, che ha dichiarato …Leggi di più...
- art. 153 c.g.c.·
- causa di servizio·
- art. 12 d.P.R. 461/2001·
- cardiopatia ischemica·
- stress lavorativo·
- pensione privilegiata·
- giurisdizione contabile·
- legittimazione passiva·
- onere della prova·
- concausa efficiente e determinante
- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 15/12/2025, n. 284Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sent. 284/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica, nella persona del dott. NI AT, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37882 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.: xxxxxxxx, nato a [...] il xxxxxxxxx e residente in xxxxxxx alla via xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Inguscio ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Copertino (LE) alla Piazza del Popolo n. 33 (domicilio digitale: inguscio.annacosima@ordavvle.legalmail.it); contro Istituto Nazionale …Leggi di più...
- causa di servizio·
- protezione dati personali·
- art. 15 d.P.R. n. 915/1978·
- compensazione spese·
- art. 100 d.P.R. n. 1092/1973·
- pensione privilegiata·
- aggravamento infermità·
- cessazione materia del contendere·
- assegno di superinvalidità
Versioni del testo
- Art. 1. Classificazione delle infermita'
Dal 1 gennaio 1979, la classificazione delle mutilazioni ed infermita' dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F-1 nonche' i "Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 . - Art. 2. Assegno di superinvalidita' dal 1 gennaio 1979
Dal 1 gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall' articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono fissati nelle seguenti misure:
lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 6.000.000 lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 5.100.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 4.500.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.900.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.300.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.700.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.100.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.800.000 lettera H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.200.000
Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E sopracitata. - Art. 3. Indennita' di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' liquidata d'ufficio una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa, a decorrere dal 1 gennaio 1979, nelle seguenti misure mensili:
lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 lettera A-bis n. 1, n. 2 comma secondo, e n. 3 . . . . . . L. 288.000 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . . . L. 188.000 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.600 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.200 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 172.800 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.400 lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000 lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 76.800 lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 57.600
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alla lettera A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento.
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecita' bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale, e n. 2); in L. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, in quanto, oltre che da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3).
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.