Art. 2.
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni.
L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte.
Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni.
L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte.
Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.