TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 6710 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2017, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maurizio
Napoli
opponente e
, c.f. rapp.to e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Forza
Opposto
conclusioni: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data
3.7.2017, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1301, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 8.5.2017, notificato in data 27.5.2017,
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del dr. della somma di € 39.190,89, per Controparte_1
l'attività di consulente di parte, prestata da quest'ultimo in favore dell'opponente, oltre agli interessi dalla domanda ed alle spese del procedimento.
Premetteva l'istante che, nell'ambito del giudizio di divisione dalla stessa incardinato innanzi al Tribunale di
Venezia nel corso del 2007, aveva nominato quale proprio
CTP il dott. . CP_1
Con sentenza non definitiva n.877 del 2012, il Tribunale
adito accoglieva le domande proposte dalla e, con Pt_1
separata ordinanza, disponeva CTU per effettuare la divisione dei compendi ereditari e per la predisposizione del progetto divisionale.
L'opponente asseriva altresì che, nel corso del suddetto procedimento, aveva corrisposto al dr. l'importo CP_1
complessivo di € 19.486,33, per l'attività espletata dallo stesso fino alla sentenza non definitiva e l'ulteriore importo di € 2.407,20 (documentato dalle fatture n. 11/12 e
11/14) per l'assistenza prestata dall'opposto nella fase d'integrazione alla C.T.U.
pag. 2/17 Faceva ancora rilevare: 1) che il C.T.P., al momento della definizione del giudizio, aveva ricalcolato nuovamente i compensi e aveva richiesto l'importo di € 44.696,22, oltre
I.V.A. e che la parcella allegata al ricorso monitorio,
pari a complessivi euro 57.347,66, comprendeva voci non presenti nella lettera di messa in mora;
2) che le spese erano indicate dal C.T.P. nella misura del 13,37% del compenso e richieste nel decreto ingiuntivo nella misura del 30% dei compensi, determinando un importo complessivo di € 57.347,66.
Eccepiva infine la carenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, avendo il ricorrente prodotto, a sostegno del ricorso, unicamente la corrispondenza intercorsa con il legale della ed Pt_1
una richiesta di vidimazione, con relativo parere di liquidazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi: la suddetta documentazione non giustificava, secondo l'opponente,
l'entità dei compensi richiesti, tenuto conto che le prestazioni svolte dal dopo l'emissione della CP_1
sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia erano solo marginali e comunque integrative delle attività
precedentemente svolte dal tecnico, per le quali lo stesso era stato integralmente pagato dalla Pt_1
pag. 3/17 Concludeva per la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della richiesta di pagamento;
in subordine, per la rideterminazione dell'importo effettivo dei compensi da corrispondere all'opposto.
Si costituiva il quale faceva rilevare Controparte_1
che l'attività professionale svolta dallo stesso, oggetto della richiesta monitoria, era riferita al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia.
Poneva in risalto l'enorme mole di lavoro all'uopo effettuata, per la predisposizione dei piani divisionali,
che avevano richiesto più di tre anni di attività e che si era estrinsecata nel confronto con tutti gli attori del procedimento, con aggiornamenti alla parte, ricerche, esame di dati e documenti, elaborazione di proposte e soluzioni,
di controllo dell'operato del CTU e di coordinamento con le pretese della committenza e con i legali, oltre ai numerosi spostamenti per incontri con i soggetti coinvolti nel giudizio, il tutto documentato da copiosa produzione in atti. Evidenziava altresì il proprio contributo determinante all'esito favorevole del giudizio.
Faceva ancora rilevare che il valore posto a base del calcolo della parcella era corretto, essendo il minor pag. 4/17 valore indicato dall'opponente corrispondente alla quota della e non al valore della massa ereditaria. Pt_1
Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e,
nel merito, per la conferma del decreto, con vittoria di spese.
In corso di causa veniva rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza non partecipata del 23-
01-2025, la causa veniva rimessa in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'opposizione va parzialmente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo ricordato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parcella del professionista, corredata del parere del Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, non ha valore di prova,
incombendo sul creditore l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., 6^ sez. civile, ordinanza n. 712 del
15.1.2018).
pag. 5/17 La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso,
è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass.
Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n.
1244).
La prova del conferimento dell'incarico può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni (da ultimo, Cass.
Civ. sez. II, ord. 01-02-2023, n. 3043).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere,
nell'adempimento dell'incarico commessogli e l'entità
delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale (Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342; Cass.
pag. 6/17 Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627; Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n.
9254).
Pur in assenza di specifico incarico scritto, risulta provato agli atti del giudizio la circostanza relativa al conferimento dell'incarico all'opposto, da parte della sig.ra quale consulente tecnico di Parte_1
parte nella seconda C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di divisione innanzi al Tribunale di Venezia,
R.G.119/2007, definito con la sentenza n.1220 del 2016.
Agli atti della produzione dell'opposto è stata depositata la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge incontrovertibilmente la volontà dell'opponente di conferire l'incarico al quale CTP e di avvalersi CP_1
dell'opera professionale dello stesso, non solo nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia,
R.G.119/2007, concluso con la sentenza non definitiva n.877
del 25.5.2012, ma anche durante la fase successiva del giudizio, avente ad oggetto la divisione dell'eredità (cfr.
doc. n.5,6,7,12,13,14 della produzione di parte opposta).
Provato il conferimento dell'incarico al professionista,
occorre determinare, in assenza di accordo tra le parti sul punto, il compenso dovuto al esclusivamente per CP_1
le prestazioni effettivamente svolte e documentate dallo pag. 7/17 stesso nella seconda fase del giudizio innanzi al Tribunale
di Venezia.
In effetti va rilevato che, in relazione all' attività di
CTP, svolta dall'opposto nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, il compenso è stato di fatto concordato tra le parti, stante la presenza, agli atti del giudizio, della parcella e delle conseguenti fatture emesse dal tecnico, a titolo di acconto ed a saldo delle prestazioni effettuate (regolarmente pagate dall'opponente) ed in particolare della fattura del
4.3.2010, emessa “quale onorario per l'attività di CTP
nella causa c. , a saldo delle prestazioni Pt_1 Per_1
effettuate”.
In sostanza, nella prima fase del giudizio innanzi al
Tribunale di Venezia ed in particolare in relazione all'assistenza prestata dallo stesso CP_1
all'opponente, quale CTP nel corso della CTU effettuata dal dr. , le parti hanno di volta in volta concordato il Per_2
compenso spettante all'opposto per l'opera prestata, dal momento che il ha, a più riprese, richiesto CP_1
acconti ed in data 4.3.2010 ha richiesto il saldo della parcella per l'attività prestata, emettendo le relative pag. 8/17 fatture, puntualmente e tempestivamente pagate dalla
. Pt_1
Ergo, sorto il vincolo contrattuale con l'accordo intercorso tra le parti in relazione al conferimento dell'incarico al , il rapporto contrattuale, CP_1
relativo alla prima fase del giudizio, si è esaurito allorquando, depositata la prima CTU del dr. la Per_2
ha puntualmente provveduto ad effettuare i Pt_1
pagamenti richiesti dall'opposto a saldo delle prestazioni effettuate: tale circostanza è stata oltretutto riconosciuta dallo stesso nel corso del CP_1
giudizio.
Al contrario, nella seconda fase del giudizio innanzi al
Tribunale di Venezia, successiva all'emissione della sentenza non definitiva n.877 del 2012, le parti, pur concludendo l'accordo relativo al conferimento dell'ulteriore incarico all'opposto, quale CTP nella seconda fase della CTU, non hanno concordato l'entità del compenso spettante al per l'attività dallo CP_1
stesso effettuata.
Nel corso del giudizio e' stato dimostrato documentalmente che il tecnico ha presentato, nella seconda fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, osservazioni alla pag. 9/17 bozza redatta dal C.T.U.(cfr. doc.n.65, allegato alla produzione dell'opposto) nonché osservazioni scritte alla stessa CTU (cfr. doc. n.114), ha effettuato stime e valutazioni dell'asse ereditario e progetti di divisione,
oltre ad aver interloquito ripetutamente con lo stesso CTU
e con l'opponente, come documentato dalla fitta serie di corrispondenza inoltrata a mezzo mail, tra il 2012 e il
2015, in atti.
Sul quantum, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso va determinato dal Giudice, in applicazione dei criteri di cui agli artt.33 e ss. del D.M. 140/2012.
In particolare, il compenso del tecnico è determinato, ai sensi dell'art.39 del predetto D.M., dal prodotto tra il valore dell'opera (V), il parametro G (grado di complessità
delle prestazioni), il parametro Q (prestazione o somma delle prestazioni) ed il parametro P, secondo la formula
CP: V x G x Q x P.
La parcella elaborata dal tecnico, ai sensi dell'art.34 del
D.M. 140 del 2022 e posta alla base del parere di congruità
emesso dal competente Consiglio dell'Ordine, indica, quale valore delle opere, l'importo di euro 1.016.431,00: il suddetto importo è stato peraltro contestato dall'opponente, sul presupposto che il valore di pag. 10/17 riferimento sarebbe piuttosto quello relativo alla sola quota dell'asse ereditario, da attribuire alla Pt_1
Nel caso di specie, in realtà, il CTU ha effettuato la divisione dell'asse ereditario e la conseguente determinazione del valore delle quote, previa quantificazione del valore dell'intera massa: se, in effetti, la valutazione dell'intero asse ereditario è stata effettuata dal dr. nella prima relazione, di cui Per_2
alla sentenza n.877 del 2012, è pur vero che anche nella seconda fase del giudizio il C.T.U., pur concentrando il proprio operato essenzialmente sulla redazione di un progetto di divisione, ha in ogni caso effettuato un'ulteriore valutazione del fondo rustico CO
(cfr. all.99 della produzione di parte opposta- deduzioni del CTU alle osservazioni dei CTP, del 30.5.2014), come del resto richiesto dal Tribunale nella formulazione dei quesiti al CTU, di cui alla sentenza non definitiva n. 877
del 2012.
Di conseguenza, ad avviso di questo Giudice, appare senz'altro congruo il valore di euro 1.016.431,00, indicato dal nella parcella vidimata dall'Ordine degli CP_1
Agronomi della Provincia di Rovigo e riferito al valore della quota di ½ del fondo rustico CO.
pag. 11/17 Quanto al parametro G, appare congruo, nella fattispecie,
applicare un valore medio (1,1), ricompreso tra quello minimo (0,9) e quello massimo (1,3) indicati nella tavola
Z1 allegata al D.M. 140/2012, in relazione alla categoria assimilabile per analogia a quella oggetto della prestazione professionale in esame (Fase A- definizione delle premesse, consulenze e studio di fattibilità -
agricoltura e foreste- sicurezza alimentare- interventi di miglioramento fondiario e rurale).
Per quanto riguarda il parametro Q, vanno riconosciute, nel caso di specie, unicamente le prestazioni di consulenza tecnica (QaIV.8), con un valore di 0,04 e quella relativa alle stime e valutazioni sintetiche (Q.all01), con un valore di 0,04, di cui alla tavola Z2 del suddetto D.M.
140/2012, per un valore totale di 0,08.
Non è possibile, in effetti, assimilare le valutazioni degli immobili oggetto della C.T.U., contenute nei documenti allegati alla produzione dell'opposto, alle valutazioni e stime analitiche indicate nella medesima tavola Z2, che richiedono una valutazione effettuata con un metodo complesso ed un'analisi particolareggiata dei componenti che influiscono sul valore del bene, che tenga pag. 12/17 conto delle caratteristiche specifiche dell'immobile, tra cui, a titolo esemplificativo, le finiture e gli arredi.
Non può peraltro essere riconosciuta la prestazione,
riportata nella parcella redatta dal relativa CP_1
alla “liquidazione patrocinio ed arbitrato” (Qdl.03), in quanto non pertinente all'attività effettuata e documentata dall'opposto, ma riferita, nella tavola Z2, allegata al
D.M. 140/2012, alla diversa fase prestazionale D) di
“verifiche e collaudi”, del tutto estranea alla C.T.U.
effettuata nel corso del giudizio de quo.
Nessuna somma può essere infine attribuita all'opposto a titolo di rimborso spese, non avendo lo stesso fornito la prova dei relativi esborsi e non essendo previsto, negli artt.33 e ss. del vigente D.M. 140 del 2012, alcun riconoscimento forfettario delle spese, così come in precedenza previsto dall'art.8 del D.M. 14.5.1991 n.232,
abrogato dal D.L. 24.1.2012 n.1.
In definitiva, il compenso da riconoscere al tecnico va determinato applicando la formula: 1.016.431,00 x 1,1 x
0,08 x 6,955204% (P), e quindi va quantificato nell'importo complessivo di euro 6.221,15.
pag. 13/17 A tale importo ritiene questo Tribunale doversi aggiungere un' ulteriore somma, ai sensi dell'art.36 del D.M. n.140
del 2012, pari al 30% del compenso calcolato ai sensi dell'art.39, in considerazione della natura dell'opera, dei risultati e dei vantaggi indubbiamente conseguiti dalla nella seconda fase del giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di Venezia e conseguenti anche all'attività
effettuata dal CTP, documentata in atti.
Dalla somma così determinata (8.087,49) vanno detratti gli acconti, relativi alla seconda fase della CTU, già
corrisposti dalla sig.ra al di cui Pt_1 CP_1
alle fatture n.11/2012 e 11/2014, per un totale di euro
2.407,20, oltre IVA e CP, come riconosciuto dallo stesso opposto nel corso del giudizio (cfr. pag.13 della memoria di replica, depositata in data 26.10.2022).
In conclusione, la somma dovuta dalla all'opposto, Pt_1
per l'attività dallo stesso espletata quale CTP nella seconda fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia,
va quantificata nell'importo complessivo di € 5.680,29,
oltre IVA, se dovuta e CP, come per legge ed oltre gli interessi legali, da calcolare, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art.1284, comma 4^, del c.c.
pag. 14/17 Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente,
tenuto conto dell'intero svolgimento del processo
(cfr.Cass., sez. 6^ civile, sent. 24.9.2020 n. 20004) e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147/2022, ridotti del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.1301/2017, emesso dal Tribunale di
S.M.C.V. in data 8.5.2017, proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1301/2017 del Tribunale di S.M.C.V.,
proposta da nei confronti di Parte_1
e conseguentemente revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.1301/2017 del Tribunale di S.M.C.V., R.G.
4157/2017;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 5.680,29, oltre Controparte_1
I.V.A., se dovuta e C.P., come per legge ed oltre interessi legali a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma 4^, del c.c.;
pag. 15/17 3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida, in applicazione dei parametri medi, ridotti del 30%, di cui al D.M. n.147/2022, in complessivi €
3.553,90 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie, I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 15.5.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 16/17 pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 6710 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2017, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maurizio
Napoli
opponente e
, c.f. rapp.to e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Forza
Opposto
conclusioni: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data
3.7.2017, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1301, emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 8.5.2017, notificato in data 27.5.2017,
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del dr. della somma di € 39.190,89, per Controparte_1
l'attività di consulente di parte, prestata da quest'ultimo in favore dell'opponente, oltre agli interessi dalla domanda ed alle spese del procedimento.
Premetteva l'istante che, nell'ambito del giudizio di divisione dalla stessa incardinato innanzi al Tribunale di
Venezia nel corso del 2007, aveva nominato quale proprio
CTP il dott. . CP_1
Con sentenza non definitiva n.877 del 2012, il Tribunale
adito accoglieva le domande proposte dalla e, con Pt_1
separata ordinanza, disponeva CTU per effettuare la divisione dei compendi ereditari e per la predisposizione del progetto divisionale.
L'opponente asseriva altresì che, nel corso del suddetto procedimento, aveva corrisposto al dr. l'importo CP_1
complessivo di € 19.486,33, per l'attività espletata dallo stesso fino alla sentenza non definitiva e l'ulteriore importo di € 2.407,20 (documentato dalle fatture n. 11/12 e
11/14) per l'assistenza prestata dall'opposto nella fase d'integrazione alla C.T.U.
pag. 2/17 Faceva ancora rilevare: 1) che il C.T.P., al momento della definizione del giudizio, aveva ricalcolato nuovamente i compensi e aveva richiesto l'importo di € 44.696,22, oltre
I.V.A. e che la parcella allegata al ricorso monitorio,
pari a complessivi euro 57.347,66, comprendeva voci non presenti nella lettera di messa in mora;
2) che le spese erano indicate dal C.T.P. nella misura del 13,37% del compenso e richieste nel decreto ingiuntivo nella misura del 30% dei compensi, determinando un importo complessivo di € 57.347,66.
Eccepiva infine la carenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, avendo il ricorrente prodotto, a sostegno del ricorso, unicamente la corrispondenza intercorsa con il legale della ed Pt_1
una richiesta di vidimazione, con relativo parere di liquidazione dell'Ordine dei Dottori Agronomi: la suddetta documentazione non giustificava, secondo l'opponente,
l'entità dei compensi richiesti, tenuto conto che le prestazioni svolte dal dopo l'emissione della CP_1
sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia erano solo marginali e comunque integrative delle attività
precedentemente svolte dal tecnico, per le quali lo stesso era stato integralmente pagato dalla Pt_1
pag. 3/17 Concludeva per la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della richiesta di pagamento;
in subordine, per la rideterminazione dell'importo effettivo dei compensi da corrispondere all'opposto.
Si costituiva il quale faceva rilevare Controparte_1
che l'attività professionale svolta dallo stesso, oggetto della richiesta monitoria, era riferita al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia.
Poneva in risalto l'enorme mole di lavoro all'uopo effettuata, per la predisposizione dei piani divisionali,
che avevano richiesto più di tre anni di attività e che si era estrinsecata nel confronto con tutti gli attori del procedimento, con aggiornamenti alla parte, ricerche, esame di dati e documenti, elaborazione di proposte e soluzioni,
di controllo dell'operato del CTU e di coordinamento con le pretese della committenza e con i legali, oltre ai numerosi spostamenti per incontri con i soggetti coinvolti nel giudizio, il tutto documentato da copiosa produzione in atti. Evidenziava altresì il proprio contributo determinante all'esito favorevole del giudizio.
Faceva ancora rilevare che il valore posto a base del calcolo della parcella era corretto, essendo il minor pag. 4/17 valore indicato dall'opponente corrispondente alla quota della e non al valore della massa ereditaria. Pt_1
Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e,
nel merito, per la conferma del decreto, con vittoria di spese.
In corso di causa veniva rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza non partecipata del 23-
01-2025, la causa veniva rimessa in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'opposizione va parzialmente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo ricordato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parcella del professionista, corredata del parere del Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, non ha valore di prova,
incombendo sul creditore l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., 6^ sez. civile, ordinanza n. 712 del
15.1.2018).
pag. 5/17 La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso,
è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass.
Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n.
1244).
La prova del conferimento dell'incarico può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni (da ultimo, Cass.
Civ. sez. II, ord. 01-02-2023, n. 3043).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere,
nell'adempimento dell'incarico commessogli e l'entità
delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale (Cass. Sez. 2, 21/04/1981, n. 2342; Cass.
pag. 6/17 Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627; Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n.
9254).
Pur in assenza di specifico incarico scritto, risulta provato agli atti del giudizio la circostanza relativa al conferimento dell'incarico all'opposto, da parte della sig.ra quale consulente tecnico di Parte_1
parte nella seconda C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di divisione innanzi al Tribunale di Venezia,
R.G.119/2007, definito con la sentenza n.1220 del 2016.
Agli atti della produzione dell'opposto è stata depositata la corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui emerge incontrovertibilmente la volontà dell'opponente di conferire l'incarico al quale CTP e di avvalersi CP_1
dell'opera professionale dello stesso, non solo nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia,
R.G.119/2007, concluso con la sentenza non definitiva n.877
del 25.5.2012, ma anche durante la fase successiva del giudizio, avente ad oggetto la divisione dell'eredità (cfr.
doc. n.5,6,7,12,13,14 della produzione di parte opposta).
Provato il conferimento dell'incarico al professionista,
occorre determinare, in assenza di accordo tra le parti sul punto, il compenso dovuto al esclusivamente per CP_1
le prestazioni effettivamente svolte e documentate dallo pag. 7/17 stesso nella seconda fase del giudizio innanzi al Tribunale
di Venezia.
In effetti va rilevato che, in relazione all' attività di
CTP, svolta dall'opposto nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, il compenso è stato di fatto concordato tra le parti, stante la presenza, agli atti del giudizio, della parcella e delle conseguenti fatture emesse dal tecnico, a titolo di acconto ed a saldo delle prestazioni effettuate (regolarmente pagate dall'opponente) ed in particolare della fattura del
4.3.2010, emessa “quale onorario per l'attività di CTP
nella causa c. , a saldo delle prestazioni Pt_1 Per_1
effettuate”.
In sostanza, nella prima fase del giudizio innanzi al
Tribunale di Venezia ed in particolare in relazione all'assistenza prestata dallo stesso CP_1
all'opponente, quale CTP nel corso della CTU effettuata dal dr. , le parti hanno di volta in volta concordato il Per_2
compenso spettante all'opposto per l'opera prestata, dal momento che il ha, a più riprese, richiesto CP_1
acconti ed in data 4.3.2010 ha richiesto il saldo della parcella per l'attività prestata, emettendo le relative pag. 8/17 fatture, puntualmente e tempestivamente pagate dalla
. Pt_1
Ergo, sorto il vincolo contrattuale con l'accordo intercorso tra le parti in relazione al conferimento dell'incarico al , il rapporto contrattuale, CP_1
relativo alla prima fase del giudizio, si è esaurito allorquando, depositata la prima CTU del dr. la Per_2
ha puntualmente provveduto ad effettuare i Pt_1
pagamenti richiesti dall'opposto a saldo delle prestazioni effettuate: tale circostanza è stata oltretutto riconosciuta dallo stesso nel corso del CP_1
giudizio.
Al contrario, nella seconda fase del giudizio innanzi al
Tribunale di Venezia, successiva all'emissione della sentenza non definitiva n.877 del 2012, le parti, pur concludendo l'accordo relativo al conferimento dell'ulteriore incarico all'opposto, quale CTP nella seconda fase della CTU, non hanno concordato l'entità del compenso spettante al per l'attività dallo CP_1
stesso effettuata.
Nel corso del giudizio e' stato dimostrato documentalmente che il tecnico ha presentato, nella seconda fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, osservazioni alla pag. 9/17 bozza redatta dal C.T.U.(cfr. doc.n.65, allegato alla produzione dell'opposto) nonché osservazioni scritte alla stessa CTU (cfr. doc. n.114), ha effettuato stime e valutazioni dell'asse ereditario e progetti di divisione,
oltre ad aver interloquito ripetutamente con lo stesso CTU
e con l'opponente, come documentato dalla fitta serie di corrispondenza inoltrata a mezzo mail, tra il 2012 e il
2015, in atti.
Sul quantum, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso va determinato dal Giudice, in applicazione dei criteri di cui agli artt.33 e ss. del D.M. 140/2012.
In particolare, il compenso del tecnico è determinato, ai sensi dell'art.39 del predetto D.M., dal prodotto tra il valore dell'opera (V), il parametro G (grado di complessità
delle prestazioni), il parametro Q (prestazione o somma delle prestazioni) ed il parametro P, secondo la formula
CP: V x G x Q x P.
La parcella elaborata dal tecnico, ai sensi dell'art.34 del
D.M. 140 del 2022 e posta alla base del parere di congruità
emesso dal competente Consiglio dell'Ordine, indica, quale valore delle opere, l'importo di euro 1.016.431,00: il suddetto importo è stato peraltro contestato dall'opponente, sul presupposto che il valore di pag. 10/17 riferimento sarebbe piuttosto quello relativo alla sola quota dell'asse ereditario, da attribuire alla Pt_1
Nel caso di specie, in realtà, il CTU ha effettuato la divisione dell'asse ereditario e la conseguente determinazione del valore delle quote, previa quantificazione del valore dell'intera massa: se, in effetti, la valutazione dell'intero asse ereditario è stata effettuata dal dr. nella prima relazione, di cui Per_2
alla sentenza n.877 del 2012, è pur vero che anche nella seconda fase del giudizio il C.T.U., pur concentrando il proprio operato essenzialmente sulla redazione di un progetto di divisione, ha in ogni caso effettuato un'ulteriore valutazione del fondo rustico CO
(cfr. all.99 della produzione di parte opposta- deduzioni del CTU alle osservazioni dei CTP, del 30.5.2014), come del resto richiesto dal Tribunale nella formulazione dei quesiti al CTU, di cui alla sentenza non definitiva n. 877
del 2012.
Di conseguenza, ad avviso di questo Giudice, appare senz'altro congruo il valore di euro 1.016.431,00, indicato dal nella parcella vidimata dall'Ordine degli CP_1
Agronomi della Provincia di Rovigo e riferito al valore della quota di ½ del fondo rustico CO.
pag. 11/17 Quanto al parametro G, appare congruo, nella fattispecie,
applicare un valore medio (1,1), ricompreso tra quello minimo (0,9) e quello massimo (1,3) indicati nella tavola
Z1 allegata al D.M. 140/2012, in relazione alla categoria assimilabile per analogia a quella oggetto della prestazione professionale in esame (Fase A- definizione delle premesse, consulenze e studio di fattibilità -
agricoltura e foreste- sicurezza alimentare- interventi di miglioramento fondiario e rurale).
Per quanto riguarda il parametro Q, vanno riconosciute, nel caso di specie, unicamente le prestazioni di consulenza tecnica (QaIV.8), con un valore di 0,04 e quella relativa alle stime e valutazioni sintetiche (Q.all01), con un valore di 0,04, di cui alla tavola Z2 del suddetto D.M.
140/2012, per un valore totale di 0,08.
Non è possibile, in effetti, assimilare le valutazioni degli immobili oggetto della C.T.U., contenute nei documenti allegati alla produzione dell'opposto, alle valutazioni e stime analitiche indicate nella medesima tavola Z2, che richiedono una valutazione effettuata con un metodo complesso ed un'analisi particolareggiata dei componenti che influiscono sul valore del bene, che tenga pag. 12/17 conto delle caratteristiche specifiche dell'immobile, tra cui, a titolo esemplificativo, le finiture e gli arredi.
Non può peraltro essere riconosciuta la prestazione,
riportata nella parcella redatta dal relativa CP_1
alla “liquidazione patrocinio ed arbitrato” (Qdl.03), in quanto non pertinente all'attività effettuata e documentata dall'opposto, ma riferita, nella tavola Z2, allegata al
D.M. 140/2012, alla diversa fase prestazionale D) di
“verifiche e collaudi”, del tutto estranea alla C.T.U.
effettuata nel corso del giudizio de quo.
Nessuna somma può essere infine attribuita all'opposto a titolo di rimborso spese, non avendo lo stesso fornito la prova dei relativi esborsi e non essendo previsto, negli artt.33 e ss. del vigente D.M. 140 del 2012, alcun riconoscimento forfettario delle spese, così come in precedenza previsto dall'art.8 del D.M. 14.5.1991 n.232,
abrogato dal D.L. 24.1.2012 n.1.
In definitiva, il compenso da riconoscere al tecnico va determinato applicando la formula: 1.016.431,00 x 1,1 x
0,08 x 6,955204% (P), e quindi va quantificato nell'importo complessivo di euro 6.221,15.
pag. 13/17 A tale importo ritiene questo Tribunale doversi aggiungere un' ulteriore somma, ai sensi dell'art.36 del D.M. n.140
del 2012, pari al 30% del compenso calcolato ai sensi dell'art.39, in considerazione della natura dell'opera, dei risultati e dei vantaggi indubbiamente conseguiti dalla nella seconda fase del giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di Venezia e conseguenti anche all'attività
effettuata dal CTP, documentata in atti.
Dalla somma così determinata (8.087,49) vanno detratti gli acconti, relativi alla seconda fase della CTU, già
corrisposti dalla sig.ra al di cui Pt_1 CP_1
alle fatture n.11/2012 e 11/2014, per un totale di euro
2.407,20, oltre IVA e CP, come riconosciuto dallo stesso opposto nel corso del giudizio (cfr. pag.13 della memoria di replica, depositata in data 26.10.2022).
In conclusione, la somma dovuta dalla all'opposto, Pt_1
per l'attività dallo stesso espletata quale CTP nella seconda fase del giudizio innanzi al Tribunale di Venezia,
va quantificata nell'importo complessivo di € 5.680,29,
oltre IVA, se dovuta e CP, come per legge ed oltre gli interessi legali, da calcolare, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art.1284, comma 4^, del c.c.
pag. 14/17 Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente,
tenuto conto dell'intero svolgimento del processo
(cfr.Cass., sez. 6^ civile, sent. 24.9.2020 n. 20004) e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147/2022, ridotti del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.1301/2017, emesso dal Tribunale di
S.M.C.V. in data 8.5.2017, proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1301/2017 del Tribunale di S.M.C.V.,
proposta da nei confronti di Parte_1
e conseguentemente revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo n.1301/2017 del Tribunale di S.M.C.V., R.G.
4157/2017;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 5.680,29, oltre Controparte_1
I.V.A., se dovuta e C.P., come per legge ed oltre interessi legali a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma 4^, del c.c.;
pag. 15/17 3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio, che Controparte_1
liquida, in applicazione dei parametri medi, ridotti del 30%, di cui al D.M. n.147/2022, in complessivi €
3.553,90 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie, I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 15.5.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 16/17 pag. 17/17