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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 630/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
OV PI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
LA BE Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 5643/2024 del Tribunale di Milano, est.
Perillo, pubblicata in data 13.12.2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IU IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, Galleria San Babila, n. 4/a
Appellante
Contro
(C.F./P. IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Scaglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Fiume n. 6
Appellata
E contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' l'Avv. Carla Maria Omodei CP_2 P.IVA_2
RI ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè n. 1 presso l'ufficio legale dell'ente
Appellato in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: -- in accoglimento del primo motivo, voler riformare la sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 24 e 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento per vizio di competenza territoriale e di potere di riscossione;
-- in accoglimento del secondo motivo, voler riformare la sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 4 della legge n. 890 del 1982, dell'art. 149
c.p.c., dell'art. 48 disp. att. c.p.c., dell'art. 139, c. 2 c.p.c. nonché dell'art. 8, c. 4 e dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ritualmente notificato l'avviso di addebito presupposto, nonostante l'assenza di sottoscrizione dell'ufficiale postale e del timbro datario, e l'omessa prova dell'invio della cd. “C.A.D.”;
-- in accoglimento del terzo motivo, riformare la sentenza appellata per violazione dell'art. 421 c.p.c. nonché dell'art. 1 della Legge n. 613 del 1966, dell'art. 1 della
Legge n. 1397 del 1960 e dell'art. 1, c. 203 della Legge n. 662 del 1996, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo della pretesa previdenziale;
-- infine, in accoglimento del quarto motivo, riformare il capo della sentenza che ha disposto per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di lite, con conseguente condanne delle parti appellate al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il tutto con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore che ne fa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per : Controparte_1
“- rigettare il proposto appello, ritenendolo inammissibile ed infondato per i motivi di cui in premesso e per l'effetto confermare la sentenza n. 5643/2024 pubblicata il
13/12/2024 dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare oltre spese generali, iva e cpa, come per legge”; per : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza: rigettare l'appello proposto con la conseguente conferma della sentenza Tribunale di
Milano n. 5643/24 con ogni conseguente provvedimento. Si richiamano integralmente
2 le conclusioni tratte in primo grado. Vinte le spese Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 5643/24 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720239009096426 proposto da Parte_1 nei confronti di e di CP_2 CP_3
Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato avanti al Tribunale il ricorrente aveva sostenuto che il titolo esecutivo cui l'intimazione di pagamento faceva riferimento- e cioè l'avviso di addebito n. 417202200020 50474 emesso per contributi previdenziali IVS relativi alle annualità 2020/2021- non gli era mai stato notificato e, in ogni caso, che la ditta
(a cui tali contributi si riferivano) era stata cancellata Controparte_4 dal registro delle imprese di Caltanissetta sin dal 28 gennaio 2013, ragione per la quale nessuna somma poteva essere da richiesta per le annualità successive. CP_2
Inoltre, il ricorrente aveva anche sostenuto l'intimazione di pagamento era stata emessa e notificata da un quello di SE, non territorialmente competente, e ciò CP_5 in quanto all'epoca risultava alla data della emissione e notifica Pt_1 dell'intimazione residente in provincia di Milano, e non di SE.
Nel respingere detta opposizione il Tribunale ha così motivato: «Parte ricorrente ha, innanzitutto, eccepito che l'intimazione di pagamento sarebbe stata illegittimamente emessa dall'Agente della Riscossione per la Provincia di SE benché la residenza fosse a Lainate e, quindi, al di fuori del suo ambito territoriale e avvalendosi di un messo notificatore autorizzato alla notifica degli atti riscossivi o esecutivi per la sola
Provincia di SE. A tale proposito, si osserva che, come correttamente rilevato e documentato dalle parti convenute in sede di costituzione, l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla sede territoriale di SE sulla base della residenza del ricorrente che, nel tempo, risulta aver mutato in più occasioni la propria residenza. Per quanto di rilievo, il ricorrente solo con decorrenza 11/06/2023 risultava residente in [...]mentre in precedenza la residenza era fissata in Crema e, in occasione della notificazione dell'AVA, in CA TU e BO (VA). Ora, in diritto si rileva che, come correttamente già rilevato in altri precedenti dallo stesso Tribunale di
Milano: […] “non possono farsi valere i vizi … rispetto ai quali il debitore non indichi
3 quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv.
650240). In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse” (Cass. 3967/2019). Ora, parte opponente non prova ma nemmeno allega di aver patito alcun pregiudizio dal fatto che a notificare l'atto di pignoramento non sia stata l'articolazione territoriale ritenuta corretta. Del resto, la causa di opposizione è stata correttamente radicata presso il foro del debitore esecutato, senza la necessità da parte sua di difendersi altrove. Infine possono richiamarsi i principi di diritto recentemente ribaditi dalla Suprema Corte a SSUU, sia pure nella diversa materia delle notificazioni, e le condivisibili osservazioni ivi svolte in ordine alla mera irregolarità delle violazioni del riparto interno delle attribuzioni: “poiché non si può mettere in dubbio che la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario extra districtum è del tutto idonea a raggiungere il suo scopo, la configurazione di una nullità di tipo processuale
(sia pure sanabile) al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 160 cod. proc. civ. non può neppure rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass.
SSUU 17533/2018) (cfr. Tribunale di Milano ordinanza resa nell'ambito del giudizio
RGE 5966/23 in atti). Per quanto di rilievo, anche nel presente giudizio parte ricorrente non ha allegato o dedotto alcun elemento in forza del quale sarebbe ravvisabile uno specifico pregiudizio che l'emissione dell'atto da una articolazione territoriale in ipotesi non territorialmente competente gli avrebbe comportato. Non ignora il giudicante il precedente di questo stesso Tribunale reso tra le medesime parti (sentenza n. 2103/24) ove è stata dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di quel giudizio sul presupposto del difetto del potere di agire in capo ad una agenzia territoriale di
Agenzia non competente. In proposito si osserva che Controparte_6
l'articolo 46 DPR 602/73 ivi valorizzato (ove anche ritenuto applicabile anche all'attività di riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali per quanto espressamente dettato per la riscossione dei soli tributi) senza dubbio prevede che il consegnatario cui sia stato consegnato il ruolo, ove l'attività di riscossione debba essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, deleghi in via telematica per la
4 stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. Tuttavia, la medesima disposizione, in tema di notifica della cartella, prevede che la delega può riguardare anche la notifica della cartella. Fermo restando che nel caso di specie l'agente della riscossione non ha notificato una cartella (in quanto, come visto, di ciò si
è fatto carico l'ente previdenziale che ha direttamente curato la notifica dell'avviso di addebito) resta pur sempre il fatto che, anche ad estendere la disposizione alla notifica dell'intimazione di pagamento, la delega alla notifica non è prevista quale obbligo ma come una mera possibilità dell'agente alla riscossione, che nel caso di specie non è stata esercitata. Correttamente interpretata la disposizione, risulta evidente che non sono gli atti prodromici bensì quelli di effettiva riscossione a dover essere delegati al concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ed è in dubbio che l'intimazione di pagamento non rientri nel novero di tali atti. Per quanto concerne la notifica dell'AVA (sotteso alla intimazione di pagamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio che, a dire della parte, non le sarebbe mai stato notificato), si rileva che nel costituirsi in giudizio, ha documentato che l'AVA n. CP_2
41720220002050474000 veniva notificato per compiuta giacenza alla residenza di parte ricorrente in data 28/01/2023, presso l'indirizzo dell'epoca in via Angelo
Morandi n. 7, BO SE (come risulta dai documenti in atti e peraltro non contestato). La giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Cass., ordinanza n.
23889/24) non è conferente nel caso di specie, in quanto relativa all'attività che deve essere posta in essere dall'ufficiale giudiziario nel caso di notifica ai sensi dell'articolo
143 c.p.c. (…) per quanto concerne l'eccezione di parte relativamente al merito della vicenda che, a suo dire, riguarderebbe il ruolo in seno alla ditta Controparte_4
per crediti maturati successivamente alla intervenuta cancellazione
[...]
Cont dal registro delle imprese, è sufficiente evidenziare che nel presente giudizio l' concerne il ruolo di quale socio e amministratore unico (iscritto alla CP_4 gestione previdenziale artigiani) della per il periodo Controparte_8
13/01/2014 - 28/02/2019, allorquando ne diveniva liquidatore. Tenuto conto che tale società veniva cancellata dal registro delle imprese in data 12/07/2024 risulta evidente la pretestuosità dell'eccezione di parte che anche in tal caso va respinta. (…)
5 In ogni caso, la regolarità della notifica dell'AVA e la sua mancata opposizione nei termini di legge rende vano il tentativo di parte ricorrente di contestare il merito della vicenda, oramai cristallizzato per intervenuta decadenza della parte”.
***
Con ricorso depositato in data 13.6.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza appellata per avere fatto violazione e falsa applicazione degli artt.12, 24 e 46 del d.p.r.
n. 602 del 1973 e, in particolare, per avere affermato l'applicabilità di dette norme alla sola cartella di pagamento e non anche all'intimazione di pagamento.
Nella prospettiva del gravame, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento (emessa e notificata in data 11.5.2024) per vizio di competenza territoriale e di potere di riscossione della sede di di SE, posto che CP_3
era residente a [...], e non in provincia di SE, sin dall'11 giugno Parte_1
2023.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione di prime Cure Parte_1 per avere fatto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 4 della legge n. 890 del
1982, dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 48 disp. att. c.p.c., dell'art. 139, c. 2 c.p.c. nonché dell'art. 8, c. 4 della legge n. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, erroneamente il primo giudice aveva ritenuto ritualmente notificato l'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento, e ciò nonostante la cartolina postale prodotta in atti non recasse la sottoscrizione dell'ufficiale postale e del timbro datario, e nonostante non vi fosse prova dell'invio della cosiddetta “c.a.d.”
Secondo l'appellante anche per le notifiche a mezzo posta eseguite direttamente da senza mediazione ufficio giudiziario sarebbe necessario l'invio di un avviso di CP_2 avvenuto deposito: “anche nel primo caso di notifica diretta a mezzo posta, devono applicarsi gli artt.7 e 8 della legge n. 890 del 1982 giusto il disposto dell'art. 14 della medesima legge a mente del quale «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero
6 dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge».
Con il terzo motivo di gravame ha lamentato la violazione dell'art. 421 Parte_1
c.p.c. nonché dell'art. 1 della legge n. 613 del 1966, dell'art. 1 della legge n. 1397 del
1960 e dell'art. 1, c. 203 della legge n. 662 del 1996 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 116, c. 8, lett. a) della legge n. 388 del 2000.
Nella prospettiva dell'appello, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione conteneva quali uniche informazioni utili all'identificazione del credito il numero del prodromico avviso di addebito,
l'identità dell'Ente creditore e la natura del contributo richiesto (“Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale” e “Somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale”), oltre che le annualità pretese (2020 e 2021).
Il contribuente, pertanto, non avendo a suo dire mai ricevuto la notificazione dell'avviso di addebito, non era stato posto in grado di identificare tempestivamente quale fosse il titolo della pretesa creditoria. Solo a seguito delle difese ed allegazioni effettuate da CP_ in giudizio aveva appreso che, secondo l'Istituto previdenziale, la Parte_1 debitrice principale era la srl già sopra menzionata, ragione per cui il primo giudice avrebbe dovuto acquisire anche ex art. 421 c.p.c. l'ulteriore produzione documentale - CP_ costituita da copia della comunicazione di di cessazione attività inviata tanto all' quanto ad sin dal 2019.- come richiesto da nel corso dell'udienza del CP_9 Pt_1
12.12.2024. Ciò al fine di dimostrare l'insussistenza della pretesa oggetto dell'avviso di addebito.
***
Con memoria difensiva depositata in data 16.9.2025 si è costituita contestando CP_3 la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
Con memoria difensiva depositata in data 2.10.2025 si è costituito anche , CP_2 contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
7 ***
Si esamina in primo luogo il secondo motivo di appello, concernente la pretesa invalidità della notifica dell'avviso di addebito n. 417 2022 00020504 74 000, recante numero identificativo 68993067444-7.
Il motivo è infondato.
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti risulta che ha proceduto a CP_2 notificare direttamente l'avviso di addebito, senza mediazione dell'ufficiale giudiziario, valendosi del servizio postale e spedendo al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sulla cartolina postale, prodotta da in uno con l'avviso di addebito- al proprio CP_2 documento 1, si legge – oltre che il codice a barre corrispondente all'identificativo dell'avviso- l'apposizione del timbro “Al mittente per compiuta giacenza”, oltre che l'annotazione manoscritta “Avv.22.12.2022”; detta annotazione costituisce la forma abbreviata in uso per attestare l'avvenuto “fatto avviso” e reca al di sotto di essa la sigla del postino.
Tali essendo le risultanze documentali in merito alla notifica dell'avviso, le doglianze dell'appellante risultano infondate, prestando il Collegio convinta adesione all'orientamento più volte espresso in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.
Si richiama di seguito, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della recente pronuncia Cass. n. 25162/2025: «8.1 - Ai sensi dell'art. 30 comma 4 d.l. 78/2010,
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_2 municipale”; di seguito è precisato che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel successivo comma 14
è poi stabilito che “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_2 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. 8.2 - La normativa emanata specificamente
8 per gli avvisi di addebito prevede quindi, che la notifica possa essere eseguita con spedizione postale diretta di un plico raccomandato con avviso di ricevimento, e sul punto già con ord. n.8895/2022 è stato osservato che “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario
(nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. 8.3 - Vale allora la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto», come avvenuto nel caso di specie, «da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex lege n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 29710/2018; Cass. n.
8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass.
9 n.1304/2017; Cass. n.23511/2016; Cass. n.12083/2016; Cass. n.16949/2014; Cass.
n.6395/2014; Cass. n.11708/2011). Si osserva, poi, che la disciplina della notifica diretta accomuna entrambe le disposizioni dell'art. 26 d.p.r. n.602/73 e del citato art. 30 co.4, nel senso che la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con affidamento integrale al concessionario stesso ed all'ufficiale postale.
8.4 - Ciò premesso, e come innanzi ricordato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati -e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982- tra cui, dunque, anche l'art. 8, co.4, che prevede l'invio di raccomandata informativa della legge n. 890. In particolare, si afferma che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui è pacifico che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, co.1, ultima parte, d.p.r. n. 602/1973, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023). Si tratta di una forma "semplificata" di notificazione che, come osservato in ord. n.9866/2024, in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. 8.5 - La tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, è stata di recente affrontata da questa Corte che con sentenza n. 21847/25 ha affermato: “in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973)
(cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da
10 ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982”». Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche nel giudizio odierno deve giungersi alla conclusione che «. 8.6 - La pronuncia impugnata va, dunque, tenuta esente da censure poiché nel sostenere la corretta applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario ed il coordinamento con la disposizione dell'art. 26 dpr 602/73 ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità divenuto prevalente e oramai consolidato». Anche nel giudizio odierno, come in quello definito dalla Suprema Corte, l'appellante prospetta pure «la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Per quanto innanzi esaminato non ricorre alcuna violazione della disposizione normativa richiamata, poiché la stessa non è applicabile;
e sotto il profilo della applicazione della disciplina regolatrice del caso concreto, si osserva che, nel caso specifico, per quanto emerge dagli avvisi di ricevimento riprodotti nella parte illustrativa del ricorso per cassazione, è agevole comprendere che alcuni di essi recano la annotazione di compiuta giacenza», esattamente come quello che prodotto da al documento 1, « CP_2 altri risultano ricevuti personalmente e con firma leggibile del ricorrente, altri attestano il doppio accesso e deposito presso la Casa Comunale e avviso CAD. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione di legge né alcuna causa di nullità dell'iter notificatorio, di cui la impugnata sentenza ha correttamente affermato la regolarità».
Respinto il secondo motivo di appello, il terzo motivo deve ritenersi conseguentemente parimenti infondato, in quanto le censure attinenti al merito della pretesa contributiva avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione all'avviso di addebito da promuovere entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo;
in difetto, l'esistenza del credito contributivo per le ragioni esposte da non Parte_1 può più essere messa in discussione.
11 Parimenti infondato è il primo motivo di appello, il cui rigetto discende da una pluralità autonoma di ragioni.
In primo luogo, come evidenziato da anche a voler ipotizzare che le norme CP_3 invocate dall'appellante siano destinate ad operare anche nel caso di specie, è dirimente osservare che all'epoca della notifica dell'avviso di addebito risultava Parte_1 residente in Provincia di SE, ragione per cui correttamente è stato l'ufficio del luogo di residenza che aveva a tale data ad inviargli anche la successiva intimazione Pt_1 di pagamento (art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600; artt. 12, comma 1, e
24 del dpr n. 602/1973).
La correttezza di tale rilievo, già effettuato dal Tribunale, non è stata peraltro censurata dall'appellante.
Nemmeno è stata censurata l'argomentazione, parimenti corretta, effettuata dal
Tribunale, secondo cui non è stata in alcun modo esplicitata dall'appellante quale sia la ricaduta negativa sul rapporto contributivo della formazione e spedizione dell'intimazione (che pacificamente è stata ricevuta dal destinatario) da parte di un ufficio ipoteticamente incompetente dal punto di vista territoriale (cfr. in caso analogo
Cass. 20860/2022, in motivazione: “la censura non coglie nel segno, in quanto non chiarisce in che misura la disfunzione del procedimento di riscossione - di cui il provvedimento gravato dà puntualmente riscontro - avrebbe potuto incidere sul rapporto contributivo in oggetto”).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
***
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater
12 del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5643/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a ed le spese di lite del grado, liquidate Parte_1 CP_2 CP_3 in euro 2000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte appellata;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 23/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
OV PI LA BE
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 630/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
OV PI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
LA BE Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 5643/2024 del Tribunale di Milano, est.
Perillo, pubblicata in data 13.12.2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IU IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, Galleria San Babila, n. 4/a
Appellante
Contro
(C.F./P. IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Scaglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Fiume n. 6
Appellata
E contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' l'Avv. Carla Maria Omodei CP_2 P.IVA_2
RI ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè n. 1 presso l'ufficio legale dell'ente
Appellato in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
PER L'APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: -- in accoglimento del primo motivo, voler riformare la sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 24 e 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento per vizio di competenza territoriale e di potere di riscossione;
-- in accoglimento del secondo motivo, voler riformare la sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 4 della legge n. 890 del 1982, dell'art. 149
c.p.c., dell'art. 48 disp. att. c.p.c., dell'art. 139, c. 2 c.p.c. nonché dell'art. 8, c. 4 e dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ritualmente notificato l'avviso di addebito presupposto, nonostante l'assenza di sottoscrizione dell'ufficiale postale e del timbro datario, e l'omessa prova dell'invio della cd. “C.A.D.”;
-- in accoglimento del terzo motivo, riformare la sentenza appellata per violazione dell'art. 421 c.p.c. nonché dell'art. 1 della Legge n. 613 del 1966, dell'art. 1 della
Legge n. 1397 del 1960 e dell'art. 1, c. 203 della Legge n. 662 del 1996, per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione a ruolo della pretesa previdenziale;
-- infine, in accoglimento del quarto motivo, riformare il capo della sentenza che ha disposto per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di lite, con conseguente condanne delle parti appellate al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il tutto con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore che ne fa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; per : Controparte_1
“- rigettare il proposto appello, ritenendolo inammissibile ed infondato per i motivi di cui in premesso e per l'effetto confermare la sentenza n. 5643/2024 pubblicata il
13/12/2024 dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare oltre spese generali, iva e cpa, come per legge”; per : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza: rigettare l'appello proposto con la conseguente conferma della sentenza Tribunale di
Milano n. 5643/24 con ogni conseguente provvedimento. Si richiamano integralmente
2 le conclusioni tratte in primo grado. Vinte le spese Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 5643/24 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720239009096426 proposto da Parte_1 nei confronti di e di CP_2 CP_3
Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato avanti al Tribunale il ricorrente aveva sostenuto che il titolo esecutivo cui l'intimazione di pagamento faceva riferimento- e cioè l'avviso di addebito n. 417202200020 50474 emesso per contributi previdenziali IVS relativi alle annualità 2020/2021- non gli era mai stato notificato e, in ogni caso, che la ditta
(a cui tali contributi si riferivano) era stata cancellata Controparte_4 dal registro delle imprese di Caltanissetta sin dal 28 gennaio 2013, ragione per la quale nessuna somma poteva essere da richiesta per le annualità successive. CP_2
Inoltre, il ricorrente aveva anche sostenuto l'intimazione di pagamento era stata emessa e notificata da un quello di SE, non territorialmente competente, e ciò CP_5 in quanto all'epoca risultava alla data della emissione e notifica Pt_1 dell'intimazione residente in provincia di Milano, e non di SE.
Nel respingere detta opposizione il Tribunale ha così motivato: «Parte ricorrente ha, innanzitutto, eccepito che l'intimazione di pagamento sarebbe stata illegittimamente emessa dall'Agente della Riscossione per la Provincia di SE benché la residenza fosse a Lainate e, quindi, al di fuori del suo ambito territoriale e avvalendosi di un messo notificatore autorizzato alla notifica degli atti riscossivi o esecutivi per la sola
Provincia di SE. A tale proposito, si osserva che, come correttamente rilevato e documentato dalle parti convenute in sede di costituzione, l'intimazione di pagamento è stata emessa dalla sede territoriale di SE sulla base della residenza del ricorrente che, nel tempo, risulta aver mutato in più occasioni la propria residenza. Per quanto di rilievo, il ricorrente solo con decorrenza 11/06/2023 risultava residente in [...]mentre in precedenza la residenza era fissata in Crema e, in occasione della notificazione dell'AVA, in CA TU e BO (VA). Ora, in diritto si rileva che, come correttamente già rilevato in altri precedenti dallo stesso Tribunale di
Milano: […] “non possono farsi valere i vizi … rispetto ai quali il debitore non indichi
3 quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv.
650240). In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse” (Cass. 3967/2019). Ora, parte opponente non prova ma nemmeno allega di aver patito alcun pregiudizio dal fatto che a notificare l'atto di pignoramento non sia stata l'articolazione territoriale ritenuta corretta. Del resto, la causa di opposizione è stata correttamente radicata presso il foro del debitore esecutato, senza la necessità da parte sua di difendersi altrove. Infine possono richiamarsi i principi di diritto recentemente ribaditi dalla Suprema Corte a SSUU, sia pure nella diversa materia delle notificazioni, e le condivisibili osservazioni ivi svolte in ordine alla mera irregolarità delle violazioni del riparto interno delle attribuzioni: “poiché non si può mettere in dubbio che la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario extra districtum è del tutto idonea a raggiungere il suo scopo, la configurazione di una nullità di tipo processuale
(sia pure sanabile) al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 160 cod. proc. civ. non può neppure rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass.
SSUU 17533/2018) (cfr. Tribunale di Milano ordinanza resa nell'ambito del giudizio
RGE 5966/23 in atti). Per quanto di rilievo, anche nel presente giudizio parte ricorrente non ha allegato o dedotto alcun elemento in forza del quale sarebbe ravvisabile uno specifico pregiudizio che l'emissione dell'atto da una articolazione territoriale in ipotesi non territorialmente competente gli avrebbe comportato. Non ignora il giudicante il precedente di questo stesso Tribunale reso tra le medesime parti (sentenza n. 2103/24) ove è stata dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di quel giudizio sul presupposto del difetto del potere di agire in capo ad una agenzia territoriale di
Agenzia non competente. In proposito si osserva che Controparte_6
l'articolo 46 DPR 602/73 ivi valorizzato (ove anche ritenuto applicabile anche all'attività di riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali per quanto espressamente dettato per la riscossione dei soli tributi) senza dubbio prevede che il consegnatario cui sia stato consegnato il ruolo, ove l'attività di riscossione debba essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, deleghi in via telematica per la
4 stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. Tuttavia, la medesima disposizione, in tema di notifica della cartella, prevede che la delega può riguardare anche la notifica della cartella. Fermo restando che nel caso di specie l'agente della riscossione non ha notificato una cartella (in quanto, come visto, di ciò si
è fatto carico l'ente previdenziale che ha direttamente curato la notifica dell'avviso di addebito) resta pur sempre il fatto che, anche ad estendere la disposizione alla notifica dell'intimazione di pagamento, la delega alla notifica non è prevista quale obbligo ma come una mera possibilità dell'agente alla riscossione, che nel caso di specie non è stata esercitata. Correttamente interpretata la disposizione, risulta evidente che non sono gli atti prodromici bensì quelli di effettiva riscossione a dover essere delegati al concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ed è in dubbio che l'intimazione di pagamento non rientri nel novero di tali atti. Per quanto concerne la notifica dell'AVA (sotteso alla intimazione di pagamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio che, a dire della parte, non le sarebbe mai stato notificato), si rileva che nel costituirsi in giudizio, ha documentato che l'AVA n. CP_2
41720220002050474000 veniva notificato per compiuta giacenza alla residenza di parte ricorrente in data 28/01/2023, presso l'indirizzo dell'epoca in via Angelo
Morandi n. 7, BO SE (come risulta dai documenti in atti e peraltro non contestato). La giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Cass., ordinanza n.
23889/24) non è conferente nel caso di specie, in quanto relativa all'attività che deve essere posta in essere dall'ufficiale giudiziario nel caso di notifica ai sensi dell'articolo
143 c.p.c. (…) per quanto concerne l'eccezione di parte relativamente al merito della vicenda che, a suo dire, riguarderebbe il ruolo in seno alla ditta Controparte_4
per crediti maturati successivamente alla intervenuta cancellazione
[...]
Cont dal registro delle imprese, è sufficiente evidenziare che nel presente giudizio l' concerne il ruolo di quale socio e amministratore unico (iscritto alla CP_4 gestione previdenziale artigiani) della per il periodo Controparte_8
13/01/2014 - 28/02/2019, allorquando ne diveniva liquidatore. Tenuto conto che tale società veniva cancellata dal registro delle imprese in data 12/07/2024 risulta evidente la pretestuosità dell'eccezione di parte che anche in tal caso va respinta. (…)
5 In ogni caso, la regolarità della notifica dell'AVA e la sua mancata opposizione nei termini di legge rende vano il tentativo di parte ricorrente di contestare il merito della vicenda, oramai cristallizzato per intervenuta decadenza della parte”.
***
Con ricorso depositato in data 13.6.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza appellata per avere fatto violazione e falsa applicazione degli artt.12, 24 e 46 del d.p.r.
n. 602 del 1973 e, in particolare, per avere affermato l'applicabilità di dette norme alla sola cartella di pagamento e non anche all'intimazione di pagamento.
Nella prospettiva del gravame, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento (emessa e notificata in data 11.5.2024) per vizio di competenza territoriale e di potere di riscossione della sede di di SE, posto che CP_3
era residente a [...], e non in provincia di SE, sin dall'11 giugno Parte_1
2023.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione di prime Cure Parte_1 per avere fatto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 4 della legge n. 890 del
1982, dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 48 disp. att. c.p.c., dell'art. 139, c. 2 c.p.c. nonché dell'art. 8, c. 4 della legge n. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, erroneamente il primo giudice aveva ritenuto ritualmente notificato l'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento, e ciò nonostante la cartolina postale prodotta in atti non recasse la sottoscrizione dell'ufficiale postale e del timbro datario, e nonostante non vi fosse prova dell'invio della cosiddetta “c.a.d.”
Secondo l'appellante anche per le notifiche a mezzo posta eseguite direttamente da senza mediazione ufficio giudiziario sarebbe necessario l'invio di un avviso di CP_2 avvenuto deposito: “anche nel primo caso di notifica diretta a mezzo posta, devono applicarsi gli artt.7 e 8 della legge n. 890 del 1982 giusto il disposto dell'art. 14 della medesima legge a mente del quale «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero
6 dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge».
Con il terzo motivo di gravame ha lamentato la violazione dell'art. 421 Parte_1
c.p.c. nonché dell'art. 1 della legge n. 613 del 1966, dell'art. 1 della legge n. 1397 del
1960 e dell'art. 1, c. 203 della legge n. 662 del 1996 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 116, c. 8, lett. a) della legge n. 388 del 2000.
Nella prospettiva dell'appello, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione conteneva quali uniche informazioni utili all'identificazione del credito il numero del prodromico avviso di addebito,
l'identità dell'Ente creditore e la natura del contributo richiesto (“Contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale” e “Somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro minimale”), oltre che le annualità pretese (2020 e 2021).
Il contribuente, pertanto, non avendo a suo dire mai ricevuto la notificazione dell'avviso di addebito, non era stato posto in grado di identificare tempestivamente quale fosse il titolo della pretesa creditoria. Solo a seguito delle difese ed allegazioni effettuate da CP_ in giudizio aveva appreso che, secondo l'Istituto previdenziale, la Parte_1 debitrice principale era la srl già sopra menzionata, ragione per cui il primo giudice avrebbe dovuto acquisire anche ex art. 421 c.p.c. l'ulteriore produzione documentale - CP_ costituita da copia della comunicazione di di cessazione attività inviata tanto all' quanto ad sin dal 2019.- come richiesto da nel corso dell'udienza del CP_9 Pt_1
12.12.2024. Ciò al fine di dimostrare l'insussistenza della pretesa oggetto dell'avviso di addebito.
***
Con memoria difensiva depositata in data 16.9.2025 si è costituita contestando CP_3 la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
Con memoria difensiva depositata in data 2.10.2025 si è costituito anche , CP_2 contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 23.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
7 ***
Si esamina in primo luogo il secondo motivo di appello, concernente la pretesa invalidità della notifica dell'avviso di addebito n. 417 2022 00020504 74 000, recante numero identificativo 68993067444-7.
Il motivo è infondato.
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti risulta che ha proceduto a CP_2 notificare direttamente l'avviso di addebito, senza mediazione dell'ufficiale giudiziario, valendosi del servizio postale e spedendo al destinatario una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sulla cartolina postale, prodotta da in uno con l'avviso di addebito- al proprio CP_2 documento 1, si legge – oltre che il codice a barre corrispondente all'identificativo dell'avviso- l'apposizione del timbro “Al mittente per compiuta giacenza”, oltre che l'annotazione manoscritta “Avv.22.12.2022”; detta annotazione costituisce la forma abbreviata in uso per attestare l'avvenuto “fatto avviso” e reca al di sotto di essa la sigla del postino.
Tali essendo le risultanze documentali in merito alla notifica dell'avviso, le doglianze dell'appellante risultano infondate, prestando il Collegio convinta adesione all'orientamento più volte espresso in materia dalla Suprema Corte di Cassazione.
Si richiama di seguito, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della recente pronuncia Cass. n. 25162/2025: «8.1 - Ai sensi dell'art. 30 comma 4 d.l. 78/2010,
“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_2 municipale”; di seguito è precisato che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel successivo comma 14
è poi stabilito che “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_2 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. 8.2 - La normativa emanata specificamente
8 per gli avvisi di addebito prevede quindi, che la notifica possa essere eseguita con spedizione postale diretta di un plico raccomandato con avviso di ricevimento, e sul punto già con ord. n.8895/2022 è stato osservato che “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario
(nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. 8.3 - Vale allora la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto», come avvenuto nel caso di specie, «da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex lege n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 29710/2018; Cass. n.
8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass.
9 n.1304/2017; Cass. n.23511/2016; Cass. n.12083/2016; Cass. n.16949/2014; Cass.
n.6395/2014; Cass. n.11708/2011). Si osserva, poi, che la disciplina della notifica diretta accomuna entrambe le disposizioni dell'art. 26 d.p.r. n.602/73 e del citato art. 30 co.4, nel senso che la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con affidamento integrale al concessionario stesso ed all'ufficiale postale.
8.4 - Ciò premesso, e come innanzi ricordato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati -e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982- tra cui, dunque, anche l'art. 8, co.4, che prevede l'invio di raccomandata informativa della legge n. 890. In particolare, si afferma che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui è pacifico che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, co.1, ultima parte, d.p.r. n. 602/1973, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023). Si tratta di una forma "semplificata" di notificazione che, come osservato in ord. n.9866/2024, in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. 8.5 - La tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, è stata di recente affrontata da questa Corte che con sentenza n. 21847/25 ha affermato: “in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973)
(cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da
10 ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982”». Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche nel giudizio odierno deve giungersi alla conclusione che «. 8.6 - La pronuncia impugnata va, dunque, tenuta esente da censure poiché nel sostenere la corretta applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario ed il coordinamento con la disposizione dell'art. 26 dpr 602/73 ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità divenuto prevalente e oramai consolidato». Anche nel giudizio odierno, come in quello definito dalla Suprema Corte, l'appellante prospetta pure «la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982. Per quanto innanzi esaminato non ricorre alcuna violazione della disposizione normativa richiamata, poiché la stessa non è applicabile;
e sotto il profilo della applicazione della disciplina regolatrice del caso concreto, si osserva che, nel caso specifico, per quanto emerge dagli avvisi di ricevimento riprodotti nella parte illustrativa del ricorso per cassazione, è agevole comprendere che alcuni di essi recano la annotazione di compiuta giacenza», esattamente come quello che prodotto da al documento 1, « CP_2 altri risultano ricevuti personalmente e con firma leggibile del ricorrente, altri attestano il doppio accesso e deposito presso la Casa Comunale e avviso CAD. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione di legge né alcuna causa di nullità dell'iter notificatorio, di cui la impugnata sentenza ha correttamente affermato la regolarità».
Respinto il secondo motivo di appello, il terzo motivo deve ritenersi conseguentemente parimenti infondato, in quanto le censure attinenti al merito della pretesa contributiva avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione all'avviso di addebito da promuovere entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo;
in difetto, l'esistenza del credito contributivo per le ragioni esposte da non Parte_1 può più essere messa in discussione.
11 Parimenti infondato è il primo motivo di appello, il cui rigetto discende da una pluralità autonoma di ragioni.
In primo luogo, come evidenziato da anche a voler ipotizzare che le norme CP_3 invocate dall'appellante siano destinate ad operare anche nel caso di specie, è dirimente osservare che all'epoca della notifica dell'avviso di addebito risultava Parte_1 residente in Provincia di SE, ragione per cui correttamente è stato l'ufficio del luogo di residenza che aveva a tale data ad inviargli anche la successiva intimazione Pt_1 di pagamento (art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600; artt. 12, comma 1, e
24 del dpr n. 602/1973).
La correttezza di tale rilievo, già effettuato dal Tribunale, non è stata peraltro censurata dall'appellante.
Nemmeno è stata censurata l'argomentazione, parimenti corretta, effettuata dal
Tribunale, secondo cui non è stata in alcun modo esplicitata dall'appellante quale sia la ricaduta negativa sul rapporto contributivo della formazione e spedizione dell'intimazione (che pacificamente è stata ricevuta dal destinatario) da parte di un ufficio ipoteticamente incompetente dal punto di vista territoriale (cfr. in caso analogo
Cass. 20860/2022, in motivazione: “la censura non coglie nel segno, in quanto non chiarisce in che misura la disfunzione del procedimento di riscossione - di cui il provvedimento gravato dà puntualmente riscontro - avrebbe potuto incidere sul rapporto contributivo in oggetto”).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
***
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte appellata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater
12 del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5643/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere a ed le spese di lite del grado, liquidate Parte_1 CP_2 CP_3 in euro 2000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte appellata;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 23/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
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