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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16314/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Unico dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16314/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Risoli ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 suo studio in Bari, Via Melo, 71
-attore - contro
CP_1
-convenuto contumace–
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. G. Sajeva ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2 studio in Bari, Via A. Gimma, 147
-convenuta–
Oggetto: divisione endoesecutiva
Conclusioni: come da note di trattazione scritta l'udienza del 16.6.2025
FATTO E DIRITTO
ha promosso espropriazione forzata immobiliare nei confronti di Parte_1 CP_1 pignorando l'immobile sito in Bari, via G. Gentile n. 87, piano T-1, iscritto in Catasto al foglio 53, particella 409, come meglio descritto in atti, in comproprietà con la convenuta . CP_2 pagina 1 di 3 Il G.E. con ordinanza del 17.10.2018 ha sospeso l'azione esecutiva e disposto procedersi a giudizio di divisione, secondo la previsione del II comma dell'art.600 c.p.c., instaurato dalla procedente con atto di citazione ritualmente notificato ai litisconsorti necessari.
Nel procedimento non si è costituito il debitore esecutato bensì la sola comproprietaria ed è stata pronunciata sentenza non definitiva ex art. 785 c.p.c. il 16.9.2019.
La comproprietaria ha formulato istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. e si è proceduto all'assegnazione in suo favore del bene pignorato.
E' stato successivamente emesso decreto di trasferimento in favore dell'assegnataria e sono stati liquidati i compensi spettanti al Professionista delegato e questi ha predisposto il progetto di riparto delle somme, approvato da tutte le parti e dichiarato esecutivo con ordinanza del 19.6.2025.
Il creditore procedente ha richiesto di liquidare le spese del giudizio di divisione.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 19.6.2025 senza concessione dei termini.
--------------------
Le spese necessarie per lo scioglimento della comunione ordinaria tra i condividenti debbono essere ripartite secondo i principi applicabili ai giudizi endoesecutivi.
Sul punto va richiamato il principio di diritto secondo cui “ nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. 22093/2013).
In sostanza, nella comunione ordinaria, per quote, le spese per lo scioglimento vanno poste a carico della massa, mentre quelle per il trasferimento vanno poste a carico dell'aggiudicatario.
Le spese di difesa sostenute dal creditore procedente vanno liquidate in questa sede, al termine dell'iter divisorio e graveranno sulla quota del debitore, con attribuzione in sede esecutiva.
E' corretto sostenere che le spese del giudizio (diverse da quelle necessarie a procedere alla vendita) debbano essere poste a carico della parte soccombente, ma nell'odierno giudizio non possono essere ritenuti soccombenti i comproprietari non esecutati i quali non si sono opposti alla vendita dell'immobile. Le spese legali del presente giudizio dovranno, invece, ricadere sul debitore, che dovrà rifonderle in favore del creditore procedente, costretto a percorrere la strada del giudizio di divisione per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.
Pertanto il credito maturato per le spese del presente giudizio in favore del creditore procedente, non potrà gravare in alcun modo sulla quota dei comproprietari non esecutati, non soccombenti nel presente giudizio.
In conclusione, le spese legali del presente giudizio vanno essere poste a carico del debitore esecutato e in favore del solo creditore procedente il quale ha agito e posto in essere quanto necessario per pagina 2 di 3 ottenere la soddisfazione del proprio credito e nell'interesse della massa dei creditori intervenuti in sede esecutiva.
Pertanto, vanno liquidate le spese secondo i parametri di cui al dm 147/22, in ragione del valore di lite e nel minimo. Spese che saranno poi soddisfatte in sede di esecuzione.
Deve infine disposi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data
08/01/2019 ai nn. 637 reg. gen. e 455 reg. part. in favore di e contro Parte_2 CP_1 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, proposta da
[...]
nei confronti di e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 CP_1 CP_2 così provvede:
1) dichiara estinto per liquidazione il giudizio di divisione;
2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data
08/01/2019 ai nn. 637 reg. gen. e 455 reg. part. in favore di e contro Parte_2 [...]
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; CP_1
3) condanna al pagamento delle spese sostenute da per il CP_1 Parte_1 procedimento di divisione, liquidate in € 8.765,00, di cui € 1.713,10 per spese, rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Bari, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Unico dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16314/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Risoli ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 suo studio in Bari, Via Melo, 71
-attore - contro
CP_1
-convenuto contumace–
nonché
rappresentata e difesa dall'avv. G. Sajeva ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2 studio in Bari, Via A. Gimma, 147
-convenuta–
Oggetto: divisione endoesecutiva
Conclusioni: come da note di trattazione scritta l'udienza del 16.6.2025
FATTO E DIRITTO
ha promosso espropriazione forzata immobiliare nei confronti di Parte_1 CP_1 pignorando l'immobile sito in Bari, via G. Gentile n. 87, piano T-1, iscritto in Catasto al foglio 53, particella 409, come meglio descritto in atti, in comproprietà con la convenuta . CP_2 pagina 1 di 3 Il G.E. con ordinanza del 17.10.2018 ha sospeso l'azione esecutiva e disposto procedersi a giudizio di divisione, secondo la previsione del II comma dell'art.600 c.p.c., instaurato dalla procedente con atto di citazione ritualmente notificato ai litisconsorti necessari.
Nel procedimento non si è costituito il debitore esecutato bensì la sola comproprietaria ed è stata pronunciata sentenza non definitiva ex art. 785 c.p.c. il 16.9.2019.
La comproprietaria ha formulato istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. e si è proceduto all'assegnazione in suo favore del bene pignorato.
E' stato successivamente emesso decreto di trasferimento in favore dell'assegnataria e sono stati liquidati i compensi spettanti al Professionista delegato e questi ha predisposto il progetto di riparto delle somme, approvato da tutte le parti e dichiarato esecutivo con ordinanza del 19.6.2025.
Il creditore procedente ha richiesto di liquidare le spese del giudizio di divisione.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 19.6.2025 senza concessione dei termini.
--------------------
Le spese necessarie per lo scioglimento della comunione ordinaria tra i condividenti debbono essere ripartite secondo i principi applicabili ai giudizi endoesecutivi.
Sul punto va richiamato il principio di diritto secondo cui “ nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. 22093/2013).
In sostanza, nella comunione ordinaria, per quote, le spese per lo scioglimento vanno poste a carico della massa, mentre quelle per il trasferimento vanno poste a carico dell'aggiudicatario.
Le spese di difesa sostenute dal creditore procedente vanno liquidate in questa sede, al termine dell'iter divisorio e graveranno sulla quota del debitore, con attribuzione in sede esecutiva.
E' corretto sostenere che le spese del giudizio (diverse da quelle necessarie a procedere alla vendita) debbano essere poste a carico della parte soccombente, ma nell'odierno giudizio non possono essere ritenuti soccombenti i comproprietari non esecutati i quali non si sono opposti alla vendita dell'immobile. Le spese legali del presente giudizio dovranno, invece, ricadere sul debitore, che dovrà rifonderle in favore del creditore procedente, costretto a percorrere la strada del giudizio di divisione per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie.
Pertanto il credito maturato per le spese del presente giudizio in favore del creditore procedente, non potrà gravare in alcun modo sulla quota dei comproprietari non esecutati, non soccombenti nel presente giudizio.
In conclusione, le spese legali del presente giudizio vanno essere poste a carico del debitore esecutato e in favore del solo creditore procedente il quale ha agito e posto in essere quanto necessario per pagina 2 di 3 ottenere la soddisfazione del proprio credito e nell'interesse della massa dei creditori intervenuti in sede esecutiva.
Pertanto, vanno liquidate le spese secondo i parametri di cui al dm 147/22, in ragione del valore di lite e nel minimo. Spese che saranno poi soddisfatte in sede di esecuzione.
Deve infine disposi la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data
08/01/2019 ai nn. 637 reg. gen. e 455 reg. part. in favore di e contro Parte_2 CP_1 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, proposta da
[...]
nei confronti di e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 CP_1 CP_2 così provvede:
1) dichiara estinto per liquidazione il giudizio di divisione;
2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita in data
08/01/2019 ai nn. 637 reg. gen. e 455 reg. part. in favore di e contro Parte_2 [...]
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; CP_1
3) condanna al pagamento delle spese sostenute da per il CP_1 Parte_1 procedimento di divisione, liquidate in € 8.765,00, di cui € 1.713,10 per spese, rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Bari, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3