Articolo 1 della Legge 29 novembre 1965, n. 1378
Versione
7 gennaio 1966
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell' articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' sostituito dal seguente:
"Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilita' e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".

Entrata in vigore il 7 gennaio 1966