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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27303 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n.6246 dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Eleonora Fiandra presso la quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti presso cui elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, avendo presentato domanda amministrativa in data
12.09.2023 senza esito positivo. Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo la ricorrente soggetto portatore di handicap in situazione di gravità L104/92 ex art.3 co. 3, non ha invece ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. nella parte in cui non ha riconosciuto i presupposti per la concessione del beneficio richiesto, con ricorso depositato l'11.12.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento delle prestazioni CP_1 richieste dalla data della domanda amministrativa o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Preliminarmente va evidenziato al fine della delimitazione del tema di indagine della presente opposizione che questa ha ad oggetto unicamente la contestazione delle conclusioni della CTU espletata nell'ATPO quanto al requisito sanitario occorrente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO, non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, errando, in particolare, nel valutare la sua capacità di attendere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
L'istante si è pertanto limitata ad elencare le patologie già evidenziate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe più grave di quanto apprezzato dal CTU, che ha eseguito una diagnosi con un procedimento clinico non condiviso dalla parte, che ha espressamente manifestato con il ricorso in esame il proprio dissenso.
Ne consegue che le censure espresse nell'opposizione che si sta esaminando, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tale riguardo va evidenziato che risulta confutata la circostanza secondo cui il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie della ricorrente.
Orbene l'ausiliare, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetta da: “da demenza senile, obesità con impegno articolare, esito di artroprotesi del ginocchio destro”.
L'ausiliare ha poi precisato che “ In complesso quindi è giustificata l'attribuzione del connotato di gravità alla difficoltà della sig.ra di svolgere le funzioni ed i compiti propri Pt_1 della sua età, 100%, ed anche al suo handicap, anche in rapporto alla sua condizione socioeconomica.”
Con riferimento poi all'accertamento dei presupposti per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, dopo una elencazione dettagliata delle attività strumentali e non strumentali della vita quotidiana che la ricorrente è in grado di svolgere, ha concluso ritenendo che alla stessa non può esserle riconosciuta la impossibilità totale di svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e quindi la necessità di continua assistenza ai fini della corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Ebbene, prive di rilievo appaiono le doglianze attoree atteso che, con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie né ha dimostrato un aggravamento.
La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità, allo stato attuale, delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al beneficio richiesto, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e alla luce della documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo espletato dal CTU.
Non si rinvengono dunque errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né un contrasto con la documentazione medica agli atti.
L'ausiliare ha quindi compiutamente valutato il quadro clinico riscontrato adeguandolo al caso concreto ed all'esito dell'esame obiettivo eseguito. Le conclusioni del ctu, cui non risultano inoltrate osservazioni, pertanto possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
Il ricorso in opposizione conclusivamente va rigettato.
Il parziale accoglimento delle domande, tenuto conto di entrambe le fasi di giudizio ( ATPO
e opposizione) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e dichiara che le patologie da cui è affetta la ricorrente non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento;
b) omologa l'ATPO reso nel procedimento RG 6246/2024 nella parte non oggetto di opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/92
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
d) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 02.07.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27303 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n.6246 dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Eleonora Fiandra presso la quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti presso cui elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.03.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, avendo presentato domanda amministrativa in data
12.09.2023 senza esito positivo. Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo la ricorrente soggetto portatore di handicap in situazione di gravità L104/92 ex art.3 co. 3, non ha invece ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie richieste per l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. nella parte in cui non ha riconosciuto i presupposti per la concessione del beneficio richiesto, con ricorso depositato l'11.12.2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi la condanna dell' al riconoscimento delle prestazioni CP_1 richieste dalla data della domanda amministrativa o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
Preliminarmente va evidenziato al fine della delimitazione del tema di indagine della presente opposizione che questa ha ad oggetto unicamente la contestazione delle conclusioni della CTU espletata nell'ATPO quanto al requisito sanitario occorrente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO, non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, errando, in particolare, nel valutare la sua capacità di attendere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
L'istante si è pertanto limitata ad elencare le patologie già evidenziate al fine dell'accertamento tecnico preventivo, asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe più grave di quanto apprezzato dal CTU, che ha eseguito una diagnosi con un procedimento clinico non condiviso dalla parte, che ha espressamente manifestato con il ricorso in esame il proprio dissenso.
Ne consegue che le censure espresse nell'opposizione che si sta esaminando, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
A tale riguardo va evidenziato che risulta confutata la circostanza secondo cui il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie della ricorrente.
Orbene l'ausiliare, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetta da: “da demenza senile, obesità con impegno articolare, esito di artroprotesi del ginocchio destro”.
L'ausiliare ha poi precisato che “ In complesso quindi è giustificata l'attribuzione del connotato di gravità alla difficoltà della sig.ra di svolgere le funzioni ed i compiti propri Pt_1 della sua età, 100%, ed anche al suo handicap, anche in rapporto alla sua condizione socioeconomica.”
Con riferimento poi all'accertamento dei presupposti per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, dopo una elencazione dettagliata delle attività strumentali e non strumentali della vita quotidiana che la ricorrente è in grado di svolgere, ha concluso ritenendo che alla stessa non può esserle riconosciuta la impossibilità totale di svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e quindi la necessità di continua assistenza ai fini della corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Ebbene, prive di rilievo appaiono le doglianze attoree atteso che, con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie né ha dimostrato un aggravamento.
La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità, allo stato attuale, delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al beneficio richiesto, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e alla luce della documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo espletato dal CTU.
Non si rinvengono dunque errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie, né un contrasto con la documentazione medica agli atti.
L'ausiliare ha quindi compiutamente valutato il quadro clinico riscontrato adeguandolo al caso concreto ed all'esito dell'esame obiettivo eseguito. Le conclusioni del ctu, cui non risultano inoltrate osservazioni, pertanto possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
Il ricorso in opposizione conclusivamente va rigettato.
Il parziale accoglimento delle domande, tenuto conto di entrambe le fasi di giudizio ( ATPO
e opposizione) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione e dichiara che le patologie da cui è affetta la ricorrente non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento;
b) omologa l'ATPO reso nel procedimento RG 6246/2024 nella parte non oggetto di opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/92
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
d) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 02.07.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)