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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12793 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.27951 /2025 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. PALMA PAOLO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, VIA GIULIO ROMANO 46 rappresentato dal funzionario Parte_2 che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/07/2025 Parte_1
esponeva che con sentenza del 14.2.2025 veniva
[...] omologato l' che riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 1 CP_2
L.n. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che il decreto veniva notificato all' in via telematica ed inviato il CP_1 mod. AP70. Tanto esposto, lamentava che non era stata liquidata la prestazione Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi a decorrere dal settembre 2024 a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento ed interessi. L' si costituiva e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Deve, infatti, rilevarsi che la parte ricorrente ha documentato il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione invocato ed ha anche documentato l'invio all' del Modello P70. CP_1
L' , costituendosi, ha documentato l'avvenuta liquidazione della CP_1 prestazione. Dee, quindi dichiararsi cessata la materia del contendere Quanto alle spese di lite, la circostanza che la prestazione sia stata liquidata anteriormente alla notifica del ricorso, induce alla compensazione, nella misura del 50% delle stesse, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per la metà le spese di lite e pone la residua metà – che si liquida in complessivi € 780,00 – a carico dell' , da distrarsi CP_1
IL GIUDICE MA AL