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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di LI II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13733 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.2791 /22 del 13.04.22
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi domiciliato alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Camillo De Nardis n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ernesto De Maria (C.F.
[...]
– e Luca Migliore (C.F. C.F._2 Email_1 [...]
– presso il cui studio in LI alla via C.F._3 Email_2
Duomo n. 133 è elettivamente domiciliato.
OPPONENTE
E
(già giusta delibera di Controparte_1 Controparte_2 trasformazione e cambio di denominazione dell'assemblea straordinaria del 30/04/2022 verbalizzata per notar da (CE) il 03/05/2022, rep. n. 303, iscritta al Registro delle Persona_1 Persona_2 imprese di LI il 10/05/2022, con efficacia differita in deroga all'arti1colo 2500, comma 3°, c.c. giusto atto di constatazione di avveramento di condizione per notar da Persona_1 Persona_3
del 01/09/2022, rep. n. 445, iscritto al Registro delle imprese di LI il 15/09/2022 - cfr. doc.
[...]
n. 1), in persona del Direttore generale reggente dott. (Codice fiscale: Controparte_3 [...]
, rappresentante legale con potere di firma sociale giusta previsione dell'art. 38 C.F._4
dello Statuto sociale, della Delibera del C.d.A. n. 3/2022 del 28/02/2022 e del Regolamento del processo decisionale approvato con Delibera del C.d.A. del 12/04/2022, con Sede legale in LI alla Via Roberto Bracco nn. 31/35 e Direzione Generale in San Giuseppe SU (NA) alla Via
1 Pas1santi n. 34, Codice fiscale: , Partita I.V.A.: REA: NA-490469, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiunta1mente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (Codice fiscale: ) ed (Codice fiscale: ) - CodiceFiscale_5 Parte_2 CodiceFiscale_6
i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: 081 19308558 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: - ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il loro studio legale in LI al Centro Direzionale Isola A/7, giusta procura su atto separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.09.24 celebrata con la modalità della trattazione scritta, le parti insistevano nelle note autorizzate per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU con ordinanza emessa e comunicata alle parti in data 23.09.24 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2791/2022 del 13.04.22, su ricorso della Controparte_1
(già il Tribunale di LI, ingiungeva a , di
[...] Controparte_2 Parte_1 pagare a favore dell'Istituto bancario la somma di Euro 13.311,18 oltre interessi e spese di procedura.
In particolare, la banca ricorrente deduceva che la – di cui era il legale CP_4 Parte_1
rappresentante - aveva intrattenuto, con l'Istituto di credito istante, i seguenti rapporti bancari:
a) conto corrente ordinario n. 18407 acceso il 07/11/2018 presso la filiale di TR (NA) (cfr. doc.
n.
4.1 comparsa di costituzione);
b) conto corrente anticipi su fatture n. 18608 acceso il 28/01/2019 presso la filiale di LI (cfr. doc.
n. 4.2) assistito da apertura di credito di Euro 40.000,00 (cfr. doc. n. 4.3);
c) i rapporti di cui sopra venivano assistiti dalle seguenti garanzie: (i) fideiussione omnibus prestata il 04/02/2019 da a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, dipendenti Parte_1
da operazioni bancarie di qualsiasi natura, che la avesse assunto verso la CP_4 Controparte_2
fino a concorrenza di Euro 80.000,00 (cfr. doc. n. 4.4); (ii) garanzia specifica
[...] sull'apertura di credito concessa in c/anticipi su fatture n. 18608 di cui al precedente punto b), nella misura del 80 %, prestata dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. gestito da giusta delibera del 23/01/2019 (cfr. doc. n. 4.5), secondo la quale lo Controparte_5 stesso si sarebbe potuto surrogare, a seguito dell'escussione della garanzia, nei diritti dell'istituto di credito istante, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'art. 2 8 bis del decreto-legge n. 3/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
d) a seguito dell'irregolare andamento dei citati rapporti, la proponeva un piano di CP_4
rientro contenente ricognizione di debito (cfr. doc. n. 4.6) mai formalizzato dalla debitrice (cfr. doc.
n. 4.7) e, soprattutto, mai onorato, tanto che venivano revocati gli affidamenti concessi, risolti i rapporti bancari per inadempimento e, infine, estinti i conti correnti con giroconto a sofferenza (cfr. doc. n. 4.8).
Ne conseguiva la domanda monitoria avverso l'odierno opponente per la complessiva somma di euro
Euro 13.311,18 oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi così analiticamente determinati:
a) Euro 711,18 rinvenienti dal conto corrente ordinario n. 18407, oltre in1teressi convenzionali di mora al tasso del 5,50 % annuo (coincidente con l'ultimo tasso di interesse applicato) a far data dal 12/10/2021 (cfr. docc. nn.
4.9 e 4.10);
b) Euro 12.600,00 rinvenienti dal conto corrente anticipi su fatture n. 18608 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 8 % annuo (coin1cidente con l'ultimo tasso di interesse applicato) a far data dal 07/10/2021 (cfr. docc. nn.
4.11 e 4.12).
Avverso il decreto ingiuntivo predetto notificato in data 20.04.22 all' , con atto di citazione Pt_1 notificato in data 27.05.22 il medesimo proponeva opposizione deducendo: l' improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, la nullità della fideiussione prestata in quanto – per ciò che concerne l'apertura di credito – concomitante alla garanzia prestata da e, Controparte_5 comunque, per violazione della normativa antitrust, la violazione della disposizione dell'art. 1957
c.c. con conseguente decadenza dal diritto di escutere la garanzia ed, infine, per l'applicazione, quanto al rapporto principale, di interessi usurari tali da rendere il credito vantato non certo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità sotto vari profili della fideiussione, con conseguente declaratoria di infondatezza della pretesa creditoria e revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la banca opposta, e nel merito denegando qualunque addebito, sia per l'esaustività della documentazione in atti (estratti conto e lettera di apertura del conto corrente delle facilitazioni nonché della fideiussione) sia per la previa pattuizione di tutte le condizioni tra le parti.
Per quanto concerneva la presunta nullità della garanzia evidenziava che la stessa non rispondeva pienamente allo schema ABI e, comunque, era di molto (2019) posteriore alla sanzione della Banca
d'Italia tanto da rendere inopponibile la valutazione fatta da quest'ultima per il periodo 2002/2005, mentre la normativa sulla garanzia di si limitava ad inibire le garanzie Controparte_5
“bancarie” ovvero prestate da altre banche e non quelle prestate da privati ( come nel caso di specie).
3 Chiedeva in via cautelare accogliersi l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648, in considerazione anche del riconoscimento del debito non onorato e dell'infondatezza delle tesi dell'opponente e, nel merito, la conferma del decreto opposto con rigetto dell'opposizione.
Accolta alla prima udienza l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fallito il tentativo di mediazione cui era stata onerata la parte opposta, le parti venivano ammesse al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie e ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note autorizzate all'udienza del 20.09.24 – celebratasi con la modalità della trattazione scritta - con ordinanza emessa e comunicata in data 23.09.24, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di giorni 40 (27.05.22) dalla notifica di ricorso e decreto formalizzatasi per l'opponente in data 20.04.22, nonché la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo del giudizio entro i successivi 10 giorni (06.06.24 ).
Nel merito, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Intanto merita di essere – in presenza di contestazione tra le parti – qualificato l'impegno assunto dall' con il contratto del 04.02.19 ( cfr, doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della Pt_1
banca).
Sul punto la scrivente, in difformità ad un consolidato orientamento personale, sulla scorta delle motivazioni di cui infra ed in adesione all'orientamento della sezione nonché della locale sezione specializzata delle Imprese (cfr. ex multis sentenza del 17.02.23) ne esclude la natura di contratto autonomo, pure in presenza di alcune clausole derogatorie da quelle proprie del contratto di fideiussione.
Invero, va ritenuto maggiormente significativo ai fini di tale qualificazione, piuttosto che il criterio letterale, il profilo della causa che, nel caso del rapporto controverso, esaminando il testo del contratto, non può coincidere con la funzione indennitaria propriamente caratterizzante il
Garantievertrag, quanto invece con quella satisfattiva, propriamente fideiussoria, di adempimento della medesima obbligazione pecuniaria dovuta dal debitore principale, rispetto la quale risulta infatti del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea quella dovuta dal fideiussore.
Come parimenti ritenuto da altre decisioni di merito condivise dal Tribunale, gli ulteriori elementi rinvenibili nella controversia de qua che inducono a far rientrare il contratto intercorso tra le parti nell'ambito delle fideiussioni omnibus sono rappresentanti dal fatto che: a) la fideiussione è stata ricevuta da una banca (fid. attiva), mentre quella autonoma vede la stessa banca nel ruolo di garante
4 (fid. passiva), b) la fideiussione concerne obbligazioni future, mentre la garanzia autonoma dovrebbe accedere ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia, c) la garanzia autonoma nei rapporti garante-debitore principale ha un carattere necessariamente oneroso, a differenza del carattere gratuito della fideiussione acclusa agli atti, non potendosi evincere per essa alcuna onerosità
(su tutte, sent. Corte d'Appello di LI, 3378/2022).
Ciò chiarito, il contratto de qua è una fideiussione omnibus ossia quella garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto o abbia da assumere, entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1398 c.c. Tanto si evince senza dubbio dalla previsione in forza della quale la garanzia è stata prestata dall'opponente a favore della società garantita per “l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca (ossia la convenuta) dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite” (allegato n. 3 produzione monitoria).
D'altronde, la presenza di una clausola a prima richiesta come nel caso di specie, ( art. 7 “Il fideiussore
è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto - anche in un secondo momento - eccezioni (cfr. Cass. n. 16825 del 9.8.2016).
Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010; Trib. Firenze, n. 1722/2020; Corte
Appello Venezia, 2.7.2020). In tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione;
infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
5 D'altro canto, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
In altri termini, una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito - e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito - può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Nel caso di specie, l'assenza della previsione dell'impossibilità da parte del fideiussore di promuovere alcun tipo di eccezione nonché l'omessa deroga all'art. 1957 c.c., comporta senza dubbio la qualificazione del contratto quale fideiussione ( omnibus) e non quale contratto autonomo di garanzia.
Ciò premesso, va esaminata la contestazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, dovendosi ritenere che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Invero, nel caso di specie, la parte opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione stipulato in data 04.02.19 fosse nullo perché contenente due delle tre clausole, ovvero quelle di c.d.
“reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione prodotta dall'opponente quale documento contenga, effettivamente, tutte le clausole nn. 2 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
anche se non nell'identica numerazione utilizzata in quello schema ma con corrispondente contenuto precettivo.
6 In tal caso, tuttavia, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di circa 14 anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca
d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben quattordici anni di distanza dall'accertamento della Banca
d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato ad allegare l'esistenza della decisione della Banca
d'Italia del 2005 senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo ( poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2019 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in
7 modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 ( eccezione riconvenzionale pure formulata in via subordinata dall'opponente) nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia ( nel medesimo senso anche Tribunale
LI Sez. spec. Impresa, 17/02/2023 e del 17 maggio 2023 n. 5093, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte
d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena
12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156;
Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre
2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Nel caso di specie, dunque, l' non ha fornito la prova che anche nel 2019 fosse ravvisabile – Pt_1
seppur non sanzionata – un'intesa anticoncorrenziale tale da impedire la libera scelta del contenuto contrattuale del contratto di fideiussione, così potendosi escludere la nullità sia totale che parziale del medesimo.
Ciò detto valga ribadire – anche in assenza di convincenti argomenti contrari – che dalla lettura dell'art. art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, la compatibilità della garanzia prestata dall'opponente con quella rilasciata da . Controparte_6
Come di recente osservato dal Tribunale di Pavia nella decisione del 11 luglio 2024 n. 1124, la garanzia oggetto del contendere (assimilabile a quella esaminata dalla corte lombarda) è da ritenersi valida e operante anche in presenza di una garanzia pubblica non essendo essa assimilabile a nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo (reali, assicurative e bancarie).
D'altronde, osserva correttamente il Giudicante, è il dato letterale ad essere rilevante visto che, se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie, tanto che qualsiasi interpretazione
8 estensiva o analogica del divieto normativo risulterebbe infondata, alla luce della chiarezza con cui il legislatore ha delineato le categorie di garanzie soggette a limitazione.
Dunque, la natura della garanzia personale, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005.
È, infatti, noto che la fideiussione personale emerge con connotazioni nettamente distintive rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative. Mentre queste ultime sono fornite, rispettivamente, da istituti bancari e compagnie assicurative, la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato, il quale si impegna con il proprio patrimonio a garantire l'adempimento delle obbligazioni di un terzo : la distinzione è di fondamentale rilevanza: le fideiussioni bancarie e assicurative comportano l'intervento di intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari, mentre la fideiussione personale, configurandosi come un accordo tra privati, non implica tali oneri.
Ne consegue l'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione.
Parimenti deve dirsi con riguardo al presunto mancato rispetto del termine semestrale per l'attivazione della garanzia ex art. 1957 c.c.
Invero, premesso che (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/06/2024, n.16938 ) “L'espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione dell'obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all'art. 1957 c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza exart. 1957 c.c. è (necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale” e che pertanto
“Il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento al garante”, nel caso di specie l'esigibilità del credito si è perfezionata con l'estinzione dei conti avvenuta con la giro-contazione a sofferenza delle somme dovute, perfezionatasi rispettivamente in data 07.10.22 e 12.10.22 ( docc. n.
04.09 allegati alla comparsa di costituzione), con conseguente inefficacia dell'eccezione spiegata, essendo stato introdotto il giudizio monitorio nel marzo 2022.
Infine, quanto poi all'unica contestazione mossa dalla parte opponente con riguardo alla validità dei contratti conclusi dalla debitrice principale, va ritenuta infondata in quanto assolutamente generica ogni contestazione in ordine alla presunta usurarietà del tasso soglia all'atto della sua conclusione.
9 Deve, infatti, rammentarsi che l'asserzione sia generica e non supportata da alcun elemento di prova, come del resto dimostrato dall'avere a tal fine l'istante sollecitato una CTU, intesa a dimostrare l'eventuale superamento nel calcolo degli interessi del tasso soglia consentito per il periodo di erogazione del finanziamento.
In diritto occorre infatti rilevare che “Nelle controversie bancarie…costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi
l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n.38699).
Alcun accesso ad eventuali approfondimenti istruttori a fronte di una contestazione così generica ha avuto pertanto la parte opponente, tanto da ritenersi in definitiva infondata l'opposizione e non merita accoglimento con conferma del decreto opposto.
Le spese di lite tra le parti originarie del giudizio, liquidate secondo il valore della stessa e l'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di LI, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma per l'effetto il d.i. n. 2791/22 del 13.04.22;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.999,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
LI, 09.01.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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