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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2790/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Mazza, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa del
14.2.2020.
Non ha, altresì, reiterato la domanda relativa al riconoscimento della pensione d'inabilità civile. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta le conclusioni del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato lo stato patologico della sig.ra . In Pt_1 particolare, la parte, riportandosi alla propria ctp, lamenta l'errata percentuale attribuita alle patologie accertate dal ctu.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito della visita peritale del 31.5.2023, ha Per_1 riscontrato un soggetto in discrete condizioni generali, orientato nel tempo e nello spazio con deambulazione autonoma. Dopodiché, sulla scorta di un esame clinico generale, in cui ha valutato anche tutta la documentazione agli atti, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «dall'esame della documentazione sanitaria e dall'esame clinico-obiettivo si evince che la Sig. , Parte_1 dell'attuale età di anni 64, è affetto dal seguente complesso morboso: • Rilievi diagnostico-strumentali per immagine di ateromasi dei tronchi sovraortici con lievi riferite dismesie;
• Ipertensione arteriosa sistemica stadio I forma lieve in assenza di documentati segni di danno d'organo in soggetto con rilievi rx-grafici di broncopatia;
• Artrosi vertebrale realizzante modesto impegno funzionale articolare in soggetto con passaggi posturali, deambulazione autonomi, conservate autonomie personali;
• Lieve ipoacusia neurosensoriale;
• Gastrite cronica HP positiva in soggetto con emorroidi di III-IV grado nosograficamente inquadrabili -secondo parametri clinici- in una III-IV classe di danno (cfr.: III
CLASSE - grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante;
perdita del peso tra il
10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative;
IV CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo); • Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di lieve entità».
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha esaminato nel dettaglio ciascuna delle patologie riscontrate, attribuendo a ciascuna di essere una percentuale invalidante. Al riguardo, il dott. ha svolto le seguenti considerazioni Per_1 medico-legali: «in base alle Tabelle delle percentuali di invalidità per le
2 minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. 5.2.92, le condizioni morbose diagnosticate sono produttive delle seguenti invalidità:
• Al più del 11% per quanto attiene i segni di vasculopatia cerebrale cronica con allegate dismnesie (cod: 1101)
• Al più del 11% per quanto attiene la concorrenza menomativa della lieve ipertensione arteriosa in sé produttiva di invalidità al più pari al 5-10% (cfr.: Per valutazione per analogia, vedi G. Jacone et Cedam, 2009) ed i rilievi rx- grafici di broncopatia cronica in assenza di documentati rivebrei sull'efficienza respiratoria in sé produttivi di invalidità al più pari al 5-10% (cfr.: valutazione per Per analogia, vedi G. Jacone et Cedam, 2009)
• Dell'11% per quanto attiene l'artrosi vertebrale realizzante assai lieve impegno funzionale a livello della cerniera lombo-sacrale, deambulazione autonoma;
passaggi posturali autonomi (cod: “in quota parte” 7101);
• Al più del 50-55% per quanto attiene la patologia gastroenterica nel suo complesso, tenuto conto dell'espressività sintomatologica soprattutto della condizione morbosa emorroidaria (cfr.: valutazione media tra i cod. 6460 e
6461).
Non riteniamo che le ulteriori condizioni morbose consentano –in sé considerate- il raggiungimento del 10% previsto dal Legislatore in tale ambito medico-legale».
Tutto ciò premesso, il ctu ha così concluso: «ai fini della valutazione complessiva medico-legale delle patologie diagnosticate, poiché nella fattispecie trattasi di affezioni coesistenti tra loro, è stata applicata la formula
Balthazard prevista specificamente dal D.M. 5.2.92.
Da detto calcolo, si evince le affezioni nella Sig. siano Parte_1 produttive di invalidità pari al 67% (SESSANTASETTE per cento).
Tanto dall'epoca della domanda amministrativa».
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili Per_1 anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
D'altro canto, il ctu ha avuto modo di rispondere anche alle osservazioni mosse dal difensore della ricorrente in sede di controdeduzioni. In tale sede il dott.
ha confermato le proprie valutazioni osservando quanto segue: «in Per_1 risposta alle note controdeduttive redatte si osserva quanto segue:
i) Non v'è alcuna documentazione inerente alla necessità dietoterapica ed a trattamenti periodi anche annuali inerenti la calcolosi renale ed uretrale documentata in diagnosi di dimissioni e sul frontespizio della cartella clinica della casa di cura . Trattasi pertanto di patologia che non raggiunge il CP_2 minimo valutabile in tale ambito medico-legale.
3 ii) L'osteoporosi integra sul versante anatomo-radiografico la patologia artrosica già diagnosticata e valutata in ordine anche ai riverberi funzionali;
iii) Non abbiamo riscontrato alcun documento sanitario attestante la calcolosi biliare che, ad ogni modo, -qualora fosse evidenziata- non potrebbe che integrare il danno già riconosciuto a carico della condizione morbosa gastroenterica.
Si conferma quindi il giudizio medico-legale espresso in ordine non solo al tasso invalidante delle patologie diagnosticate ma anche in relazione al fatto che
l'espressività sintomatologica del complesso morboso diagnosticato SI consente ancora alla P. la gestione con sufficiente capacità le esigenze relative alla propria sfera vegetativa e di relazionalità nei confronti dell'ambiente di vita e delle persone che lo circondano.
In conclusione, quanto obiettivato nel corso dell'accertamento medico-legale porta a nostro giudizio confermare che NON si realizzino nel caso in esame elementi sufficienti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, potendo essere ammesse UNICAMENTE le difficoltà medio-gravi (invalidità tra
66-99%) e persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell' età. Tanto a far data dal compimento del 65 anno di età, potendosi ex-ante e fino alla domanda amministrativa riconoscere l'invalidità pari al 67%». Pertanto - tenuto conto che l'opponente nell'individuare i motivi di opposizione si è limitato a una mera trascrizione della consulenza medica di parte, non denunciando precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate del ctu, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, vertendosi, insomma, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico - non sussistono ragioni di fatto e di diritto per disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Infine, non è ultroneo osservare che nelle note scritte del 29.1.2025, la parte ha versato in atti una serie di certificati medici, senza alcun svolgere alcune riferimento al contenuto diagnostico, a un eventuale aggravamento e, comunque, al rilievo degli stessi ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Infine, va evidenziato che l'istante ha allegato al ricorso, senza farvi alcun
Occorre precisare che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. -
l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi
4 adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n.
6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a.c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass. C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
La domanda va dunque rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc., le spese di lite sono irripetibili. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 30.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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