Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7756/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] e , nata a [...] il Parte_2
23/08/1961, c.f. , residente in [...](Germania) in Koepenicker Str. 2, C.F._2
nella loro qualità di eredi uniche della sig.ra (c.f. nata a Controparte_1 C.F._3
MI (CL) il 24.07.1926 e deceduta in TE (CT) il 10/03/2024, entrambe, rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati
Sebastiano Grillo e Alessandro Munzone.
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Gianfranco Vittori, Maria Rosaria
Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schiliro' e Vagliasindi Riccardo;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 le ricorrenti, con ricorso depositato il 02.08.2024, esponevano: che la loro dante causa, CP_1
titolare della pensione INPS n. 21030909 e della pensione INVCIV n. 07034467, non essendo
[...]
più autosufficiente, già dal 2002, viveva con la ricorrente, , presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultima sita in TE (CT), via Livorno n. 34. Precisavano che al suddetto CP_ domicilio, presso il quale la sig.ra trasferiva la propria residenza nel 2011, l' Controparte_1
inviava le comunicazioni riguardanti la de cuius. Rappresentavano che nel 2016, stente le condizioni
stessa o all'amministratore di sostegno, mai notificati. In data 23.04.2021 provvedevano ad inoltrare, tramite in Patronato, la dichiarazione richiesta e ad integrare tutta la documentazione sul portale dell'Istituto. Precisavano che la situazione reddituale della sig.ra per l'anno 2014 non CP_1
aveva subito alcuna variazione rispetto agli anni precedenti ed evidenziavano che, nonostante avessero richiesto e sollecita, la restituzione delle somme indebitamente prelevate, l' non CP_2
aveva provveduto all'annullamento dell'indebito e alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate pari ad €. 4.088,74. Ritenevano avere diritto alla restituzione di quanto illegittimamente CP_ prelevato, dall' dal trattamento pensionistico della de cuius. Concludeva chiedendo: accertare e CP_ dichiarare l'illegittimità dell'indebito applicato e per l'effetto condannare l' a restituire le somme prelevate forzosamente, a partire dal mese di ottobre 2020, dalla pensione erogata in favore della sig.ra e ad oggi pari ad €. 4.088,74 oltre agli interessi legali e rivalutazione Controparte_1
monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore.
Si costituiva, con memorie depositate il 15.01.2025, l' il quale, precisava che l'indebito, CP_2
riguardava l'anno 2015 e originava dalla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2014, che aveva determinato il venir meno del diritto alla prestazione. Precisava, inoltre, che il debito permaneva anche a seguito della domanda di ricostituzione presentata ad aprile 2021, stante che il sistema può ricostituire i redditi entro i 5 anni precedenti e richiamava l'art. art. 47 bis del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639. Rilevava, infine che è onere del ricorrente provare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, le parti costituite, hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che nel caso in esame parte ricorrente chiede la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall'Istituto sui ratei di pensione della madre. Ricorre, quindi nella specie l'ipotesi di indebito e non di riliquidazione di trattamenti pensionistici. Ne consegue che il termine di prescrizione per esercitare l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è quello ordinario decennale (Cass. n.31527/2022; n. 31641/2022; n.31642/2022; n.32812/2022, n.449/2023,
n.688/2023, n.4349/2023, n.4362/2023, n.4604/2023, n.9705/2023, n.6170/2024, n.23257/2024).
Ciò posto si precisa che nella specie si controverte di indebito assistenziale per mancanza dei requisiti reddituali. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 " (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo
20 maggio 2021).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_2 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_2
condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
La Suprema corte ha, inoltre, ritenuto che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019).
Nel caso in esame in esame l'indebito, siccome documentato da entrambe le parti, scaturisce dalla revoca ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010 della prestazione non avendo provveduto la signora a trasmettere all' la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno CP_2
2014 e quindi in assenza di accertamento del superamento del limite reddituale.
L'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_2
dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.
Da quanto sopra discende che il provvedimento di sospensione deve essere notificato al percettore della prestazione onde consentirgli di sanare l'omissione.
Nella specie non risulta notificata nè la richiesta, del 13.12.2016, di comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2014; né il provvedimento di revoca definitivo del 23.10.2017 gli stessi, infatti, come è dato evincere dalle comunicazioni, risultano inviati a alla vecchia residenza Controparte_1 di quest'ultima in MI (CL) via Leonardo Da Vinci n. 28 (doc.7 fasc. ricorrente). La signora
[...]
come documentato da parte ricorrente (doc. 2 fasc. ricorrente) risulta residente, dal CP_1
20.09.2011, in TE (CT) via Livorno n. 34 ove già dal 2002 era domiciliata ed ove l'Istituto ha inviato precedenti comunicazioni alla stessa dirette (doc2 fasc. ricorrente). Non vi è alcuna certezza che la richiesta del 13.12.2016 e la comunicazione di revoca del 23.10.2017 siano pervenute nella sfera di disponibilità del destinatario e nulla risulta documentato in merito alla loro ricezione dall'Istituto. La madre delle ricorrenti non avendo contezza né della richiesta dei dati reddituali né della conseguente revoca non è stata posta nella condizione di sanare la propria posizione a ciò provvedendosi, solo dopo averne avuto conoscenza in data 14.04.2021 (doc.7 fasc. ricorrente). Ed invero, al fine di ottenere il ripristino della prestazione, risulta presentata, in data 21.04.2021 (doc.8 fasc. parte ricorrente), domanda di ricostituzione reddituale per altro, in cui vengono dichiarati i redditi percepiti dalla a far data dal 2014. CP_1
Infine, occorre tenere conto delle condizioni della madre delle ricorrenti, per le quali nel 2016, veniva sottoposta ad amministrazione di sostegno
Per quanto sopra deve concludersi che la condotta dell‟accipiens è stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito che nella specie, risulta essere pervenuto a conoscenza della destinataria solo in data 14.04.2021. Da quanto sopra discende che l'indebito n.13774542, di euro 8.303,46 è illegittimo e CP_ conseguentemente l' va condannata a restituire le somme indebitamente trattenute pari a
€.4.088,74.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, avvocati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7756/2024 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito n.13774542 di euro 8.303,46;
CP_ condanna l' a restituire alle ricorrenti, nq di eredi uniche della sig.ra le somme Controparte_1
indebitamente trattenuta sulla pensione di La Mantia Maria, pari a €.4.088,74, oltre interessi. CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.769,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Catania, 3 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi