Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 29/5/2025 alle ore 12,00 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 1119/2024 promossa da
.f. (avv. Manuela De Lisi) Parte_1 C.F._1
contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Patrizia Sanguineti)
c.f. (avv. Aldo Controparte_2 P.IVA_2
Bruzzone)
Controparte_3
c.f. (avv. Paola Brugnoli)
[...] P.IVA_3
Sono presenti:
l'avv. De Lisi, l'avv. Sanguineti anche in sost. avv. Brugnoli e l'avv. Pompei in sost. avv. Bruzzone.
L'avv. De Lisi rileva che non è stata provata la notifica in quanto manca la prova della comunicazione dell'avvenuto deposito presso la CCIAA.
L'avv. Pompei rileva che è sufficiente la raccomandata semplice e che nell'atto
è attestato l'invio.
L'avv. De Lisi contesta la sufficienza di questa attestazione.
Nel resto le parti si riportano agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato l'8.9.2024 si è opposto alla Parte_2
comunicazione di fermo amministrativo notificata il 30.7.2024 da , CP_2
1
00024407 14 000, 056 2017 00040802 41 000, 056 2018 00036229 08 000,
056 2019 00000231 77 000, tutte relative a crediti di , e agli avvisi di CP_3
addebito 356 2016 00009900 23 000, 356 2017 00004533 33 000, 356 2018
00002936 00 000 e 356 2018 00012668 60 000, eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e per carenza di motivazione e comunque la prescrizione quinquennale dei crediti.
Gli enti resistono.
2. Con i motivi di opposizione relativi a omessa notifica degli atti presupposti e a difetto di motivazione si fanno valere vizi di natura formale.
Il giudice aveva inizialmente ritenuto che la deduzione di questi vizi fosse preclusa perché il ricorso era stato introdotto oltre il termine di cui all'art. 617
c.p.c..
Occorre peraltro prendere atto che la giurisprudenza di legittimità ha precisato:
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass., 4.7.2019
n. 18041).
I motivi possono quindi essere esaminati.
In relazione a questi motivi, tuttavia, il ricorso è inammissibile nei confronti di e di , che non hanno formato l'atto e non possono essere chiamate CP_1 CP_3
a rispondere dei suoi vizi formali.
2.1. Per quanto riguarda i crediti di , tutte le cartelle di pagamento – tranne CP_3
la 056 2016 00042467 49 000 - risultano ritualmente notificate nelle date indicate sulla base della documentazione prodotta da , in merito alla quale CP_2
l'opponente non ha mosso alcuna contestazione.
2.2. La notifica della cartella 056 2016 00042467 49 000, la cui prova è stata da ultimo acquisita, risulta eseguita il 12.9.2016 mediante deposito dell'atto ai sensi dell'art. 26 comma 2 dPR 602/73 nel testo allora vigente (“Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito
2 informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione”).
Il ricorrente ha eccepito che non risulta prova dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
L'argomento di secondo cui la disposizione di legge richiederebbe l'invio CP_2
di una raccomandata semplice non è conforme al testo normativo in allora vigente e sopra trascritto.
Effettivamente non risulta in atti l'avviso di ricevimento (e, per vero, neppure la ricevuta di spedizione) e la notifica si deve ritenere invalida.
2.3. Per quanto riguarda i crediti di , l ha documentato la notifica CP_1 CP_1
degli avvisi di addebito e anche in questo caso il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione al riguardo.
2.4. Il preavviso di fermo appare quindi nullo nella parte in cui richiama (anche) una cartella di cui non è stata dimostrata la notifica.
La mancata notifica dell'atto presupposto comporta infatti una nullità derivata.
2.5. Nel resto, l'eccezione di difetto di motivazione appare infondata.
La parte richiama l'art. 7 legge 212/00 secondo cui gli atti richiamati devono essere allegati;
ma trascura di considerare che il principio non vale per gli atti di cui la parte sia già a conoscenza (cfr. Cass., 10.7.2020 n. 14723) e quindi per cartelle di pagamento e avvisi di addebito puntualmente identificati e già notificati.
D'altra parte, in quanto le cartelle e gli avvisi sono stati notificati alla parte, e a quanto consta non opposti in termine e irretrattabili, non può trovare ingresso la protesta di mancata comprensibilità dei criteri in forza di cui sono stati determinati i crediti e calcolati gli interessi.
2.6. La parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito, ha sostenuto che l'accertamento della parziale illegittimità del preavviso comporterebbe la nullità dell'intero preavviso di fermo amministrativo;
e ciò per una affermata analogia con l'atto di precetto, che, secondo questi precedenti di merito, dovrebbe essere considerato un atto unitario e resterebbe travolto dalla nullità parziale.
La tesi non è condivisibile perché non è condivisibile la premessa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per
3 l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass., 22.7.2024 n. 20238; vedi anche Cass., 30.1.2013 n. 2160:
“L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”; ma già Cass., 18.1.1962 n. 77: “L'intimazione del precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di tale atto, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta”).
Una volta che si sia ricondotta l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo al genere dell'azione di accertamento negativo anche quando si fanno valere vizi formali, per la nullità formale deve allora valere il medesimo principio, perché l'atto si deve ritenere comunque scindibile.
3. La legittimazione a contraddire, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito previdenziale per prescrizione, spetta al solo ente creditore quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio (Cass., ss. uu.,
8.3.2022 n. 7514).
Questa pronuncia non si riferisce al solo caso di opposizione c.d. recuperatoria, come si evince in particolare dal seguente passaggio della motivazione che ne chiarisce la portata generale: “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione
e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto
4 di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Sul punto si veda la giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto richiamo e ha riconosciuto al solo ente impositore la legittimazione passiva in cause in cui si dibatteva di prescrizione successiva e non risulta dalla motivazione che fosse dedotta la mancata notifica delle cartelle o degli avvisi (fra le altre Cass.,
19.3.2024 n. 7372, in cui anzi si dà espressamente atto che la prescrizione di cui si discuteva era posteriore alla notifica delle cartelle;
Cass., 7.3.2024 n.
6154; Cass., 8.1.2024 n. 610; Cass., 5.9.2023 n. 25781; Cass., 10.7.2023 n.
19447; Cass., 15.6.2023 n. 17216; Cass., 13.6.2023 n. 16752; ma vedi anche
Cass., 22.12.2022 n. 37581; Cass., 21.11.2022 n. 34590; Cass., 18.11.2022 n.
34029; Cass., 7.11.2022 nn. 32690, 32689, 32688, 32687, 32686; in generale, le pronunce successive affermano il principio della legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale per le controversie che attengono al merito della pretesa).
Il principio deve ritenersi valido, e anzi a maggior ragione, per le ordinarie azioni di accertamento negativo.
Nei confronti di , quindi, il ricorso è inammissibile. CP_2
Per il principio di acquisizione, la documentazione prodotta da è CP_2 comunque utilizzabile in giudizio.
4. Tanto premesso, va subito osservato che i termini di prescrizione sono rimasti sospesi fra il 23.2.2020 e il 30.6.2020 (art. 37 comma 2 DL 18/20) e fra il
31.12.2020 e il 30.6.2021 (art. 11 comma 9 DL 183/20) e quindi per complessivi dieci mesi e undici giorni.
Inoltre, la normativa emergenziale pandemica ha inibito l'attività di riscossione fra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 (DL 18/20, DL 34/20, DL 104/20, DL 125/20, DL
137/20, DL 183/20, DL 73/21); in particolare, l'art. 68 DL 18/20 ha disposto:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese
5 successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A sua volta, l'art. 12, D. Lgs. 159/15 prevede al comma 1 che, qualora sia prevista una sospensione dei termini di versamento e dei termini di adempimento, restino conseguentemente sospesi i “termini di prescrizione e decadenza in materia di … riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
4.1. Questo ufficio ha ritenuto quindi che, in forza di queste disposizioni, per i crediti previdenziali già affidati all'ente di riscossione e non ancora prescritti all'8.3.2020, i termini restano sospesi fra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 e quindi per un anno, cinque mesi e 23 giorni (a cui si devono aggiungere gli ulteriori 13 giorni fra il 23.2.2020 e il 7.3.2020 di cui all'art. 37 comma 2 DL 18/20, per un totale di un anno, sei mesi e sette giorni).
Sostanzialmente, la disposizione rende temporaneamente inesigibili per il periodo dell'emergenza pandemica, e segnatamente fra l'8.3.2020 e il
31.8.2021, i carichi affidati all'esattore, e di converso ne sospende il decorso della prescrizione secondo il criterio contra non valentem agere non currit praescriptio.
4.2. Il giudice è consapevole del fatto che la Corte distrettuale, che inizialmente aveva affermato l'applicabilità della sospensione in esame alla prescrizione dei crediti previdenziali affidati all'ente della riscossione e non ancora prescritti all'8.3.2020 (sentenza 169/23), ha recentemente mutato indirizzo (App.
Genova, 27.6.2024 n. 169, secondo la quale il combinato disposto dell'art. 68
DL 34/20 e dell'art. 12 D.Lgs. 159/15 comporterebbe soltanto il differimento dell'esordio della prescrizione per i crediti i cui originari termini di versamento vengono a scadere nel periodo 8.3.2020-31.8.2021).
Successivamente, però, questo giudice ha ritenuto preferibile la diversa lettura data nella sentenza di questo Tribunale sopra riportata, perché l'art. 68 si riferisce a versamenti derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, e quindi (pur scontando una redazione imprecisa, dato che a stretto rigore i crediti portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito non sono sottoposti a termini di versamento) a crediti già esigibili in precedenza.
Spunti a sostegno della tesi accolta dall'ufficio si rinvengono ora in Cass.,
6 15.1.2025 n. 960.
5. Con tale premessa, per quanto riguarda i crediti di , ravvisata la regolare CP_3
notifica delle cartelle di pagamento (tranne la prima), si deve prendere atto che tutte le cartelle, tranne la 056 2019 00000231 77 000, sono menzionate nell'intimazione notificata il 26.10.2021 a mani proprie del destinatario (doc. 3 di ). CP_2
Fra la notifica delle cartelle 056 2017 00024407 14 000, 056 2017 00040802 41
000 e 056 2018 00036229 08 000 (la più risalente delle quali è del 11.10.2017)
e il 26.10.2021, come fra quest'ultima data e quella di notifica del fermo, poi, la prescrizione non è decorsa, essendo trascorsi meno di cinque anni.
Va precisato che le cartelle in esame erano relative a premi degli anni 2016,
2017 e 2018 e pertanto, anche a prescindere dalla loro notifica, tenuto conto anche delle sospensioni sopra richiamate, al 26.10.2021 non poteva essere decorsa la prescrizione.
5.1. Per la cartella 056 2019 00000231 77 000 notificata il 21.2.2019 (a mani proprie del destinatario), tenuto conto della sospensione dei termini sopra indicata, al momento del fermo la prescrizione non era decorsa, essendo trascorsi meno di cinque anni, dieci mesi e undici giorni.
Va precisato che la cartella in esame era relativa a premi dell'anno 2018 e pertanto, anche a prescindere dalla sua notifica, tenuto conto anche delle sospensioni sopra richiamate, al 30.7.2024 non poteva essere decorsa la prescrizione.
5.2. Per quanto invece riguarda la cartella 056 2016 00042467 49 000, va premesso che la ravvisata nullità parziale del preavviso non esaurisce l'interesse della parte a ottenere anche una pronuncia dichiarativa della prescrizione, che ha una portata più ampia in quanto comporta che il credito non è dovuto.
Con tale premessa, non essendo documentata una valida notifica, va considerato che i crediti si riferiscono alle rate II, III e IV del premio del 2015 e alle sanzioni civili dell'anno 2016.
Si è precisato in giurisprudenza di legittimità: “I contributi si prescrivono CP_3 in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R.
7 n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio” (Cass., 26.4.2024 n. 11218).
Ne consegue che, per i premi dell'anno 2015, la prescrizione ha iniziato a decorrere il 16.2.2025 (indipendentemente dalla rateazione, che comporta comunque il pagamento di interessi e che quindi interviene quando il credito è già esigibile) e, pur tenuto conto della sospensione per sei anni, sei mesi e sei giorni sopra richiamata, al 26.10.2021 era compiuta (mentre per le sanzioni dell'anno 2016 l'interruzione è intervenuta prima del decorso di sei anni, sei mesi e sette giorni).
ha menzionato altre e precedenti intimazioni, che però non sono state CP_2 prodotte in giudizio.
5.4. Per quanto riguarda i crediti di , l ha documentato la notifica CP_1 CP_1
degli avvisi di addebito e anche in questo caso il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione al riguardo.
Inoltre, tutti gli avvisi sono inseriti nell'intimazione notificata il 26.10.2021 a mani proprie del destinatario.
Tra le date di notifica degli avvisi di addebito (la più risalente delle quali è il
7.1.2017) e la data di notifica dell'intimazione del 2021, come pure fra quest'ultima data e quella di notifica del fermo opposto, sono decorsi meno di cinque anni.
5.5. In ogni caso, l'avviso di addebito 356 2016 00009900 23 000 riguarda contributi fissi per l'anno 2015, di cui la prima rata scadeva il 18.5.2015, la seconda scadeva il 20.8.2015, la terza scadeva il 16.11.2015, la quarta scadeva il 16.2.2016, sicché, tenuto conto delle sospensioni sopra indicate, l'intimazione
è intervenuta prima che la sospensione fosse compiuta, essendo trascorsi dalle scadenze alla sua notifica meno di sei anni, sei mesi e sette giorni (e, per l'ultima, anche meno di cinque anni, dieci mesi e undici giorni)
Gli altri tre avvisi di addebito riguardano contributi fissi degli anni 2016, 2017 e
2018; a decorrere dalla scadenza della più risalente rata di versamento di quelle annualità (16.5.2016), tenuto conto delle sospensioni sopra indicate, alla data di notifica dell'intimazione il quinquennio non era compiuto.
Come si è già detto, fra il 26.10.2021 e il fermo amministrativo la prescrizione non è compiuta.
8 Anche a prescindere dalla validità delle notifiche degli avvisi di addebito, quindi, la prescrizione non è compiuta.
5.6. Sono quindi prescritti soltanto i crediti inseriti nella cartella 056 2016
00042467 49 000 e relativi a premi per l'anno 2015. CP_3
6. L'opposizione è quindi fondata nei limiti sopra veduti.
Per parziale soccombenza reciproca le spese si compensano nella misura del
25% fra il ricorrente, e . CP_2 CP_3
Nel resto seguono la soccombenza prevalente del ricorrente.
Fra il ricorrente e , integralmente vittorioso, le spese seguono la CP_1
soccombenza.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione di valore corrispondente al credito in contestazione e quindi per CP_2
e per 5201/26000, per 1101/5200, riconoscimento di tutte le fasi, CP_1 CP_3
riduzione sui valori medi per la scarsa complessità della controversia).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di e nella parte in cui CP_1 CP_3
fa valere vizi di natura formale (come meglio indicati in motivazione) e nei confronti di nella parte in cui fa valere la Controparte_2
prescrizione dei crediti, dichiara la nullità parziale del preavviso di fermo amministrativo opposto, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai crediti di inseriti nella cartella CP_3
di pagamento 056 2016 00042467 49 000, dichiara che non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di CP_3 imitatamente ai crediti per premi dell'anno 2015 inseriti nella Parte_1
cartella di pagamento 056 2016 00042467 49 000, che dichiara estinti per prescrizione, rigetta nel resto il ricorso, condanna a rifondere le spese di lite all' liquidandole in Parte_1 CP_1
€ 2.697,00 per compensi, oltre accessori di legge e successive occorrende, compensa le spese di lite per il 25% fra e le altre parti e Parte_1
condanna a rifondere alle altre parti il residuo 75% delle Parte_1
spese di lite che liquida, già in frazione, quanto a Controparte_2
in € 2.022,75 per compensi, oltre spese generali, contributo
[...]
9 previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Aldo Bruzzone, e quanto a in € 984,00 per compensi, oltre accessori di legge e successive CP_3
occorrende.
Il giudice
Marco Viani
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